vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTO PUBBLICO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 7
E DELLE SUE FONTI
La Costituzione economica è l’insieme delle norme costituzionali che riguardano le posizioni e le relazioni degli
individui, intesi come soggetti economici.
Col termine “Costituzione economica” possiamo far riferimento alle disposizioni costituzionali che riguardano i diritti e le
libertà economiche e il ruolo dello Stato nell’economia.
Si può intendere per Costituzione economica non solo l’insieme delle libertà economiche ma più ampliamente le
disposizioni costituzionali che aiutano a comprendere quale posto il costituente ha voluto assegnare al soggetto
decidente e agente delle scelte economiche, sia in relazione alle altre modalità in cui si manifesta la sua personalità, sia
in relazione ai soggetti e alle realtà con cui viene in contatto.
All’interno della Costituzione economica c’è la persona umana, in questo caso nella qualità di lavoratore a cui debbono
essere garantite delle condizioni minime vitali.
Non è il lavoro a essere tutelato dall’art. 1, ma il lavoro in quanto mezzo espressivo della persona umana e dunque
fattore costitutivo della società nel suo complesso.
Oggi i cambiamenti delle forme organizzative del lavoro, in particolare l’avvento di rapporti di lavoro autonomo di tipo
coordinato e continuativo, stanno spingendo ad una revisione di questa lettura della Costituzione, nel senso di orientare
gli interpreti a cercare le nuove posizioni deboli anche nell’ambito delle forme lavorative “autonome” e, dunque, almeno
formalmente non subordinate.
Mentre l’orario giornaliero è sottoposto a riserva di legge, ritenuto relativa dagli interpreti tanto da poter essere integrata
dai contratti collettivi, il riposo settimanale e le ferie annuali sono espressamente qualificate qualificati come diritti
irrinunciabili.
L’individuazione della corretta ricompensa per il lavoro prestato segue due criteri: da un lato il criterio minimo della
sufficienza, a prescindere dalla qualità e quantità del lavoro prestato, dall’altro il criterio ragionevole della proporzione tra
remunerazione e lavoro svolto.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione dell’uomo lavoratore.
L’aspetto forse più rilevante in cui si sostanzia la previdenza è nell’attribuire il diritto a una pensione “adeguata”
conseguente al lavoro prestato durante gli anni di attività lavorativa.
Distinto rispetto alla previdenza è il diritto all’assistenza, ovverosia il diritto al riconoscimento di un aiuto a soggetti in
stato di bisogno del minimo essenziale.
La libertà sindacale deve anch’essa essere vista come libertà della persona, il cui esercizio è finalizzato a correggere le
asimmetrie tra forze economiche. Si tratta dunque di un diritto di partecipazione alle scelte economiche e di politica del
lavoro.
L’art. 40 Cost. riconosce loro il diritto di sciopero, ovvero il diritto di sciopero, ovvero il diritto all’astensione collettiva dal
lavoro finalizzata al conseguimento di un comune interesse dei lavoratori.
L’individuazione del comune interesse nel tempo si è estesa: esso non è solo un interesse economico diretto degli
scioperanti, ma può essere anche un interesse economico di altre categorie di lavoratori, nei confronti dei quali gli
scioperanti agiscono per solidarietà.
Le libertà economiche sono strumenti per la promozione della persona e sono suscettibili di essere limitate laddove un
esercizio privo di regolazione e controllo comprometta tale finalità.
L’art. 41 Cost. riconosce la libertà di iniziativa economica. Va interpretata come attività d’impresa. Al comma 2, l’attività
non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana. Il comma 3 dell’articolo, affida alla legge la determinazione dei controlli e dei programmi affinché l’attività
economica pubblica o privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali.
Fra i principi ritenuti fondamentali nel mercato unico vi sono: il diritto di proprietà e la libertà contrattuale senza i quali
l’iniziativa economica non potrebbe essere esercitata, e forse anche la libertà di concorrenza, visto che l’articolo
presuppone la compresenza di imprenditori che liberamente svolgono la loro attività.
L’intervento pubblico nell’economia ha storicamente seguito anche un’altra via: quella della creazione di enti pubblici
incaricati di acquisire e gestire partecipazioni in società private. 1