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DIRITTO PUBBLICO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 6
E DELLE SUE FONTI
Le Costituzioni del secondo dopoguerra sono Costituzioni lunghe: esse sono corredate da un catalogo completo di
diritti, che comprende sia i diritti cd. civili e politici, sia i diritti cd. sociali ed economici.
Con inviolabilità si intende la garanzia di intangibilità dei diritti stessi, non eliminabili neanche ad opera dell’organo
espressivo della volontà popolare, quale è il Parlamento.
Con principio/valore della solidarietà, si intende la ragione dei doveri inderogabili a carico dei singoli e delle
formazioni sociali.
Secondo la riserva di giurisdizione, ogni atto che incide sulle libertà non solo deve rinvenire nella legge la sua astratta
previsione, ma deve essere in concreto autorizzato da un giudice.
I SINGOLI DIRITTI COSTITUZIONALI
a) Libertà personale
La disciplina della libertà personale è posta in apertura della parte prima della Costituzione. La tutela della
libertà fisica e psichica della persona è considerata come una priorità logica rispetto all’intero impianto del
nuovo.
b) Libertà di domicilio
La protezione dello spazio primario di vita è la seconda delle libertà menzionate nel titolo I sui rapporti civili.
c) Libertà e segretezza della corrispondenza
La libertà dev’essere intesa sia come diritto di ciascuno di comunicare con altri soggetti sia come diritto di
ricevere, senza interferenze, tali comunicazioni.
d) Libertà di circolazione e soggiorno
L’oggetto di queste libertà è spesso confuso con la tutela della libertà personale. La libertà personale si riferisce
alla protezione contro quei provvedimenti coercitivi dell’autorità pubblica e quelle misure obbligatorie che
tendono a sottoporlo al controllo di questa, mentre la libertà di circolazione e soggiorno si riferisce alla
protezione contro quei provvedimenti obbligatori che pongono semplicemente dei limiti alla libertà di circolare e
di soggiornare sul territorio della Repubblica o condizionano a determinati obblighi il diritto di lasciarlo o tornarvi.
e) Libertà di riunione e di associazione
La libertà di riunione è disciplinata dall’art.17. La Costituzione garantisce tale libertà con limiti assai ampi,
prevedendo solo il requisito che le riunioni si debbano svolgere in modo pacifico e senz’armi. Sono libere le
riunioni in luoghi privati e in luoghi aperti al pubblico; per le riunioni in luogo pubblico occorre dare preavviso.
f) Libertà di manifestazione del pensiero
Oggetto di tale diritto sono le manifestazioni del proprio pensiero verso un pubblico ampio di persone. Le idee
possono essere espresse attraverso ogni possibile mezzo di comunicazione a una platea di destinatari
indeterminata.
g) I diritti sociali
Sono diritti sociali quelli che nascono da bisogni della persona e che trovano soddisfazione in quegli ambiti di
vita sociale o comunitaria necessari al libero sviluppo della persona umana, fino a richiedere l’azione della
Repubblica laddove sia necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono tale piena e libera soddisfazione.
h) I diritti politici
I diritti politici sono quei diritti mediante i quali i cittadini contribuiscono alla formazione della volontà dello Stato
(diritto di: voto, associazione in partiti politici, petizione, accesso ai pubblici uffici).
Nella Costituzione esistono vari riferimenti ai doveri dei cittadini. Si tratta per lo più di norme di principio, che si
riferiscono a comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispondente diritto altrui, in funzione della
tutela di un interesse pubblico.
Tradizionalmente la cittadinanza è uno status cui l’ordinamento giuridico connette un insieme di diritti e di doveri. 1