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CONCILIAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
(collegamento con la mediazione)
(652) Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano avviene che il
giudice
-dichiara con ordinanza non impugnabile il decreto ingiuntivo esecutivo
-riduce la somma o la quantità delle cose a quella pattuita fra le parti
Resta ferma la validità degli atti esecutivi compiuti nonché gli effetti prodotti
dall’iscrizione dell’ipoteca sino alla concorrenza della somma accordata.
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è stato istituito con il
regolamento n. 1896/2006, in vigore dal 12/12/2008, al fine di consentire una
più agevole procedura di recupero dei crediti pecuniari non contestati in caso
di sole controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale tenendo
conto della diversa fiscalità e del diverso costo del lavoro fra i Paesi membri
senza ostacolare quelle che sono le politiche d’impresa e di mercato.
Controversie in cui almeno una parte abbia domicilio o residenza in uno stato
differente rispetto a quello cui appartiene il giudice adito.
Si tratta di una procedura monitoria, alternativa a quella interna, che prevede
la formulazione della domanda mediante la compilazione dell'apposito
modulo standard necessario per oltrepassare le divergente linguistiche e
facilitare le forme del processo telematico (modulo A di cui all'Allegato I del
regolamento) e del suo successivo deposito o inoltro telematico al giudice
competente. Al ricorrente, in particolare, viene richiesto di indicare l'autorità
giudiziaria adita, specificare i propri dati anagrafici e l'importo del credito,
provvedendo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla "descrizione delle
circostanze invocate come base del credito" e alla "descrizione delle prove a
sostegno della domanda" con una dichiarazione di impegno a "fornire in
coscienza e in fede informazioni veritiere". Descrizione sta ad indicare la non
allegazione di alcun documento ma la mera e semplice loro descrizione. Il
convenuto può opporsi nei trenta giorni successivi, notificando a sua volta il
modulo-formulario. A questo punto tutto dipenderà dalle diverse regole
vigenti per ciascun paese, e in specie tutto dipenderà dal diritto vigente cui
l’attore appartiene . Per quanto concerne l’Italia ì, il giudice fisserà un’udienza
di comparizione e trattazione della causa avviando il processo secondo le
regole ordinarie o del rito applicabile, ad esempio a cognizione sommaria…
Il provvedimento facilita la circolazione dei provvedimenti monitori abolendo
l’efficacia dell’exequatur (è la procedura giudiziaria che serve a far
riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso
dall'autorità giudiziaria di un altro Paese. In Italia il procedimento si svolge
dinanzi alla Corte d'appello territorialmente competente e deve accertare che
il procedimento straniero si sia svolto con le regole del contraddittorio, che la
sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che questa stessa sentenza non
sia contraria ad un'altra pronunciata in Italia e che non contenga statuizioni
contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano).
Il regolamento serve sostanzialmente al recupero dei soli crediti non
contestati. Non impone il ricorso alle sole norme europee ma lascio ampio
spazio di scelta queste e la legislazione dei singoli stati membri. Oggetto del
regolamento è un’ingiunzione di pagamento.
Tribunale di __________
Ricorso per decreto ingiuntivo
Ill.mo Signor Presidente,
__________ (Codice fiscale:______________ ) nato a __________, il
__________ e res.te in __________, elettivamente domiciliato in
__________ presso lo studio dell'Avv. __________ (C.F. _____________
PEC ___________ Fax ____________) dal quale è rappresentato e difeso in
virtù di mandato a margine del presente atto,
Premesso
-che la parte ricorrente è creditrice nei confronti di _____________ per
______________ della complessiva somma di Euro: __________ come da
seguente specifica:
a) _________
b) __________
c) ____________
- che il credito fatto valere risulta dalla documentazione che si produce - che
sono risultati infruttuosi i tentativi di composizione bonaria;
- ciò premesso,
Chiede
Che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere a __________ di pagare, alla parte
ricorrente, la somma di Euro __________ oltre interessi legali dalla data della
domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari della
presente fase monitoria.
Si deposita:
1) __________;
2) __________;
3) __________.
__________ , __________
Avv. __________
Il Presidente del Tribunale di ___________ (1)
Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza ed esaminata la
documentazione prodotta, visti gli artt. 633 ss. c.p.c.
Ingiunge a
____________
____________
di pagare in solido a ____________________ entro quaranta giorni dalla
notificazione del presente atto la somma di Euro______________, oltre agli
interessi legali dal ___________ sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle
spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro
________ di cui Euro ____________ per spese, Euro _____________ per
compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
12,5 %, oltre C.A.P. ed I.V.A. ai sensi di legge, con espresso avvertimento
che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto potrà
essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che in difetto di pagamento il
creditore potrà procedere ad esecuzione forzata ai sensi di legge.
________________, li_____________
(1) NB: con il deposito telematico non è più necessario predisporre il
provvedimento del giudice.
Formula del Decreto ingiuntivo
La competenza a emettere il decreto ingiuntivo
La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall'art. 637 c.p.c.,
che al primo comma statuisce: "per l'ingiunzione è competente il giudice di
pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente
per la domanda proposta in via ordinaria".
Quanto ai crediti previsti nel numero due dell'art. 633 c.p.c., il comma 2
dell'art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell'ufficio giudiziario
che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i
propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il
consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale
dipendono (637, comma 3, c.p.c.).
L'accoglimento o il rigetto della domanda
Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone
con ricorso contenente oltre all'indicazione delle parti, dell'oggetto, dei motivi
della richiesta e delle conclusioni, anche l'indicazione delle prove che si
producono, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del
ricorrente.
Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente all'allegazione di tutte le
prove documentali comprovanti l'esistenza del credito.
Il giudice, valutato il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la
richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero
(se il ricorrente non risponde all'invito e non ritira il ricorso oppure in caso di
domanda non accoglibile) di rigettarla, con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica comunque la riproposizione della domanda
anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.).
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, invece, il giudice provvede
all'accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando
all'altra parte di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).
Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o
circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è
pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce
documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il
giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare
senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del
decreto ex art. 642 c.p.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo
Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al
ricorso (entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente.
La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti
diventa inefficace. (Vedi: L'inefficacia del Decreto Ingiuntivo)
L'inefficacia conseguente all'omessa notificazione non preclude, secondo il
disposto dell'art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.
IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO E DI LICENZA
• DI FINITA LOCAZIONE
Il procedimento per convalida di sfratto è un forma speciale di
procedimento a cognizione sommaria; disciplinato dagli artt. 657 e ss del
codice di procedura civile. E’ dato dall’esigenza di conseguire
rapidamente un titolo esecutivo che consenta al soggetto istante, locatore
o concedente, di ottenere la disponibilità dell’immobile locato ovvero
concesso nel minor tempo possibile potendo intimare la licenza di finita
locazione in due momenti : o in un momento antecedente alla scadenza
del contratto locativo ovvero quando il termine contrattuale è scaduto e
quindi quando si è verificata la lesione del diritto in oggetto, attuando il
procedimento per convalida di sfratto nei casi di finita locazione o morosità
del conduttore.
Il procedimento per la convalida dello sfratto trova quindi applicazione nei
rapporti che si hanno fra :
-locatore e conduttore (chi ha diritto al godimento della cosa locata)( immobili
urbani ad uso abitativo)
-concedente e conduttore
- concedente e affittuario coltivatore diretto /colono/ mezzadro (rapporti
agrari)
L’attore, che potrebbe procedere anche nelle forme ordinarie, notifica al
convenuto un atto dal duplice contenuto:
-l’atto presenterà la citazione (atto di cit. come il 163) dinanzi al giudice al
fine di ottenere la convalida della licenza di finita locazione ovvero la
convalida dello sfratto intimato da notificare personalmente, brevi manu
ovvero, nel caso in cui l’intimazione non sia stata notificata in mani proprie,
l’ufficiale giudiziario dovrà spedire all’intimato avviso della notificazione
effettuata a mezzo di lettera raccomandata allegando la ricevuta di
spedizione all’originale dell’atto. Tale criterio risulta essere necessario poiché,
in mancanza