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DIRITTO PUBBLICO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 5
E DELLE SUE FONTI
Le decisioni, come i regolamenti e le direttive, sono fonti di diritto derivato vincolanti.
Le raccomandazioni e i pareri sono fonti di diritto derivato non vincolanti.
La Corte costituzionale si è occupata del possibile contrasto tra fonti interne e fonti comunitarie self-executing.
Le antinomie devono essere risolte attraverso la non applicazione del diritto interno incompatibile con il diritto
comunitario, e conseguentemente la diretta applicazione di quest’ultimo. Ciò implica che le fonti interne incompatibili non
debbono essere annullate dalla Corte costituzionale, ma semplicemente non applicate da tutti gli operatori del diritto, in
primo luogo i giudici comuni.
La scelta di risolvere eventuali anomalie tra il diritto interno e il diritto comunitario attraverso lo strumento della “non
applicazione” si fonda sul principio di competenza.
La possibilità di limitare la sovranità dello stato italiano, non è assoluta.
Nel passaggio dallo stato liberale allo stato contemporaneo muta radicalmente la funzione della legge. Essa non è più
soltanto un atto normativo generale ed astratto, ma diviene, da un lato, lo strumento privilegiato per la realizzazione
dell’indirizzo politico governativo e, dall’altro, un mezzo per eliminare quegli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita dello stato.
Per legge si intende l’atto normativo, deliberato dalle due Camere del Parlamento in un identico testo, promulgato dal
Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale atto viene definito anche legge formale
ordinaria.
Si ha una riserva di legge quando una norma della Costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata
materia escludendo, o ammettendo solo in parte, che essa possa essere oggetto di altre fonti normative.
Una distinzione ormai accettata pacificamente è quella tra riserva relativa, che si ha quando la legge deve intervenire
solo a definire gli aspetti generali e qualificanti della disciplina, potendo altri aspetti essere deferiti alla fonte
regolamentare del Governo, e riserva assoluta, dove l’intera materia deve essere disciplinata da fonti primarie.
Il procedimento legislativo parte dall’iniziativa che spetta a ciascun parlamentare. La fase successiva è quella
costitutiva, cioè della istruttoria e approvazione. La terza ed ultima fase del procedimento legislativo attiene alla
produzione degli effettivi normativi e si divide in promulgazione e pubblicazione. La promulgazione deve avvenire
entro 30 giorni dalla data di approvazione parlamentare.
Alla promulgazione segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione serve a
rendere gli atti normativi conoscibili.
Tutti gli altri atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sono inseriti anche nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana: il nostro sistema di pubblicazione delle leggi è infatti anche denominato di doppia
pubblicazione o ripubblicazione.
Il principio per il quale il potere legislativo è esecutivo del Parlamento, soffre due eccezioni.
La stessa Costituzione, infatti, attribuisce il potere legislativo anche al governo che può emanare due tipi di atti aventi la
stessa forza di legge: il decreto legislativo e il decreto-legge.
Questa eccezione al principio della separazione dei poteri, per cui la funzione legislativa viene delegata al Governo, è un
dato comune a molte Costituzione successive alla seconda guerra mondiale.
«L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
L’istituto della delegazione legislativa si realizza attraverso la combinazione di due procedimenti: il primo è un normale
procedimento legislativo che termina con una legge del Parlamento (la cd. legge delega), il secondo è l’approvazione di
un normale atto normativo redatto sulla base delle indicazioni della legge delega e che costituisce il decreto legislativo.
La delega consiste, perciò, nel trasferimento temporaneo della funzione legislativa in capo al Governo.
La legge delega deve determinare:
1. L’oggetto
2. I principi
3. Il termine 2