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DIRITTO PUBBLICO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO Capitolo 4
E DELLE SUE FONTI
Chiamiamo fonti del diritto quei meccanismi che pongono in essere regole giuridiche.
Il diritto disciplina i comportamenti, le organizzazioni sociali, ma anche i modi per produrre regole giuridiche.
Le fonti di produzione giuridica, pongono in essere nuove regole di comportamento o regole di organizzazione che tutti
debbono osservare.
Le fonti sulla produzione giuridica, sono meccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione.
Mentre una fonte di produzione è la legge che obbliga tutti a pagare una certa imposta in ragione di una determinata
aliquota per scaglione di reddito, la fonte sulla produzione è quella che prevede come debba essere approvata quella
legge.
Con fonti di cognizione si intendono quei supporti, attraverso i quali si rendono conoscibili le fonti di produzione.
Con il fenomeno dei testi unici si intendono testi che raccolgono una serie di fonti di produzione in vigore con lo scopo
di riunirle, razionalizzandole, in un unico documento.
Una regola può nascere perché è lo stesso soggetto destinatario a porla; normalmente si definisce questo tipo di fonti
come autonome.
Le regole, però possono essere prodotte, al contrario, da meccanismi esterni alla volontà dei destinatari. Sono le fonti
eteronome.
Rispetto alla crisi del ruolo dello stato come monopolista della produzione delle regole giuridiche, oggi cresce il ruolo
delle regole giuridiche prodotte attraverso l’accordo tra i diversi soggetti, ovvero di quelle poste dagli stessi destinatari
delle regole medesime.
Le contraddizioni normative vengono denominate antinomie. Se una fonte è in contrasto con un’altra, renderebbero
vano lo scopo del diritto, che è quello di orientare il comportamento delle persone.
Alcuni criteri per risolvere le antinomie normative sono tre principali: criterio della gerarchia, della competenza e
cronologico.
• In base al criterio della gerarchia, nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla
fonte superiore (in base ad una scala basata sulla diversa forza degli atti normativi).
Per forza di un atto normativo si intende la sua capacità di produrre nuovo diritto, di innovare l’ordinamento
giuridico creando nuove regole, nonché la capacità di resistere all’innovazione portata da un atto diverso.
• Secondo il criterio della competenza, nel conflitto tra regole poste da due fonti prevale la regola posta dalla
fonte competente.
• Secondo il criterio cronologico, nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola più recente.
Si chiama abrogazione l’effetto che una norma successiva produce nei confronti di quella precedente, e cioè il fenomeno
per cui la norma successiva delimita temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente – purché esse siano
sullo stesso piano gerarchico e nello stesso settore di competenza.
Per fonti atto si intendono quelle fonti di produzione del diritto che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre
norme giuridiche.
Sono fonti atto le leggi, i trattati, i decreti, i regolamenti e tutti gli atti approvati da organi collegiali.
Esistono però nel sistema giuridico anche fonti fatto, ovvero fatti normativi, in cui le regole non nascono dalla volontà
espressa di regolare in un certo modo i comportamenti bensì da accadimenti esterni rispetto alla volontà.
L’esempio più noto di fatto normativo è la consuetudine o l’uso.
Il common law si è sviluppato in Inghilterra per poi diffondersi a tutti gli ordinamenti di matrice britannica, Stati Uniti
compresi. Il diritto consuetudinario riveste un ampio spazio, costituito dalle pronunce dei giudici, mentre le fonti atto vere
e proprie hanno soltanto una funzione derogatoria. 1