vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTO PUBBLICO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 2
E DELLE SUE FONTI
In Europa lo stato liberale di diritto nacque con la rivoluzione francese, nel 1789, e si consolidò nel corso del XIX
secolo.
Quando ci si riferisce allo stato liberale si vuole indicare essenzialmente la finalità perseguita dai poteri pubblici, mentre
con l’espressione stato di diritto si ha riguardo agli strumenti utilizzati. La finalità era la garanzia dei diritti individuali.
Alla base dello stato liberale vi era l’idea secondo la quale l’individuo è titolare dei diritti naturali.
Con lo stato liberale emerge una nuova classe sociale, la borghesia.
Secondo il principio di legalità, ogni atto dei pubblici poteri deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica
preventivamente adottata. Il principio di legalità è il primo istituto tipico dello stato di diritto.
Il titolare del potere è tale perché il potere gli viene attribuito sulla base delle norme giuridiche.
La legge, nello stato liberale di diritto, era caratterizzata dalla generalità e l’astrattezza.
Le norme astratte sono suscettibili di ripetute applicazioni nel tempo, a differenza delle norme concrete che esauriscono
la loro efficacia in un’unica applicazione.
L’astrattezza riguarda l’estensione nel tempo della portata della norma, nel senso che chiunque commette quel tipo di
reato in qualsiasi momento è suscettibile dell’applicazione della norma.
La legge era espressione della volontà generale. Nello stato di diritto si scelse la democrazia rappresentativa, nella
quale la volontà dei cittadini si esprime indirettamente, attraverso rappresentanti eletti.
L’espressione nazione evoca un’entità pregiuridica che esprime una unità.
Lo stato liberale di diritto si regge sulla semplificazione artificiale del contesto sociale di riferimento, attraverso il
suffragio limitato.
Il secondo istituto tipico dello stato di diritto è la nozione di Costituzione in senso moderno: un atto giuridico vincolante
per tutti i soggetti dell’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri.
La costituzione è un atto del potere costituente. Il potere costituente è il potere che pone l costituzione, cioè l’atto sul
quale si fondano tutti i poteri costituiti.
Il potere costituente è diverso dai poteri costituiti. Per poteri costituiti si intendono i poteri che si fondano sulla
costituzione e che, quindi, incontrano i limiti che questa pone loro.
Il terzo principio sul quale si fondava lo stato liberale di diritto è la separazione dei poteri. Secondo tale principio le
diverse funzioni dello stato, legislativa, esecutiva e giurisdizionale, devono essere conferite a organi o gruppi etnici
diversi.
Cosa si intende per potere?
Si intende il prodotto dell’esercizio di una funzione da parte di un organo.
Per organo si intende un insieme si uffici pubblici che svolge un’attività a rilevanza esterna. Gli uffici a loro volta sono un
insieme di mezzi personali e materiali organizzati per realizzare un determinato compito.
La funzione invece, è un’attività preordinata ad un fine.
La funzione legislativa era l’attività svolta a predisporre norme giuridiche generali e astratte ed era attribuita al
parlamento.
La funzione esecutiva consisteva nell’applicazione della legge generale e astratta.
La funzione giurisdizionale consisteva anch’essa nell’applicazione della legge, con esclusivo riferimento alle
controversie. Essa era svolta dalla magistratura.
Atto del potere legislativo – legge
Atto del potere esecutivo – atto amministrativo
Atto del potere giurisdizionale – sentenza
Lo stato liberale di diritto non riuscì a resistere all’allargamento della base sociale determinato dall’estensione del
suffragio. Mise in evidenza le molteplici contraddizioni sulle quali si reggeva lo stato liberale di diritto. 2