Diritto pubblico – introduzione allo studio del diritto pubblico
Capitolo 6E delle sue fonti
Le Costituzioni del secondo dopoguerra sono Costituzioni lunghe: esse sono corredate da un catalogo completo di diritti, che comprende sia i diritti cd. civili e politici, sia i diritti cd. sociali ed economici. Con inviolabilità si intende la garanzia di intangibilità dei diritti stessi, non eliminabili neanche ad opera dell'organo espressivo della volontà popolare, quale è il Parlamento. Con principio/valore della solidarietà, si intende la ragione dei doveri inderogabili a carico dei singoli e delle formazioni sociali. Secondo la riserva di giurisdizione, ogni atto che incide sulle libertà non solo deve rinvenire nella legge la sua astratta previsione, ma deve essere in concreto autorizzato da un giudice.
I singoli diritti costituzionali
- Libertà personale: La disciplina della libertà personale è posta in apertura della parte prima della Costituzione. La tutela della libertà fisica e psichica della persona è considerata come una priorità logica rispetto all'intero impianto del nuovo.
- Libertà di domicilio: La protezione dello spazio primario di vita è la seconda delle libertà menzionate nel titolo I sui rapporti civili.
- Libertà e segretezza della corrispondenza: La libertà dev’essere intesa sia come diritto di ciascuno di comunicare con altri soggetti sia come diritto di ricevere, senza interferenze, tali comunicazioni.
- Libertà di circolazione e soggiorno: L’oggetto di queste libertà è spesso confuso con la tutela della libertà personale. La libertà personale si riferisce alla protezione contro quei provvedimenti coercitivi dell’autorità pubblica e quelle misure obbligatorie che tendono a sottoporlo al controllo di questa, mentre la libertà di circolazione e soggiorno si riferisce alla protezione contro quei provvedimenti obbligatori che pongono semplicemente dei limiti alla libertà di circolare e di soggiornare sul territorio della Repubblica o condizionano a determinati obblighi il diritto di lasciarlo o tornarvi.
- Libertà di riunione e di associazione: La libertà di riunione è disciplinata dall’art.17. La Costituzione garantisce tale libertà con limiti assai ampi, prevedendo solo il requisito che le riunioni si debbano svolgere in modo pacifico e senz'armi. Sono libere le riunioni in luoghi privati e in luoghi aperti al pubblico; per le riunioni in luogo pubblico occorre dare preavviso.
- Libertà di manifestazione del pensiero: Oggetto di tale diritto sono le manifestazioni del proprio pensiero.
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 5
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 2
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 4
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 10