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Il ruolo del Pubblico Ministero nella salvaguardia del minore
Invero, è il Pubblico Ministero che in seguito alla comunicazione degli organi di Polizia Giudiziaria, dei servizi sociali e dei diretti interessati, decide sull'emissione di provvedimenti volta alla salvaguardia del minore. Stando all'articolo 31 comma 2 della Costituzione, la Repubblica italiana protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Pertanto, il rispetto dei suddetti principi e l'interesse preminente del minore, devono essere sempre presenti nell'attività del Pubblico Ministero, sia nel caso di condanne penali in tema di maltrattamenti, sia in relazione ai provvedimenti che vanno dall'affidamento ai servizi sociali, alla limitazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
Già in materia penale, la Corte costituzionale, con sentenza n. 49/73, aveva affermato che il Pubblico Ministero minorile è non soltanto l'organo titolare
dell’esercizio dell’azione penale in funzione dello Stato, ma è anche, e questo è un aspetto rilevante, l’organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse – dovere dello Stato al recupero del minore; a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione della pretesa punitiva. Pertanto, così come stabilito all’articolo 9 della legge n. 888 del 25 luglio 1956, anche al Pubblico Ministero è demandato lo svolgimento degli accertamenti sulla personalità del minore. La funzione del Pubblico Ministero diviene così un elemento di garanzia e di osservanza dei criteri ispiratori e delle finalità del processo minorile. Competenza in materia civile. L’articolo 38 Disposizioni di attuazione al codice civile prevede tutte le specifiche ipotesi in cui la competenza sia da attribuire al Tribunale per i Minorenni, residuando al Tribunale civile ordinario la competenza generale.
Competenza Tribunale per i Minorenni ex articolo 38 Disposizioni di attuazione al codice civile:
Articolo 84 codice civile. Ammissione al matrimonio del minore che abbia compiuto 16 anni allorché ricorrano gravi motivi.
Articolo 90 codice civile. Nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni materiali.
Articolo 171 commi 2 e 3 codice civile. Amministrazione del fondo patrimoniale in presenza di minori con possibilità di poter attribuire loro una quota dei loro beni.
Articolo 194 comma 2 codice civile. Costituzione dell'usufrutto a favore di un coniuge sui beni dell'altro in relazione alla necessità ed all'affidamento della prole.
Articolo 250 codice civile. Pronuncia giudiziale sul riconoscimento del figlio minore da parte di uno genitore in caso di opposizione dell'altro.
Articolo 262 codice civile. Attribuzione del cognome del padre al figlio minore.
Articolo 264 codice civile. Autorizzazione
all'impugnazione del riconoscimento e nomina di un curatore speciale.Articolo 316 codice civile. Determinazione in tema di esercizio della potestà dei genitori quando fra i genitori vi sia contrasto.
Articolo 317 bis codice civile. Esclusione della potestà in caso di figlio naturale.
Articolo 330 codice civile. Decadenza del genitore dalla potestà.
Articolo 332 codice civile. Reintegrazione nella potestà del genitore decaduto.
Articolo 333 codice civile. Provvedimenti alternativi alla decadenza ed allontanamento della residenza familiare.
Articolo 334 codice civile. Rimozione dei genitori dall'amministrazione del patrimonio del minore e nomina di un curatore.
Articolo 335 codice civile. Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.
Articolo 369 comma 1 codice civile. Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale in caso di minori.
Articolo 371 comma 1 codice civile. Autorizzazione alla
continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
Competenza Tribunale per i Minorenni ex articolo 34 Disposizioni di attuazione al codice civile: domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'ostruzione e l'educazione (rinvio articolo 279 comma 1 codice civile).
Competenza Tribunale per i Minorenni ex articolo 35 Disposizioni di attuazione al codice civile: riconoscimento dei figli incestuosi (rinvio articolo 351 comma 1 codice civile); legittimazione del figlio naturale (rinvio articolo 282 codice civile).
Competenza Tribunale per i Minorenni ex articolo 40 Disposizioni di attuazione al codice civile: interdizione del minore emancipato, inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età, adozione ed affidamento dei minori e minori stranieri (legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 476 del 1998).
Competenza Tribunale per i Minorenni ex articolo 45 Disposizioni di attuazione al codice civile: reclami
Stato dei provvedimenti adottati dalle Autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 articolo 4. Articolo 5. La competenza del Tribunale per i Minorenni è prevista per le decisioni sulle richieste di rimpatrio dei minori dal territorio dello Stato avanzate dalle autorità straniere, ex articolo 2 paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970. Articolo 6. La competenza del Tribunale per i Minorenni è prevista per il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle Autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 articolo 4.Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori stranieri ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980.
Articolo 7. La competenza del Tribunale per i Minorenni è prevista altresì per le richieste tendenti a ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita ex articoli 8 e 21 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.
Competenza in materia penale. All'interno del procedimento penale, il minore da oggetto di tutela e protezione, diventa titolare di diritti perfetti, non solo dal punto di vista delle garanzie processuali, ma soprattutto nel recupero delle valenze positive, insite in ogni indagato – imputato minorenne, e la necessità del loro sostegno e sviluppo. Il Tribunale per i Minorenni ha una competenza generale ed esclusiva, nel giudicare tutti i reati, dalle contravvenzioni all'omicidio.
commessi da coloro che all'epoca deifatti erano minori degli anni 14 e minori degli anni 18 (articoli 3 comma 1 CPPM e 97 codice penale), all'interno deldistretto di Corte d'Appello presso il quale tale organo giurisdizionale è costituito. La competenza si estende anche alleipotesi di concorso di reato di minori con maggiorenni. Inoltre, il Tribunale per i Minorenni è competente a giudicare per ireati commessi in epoca prossima ed immediatamente successiva al compimento dei 18 anni di età, se il maggiornumero di reati è commesso in età minore. Secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 2 CPPM, il Tribunale per iMinorenni ed il giudice di sorveglianza esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloroche commisero il reato quando erano minori degli anni 18, cessando tale competenza, al compimento del 25esimo annodi età da parte del condannato. Infine, gli articoli 32 comma 4 e 33
- comma 2 CPPM stabiliscono che il Tribunale per iMinorenni in sede penale può emettere anche provvedimenti di natura civile, qualora risultino necessari ed urgenti per lasalvaguardia del minore (articoli 330, 333 e 336 codice civile), con efficacia per 30 giorni.
- Provvedimenti in materia di libertà.
- Il minore è destinatario di disposizioni di favore in ordine ai provvedimenti limitativi della libertà personale come per leprocedure di definizione anticipata del giudizio (favor minoris). Per quanto attiene l’arresto, in ipotesi di flagranza didelitto, non è mai obbligatorio, l’esercizio dello stesso deve essere subordinato all’età ed alla personalità del minore. È lasoglia punitiva che fa scattare la facoltà di arresto è più alta rispetto ai maggiorenni (anni 9 per la pena edittale). Per ilfermo invece, si richiede che la pena edittale non sia inferiore ai 2 anni. Inoltre, sia in caso di arresto
Confronti dell'imputato minorenne non si possono applicare misure cautelari diverse da quelle stabilite dagli articoli 20, 21, 22 e 23, escludendo pertanto tutte le misure personali previste per gli adulti.
Articolo 20. Prescrizioni. Il giudice, sentito l'esercente la potestà genitoriale e se non vi sono altre speciali esigenze cautelari, può impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti l'attività di studio o lavoro, ovvero altre attività utili per la sua educazione.
Articolo 21. Permanenza in casa. Il giudice può impartire al minore l'obbligo della permanenza in casa od altro luogo di privata dimora, limitando altresì la possibilità per quest'ultimo di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui.
Articolo 22. Collocamento in comunità. Il giudice dispone che il minore sia collocato presso una comunità pubblica od autorizzata, imponendo altresì specifiche
prescrizioni inerenti l'attività di studio o lavoro, ovvero altre attività utili per la sua educazione.
Articolo 23. Custodia cautelare. Il giudice può applicare la custodia cautelare al minore quando si procede per delitti non colposi per i