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DIRITTO PUBBLICO - INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 11
E DELLE SUE FONTI
Con “circuito di garanzie” intendiamo riferirci all’insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di
legittimazione democratica, che agiscono sulla base di una legittimazione di tipo tecnico-giuridico.
La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della Costituzione, ovvero della sua
supremazia su tutti gli atti e i comportamenti dei poteri pubblici, compresa la legge del Parlamento.
La giustizia costituzionale ha iniziato effettivamente a funzionare solo nel 1956.
L’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è costituito dagli atti della cui illegittimità costituzionale si dubita.
Per parametro si intende la norma della Costituzione che si reputa violata.
Sono norme interposte le fonti primarie che, richiamate dalla Costituzione, ne integrano il contenuto.
Con l’espressione “ragionevolezza” ci si riferisce all’adeguatezza delle decisioni del legislatore alla realtà concreta, alla
loro proporzionalità ed equità.
Sono giudici ordinari i tribunali, le Corti d’appello e la Corte di cassazione. Essi possono esercitare funzioni civili o
penali e giudicano sulla lesione dei diritti soggettivi.
I tribunali svolgono funzioni giurisdizionali civili o penali di primo grado. Il nostro sistema giudiziario, infatti, si basa sul
meccanismo del doppio grado di giudizio: le parti del processo possono richiedere alle Corti d’appello il riesame delle
decisioni dei tribunali, per i motivi e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile.
Le Corti d’appello sono organi giurisdizionali collegiali, di secondo grado.
La Corte di cassazione è l’organo giudiziario di vertice nell’ordinamento italiano: le sue sentenze sono definitive e
contro di esse non è ammesso alcun ricorso ulteriore.
I giudici speciali sono quei giudici che non fanno parte dell’ordinamento giudiziario: essi sono i tribunali
amministrativi (TAR), il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari in tempo di pace.
Il diritto soggettivo è la pretesa di un soggetto che l’ordinamento giuridico protegga un suo interesse.
Per interesse legittimo, invece, si intende la pretesa che la pubblica amministrazione, quando interferisce con
l’interesse qualificato di un soggetto privato, agisca rispettando la legge, cioè realizzi il miglior contemperamento tra
l’interesse generale fissato per legge e gli altri interessi individuati in gioco.
Il pubblico ministero è un magistrato che vigila sull’osservanza della legge, sulla pronta e regolare amministrazione
della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci e fa eseguire i giudicati e ogni
altro provvedimento del giudice.
Le autorità indipendenti sono organi statali che, in condizioni di autonomia rispetto agli altri poteri pubblici e nel rispetto
dei principi di neutralità e imparzialità, svolgono un ruolo di garanzia di alcuni diritti fondamentali ovvero di regolazione di
settori legati alle libertà economiche.
La garanzia che la Banca d’Italia deve assicurare è quella della correttezza delle operazioni bancarie.
La garanzia che la CONSOB (Commissione nazionale per la società e la borsa) deve assicurare è quella della
correttezza delle operazioni nel mercato mobiliare, con la finalità di tutelare le operazioni di risparmio diffuso garantendo
la massima trasparenza informativa e la correttezza degli operatori.
La garanzia che l’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) deve assicurare è
quella della correttezza delle operazioni del mercato assicurativo.
La garanzia che l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) deve assicurare è quella del rispetto delle
regole sulla concorrenza nel libero mercato dei beni e servizi, salvo che tale competenza per alcuni settori specifici non
sia già stata assegnata ad un'altra autorità.
La garanzia che l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas) deve assicurare è quella del rispetto delle regole nel
mercato della fornitura di gas e energia elettrica.
La garanzia che l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) deve assicurare è quella del rispetto delle
regole nel mercato della telecomunicazione, dell’audiovisivo e dell’informazione. 1