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CONCILIAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

(collegamento con la mediazione)

(652) Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano avviene che il

giudice

-dichiara con ordinanza non impugnabile il decreto ingiuntivo esecutivo

-riduce la somma o la quantità delle cose a quella pattuita fra le parti

Resta ferma la validità degli atti esecutivi compiuti nonché gli effetti prodotti

dall’iscrizione dell’ipoteca sino alla concorrenza della somma accordata.

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è stato istituito con il

regolamento n. 1896/2006, in vigore dal 12/12/2008, al fine di consentire una

più agevole procedura di recupero dei crediti pecuniari non contestati in caso

di sole controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale tenendo

conto della diversa fiscalità e del diverso costo del lavoro fra i Paesi membri

senza ostacolare quelle che sono le politiche d’impresa e di mercato.

Controversie in cui almeno una parte abbia domicilio o residenza in uno stato

differente rispetto a quello cui appartiene il giudice adito.

Si tratta di una procedura monitoria, alternativa a quella interna, che prevede

la formulazione della domanda mediante la compilazione dell'apposito

modulo standard necessario per oltrepassare le divergente linguistiche e

facilitare le forme del processo telematico (modulo A di cui all'Allegato I del

regolamento) e del suo successivo deposito o inoltro telematico al giudice

competente. Al ricorrente, in particolare, viene richiesto di indicare l'autorità

giudiziaria adita, specificare i propri dati anagrafici e l'importo del credito,

provvedendo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla "descrizione delle

circostanze invocate come base del credito" e alla "descrizione delle prove a

sostegno della domanda" con una dichiarazione di impegno a "fornire in

coscienza e in fede informazioni veritiere". Descrizione sta ad indicare la non

allegazione di alcun documento ma la mera e semplice loro descrizione. Il

convenuto può opporsi nei trenta giorni successivi, notificando a sua volta il

modulo-formulario. A questo punto tutto dipenderà dalle diverse regole

vigenti per ciascun paese, e in specie tutto dipenderà dal diritto vigente cui

l’attore appartiene . Per quanto concerne l’Italia ì, il giudice fisserà un’udienza

di comparizione e trattazione della causa avviando il processo secondo le

regole ordinarie o del rito applicabile, ad esempio a cognizione sommaria…

Il provvedimento facilita la circolazione dei provvedimenti monitori abolendo

l’efficacia dell’exequatur (è la procedura giudiziaria che serve a far

riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso

dall'autorità giudiziaria di un altro Paese. In Italia il procedimento si svolge

dinanzi alla Corte d'appello territorialmente competente e deve accertare che

il procedimento straniero si sia svolto con le regole del contraddittorio, che la

sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che questa stessa sentenza non

sia contraria ad un'altra pronunciata in Italia e che non contenga statuizioni

contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano).

Il regolamento serve sostanzialmente al recupero dei soli crediti non

contestati. Non impone il ricorso alle sole norme europee ma lascio ampio

spazio di scelta queste e la legislazione dei singoli stati membri. Oggetto del

regolamento è un’ingiunzione di pagamento.

Tribunale di __________

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ill.mo Signor Presidente,

__________ (Codice fiscale:______________ ) nato a __________, il

__________ e res.te in __________, elettivamente domiciliato in

__________ presso lo studio dell'Avv. __________ (C.F. _____________

PEC ___________ Fax ____________) dal quale è rappresentato e difeso in

virtù di mandato a margine del presente atto,

Premesso

-che la parte ricorrente è creditrice nei confronti di _____________ per

______________ della complessiva somma di Euro: __________ come da

seguente specifica:

a) _________

b) __________

c) ____________

- che il credito fatto valere risulta dalla documentazione che si produce - che

sono risultati infruttuosi i tentativi di composizione bonaria;

- ciò premesso,

Chiede

Che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere a __________ di pagare, alla parte

ricorrente, la somma di Euro __________ oltre interessi legali dalla data della

domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari della

presente fase monitoria.

Si deposita:

1) __________;

2) __________;

3) __________.

__________ , __________

Avv. __________

Il Presidente del Tribunale di ___________ (1)

Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza ed esaminata la

documentazione prodotta, visti gli artt. 633 ss. c.p.c.

Ingiunge a

____________

____________

di pagare in solido a ____________________ entro quaranta giorni dalla

notificazione del presente atto la somma di Euro______________, oltre agli

interessi legali dal ___________ sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle

spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro

________ di cui Euro ____________ per spese, Euro _____________ per

compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del

12,5 %, oltre C.A.P. ed I.V.A. ai sensi di legge, con espresso avvertimento

che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto potrà

essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che in difetto di pagamento il

creditore potrà procedere ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

________________, li_____________

(1) NB: con il deposito telematico non è più necessario predisporre il

provvedimento del giudice.

Formula del Decreto ingiuntivo

La competenza a emettere il decreto ingiuntivo

La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall'art. 637 c.p.c.,

che al primo comma statuisce: "per l'ingiunzione è competente il giudice di

pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente

per la domanda proposta in via ordinaria".

Quanto ai crediti previsti nel numero due dell'art. 633 c.p.c., il comma 2

dell'art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell'ufficio giudiziario

che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i

propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il

consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale

dipendono (637, comma 3, c.p.c.).

L'accoglimento o il rigetto della domanda

Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone

con ricorso contenente oltre all'indicazione delle parti, dell'oggetto, dei motivi

della richiesta e delle conclusioni, anche l'indicazione delle prove che si

producono, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del

ricorrente.

Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente all'allegazione di tutte le

prove documentali comprovanti l'esistenza del credito.

Il giudice, valutato il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la

richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero

(se il ricorrente non risponde all'invito e non ritira il ricorso oppure in caso di

domanda non accoglibile) di rigettarla, con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica comunque la riproposizione della domanda

anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.).

Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, invece, il giudice provvede

all'accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando

all'altra parte di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).

Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o

circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è

pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce

documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il

giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare

senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del

decreto ex art. 642 c.p.c.

La notificazione del decreto ingiuntivo

Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al

ricorso (entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente.

La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti

diventa inefficace. (Vedi: L'inefficacia del Decreto Ingiuntivo)

L'inefficacia conseguente all'omessa notificazione non preclude, secondo il

disposto dell'art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.

IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO E DI LICENZA

• DI FINITA LOCAZIONE

Il procedimento per convalida di sfratto è un forma speciale di

procedimento a cognizione sommaria; disciplinato dagli artt. 657 e ss del

codice di procedura civile. E’ dato dall’esigenza di conseguire

rapidamente un titolo esecutivo che consenta al soggetto istante, locatore

o concedente, di ottenere la disponibilità dell’immobile locato ovvero

concesso nel minor tempo possibile potendo intimare la licenza di finita

locazione in due momenti : o in un momento antecedente alla scadenza

del contratto locativo ovvero quando il termine contrattuale è scaduto e

quindi quando si è verificata la lesione del diritto in oggetto, attuando il

procedimento per convalida di sfratto nei casi di finita locazione o morosità

del conduttore.

Il procedimento per la convalida dello sfratto trova quindi applicazione nei

rapporti che si hanno fra :

-locatore e conduttore (chi ha diritto al godimento della cosa locata)( immobili

urbani ad uso abitativo)

-concedente e conduttore

- concedente e affittuario coltivatore diretto /colono/ mezzadro (rapporti

agrari)

L’attore, che potrebbe procedere anche nelle forme ordinarie, notifica al

convenuto un atto dal duplice contenuto:

-l’atto presenterà la citazione (atto di cit. come il 163) dinanzi al giudice al

fine di ottenere la convalida della licenza di finita locazione ovvero la

convalida dello sfratto intimato da notificare personalmente, brevi manu

ovvero, nel caso in cui l’intimazione non sia stata notificata in mani proprie,

l’ufficiale giudiziario dovrà spedire all’intimato avviso della notificazione

effettuata a mezzo di lettera raccomandata allegando la ricevuta di

spedizione all’originale dell’atto. Tale criterio risulta essere necessario poiché,

in mancanza

Dettagli
A.A. 2014-2015
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurisprudenzaunibo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Querzola Lea.