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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 7 Pag. 1
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DIRITTO PUBBLICO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 7

E DELLE SUE FONTI

La Costituzione economica è l’insieme delle norme costituzionali che riguardano le posizioni e le relazioni degli

individui, intesi come soggetti economici.

Col termine “Costituzione economica” possiamo far riferimento alle disposizioni costituzionali che riguardano i diritti e le

libertà economiche e il ruolo dello Stato nell’economia.

Si può intendere per Costituzione economica non solo l’insieme delle libertà economiche ma più ampliamente le

disposizioni costituzionali che aiutano a comprendere quale posto il costituente ha voluto assegnare al soggetto

decidente e agente delle scelte economiche, sia in relazione alle altre modalità in cui si manifesta la sua personalità, sia

in relazione ai soggetti e alle realtà con cui viene in contatto.

All’interno della Costituzione economica c’è la persona umana, in questo caso nella qualità di lavoratore a cui debbono

essere garantite delle condizioni minime vitali.

Non è il lavoro a essere tutelato dall’art. 1, ma il lavoro in quanto mezzo espressivo della persona umana e dunque

fattore costitutivo della società nel suo complesso.

Oggi i cambiamenti delle forme organizzative del lavoro, in particolare l’avvento di rapporti di lavoro autonomo di tipo

coordinato e continuativo, stanno spingendo ad una revisione di questa lettura della Costituzione, nel senso di orientare

gli interpreti a cercare le nuove posizioni deboli anche nell’ambito delle forme lavorative “autonome” e, dunque, almeno

formalmente non subordinate.

Mentre l’orario giornaliero è sottoposto a riserva di legge, ritenuto relativa dagli interpreti tanto da poter essere integrata

dai contratti collettivi, il riposo settimanale e le ferie annuali sono espressamente qualificate qualificati come diritti

irrinunciabili.

L’individuazione della corretta ricompensa per il lavoro prestato segue due criteri: da un lato il criterio minimo della

sufficienza, a prescindere dalla qualità e quantità del lavoro prestato, dall’altro il criterio ragionevole della proporzione tra

remunerazione e lavoro svolto.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione dell’uomo lavoratore.

L’aspetto forse più rilevante in cui si sostanzia la previdenza è nell’attribuire il diritto a una pensione “adeguata”

conseguente al lavoro prestato durante gli anni di attività lavorativa.

Distinto rispetto alla previdenza è il diritto all’assistenza, ovverosia il diritto al riconoscimento di un aiuto a soggetti in

stato di bisogno del minimo essenziale.

La libertà sindacale deve anch’essa essere vista come libertà della persona, il cui esercizio è finalizzato a correggere le

asimmetrie tra forze economiche. Si tratta dunque di un diritto di partecipazione alle scelte economiche e di politica del

lavoro.

L’art. 40 Cost. riconosce loro il diritto di sciopero, ovvero il diritto di sciopero, ovvero il diritto all’astensione collettiva dal

lavoro finalizzata al conseguimento di un comune interesse dei lavoratori.

L’individuazione del comune interesse nel tempo si è estesa: esso non è solo un interesse economico diretto degli

scioperanti, ma può essere anche un interesse economico di altre categorie di lavoratori, nei confronti dei quali gli

scioperanti agiscono per solidarietà.

Le libertà economiche sono strumenti per la promozione della persona e sono suscettibili di essere limitate laddove un

esercizio privo di regolazione e controllo comprometta tale finalità.

L’art. 41 Cost. riconosce la libertà di iniziativa economica. Va interpretata come attività d’impresa. Al comma 2, l’attività

non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità

umana. Il comma 3 dell’articolo, affida alla legge la determinazione dei controlli e dei programmi affinché l’attività

economica pubblica o privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali.

Fra i principi ritenuti fondamentali nel mercato unico vi sono: il diritto di proprietà e la libertà contrattuale senza i quali

l’iniziativa economica non potrebbe essere esercitata, e forse anche la libertà di concorrenza, visto che l’articolo

presuppone la compresenza di imprenditori che liberamente svolgono la loro attività.

L’intervento pubblico nell’economia ha storicamente seguito anche un’altra via: quella della creazione di enti pubblici

incaricati di acquisire e gestire partecipazioni in società private. 1

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A.A. 2011-2012
3 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TopEleven11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Mameli Barbara.