Introduzione alla mediazione penale minorile.
Mediazione.
Attività in cui un terzo neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto.
Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (articolo 10 dpr 448/1988), consente
di esprimere in un certo contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all’offesa subita, di uscire da un ruolo
passivo recuperando voce e visibilità.
L’esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal
mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell’incontro. Per esito positivo si intende una
ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione
riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o lo svolgimento di attività di utilità sociale.
Mediatore.
Professionista formato e competente che non giudica, non impone soluzioni, offre opportunità di dialogo tra le parti in
conflitto nell’ambito di uno spazio protetto, libero e confidenziale.
Può partecipare, se in possesso di tutti i requisiti richiesti, alla selezione per la nomina di componenti privati presso il
Tribunale per i Minorenni e presso le Corti d’Appello.
Può collaborare come tecnico esperto nell’ambito di progettazioni promosse dai servizi degli enti locali.
Può promuovere la cultura della mediazione penale all’interno di percorsi specialistici di formazione.
Può operare all’interno di equipe costituite da operatori giuridici e psicosociali qualora l’intervento tecnico di mediazione
venga richiesto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Tribunale per i Minorenni (Collegi GUP e di dibattimento).
Servizi minorili della giustizia e degli enti locali.
Legali delle parti.
Diretti interessati.
Congiunti degli interessati, genitore o chi ne fa le veci.
Ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione
verbale che all’inizio dell’incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.
Mediazione penale minorile.
Professionista chiamato a svolgere il proprio ruolo professionale sia all’interno del sistema della giustizia penale
all’interno di strutture educative e rieducative. Mediazione penale.
Si colloca nel modello di giustizia riparativa, identificata come la terza via rispetto ai tradizionali modelli di giustizia
retributivo e riparativo. Tale istituto:
Da un lato prevede il risarcimento e la riparazione delle conseguenze del reato inteso come risarcimento
materiale del danno, che può essere intrapreso solo all’interno di una procedura penale o come alternativa alla
pena detentiva o come parte della condanna.
Dall’altra è incentrata su un confronto diretto tra vittima ed autore del reato, con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze della vittima, riconoscendo la sua sofferenza fisica e psicologica.
Quindi la mediazione penale mette soprattutto in risalto gli aspetti relazionali del reato, rivalutando il ruolo della vittima
nel processo penale, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali e materiali del reato e garantendo la sicurezza
della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.
Nel settore minorile, soprattutto quello italiano, è stata spesso utilizzata un’ottica orientata verso l’autore del reato, sulla
sua condotta nello svolgimento del reato, piuttosto che verso la vittima. Questo perché ad essere tutelato dalla norma
penale violata è un interesse dello Stato, per cui è il reato ad assumere centralità, ed il soggetto che ha subito il danno
viene preso in considerazione indirettamente come soggetto passivo del reato.
Riforma del processo penale minorile.
Introdotta in Italia dal dpr 448 del 1988, si è rivelata una maggiore tendenza ad intervenire in senso positivo sulla
“crescita personale” e sul processo di responsabilizzazione del minore, rendendo opportuno attuare esperienze
operative di mediazione penale non orientate esclusivamente verso l’autore.
Riferimenti normativi.
Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorili si individuano nel codice di procedura
penale per i minorenni, il citato dpr 448/1988, e, più precisamente, nell’ambito delle indagini preliminari (articolo 9),
durante l’udienza preliminare o nel dibattimento (articolo 27), nell’attuazione della sospensione del processo e messa
alla prova (articolo 28), nell’applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata. Inoltre,
la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell’ambito della misura alternativa alla
detenzione riferita all’articolo 47 della legge 354/75 (Ordinamento penitenziario).
Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario e delle
misure preventive della libertà personale (dpr 230/2000): l’articolo 118 contempla che, in particolare, gli interventi del
servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne
beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi,
articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati da una sollecitazione ad una
valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta
penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.
Rispetto alla normativa internazionale.
Dichiarazione dei principi basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (adottata con
Risoluzione dell’Assemblea generale n. 40/34 del 29 novembre 1985) afferma che la vittima deve essere
trattata con comprensione e rispetto per la propria dignità e deve essere risarcita, nel più breve tempo possibile
e con la minima sofferenza, del danno subito. Le vittime peraltro devono essere informate dei propri diritti e
sullo stato della conduzione delle indagini. Inoltre, ogni sistema giuridico deve promuovere meccanismi formali
ed informali per la risoluzione delle vittime, facilitare la conciliazione e la riparazione, simbolica o materiale, alla
vittima.
Raccomandazione (87)20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d’Europa, 17 settembre
1987), che prevede per i minorenni l’obbligatorietà di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del
conflitto attraverso forme di diversion e mediation; inoltre viene raccomandato l’utilizzo di misure che
comportino la riparazione del danno causato; durante la fase dell’interrogatorio, soprattutto nei casi di minori,
impone massima discrezionalità e tutela della parte lesa limitandosi alla raccolta di informazioni pertinenti e
rilevanti al reato senza alcun riferimento a fatti o circostanze personali. Si richiede che sia previsto l’ausilio di
personale competente e specializzato per fornire un’adeguata assistenza alle vittime.
Regole minime ONU per l’amministrazione della giustizia minorile (New York, 29 novembre 1990) sostiene
l’utilizzo di misure extra giudiziarie che comportino la restituzione dei beni ed il risarcimento delle vittime.
raccomandazione (99)19 relativa alla mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, adottato in data 15 settembre 1999, individua specificamente la mediazione penale quale strumento
di risoluzione del conflitto.
Libro verde della tutela delle vittima, pubblicato il 28 settembre 2001 da parte del Consiglio europeo, riconosce
una competenza direttamente risarcitoria agli Stati in via sussidiaria nei confronti delle vittime di cui alla
Convenzione europea sulle vittime di reati del 1983, che si trovino in stato di indigenza, od il cui reo non sia
stato individuato. Peraltro l’Italia non ha stipulato tale Convenzione, limitandosi a garantire un risarcimento
esclusivamente alle vittime della criminalità organizzata, dell’estorsione, del racket e degli incidenti stradali.
Direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2003, relativa all’indennizzo delle vittime
di reato con l’obbligo di stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso
all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.
Esperienze di mediazione penale minorile in Italia.
Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino nel 1995. Il modello organizzativo
prevalente è costituito da un organismo, denominato ufficio o centro per la mediazione penale, con sede autonoma
rispetto al Tribunale per i Minorenni, con il quale collaborarono operatori dei servizi minorili della giustizia e dei servizi
territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari. Le modalità possono essere:
Mediazione presso il Giudice di Pace (articolo 29 comma 4 decreto legislativo 274/2000, Disposizioni sulla
competenza penale del Giudice di Pace): il Giudice di Pace, quando il reato è perseguibile a querela, promuove
la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il Giudice può rinviare
l’udienza per un periodo non superiore a 2 mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione
di centri e strutture pubbliche o private, presenti sul territorio. In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel
corso dell’attività di conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione. Il
Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciando
la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla
riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni od il risarcimento, e di aver eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato. Si pronuncia sentenza di estinzione del reato solo se il Giudice
ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di
prevenzione.
Mediazione presso il Giudice minorile. A seconda del momento procedimentale in cui viene proposta i riferimenti
sono: Articolo 9 del dpr 448/88: offre un primo spazio applicativo alla mediazione, in fase pre processuale.
o Tale norma impone di fare accertamenti sulla personalità del minorenne, stabilendo che il Pubblico
Minister0 ed il Giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali
ed ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’impunità ed il grado di responsabilità, valutare la
rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali ed adottare gli eventuali
provvedimenti civili. L’invio del minore all’ufficio di mediazione durante la fase delle indagini preliminari,
consente al Giudice di avvalersi in misura maggiore degli istituti del processo penale minorile, che
consentono una rapida espulsione del minore dal circuito penale, come il proscioglimento per
irrilevanza del fatto ed il perdono giudiziale. Queste due pronunce, infatti, possono essere il risultato di
un percorso di mediazione intrapreso dal minore, in grado di fare assumere al reato, in caso di esito
positivo della mediazione, una dimensione meno negativa. Oltretutto, il percorso di mediazione
intrapreso dal minore, favorisce un’immagine meno clemenziale a questi istituti, poiché con la
partecipazione alla mediazione, il minore può dare prova di una maggiore responsabilizzazione, in
conformità con il carattere educativo e responsabilizzante del processo penale minorile.
In fase processuale intervengono gli articoli 28 e 29 del dpr 448/88 sulla sospensione del
o procedimento con messa alla prova. L’articolo 28 recita: con il medesimo provvedimento il giudice può
impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la riconciliazione del
minore con la persona offesa dal reato. In entrambi i casi il presupposto imprescindibile per avviare un
tentativo di mediazione/riparazione è sempre il consenso del minore e quello della persona offesa.
Infatti, senza il consenso dei due protagonisti del reato la mediazione non può avere luogo. Il
consenso prestato dai soggetti deve essere spontaneo, non deve essere frutto di coartazione da parte
di nessuno; a tal fine, sia il giudice sia i servizi minorili possono solo proporre al minore ed alla vittima
la mediazione, ma spetterà a questi due soggetti decidere di parteciparvi. Il Dipartimento per la
giustizia minorile ha redatto nel 2008 le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione
penale minorile, che integrano e modificano quanto già disposto nelle Linee guida nazionali del 1999,
esplicitando e definendo diverse aree: il processo di mediazione, la documentazione, il coordinamento.
Tuttavia le esperienze di mediazione penale in Italia sono ancora poco diffuse, forse perché si fa fatica
ad assorbire e sedimentare il concetto di riorganizzazione relazionale autore – vittima. Emerge allora
la necessità di superare il concetto retributivo della pena, indirizzando il fatto reato in una dimensione
ideologica nuova tra vittima ed autore di reato, diminuendo la pressione del concetto di Stato, e
coinvolgendo la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto generato dal reato con lo scopo di
promuovere:
La riparazione.
La riconciliazione tra le parti.
Il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
Tribunale per i Minorenni.
Il Tribunale per i Minorenni è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal regio decreto numero 1404 del 20 luglio 1934,
convertito in legge numero 835 del 27 maggio 1935 ed infine recentemente riformata dalla legge numero 888 de 25
luglio 1956. La presenza di tale organo giurisdizionale è stata prevista per ogni sede di Corte d’Appello o sezione di essa
(articolo 2). La Presidenza del Tribunale per i Minorenni è assegnata ad un magistrato di Corte d’Appello, mentre il
Collegio giudicante è composto da un magistrato togato e da due cittadini, giudici ordinari (articolo 2). Inoltre, così come
per l’organo giudicante, anche per la Procura, il legislatore ha previsto la creazione di un ufficio autonomo, presieduto da
un magistrato avente il grado di Sostituto Procuratore ovvero di Sostituto Procuratore Generale della Corte d’Appello
(articolo 4). In tal modo, il legislatore ha scelto di tutelare in modo speciale la condizione dei soggetti minorenni coinvolti
nelle vicende giuridiche, sia civili che penali, creando un speciale organo giurisdizionale, dotato di piena autonomia
decisionale. Infatti, al Tribunale per i Minorenni viene riconosciuta una duplice funzione: quella giurisdizionale, sia in
materia civile che penale, ed una che potremmo definire di indirizzo sociale. Pertanto, ogni magistrato, ordinario o
togato, che opera all’interno del Tribunale o dell’Ufficio della Procura per i Minorenni, deve essere specializzato,
compresi gli organi di Polizia Giudiziaria e dei servizi sociali preposti (dpr 448/88 e decreto legislativo 272/89).
Pubblico Ministero.
L’istituto del Pubblico Ministero all’interno del Tribunale per i Minorenni ha subito notevoli cambiamenti nel corso del
tempo. Il ruolo del Pubblico Ministero, particolarmente in materia civile, era stato concepito nel senso di un intervento
limitato, spesso su richiesta espressa, simile a quello svolto per il Tribunale civile ordinario. Tuttavia, con la legge
costituzionale n. 2/1999, modificativa dell’articolo 111 della legge 149/2001 introduttiva dei principi ispiratori del giusto
processo, raccordanti a tutela giurisdizionale ed i diritti della personalità del minore già riconosciuti dalla Convenzione di
New York del 1989, la figura del Pubblico Ministero ha assunto la posizione di garante dei diritti del minore. In sostanza,
nei procedimenti avviati dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, il Pubblico Ministero è tenuto all’osservanza dei principi
che garantiscono il giusto processo nei confronti del minore, non soltanto in senso giuridico, ossia per la corretta
instaurazione del procedimento secondo le regole previste dal codice di procedura, ma anche in relazione agli interessi
sociali, volti a tutelare il soggetto più debole, in quanto non considerabile appieno responsabile delle proprie azioni.
Invero, è il Pubblico Ministero che in seguito alla comunicazione degli organi di Polizia Giudiziaria, dei servizi sociali o
dei diretti interessati, decide sull’emissione di provvedimenti volta alla salvaguardia del minore. Stando all’articolo 31
comma 2 della Costituzione, la Repubblica italiana protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo. Pertanto, il rispetto dei suddetti principi e l’interesse preminente del minore, devono essere
sempre presenti nell’attività del Pubblico Ministero, sia nel caso di condanne penali in tema di maltrattamenti, sia in
relazione ai provvedimenti che vanno dall’affidamento ai servizi sociali, alla limitazione dell’esercizio della potestà
genitoriale.
Già in materia penale, la Corte costituzionale, con sentenza n. 49/73, aveva affermato che il Pubblico Ministero minorile
è non soltanto l’organo titolare dell’esercizio dell’azione penale in funzione dello Stato, ma è anche, e questo è un
aspetto rilevante, l’organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse – dovere dello Stato al
recupero del minore; a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione della pretesa punitiva. Pertanto, così
come stabilito all’articolo 9 della legge n. 888 del 25 luglio 1956, anche al Pubblico Ministero è demandato lo
svolgimento degli accertamenti sulla personalità del minore.
La funzione de
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