Diritto pubblico - introduzione allo studio del diritto pubblico
Capitolo 11E: Delle sue fonti
Con "circuito di garanzie" intendiamo riferirci all'insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione democratica, che agiscono sulla base di una legittimazione di tipo tecnico-giuridico.
La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della Costituzione, ovvero della sua supremazia su tutti gli atti e i comportamenti dei poteri pubblici, compresa la legge del Parlamento. La giustizia costituzionale ha iniziato effettivamente a funzionare solo nel 1956.
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è costituito dagli atti della cui illegittimità costituzionale si dubita. Per parametro si intende la norma della Costituzione che si reputa violata. Sono norme interposte le fonti primarie che, richiamate dalla Costituzione, ne integrano il contenuto.
Con l'espressione "ragionevolezza" ci si riferisce all'adeguatezza delle decisioni del legislatore alla realtà concreta, alla loro proporzionalità ed equità.
Giudici ordinari e speciali
Sono giudici ordinari i tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione. Essi possono esercitare funzioni civili o penali e giudicano sulla lesione dei diritti soggettivi. I tribunali svolgono funzioni giurisdizionali civili o penali di primo grado. Il nostro sistema giudiziario, infatti, si basa sul meccanismo del doppio grado di giudizio: le parti del processo possono richiedere alle Corti d'appello il riesame delle decisioni dei tribunali, per i motivi e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile.
Le Corti d'appello sono organi giurisdizionali collegiali, di secondo grado. La Corte di cassazione è l'organo giudiziario di vertice nell'ordinamento italiano: le sue sentenze sono definitive e contro di esse non è ammesso alcun ricorso ulteriore.
I giudici speciali sono quei giudici che non fanno parte dell'ordinamento giudiziario: essi sono i tribunali amministrativi (TAR), il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari in tempo di pace.
Diritti soggettivi e interessi legittimi
Il diritto soggettivo è la pretesa di un soggetto che l'ordinamento giuridico protegga un suo interesse. Per interesse legittimo, invece, si intende la pretesa che la pubblica amministrazione, quando interferisce con l'interesse qualificato di un soggetto privato, agisca rispettando la legge, cioè realizzi il miglior contemperamento tra l'interesse generale fissato per legge e gli altri interessi individuati in gioco.
Il pubblico ministero è un magistrato che vigila sull'osservanza della legge, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia.
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 5
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 2
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 4
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 10