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02/02/2021

Categorie reddituali

La disciplina dell’irpef è contenuta nel TUIR (dpr 917/1986). Il tuir si occupa sia della

disciplina irpef che l’ires. I primi 70 articoli riguardano l’irpef, i successivi l’ires. Irpef e

ires non sono tributi nati in maniera coeva. La riforma degli anni 70 aveva

rivoluzionato il sistema delle imposte, introducendo rispetto a tutte le imposte reali

che colpivano i redditi e i patrimoni, due imposte: irpef e irpeg, che avevano una

differente soggettività, come rispecchiato anche dalle nomenclature utilizzate.

Nell’ottica del legislatore dell’epoca, si creava un tributo che colpiva le persone fisiche

e l’altro le persone giuridiche, superando il previgente sistema che vedeva tanti tributi

quanti erano i beni e le manifestazioni di capacità contributiva da tassare. Si parla di

“rivoluzione copernicana” perché non c’è più al centro della tassazione il singolo bene

o il cespite, ma il titolare di questo bene o reddito, la persona fisica o la persona

giuridica. All’interno di queste macro imposte vengono quindi assorbiti i singoli tributi

che esistevano in passato, che erano tributi autonomi e indipendenti che creavano

obbligazioni autonome e indipendenti, come il tributo fondiario, sui capitali, sui redditi

di lavoro dipendente, creandosi un unico tributo per le persone fisiche e un unico per

le persone giuridiche, che accoglie al suo interno tutte le manifestazioni di ricchezza

imputabili al singolo soggetto. Questo sistema binario irpef- irpeg resta in vigore per

circa 30, ma nel 2003 viene introdotta una riforma che avrebbe dovuto modificare il

sistema delle imposte creando l’ ires come tributo volto a tassare esclusivamente le

società, in parallelo alla riforma societaria, e dall’altro lato l’ire, che avrebbe colpito

tutto ciò che non fosse società (imposta sui redditi, come macro tributo che colpisse

tutto le persone fisiche e giuridiche che non fossero società). La legge delega è stata

attuata solo per metà: è entrata in vigore l’ires sostituendo l’irpeg, mentre l’irpef è

rimasta con la disciplina degli anni 70, ma l’ire non è mai stata approvata. Per cui irpef

e ires ,attualmente le due imposte sui redditi, nascono da due sistemi differenziati a

livello concettuale e a livello temporale, l’irpef dalla riforma degli anni 70 e l’ires dalla

riforma del 2000. Questo porta delle differenze anche in punto di soggettività passiva,

che supera la nomenclatura (LO CHIEDIAMO ALL’ESAME). Nell’irpef certamente sono

tassati i redditi delle persone fisiche, ma non solo: vedi art 5, redditi prodotti in forma

associata, impresa familiare e società di persone ecc; nell’ires vengono sicuramente

assoggettate le società, ma non solo e non tutte. Alcune società come le società di

persone sono assoggettate all’irpef. Oltre alle società cd complesse, ci sono anche

soggetti passivi: enti non commerciali, enti pubblici o privati ad attività prevalente o

non esclusivamente commerciale.

Quali sono le qualità dell’irpef?

L’irpef è personale, non è reale, non tassa il bene, ma il protagonista è il contribuente

titolare della manifestazione di ricchezza), è periodica, perché fa riferimento ad un

periodo di imposta che è l’anno solare , quindi i guadagni e le perdite intervenute nel

corso del periodo dell’anno solare, progressiva (art 53 comma 2 cost: la progressività è

per scaglioni di reddito), globale (avendo assorbito una serie di imposte che prima

erano isolate, si struttura con una unica base imponibile che è la sommatoria di tutti i

redditi prodotti dal contribuente, a prescindere dalla fonte del reddito. Confluiscono

all’interno della base imponibile irpef tutti i redditi prodotti, indipendentemente dalla

fonte, dal contribuente. Le aliquote irpef vanno dal 23 al 43%.

Il presupposto dell’imposta è delineato nell’articolo 1: il possesso di redditi in denaro e

in natura indicati nell’art 6. Dell’art 1 dobbiamo ricordare sinceramente due concetti:

- POSSESSO DI REDDITI IN DENARO E NATURA: ci fa pensare che all’interno

dell’irpef non sono tassati solo i redditi monetari, ma anche quelli in natura. Ad

es: nella tassazione dei redditi di lavoro dipendente, vale il principio di

onnicomprensività, per cui anche i redditi in natura conferiti dal datore di lavoro

al dipendente rientrano nella tassazione irped, laddove vi siano una serie di

requisiti e caratteristiche.

- l’elencazione delle categorie di cui all’art 6. il legislatore ha creato un

unico tributo, l’irpef, facendo confluire al suo interno tutta una serie di altri

tributi che erano autonomi e indipendenti. Il legislatore degli anni 70 però era

consapevole che non tutti i redditi vengono prodotti nella stessa materia e che

non tutti richiedono per essere prodotti lo stesso sforzo e le stesse capacità.

Non considerare questa diversità di fonti avrebbe determinato una forte

ingiustizia per il contribuente e per evitare questo vengono individuate 6

categorie di redditi differenti a cui corrispondono regole diverse. Quando si

calcola l’irpef, la prima operazione da effettuare è quella della qualificazione

giuridica del reddito, che consiste nello scomporre il reddito in considerazione

delle fonti reddituali e ricondurlo ad una di queste 6 categorie. Questa

operazione ha delle conseguenze pratiche imortanti, perché a seconda della

categoria a cui fa riferimento il contribuente, si ottennerranno dei risultati

matematici diversi, perché per ogni categoria si applicheranno delle regole

diverse. Per cui non è uguale dire che un reddito è di lavoro autonomo o di

imprese, perché il risultato econoico e fiscale che risulta dall’applicazione di

quelle categorie è completamente diverso. È fondamentale comprendere le

classificazioni definitorie delle singole categorie e le regole fiscali di quelle

categorie, che si applicano con regole generali o con peculiarità di sistema.

Tra le regole più importanti, occorre ricordare:

principio di cassa/ competenza: quando il reddito si considera prodotto e quindi

tassabile ai fini fiscali. Per alcune categorie opera il principio della cassa, per cui il

reddito si considera prodotto e quindi tassabile nel momento della effettiva

percezione, è il caso dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Principio di

competenza (109 tuir): il reddito si considera prodotto e quindi tassabile non al

momento della effettiva percezione, ma in momenti differenziati a seconda delle

operazioni economiche poste in essere dall’impresa. Nella competenza fiscale i

prescinde totalmente dal fatto che il contribuente abbia percepito quella somma, ma si

guarda un determinato momento agganciato ad una prestazione economica effettuata

dall’impresa, cessione economica e prestazione di servizi.

Tassazione a lordo/netto: alcune categorie di reddito prevedono la possibilità di

decurtare delle somme dal calcolo di imposta purchè inerenti alla produzione del

reddito (principio di inerenza fiscale). i redditi di lavoro autonomo e i redditi di impresa

si tassano a netto: quindi il contribuente ha la possibilità di decurtare dal reddito della

categoria i costi sostenuti purchè inerenti. Per altre categorie di redditi sono ininfluenti

i costi sostenuti. Tutto il reddito viene tassato senza alcuna deducibilità dei costi di

riferimento, come ad esempio accade per i redditi di capitale o per i redditi di lavoro

dipendenti. (dopo la richiesta di chiarimento: quando stiamo operando nella

qualificazione giuridica dei redditi, non siamo ancora nelle deduzioni fiscali, che si

fanno solo successivamente quando abbiamo operato la qualificazione e stiamo

facendo la sommatoria dei vari redditi. Quando facciamo riferimento al concetto di

tassazione al netto, dobbiamo verificare a quale categoria innanzitutto appartenga che

il reddito è stato prodotto: ad es, sono un lavoratore autonomo; io ho sostenuto delle

spese, quindi ho guadagnato 100.000 ma per produrli ho sostenuto delle spese. Questi

costi sono inerenti alla produzione del reddito: ho dovuto acquistare il biglietto per

andare a roma perché avevo l’udienza (principio di inerenza). Il legislatore ha indicato

che i redditi di lavoro sono tassati al netto. Quindi il contribuente ha la possibilità di

decurtare dal reddito della categorie, quindi reddito di lavoro autonomo, i costi

sostenuti purchè inerenti. Altro esempio: i redditi di impresa: il parametro di

riferimento è il bilancio, in particolare il conto economico, in cui abbiamo una colonna

che fa riferimento alle componenti positive del reddito di impresa, ma vi è anche una

colonna che è costituita dalle componenti negative del reddito di impresa. il risultato

di gestione ( se è positivo è utile, se è negativo è perdita)è dato dalla sottrazione delle

componenti negative dalle componenti positive. In queste categorie emerge il

principio della tassazione a netto. Nelle altre vale il principio della tassazione a lordo:

posso aver sostenuto pure costi ingenti, ma ai fini fiscali nn hanno alcuna rilevanza. Ad

es: sono un lavoratore dipendente, quindi ogni giorno mi reco sul post di lavoro e per

questo consumo ogni giorno 10 euro di benzina. Questi sono costi inerenti al reddito,

spendo 10 euro di benzina perché devo andare a lavorare e produrre il reddito di

lavoro. La categoria prevede il principio di tassazione lorda: quello che spendo è

ininfluente, nessun costo è sottraibile dal reddito di riferimento. Se il mio stipendio è

1000, viene tassato 1000, nessun costo viene sottratto.)

Tassazione puntuale/forfettaria: la maggioranza delle categorie di reddito si basa

su una tassazione puntuale, poiché sappiamo con precisione quant’è l’ammontare del

reddito numericamente calcolato. Per i redditi di impresa, il parametro di riferimento è

il bilancio,nel reddito di lavoro dipendente abbiamo l’ammontare stipendiale, nei

redditi di capitale abbiamo le somme che l’istituto di credito di ha accreditato. In una

categoria, i redditi fondiari, abbiamo una tassazione di tipo forfettario, perché abbiamo

il sistema del catasto, che mi determina, secondo delle valutazioni statistiche, il valore

di quel determinato cespite (fabbricato o terreno). Ma è un valore indicativo, statistico,

calcolato in modo forfettario. Non è il valore preciso di mercato di quel bene.

Incasellare nelle 6 categorie di reddito i cespiti del contribuente è il primo passo

fondamentale. Chiaramente non è detto che per ogni contribuente ci siano tutte e sei

le categorie di reddito. Ce ne può essere anche solo una, dipende dalle vicende dalla

vita. L’operazione preliminare è quella della qualificazione giuridica dei redditi, che

porterà all’imposta netta attraverso una serie di operazioni. La somma delle risultanze

derivante dalla qualificazione giuridica dei redditi costituisce il reddito complessivo che

NON è ANCORA la base imponibile del tributo, perché bisogna prima dedurre gli oneri

deducibili.

Redditi fondiari

Sono disciplinati dall’art 25 al 43. Sono tantissimi articoli, quasi 20 . Perché l’irpef ha

inglobato al suo interno quando è stata introdotta l’imposta più importante del

previgente sistema, ossia l’imposta fondiaria che prima garantiva allo stato il

maggiore gettito, in quanto andava a colpire il possesso di terreni e fabbricati, che Era

chiaramente l’espressione economica più diffusa dell’epoca, se pensiamo ai

latifondisti. Anche oggi si dice che la ricchezza più diffusa in Italia è quella immobiliare.

Ogni famiglia possiede mediamente statisticamente un immobile. In America, invece,

si preferisce investire in capitali, mentre la proprietà immobiliare è poco diffusa. La

definizione dei redditi fondiari si trova all’art 25. La categoria redditi fondiari si

suddivide in tre sottocategorie: dominicali e agrari che fanno riferimento ai terreni, e

la categoria dei fabbricati a cui appartengono, appunto, i fabbricati. (25 comma 1)

All’interno di questa categoria rientrano terreni e fabbricati, situati nel territorio dello

stato, iscritti o iscrivibili con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni o nel catasto

dei fabbricati. Scomponendo la definizione troviamo cinque concetti chiave:

Troviamo 5 concetti chiave:

- il bene oggetto della categoria è il terreno o il fabbricato. Isolatamente

individuato sarebbe un imposta reale, che colpisce il bene. Ma l’irpef è una

imposta personale, per cui il bene deve essere collegato al contribuente

attraverso il legame giuridico, che è la titolarità (proprietà o altro diritto reale).

- Questo fabbricato o terreno deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto:

( quindi determinazione forfettaria, ovvero operazioni di misura e di stima che

attribuiscono un valore a quel determinato terreno. Valore che deve essere

revisionato all’occorrenza, o per lo meno ogni 10 anni. Questo valore prende il

nome di rendita.

- Il terreno o il fabbricato deve essere ubicato nel “territorio italiano”: è un

concetto che rileva anche per i redditi diversi. Perché? Noi contribuenti, in

particolare soggetti residenti, possiamo essere titolari di immobili situati

all’estero (principio della residenza fiscale, principio della world wide taxation,

per cui tutti i redditi si considerano prodotti e quindi tassabili nel territorio

italiano, principio che si contrappone al principio della territorialità per i non

residenti); ma se io sono un soggetto residente e quindi si applica il principio di

tassazione su base mondiale, e sono proprietario di un bene situato in

argentina, posso qualificare questo reddito prodotto dall’appartamento in

argentina come reddito fondiario? Il fatto che la categoria ci dica che il bene

deve essere collocato nel territorio, se il bene è all’estero non può essere

incasellato nella categoria dei redditi fondiari ( nemmeno per i residenti). Non è

che il fisco dice “ se tu sei titolare di un immobile all’estero non te lo tasso. Te lo

vado a tassare, ma in un’altra categoria, ma non nel reddito fondiario perché c’è

quella particolare caratteristica.

Un particolare cenno al Reddito agrario: all’interno del reddito fondiario, i terreni

possono essere valutati o sulla base della mera titolarità dominicale ( da dominus) o

sulla base dell’insistenza di una attività di tipo agricolo che sfrutta non solo il fattore

terra, ma anche il fattore capitale e lavoro. Il reddito agrario ai fini fiscali ha una

pluralità di agevolazioni , ed è particolarmente tutelato dal punto di vista fiscale, così

come per quanto riguarda anche altre discipline. Ad esempio, anche per quanto

riguarda il diritto commerciale c’è un favor per l’imprenditore agricolo, come per

quanto concerne la non assoggettabilità alle procedure concorsuali o la mancanza di

obbligo di tenuta delle scritture contabili. Questa particolare tutela dell’imprenditore

agricolo è legata al fatto che, rispetto all’imprenditore commerciale, non fronteggia un

rischio di mercato, ma un rischio imprevedibile, atmosferico, perché questi affronta un

rischio indipendente dalle sue possibilità decisionali. Tuttavia, molto spesso, forme di

attività agraria effettivamente di tipo commerciale vengano occultate sotto forma di

attività di mera agricoltura. È come se, Per risparmiare in modo illecito il tributo,

soggetti che svolgono una attività agricola come se si trattasse di una attività

commerciale, qualificano il contribuente come reddito agrario, per beneficiare delle

valenze e principi che si applicano a questa categoria. Il fisco, però, vuole evitare

queste forme di abuso. Per questo, sono stati introdotti i limiti dell’agrarietà. Vengono

fissati dei tetti all’attività agraria superati i quali il reddito si considera come reddito di

impresa. Fiscalmente, io ho questo limite: se svolgo una attività che mi produce un

reddito fino a quel limite, tutto viene considerato reddito agrario quindi fondiario e si

applicano le regole di questa categoria. Se si superano i limiti derivanti da questi

redditi agrari, l’eccedenza ( non tutto il reddito ma solo l’eccedenza) si qualifica come

reddito di impresa. E’ come se il fisco fosse attento a forme di evasione fiscale,

dicendo che se superi questi tetti, quello che va oltre questo limite, lo devi inquadrare

come reddito di impresa. Si verifica questa presunzione ipso iure di non agrarietà del

reddito. L’esempio più rilevante è quello delle attività di allevamento: se allevo degli

animali, ho bisogno di mangime, che posso produrre sul terreno stesso o ricevere da

altri attraverso un contratto da terzi. Al fisco questo non interessa. Ma gli interessa

sapere se almeno potenzialmente tu sei in grado almeno potenzialmente di

autosostenerti quell’attività di allevamento proporzionalmente secondo determinati

tetti, quell’attività di allevamento. Se tu sei dipendente in ogni caso da un terzo, e

quindi la tua attività di allevamento supera un determinato tetto, e sei per forza

dipendente da terzi che ti forniscono il mangime significa che devi svolgere l’attività

con una organizzazione in forma di impresa. e se sei organizzato in forma di impresa,

non sei più un imprenditore agricolo, ma sei un imprenditore commerciale, e quindi

l’eccedenza non è più reddito agrario ma diventa reddito di impresa.

REDDITI DI CAPITALE (seconda categoria di reddito artt 44-48)

Su questa categoria il legislatore dedica solo 5 articoli. Quindi dobbiamo dare una

definizione e capire quali sono le fattispecie da incasellare nella categoria “redditi di

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandra <3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Selicato Gianluca.
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