CAPITOLO 1 I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE.
Excursus storico.
Fino agli inizi del Novecento il ruolo dello Stato nella tutela del minore e dell’infanzia in generale era
del tutto marginale.
I primi seri tentativi di intervento in materia si ravvisano nel Regio Decreto 8 maggio 1927, n. 798, con
il quale venne istituito il servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi o abbandonati. Si è così attuato il
passaggio da un’ottica in cui erano principalmente le associazioni caritatevoli o le libere iniziative di
cittadini a prendersi cura del minore a una visione in cui diviene compito delle amministrazioni
comunali e provinciali fornire l’assistenza ai minori abbandonati o orfani. In quegli stessi anni fu varata
la legge istitutiva dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI), ente
nazionale per l’accoglienza di madri in stato di difficoltà e minori bisognosi o a rischio psicosociale.
Un altro passo fondamentale è stata la costituzione dei primi Tribunali per i minorenni (1934), organi
giudiziari specializzati che prevedevano, oltre a due giudici togati, anche la figura di un “benemerito
dell’assistenza sociale” che fosse cultore di discipline medico-umanistiche.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice civile (1942), viene istituita la funzione del giudice tutelare.
Nel dopoguerra, in tutta Europa si è assistito a un progressivo interessamento non solo alle condizioni di
vita dei minori in riferimento alle necessità biologiche, ma anche a quelle affettive e sociali. Lo studio
condotto da Bowlby, commissionato dall’OMS, evidenziò come le cure materne rivolte al bambino
rivestissero un’importanza fondamentale per lo sviluppo della salute mentale. Bowlby denunciò come la
privazione prolungata di cure materne nell’infanzia potesse avere ripercussioni gravi sulla salute
psicofisica del minore e sostenne l’idea secondo la quale alla perdita della figura d’attaccamento fosse
necessario assicurare al bambino, nel più breve tempo possibile, una nuova figura capace di offrirgli
sicurezza e protezione. Un primo segnale di cambiamento, sulla scia dei contributi di Spitz e di Bowlby,
fu dato dall’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA), che diede il via ad una
serie di studi che si concretizzarono nella legge 5 giugno 1967, n. 431, la quale disciplinava una forma
di adozione detta “speciale” per i minori di età anche inferiore agli 8 anni, che versassero in condizioni
di abbandono e di deprivazione. La previsione normativa si è spinta fino a consentire al minore di
assumere il cognome del padre adottivo e di godere degli stessi diritti riconosciuti ai figli legittimi. Tale
normativa nasce in un momento caratterizzato da una serie di importanti riforme sociali, tra cui la legge
sull’istituzione degli asili nido, la legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio
nell’interesse delle parti coinvolte e in particolare delle fasce deboli e dei figli e la legge sull’istituzione
dei consultori familiari.
La legge che disciplina l’affido è la legge 184/1983, successivamente modificata dalla legge 149/2001:
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
Principi generali:
L’intero impianto normativo si sviluppa intorno ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, nei
quali si riconosce il diritto del singolo al pieno sviluppo della propria personalità, il diritto alla pari
dignità sociale e il diritto e dovere dei genitori a mantenere, istruire ed educare i propri figli. Uno dei
meriti maggiori di questa legge è quello di aver sancito, quale prerogativa imprescindibile, il diritto del
minore a crescere in famiglia. La famiglia d’origine assume un ruolo importante per un adeguato
sviluppo psicofisico del minore e difficilmente sostituibile, tanto da non rappresentare motivazione
sufficiente, ai fini dell’allontanamento del minore dal suo nucleo familiare, la condizione di povertà
materiale. È lo Stato che si fa carico del dovere di promuovere interventi di aiuto e sostegno a favore
delle famiglie. 28
L’affido consiste nella possibilità, per il minore, di essere accolto da una nuova famiglia in grado di
fornirgli le cure e le attenzioni necessarie e di mantenere, al contempo, i legami affettivi con la famiglia
d’origine, in attesa che si creino le condizioni per il suo ritorno nel nucleo familiare di appartenenza.
L’allontanamento del minore dal nucleo familiare:
Un contesto familiare viene definito non idoneo quando “il minore è moralmente o materialmente
abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi, incapaci di provvedere all’educazione di lui”. “Il minore temporaneamente
privo di un ambiente idoneo è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona
singola. Ove non sia possibile, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o
in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei
anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”. Vengono chiariti anche i
requisiti che deve possedere chi si propone per l’affidamento: non è necessario che la coppia sia unita in
matrimonio ed è contemplata anche l’ipotesi che i partner siano conviventi. Anche per le persone
singole non è specificato il loro stato giuridico, per cui possono essere non coniugate, vedove, divorziate
o separate. I requisiti che l’aspirante affidatario deve possedere sono molto meno rigidi rispetto a quelli
richiesti per chi si dichiara disponibile all’adozione, poiché questi ultimi si candidano a diventare figure
genitoriali sostitutive rispetto a quelle di origine. Manca una chiara indicazione degli standard che gli
istituti dovrebbero possedere e viene demandato alle regioni il compito di stabilire tali requisiti.
La temporaneità dell’allontanamento dal nucleo familiare:
La questione sulla durata dell’esperienza di affido rimane uno dei punti più critici della normativa
attuale. Il termine “temporaneo” nella nuova legge indica un periodo di durata dell’affido di 24 mesi. La
possibilità di prorogare l’esperienza di affido, tuttavia, ha sollevato un dibattito. Alcuni autori
sostengono l’idea che l’affido non possa configurarsi come un intervento senza scadenza, poiché
potrebbe incrementare l’incertezza del minore, compromettendo ulteriormente i legami con la sua
famiglia naturale e creando un legame affettivo con quella affidataria che difficilmente si potrà
interrompere. Un rischio ancora più grave è che si utilizzi l’istituto dell’affido per coprire adozioni di
fatto. Altri autori, invece, fanno rientrare nell’accezione di “temporaneo” anche quelle situazioni in cui
la collocazione nel tempo del recupero delle funzioni genitoriali non sia facilmente prevedibile. Essi
partono dal presupposto che, qualora le condizioni di difficoltà e di inadeguatezza della famiglia
naturale divengano croniche e insuperabili, la legge tenderà a tutelare l’interesse del minore
predisponendo lo stato di adottabilità.
Chi predispone l’affidamento:
E’ possibile distinguere due forme dio affido: consensuale e giudiziaria. L’affido familiare assume i
connotati di un servizio amministrativo che viene offerto alla famiglia. Qualora quest’ultima intenda
servirsene, l’affido viene definito consensuale. Con la nuova legge vi è il riconoscimento del valore del
vissuto emotivo del minore, che va tenuto presente nel progettare un intervento, tuttavia, diversamente
dall’adozione, non è previsto che il minore ultraquattordicenne dia il suo consenso. L’affido giudiziario,
invece, si applica nei casi in cui la famiglia, pur essendo temporaneamente non idonea a prendersi cura
del minore, si opponga all’utilizzo di tale intervento. Questa modalità di intervento trova applicazione
anche nei casi in cui si opponga uno solo dei genitori o, pur essendoci il consenso per l’affido, manchi
l’accordo sulle modalità con cui attuarlo.
Ci sono diverse forme di affido, che tengono conto dell’età del minore e della natura delle
problematiche che hanno necessitato l’allontanamento dal nucleo familiare:
- affido eterofamiliare il minore è affidato a una famiglia esterna al suo nucleo di provenienza;
- affido intrafamiliare il minore è affidato a parenti diretti; 29
- affido per neonati o piccolissimi (0-36 mesi) affido urgente e di breve durata messo in atto
qualora si stia procedendo a una valutazione e a una prognosi delle capacità genitoriali della
famiglia d’origine. Un requisito perché un neonato possa essere inserito in una famiglia
affidataria è la non esistenza di condizioni che rendano possibile l’inserimento della madre con
il bambino in una comunità o interventi a sostegno della genitorialità. Questa forma di affido
pone maggiormente l’accento sulla valenza affettiva delle relazioni che si instaurano fra gli
affidatari e il minore. Si può ricorrere a questa forma di affido anche quando il bambino non è
riconosciuto alla nascita e non si è in grado, in pochi giorni, di trovare una famiglia idonea per
l’adozione. Perché l’affido funzioni, tuttavia, è necessario che la famiglia affidataria sia
consapevole dei confini fra l’affido e l’adozione e abbia una buona capacità di saper accettare la
separazione quando sia giunto il momento.
- affido educativo è centrato prevalentemente sull’inserimento sociale del minore attraverso
attività educativo-scolastiche e ricreative;
- affido professionale si propone di rispondere alle esigenze di minori che, per le loro
caratteristiche, non riescono a trovare una collocazione in un contesto familiare, rischiando di
rimanere troppo a lungo nelle comunità. Le problematiche che accompagnano questi minori
richiedono una maggiore competenza e un maggiore impegno da parte della famiglia affidataria.
Gli affidatari professionali sono, di norma, individui di età compresa tra i 25 e i 60 anni, che
svolgono il ruolo di referente per tutta la durata del percorso di affido; perciò essi seguono un
iter formativo specifico e non possono avere in corso un’attività lavorativa a tempo pieno;
- affido diurno consiste nell’affidamento di un bambino a una famiglia che lo accoglie presso di
sé solo durante la giornata, non provvedendo al suo pernottamento. Può essere uno strumento
utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto per l’educazione del
minore;
- affido notturno il minore rimane presso la famiglia affidataria solo la sera. Si attua qualora i
genitori della famiglia d’origine non abbiano la possibilità di occuparsi del bambino durante le
ore notturne;
- affido per le vacanze strumento utile quando la famiglia d’origine, sprovvista di una rete
sociale adeguata, abbia difficoltà nei periodi in cui non c’è scuola. Viene offerta al bambino la
possibilità di sperimentare esperienze positive che i genitori non sono in grado di fornirgli;
- affido bed and breakfast si utilizza con ragazzi in età adolescenziale o prossimi alla maturità e
si pone l’obiettivo di ospitare l’adolescente, favorendone lo sviluppo dell’autonomia e della
responsabilità e garantendogli un punto d’appoggio. Una famiglia ospitante mette a disposizione
una stanza della propria abitazione per il pernottamento del minore, assicurandogli la prima
colazione e la cena e condividendo il clima familiare della sera, senza impegnarsi in un rapporto
di tipo genitoriale.
- affido di minori stranieri è necessario distinguere tra i minori che risiedono in Italia con la
famiglia di origine dai minori stranieri non accompagnati. Le famiglie straniere vivono alcune
problematiche connesse alla difficoltà di trovare un impiego e alla mancanza di una rete di
supporto sociale, situazioni che si riverberano sulla relazione genitore-figli. In questi casi, può
essere più idonea una soluzione di affido consensuale finalizzata a far fronte ad alcune
condizioni di difficoltà genitoriale. La difficoltà del minore di vivere tra due identità culturali ha
spinto le amministrazioni a promuovere forme di affido omoculturali. L’affido etroculturale
richiede un notevole impegno da parte della famiglia affidataria, la quale deve essere a
conoscenza delle differenze culturali e religiose ed essere adeguatamente preparata a rispettare
l’identità culturale del minore in affido. Nel caso di minori stranieri non accompagnati, sono
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utili forme di affido educativo in cui l’accento sia posto sulla funzione di tutorato da parte della
famiglia affidataria, finalizzata a favorire l’integrazione del minore nella società.
Un fenomeno attualmente al centro di un vivace dibattito è quello dell’ospitalità temporanea di minori
stranieri, per ragioni di ordine sanitario, assistenziale, culturale o turistico, che si è sviluppata nel nostro
Paese in seguito al disastro nucleare di Chernobyl. L’auspicio è che quanto prima si possa
regolamentare questo fenomeno, tutelando l’interesse del minore.
La situazione italiana dell’affidamento.
È stata rilevata una maggiore incidenza di minori in affido nel Nord Italia. Una maggiore diffusione
dell’affido a un parente del minore rispetto all’affido eterofamiliare e tale dato è più accentuato nelle
regioni dell’Italia meridionale. Per quanto riguarda le caratteristiche del minore, non sono state
riscontrate differenze significative legate al genere, mentre, rispetto all’età del minore, la fascia più
rappresentativa è quella compresa tra i 6 e i 10 anni. Per quanto riguarda la durata dell’affido, i dati
riportano una media di quasi 4 anni per l’affido eterofamiliare e di quasi 5 anni per l’affido
intrafamiliare. Solo in una minima parte si tratta di affido consensuale, nella restante parte dei casi
l’affido stato predisposto da un giudice per il Tribunale dei minori.
L’iter dell’affidamento.
Si basa su un duplice provvedimento: uno emesso dall’ente locale che progetta l’affido e l’altro
dall’ufficio giudiziario che rende esecutivo o decreta l’affido stesso. La normativa prevede, infatti, che il
servizio sociale territoriale effettui la segnalazione del caso al giudice competente, il quale rende
esecutivo il provvedimento. Nella segnalazione dovrebbero essere specificate sia le problematiche
presentate dalla famiglia, sia la prognosi per il rientro del minore nel suo nucleo familiare. Inoltre, la
prassi prevede che l’affidamento cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto,
valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d’origine che lo ha determinato.
CAPITOLO 2 IL MINORE, LE FAMIGLIE E GLI OPERATORI: GLI ATTORI SOCIALI
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE.
Il minore.
Solo di recente si sta cominciando a focalizzare l’attenzione sui vissuti emotivi del minore durante tutto
il percorso dell’affido e sui mutamenti nel suo mondo interno, in relazione alla sua identità di figlio e di
individuo. Innanzitutto, bisogna comprendere la qualità delle relazioni che il minore ha stabilito con le
figure genitoriali e le strategie che ha utilizzato per far fronte alle difficoltà presenti nel suo nucleo
familiare di appartenenza. È anche importante tener conto della fase evolutiva in cui il minore è stato
allontanato dai suoi genitori e inserito in una nuova famiglia.
Il bambino in affido può presentare numerose difficoltà: insuccesso scolastico, problemi relazionali
nelle interazioni con i pari o con gli adulti, comportamenti aggressivi auto diretti o eterodiretti o
comportamenti devianti. Queste difficoltà compromettono anche la percezione che essi sviluppano di sé,
infatti la maggior parte presenta bassa autostima.
I bambini per i quali viene attivato un provvedimento di affido hanno alle spalle storie di abuso e di
violenza, gravi deprivazioni di natura socioeconomica o genitori che presentano problemi psichiatrici o
di abuso di sostanze. Crescere in questi nuclei familiari disfunzionali non permette al bambino di
disporre degli adulti e del contesto familiare come luogo privilegiato in cui apprendere quelle abilità e
competenze necessarie per affrontare il mondo esterno. In età adulta, essi sono maggiormente esposti a
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disoccupazione e insuccesso scolastico, tendono a mantenere uno status sociale basso e a contare poco
sul supporto sociale.
L’esperienza con la famiglia affidataria non necessariamente riuscirà a colmare le lacune che il bambino
presenta. Al termine di tale percorso, infatti, potrà trovarsi in due condizioni: aver acquisito due
famiglie, quella affidataria capace di fornirgli le cure necessarie e quella naturale che, avendo ritrovato
le energie e le capacità di assolvere alle sue funzioni genitoriali, potrà così reintegrare nel proprio nucleo
familiare; o, al contrario, aver perso due famiglie, quella affidataria incapace di reggere alle sfide che
l’affido presenta e quella naturale in difficoltà nel risolvere le sue problematiche. Sono gli adulti che
ruotano attorno al bambino a far sì che questi possa aver acquisito o perso qualcosa grazie
all’affidamento, in quanto il minore, spesso, svolge un ruolo passivo.
L’elemento che egli subisce maggiormente è la scarsa definizione dei confini temporali dell’intera
esperienza. Questa incertezza può rendergli difficile comprendere il suo ruol
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