Estratto del documento

Info: l'esame di diritto processuale civile

L'esame di diritto processuale civile viene, in questi appunti, suddiviso per sezioni. Il testo di riferimento è stilato da Paolo Biavati "Argomenti di diritto processuale civile". Sono ivi inclusi i tre regolamenti a piacere ed il regolamento n. 1215/2012 ai quali si rinvierà con collegamenti di corrispondenza del diritto processuale civile.

Procedimenti speciali

Procedimento monitorio

Il procedimento monitorio risulta essere un procedimento speciale a cognizione sommaria ossia a cognizione non esauriente poiché la sommarietà fa riferimento al contenuto gnoseologico e quindi conoscitivo delle indagini svolte che trova giustificazione (1) nel principio della ragionevole durata processuale e (2) nella scarsità delle risorse. La sommarietà in tal senso sembra escludere la pienezza delle facoltà difensive nonché l'adeguatezza delle indagini sui fatti che al contrario caratterizzano il processo ordinario di cognizione.

Il procedimento monitorio permette al giudice, su istanza di condanna da parte del presunto creditore di un credito che risulti essere certo, liquido, esigibile nonché fondato su prova scritta, quindi provato, previa verifica sommaria ed in assenza di contraddittorio, di emettere un’ingiunzione di pagamento ovvero di consegna, ingiungendo al debitore di adempiere l’obbligazione provata dalla controparte entro il termine dei quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè del provvedimento da parte del giudice, con l’avvertimento che entro i suddetti termini potrà egli stesso proporre opposizione nei confronti del medesimo decreto instaurando in tal senso un giudizio a cognizione piena e quindi ordinario e che in mancanza si procederà all’attuazione dell’esecuzione forzata per poter soddisfare il credito vantato dall’attore.

Ratio del procedimento per decreto ingiuntivo è quella di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli consenta di acquisire rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, evitandogli così il pregiudizio derivante dai tempi più lunghi del giudizio ordinario per vedere accertato il proprio credito.

Requisiti di ammissibilità della domanda monitoria

Ai sensi del 633 può usufruire del procedimento monitorio colui il quale dimostri essere mediante prova scritta creditore di una quantità di cose fungibili, quindi interscambiabili, di una cosa determinata ovvero di una somma pecuniaria, quindi titolare di un credito certo, liquido ma potrebbe essere o meno esigibile cioè sottoposto o meno a condizione cioè, in tal caso, l’ingiunzione di pagamento ovvero di consegna può essere pronunciata anche qualora il diritto risulta essere sottoposto a condizione ovvero a controprestazione purché il ricorrente (presunto creditore) offra elementi tali che facciano presumere l’avveramento della condizione ovvero l’adempimento della controprestazione.

Sussistono due "fattispecie speciali" che consentono altresì l’emissione del decreto ingiuntivo. Queste riguardano:

  • Gli onorari giudiziali o stragiudiziali ovvero onorari spettanti ad altri esercenti la libera professione per la quale esista una tariffa che sia legalmente approvata.
  • Rimborsi spettanti a coloro i quali abbiano prestato la loro opera in occasione di un processo, quindi ufficiali giudiziari, cancellieri.

Prove scritte

In virtù della norma successiva (634) sono prove scritte idonee all’emissione dell’ingiunzione di pagamento ovvero di consegna tutte le "prove" disciplinate dal diritto sostanziale quindi:

  • Atto pubblico.
  • Scrittura privata autenticata.
  • Polizze.
  • Promesse unilaterali per scrittura privata.
  • Telegrammi.
  • Estratti autentici delle scritture contabili tenute dall’imprenditore quindi documenti redatti unilateralmente dal creditore purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute (per i crediti relativi a prestazioni di servizi o somministrazioni di merci o danaro).
  • Estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
  • Fatture commerciali dell’imprenditore (cioè del commerciante).

Secondo la giurisprudenza, la prova scritta è colei che può essere tratta in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento in quanto autentico fino a prova contraria, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali).

Valutazione del giudice

Il giudice attua la valutazione circa l’ammissibilità della domanda monitoria mentre la controparte (il presunto debitore) resta inconsapevole dell’iniziativa che si sta svolgendo nei suoi confronti, quindi valuterà la sussistenza dei presupposti processuali, gli elementi probatori forniti dal ricorrente e attuerà un giudizio di verosimiglianza dell’esistenza del diritto vantato (presunto creditore cioè colui il quale pone in essere la domanda monitoria).

Nel caso in cui la domanda monitoria risulti essere carente di qualcheduno dei requisiti richiesti per la sua ammissibilità, l’ingiungente può tranquillamente riproporre un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non si forma alcun giudicato negativo (ne bis in idem) sulla pretesa del ricorrente ovvero dare inizio ad un giudizio ordinario di cognizione piena.

Nel caso in cui venga emesso il decreto, questo si allega in calce, cioè in basso, al ricorso. Entrambi dovranno essere notificati all’ingiunto nei sessanta ovvero novanta giorni rispetto alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo. La mancata notifica del decreto ha l’effetto di privare il provvedimento di efficacia esecutiva. Ciò significa che la domanda monitoria dovrà essere nuovamente riproposta perché si considera priva di efficacia, quindi è praticamente come se il ricorrente non avesse compiuto alcunché.

Notifica del decreto ingiuntivo

Diversa ipotesi si ha nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia validamente notificato poiché in tal caso l’ingiunto viene a conoscenza dell’iniziativa monitoria del ricorrente per cui da questo preciso momento, processualmente, risulta vestire i panni del convenuto. Quindi, mentre nella fase iniziale l’emanazione del decreto ingiuntivo è avvenuta in assenza di contraddittorio, ora che la controparte è a conoscenza della pretesa del ricorrente si instaura il contraddittorio fra quelle che ora sono parti della controversia.

Si ha processualmente litispendenza, nozione impiegata non nel senso di identità di azioni bensì di esistenza e quindi pendenza della lite nel momento in cui il decreto ingiuntivo viene validamente notificato alla controparte. La ragione risulta essere essenzialmente pratica poiché si presume che l’avversione tra le parti sia reduce di un rapporto inviso fra le stesse tale per cui l’ingiunto potrebbe, nella presunta consapevolezza di un’iniziativa monitoria della controparte, notificare alla controparte un atto di citazione contenete una domanda di accertamento negativo dell’esistenza del credito creando quindi una situazione di identità di azioni, quindi litispendenza (collegamento), poiché la domanda monitoria e la domanda di accertamento negativo risulterebbero avere stesso oggetto, stesso petitum e stessa causa petendi.

In virtù del criterio di prevenzione la causa radicata per prima avrà continuazione, mentre l’ultima verrà cancellata. Lo stesso avverrebbe qualora venissero aditi organi giudiziari differenti, generando la riunione fra cause (collegamento). La giurisprudenza, (studio del diritto e per estensione anche i criteri seguiti dai giudici nell'applicazione delle norme, nonché l'insieme delle sentenze emesse dai giudici) per contro, anticipa il momento processuale della nascita del "giudizio" monitorio al momento del deposito del ricorso rispetto a quello della notificazione col fine di eludere possibili forme di abuso.

Il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti (inaudita altera parte), è un provvedimento che rappresenta l'esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. (all'interno del libro IV "Dei procedimenti speciali", Titolo I "Dei procedimenti sommari"). Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall'apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante il quale, si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.

Nel caso invece in cui non sia stata fatta opposizione ovvero vi è stata opposizione ma l’opponente non si è costituito in giudizio avviene che il giudice, su istanza del ricorrente (presunto creditore che ha esperito la domanda monitoria) dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo permettendo al ricorrente di soddisfare coattivamente il proprio credito attuando l’esecuzione forzata per espropriazione, per consegna o rilascio (collegamento). Una volta reso il decreto ingiuntivo esecutivo l’opposizione non può essere più esercitata e la cauzione prestata dall’ingiungente (presunto creditore) è liberata.

Il non esperire alcuna opposizione risulta corrispondere al così detto silenzio assenso, cioè la non contestazione dell’altrui pretesa risulta essere corrispondere ad un’ammissione del proprio debito. Si fa in tal caso riferimento al principio di non contestazione introdotto con la l. n. 69/2009, che modificando il co. 1 dell’art. 115 c.p.c., ha codificato il principio ovvero l’obbligo per il giudice di acquisire quali argomenti di prova i fatti non specificamente contestati dalla controparte costituita nonché dal comportamento delle parti andando alla ricerca della verità processuale.

Ipotesi particolari di prova scritta

Ipotesi particolari di prova scritta sono i titoli di credito richiamati dall'art. 642 c.p.c., ai fini dell'autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ora, in pendenza del termine necessario perché l’ingiunto proponga opposizione il decreto ingiuntivo non è esecutivo, ma lo diventa in tre soli casi che permettono al giudice, su istanza del ricorrente (presunto creditore), di rendere provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo fissando i termini ai soli effetti dell’opposizione:

  • Primo caso: il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato ovvero provato da un documento che avrebbe forza di titolo esecutivo stragiudiziale, cioè quando il credito è provato da una cambiale, da un assegno bancario o circolare, da un certificato di liquidazione di borsa, da un atto ricevuto da notaio ovvero da un ufficiale giudiziario autorizzato.
  • Secondo caso: il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo quando sussista un grave pregiudizio nel ritardo (il giudice ha la facoltà di imporre al ricorrente una cauzione pecuniaria).
  • Terzo caso: qualora il ricorrente produca una documentazione che sia sottoscritta (firmata) dal debitore comprovante il diritto fatto valere (il giudice ha la facoltà di imporre al ricorrente una cauzione pecuniaria).

Pur disponendo di un titolo esecutivo stragiudiziale, numerosi risultano essere i vantaggi del creditore che risulti disporre di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (collegamento con processo esecutivo) in quanto il creditore potrebbe iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore. La concessione dell’immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo è preceduta da una breve verifica da parte del giudice dell’importo per il quale l’ingiungente procede con quello effettivo nonché la sussistenza di un’esigenza se vogliamo cautelare, cioè l’ipotesi del grave pregiudizio che potrebbe derivare dall’attesa. Il giudice è chiamato quindi a valutare tutte le possibili ed ulteriori conseguenze che potrebbero arrecare al debitore danni a dir poco ingenti come ad esempio, per un debitore esercente l’attività commerciale, la chiusura dell’erogazione dei crediti da parte delle banche.

Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato per:

  • Revocazione nei casi indicati ai numeri 1, 2, 5, 6 del 395 (le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
    • (1) Se sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
    • (2) Se si è giudicato in base a prove dichiarate false dopo la sentenza ovvero dichiarate tali prima della sentenza nell’inconsapevolezza della parte soccombente;
    • (5) Se la sentenza è contraria ad altre sentenze precedenti aventi fra le parti autorità di cosa giudicata e non vi sia stata eccezione di cosa giudicata (strumento processuale col quale far valere l’esistenza di un precedente giudicato materiale = giudicato materiale (o sostanziale) è disciplinato dall’art. 2909 c.c., alla stregua del quale «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». La norma esprime la vincolatività della regola contenuta nel provvedimento, cioè la sua idoneità a produrre effetti anche al di fuori del processo. Ciò con la conseguenza che, qualora la situazione coperta da giudicato materiale sia dedotta in un successivo giudizio, il giudice adito è privo del potere giurisdizionale (in applicazione del principio ne bis in idem);
    • (6) Se la sentenza è effetto del dolo compiuto da parte del giudice, dolo accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Opposizione di terzo nei casi previsti dal 404 secondo comma (gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando questa risulta produrre dolo o collusione (l’accordarsi in modo più o meno segreto) a loro danno.

L'opposizione a decreto ingiuntivo

Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di citazione per il processo ordinario ovvero ricorso per il rito del lavoro e per quello a cognizione semplificata, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso, pena la decadenza del diritto.

Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito, tale per cui l’opposizione anziché essere un mezzo di impugnazione diviene l’atto introduttivo del contenzioso ordinario sulla pretesa dedotta dall’attore ingiungente. Nel giudizio di opposizione le vesti sostanziali delle parti si convertono rispetto alla veste processuale che queste assumono poiché l’ingiungente diviene convenuto, mentre l’ingiunto, esperendo opposizione nei confronti della controparte, diviene attore.

Sull’opposto e quindi sull’ingiungente ora ricade l’onere di dar prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto potendo quindi contrastare l’altrui pretesa. L’opponente potrà eccepire (contestare) la mancanza dei presupposti sostanziali o processuali per l’azionabilità del credito. L’atto di citazione viene poi notificato al procuratore del ricorrente ovvero, qualora si sia costituito personalmente, alla residenza ovvero al domicilio eletto nel comune in cui ha sede il giudice adito. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario notifica avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto ingiuntivo così da evitare che vengano rilasciate ulteriori copie all’ingiungente mediante le quali poter soddisfare la propria pretesa.

L’anticipazione dei termini di comparizione del 163 bis terzo comma, non trova qui applicazione nel caso dell’opposizione a...

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 31
Introduzione Diritto proc civile Pag. 1 Introduzione Diritto proc civile Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione Diritto proc civile Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione Diritto proc civile Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione Diritto proc civile Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione Diritto proc civile Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione Diritto proc civile Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione Diritto proc civile Pag. 31
1 su 31
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurisprudenzaunibo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Querzola Lea.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community