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Diritto pubblico – introduzione allo studio del diritto pubblico

Capitolo 10: Le fonti e la pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione è l’insieme delle persone, delle risorse e delle attività preposte stabilmente dalla legge alla gestione e alla cura concreta degli interessi generali. Ogni soggetto avente personalità giuridica che risenta del controllo dello Stato, di un ente locale o di un altro organismo di diritto pubblico e che sia costituito per soddisfare bisogni generali non reperibili nel mercato, è quindi da considerarsi soggetto gravitante nell’orbita della pubblica amministrazione.

Un’altra importante definizione, consequenziale rispetto a quella di pubblica amministrazione, è quella di attività amministrativa. Essa è l’insieme di atti e comportamenti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni per raggiungere gli interessi generali della collettività di riferimento, interessi che vengono individuati dagli organi di indirizzo politico attraverso la legislazione e, in ultima analisi, dalla stessa Costituzione.

Per la discrezionalità amministrativa, la pubblica amministrazione non è libera di scegliere gli obiettivi da perseguire, ma, dovendo rispettare i limiti positivi e negativi previsti dal legislatore, mantiene una libertà di giudizio e di scelta solo nella misura in cui il legislatore gliela concede.

La Costituzione Italiana responsabilizza i singoli agenti della pubblica amministrazione, prevedendo che i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili sul piano penale, civile e amministrativo degli atti compiuti in violazione di diritti.

Per accedere ad un impiego presso l’amministrazione pubblica, di solito vi è un concorso pubblico. Lo spoils system è un istituto di derivazione anglosassone, che consente la possibilità per la nuova maggioranza politica di collocare persone di propria fiducia nei ruoli apicali della pubblica amministrazione.

Il principio di sussidiarietà nei rapporti tra Stato, regioni e enti locali (sussidiarietà verticale) prevede che i comuni sono i titolari “naturali” delle funzioni amministrative, salvo che esse non possano essere svolte in maniera più efficace ed efficiente dagli enti di governo superiori. Secondo invece la sussidiarietà orizzontale, tutti i livelli di governo, dallo Stato ai comuni, devono favorire «l’autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».

L’insieme più importante di atti amministrativi è costituito da provvedimenti: manifestazioni di volontà aventi rilievo.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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