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La norma quindi è il significato che si attribuisce alla disposizione.
La disposizione è l'insieme di parole che compongono un articolo di legge.
L'articolo è composto da commi (parte dell'articolo che termina con il punto) e
allinee (più frasi che compongono lo stesso comma). Presenta anche una rubrica
che definendo il contenuto dell’articolo può orientare il significato della disposizione.
In alcuni casi la disposizione può avere un contenuto già chiaro "in claris non fit
interpretatio" quindi non occorre l'interpretazione.
Laddove c'è coincidenza tra la norma e ciò che emerge dalla disposizione
l'interpretazione si limita a produrre un effetto dichiarativo.
Altre volte l'interpretazione produce un effetto estensivo o riduttivo quando la norma
ha un contenuto più ampio o ridotto da quello che emergerebbe da una prima
lettura del testo.
Le preleggi al codice civile individuano il primo criterio d’interpretazione che è
quello letterale. Art. 12 Interpretazione della legge
“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato”
Dall’art 12 vengono individuati due criteri:
- Letterale: non bisogna attribuire alla legge un significato ultroneo a
quello che emerge dalla lettura delle parole.
- Logico: bisogna cogliere il rapporto logico tra le parole.
In questo articolo, nel fare riferimento all’intenzione del legislatore si richiamano
le ragioni che spinsero il legislatore storico, cioè quello di un determinato
momento, ad adottare quel testo normativo (criterio storico).
Bisogna distinguere la ratio legis dalla ratio legislatoris, cioè la ragione così
come voluta dal legislatore storico dal significato della legge quale vive
nell’evoluzione dell’ordinamento, e a seguito della trasformazione complessiva
dell'ordinamento giuridico che avviene attraverso la produzione di nuove norme.
Quindi fare riferimento all'intenzione del legislatore vuol dire inserire quella
disposizione nel contesto di tutte le disposizione dell'ordinamento attribuendogli
il senso che ha in questo momento storico alla luce dell'evoluzione
dell'ordinamento. Questo è l'attività più complessa affidata all'interprete, che non
deve fermarsi alla lettura testuale delle parole o a collegare le parole fra di loro
ma deve cercare di capire qual è il significato di quella norma nella fase attuale
dell'evoluzione dell'ordinamento.
Un terzo criterio è quello sistematico: la norma non è una monade isolata ma vive
nel sistema dell'ordinamento e risente delle sue evoluzioni.
L’interpretazione della legge perciò è complessa, bisogna tener conto del sistema
complessivo.
Nel cogliere il significato di una norma del sistema è opportuno chiedersi qual è
l'interpretazione costituzionalmente orientata.
- Interpretazione costituzionalmente orientata: nella costituzione ci
sono dei principi che devono orientare l’interpretazione dell’ordinamento. Il
più importante è quello personalistico (art 2). Qualsiasi norma che può avere
più interpretazioni va intesa nel senso più conforme al principio del rispetto
della dignità umana che è il valore fondante del nostro ordinamento
costituzionale.
L'interpretazione può essere fatta da diversi soggetti:
- Interpretazione diffusa: fatta dai cittadini.
- // burocratica: fatta soprattutto da chi è preposto alla pubblica
amministrazione.
La circolare è un documento che circola fra gli uffici. Le circolari più
importanti sono quelle interpretative, cioè degli atti di indirizzo posti in
essere da chi si trova in posizione o gerarchicamente subordinata o che sia
dotati di poteri di indirizzo, con la quale si dice che la legge va interpretata in
una certa maniera. La circolare interpretativa è un particolare tipo di
interpretazione che opera all'interno della pubblica amministrazione e che
spesso incide sull'autonomia del funzionario di applicare direttamente la
legge. Se c'è una motivazione adeguata il funzionario potrebbe anche non
osservare la circolare. L'interpretazione burocratica avviene per lo più da chi
ha un potere o di sovraordinazione gerarchica o di direzione e indirizzo.
- // dottrinale: fatta dalla dottrina. Nel nostro ordinamento vige il principio
della sottoposizione alla legge più che alla dottrina perciò questo tipo di
interpretazione non ha un significato particolarmente importante nel nostro
ordinamento. Oggi questa interpretazione ha una minore importanza rispetto
al passato.
Diritto vivente = interpretazione di una certa disposizione tendenzialmente data dai
giudici.
Un altro importante interprete è il giudice: si parla di interpretazione
giurisprudenziale.
Anche in presenza di un diritto vivente, che rappresenta un'interpretazione
pietrificata, ci può essere una svolta, può cambiare l'interpretazione.
Nel nostro ordinamento esistono diritti e interessi legittimi nel nostro ordinamento,
cioè quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione spesso la nostra
posizione si traduce nell'aspettativa alla corretta azione da parte della pubblica
amministrazione e questa aspettativa si chiama interesse legittimo.
Due tipi di sistema giuridico:
- Sistema giuridico di common law (cioè del diritto comune, si caratterizza per
poche leggi e grande influenza del precedente giurisprudenziale che vincola la
decisione delle corti inferiori, questo è il principio dello STARE DECISIS cioè del
valore vincolante del precedente giudiziario).
- // // di civil law --> sono sistemi ispirati alla tradizione codicistica continentale
europea (il valore delle legge, i codici e la sottoposizione del giudice soltanto alla
legge). In questi sistemi (Italia, Germania, Francia), conta la legge infatti nel nostro
ordinamento troviamo un principio costituzionale che dice "i giudici sono sottoposti
soltanto alla legge".
La differenza tra i due sta nel peso che ha l’interpretazione giurisprudenziale.
Con la omogeneizzazione degli ordinamenti soprattutto a livello di UE si registra un
superamento del rapporto tra commow law e simil law.
La lettura giurisprudenziale è ancor più importante quando a farla è la Corte di
Cassazione che nel nostro ordinamento ha funzione nomofilattica, cioè
l'interpretazione uniforme dell'ordinamento. Quindi al vertice della giurisprudenza la
corte di cassazione spesso ha funzione di dare le sue decisioni uniformi che
incidono sulle altre decisioni.
Ultimo soggetto dell'interpretazione è il legislatore, che è il titolare
dell’interpretazione autentica: essa si ha quando una disposizione ha avuto una
difficile interpretazione al punto che giudici diversi l’hanno intesa in modo differente
e lo stesso legislatore sente l'esigenza di tornare a fare la legge per chiarire qual è
il vero significato da attribuire alla norma. Quindi l'interpretazione autentica è
fatta dal legislatore per chiarire una precedente disposizione di dubbio
significato.
Questa interpretazione si caratterizza perché è l’unico caso di legge che può
operare retroattivamente anche senza espressa deroga al principio
dell'irretroattività della legge espresso all'Art 11 delle preleggi.
In tanto opera retroattivamente la legge di interpretazione autentica in quanto il
significato che va a stabilire in modo inequivoco con l’interpretazione autentica
poteva già trarsi dalla disposizione interpretata, cioè dal testo della norma che ha
generato dubbi.
Immaginiamo che una disposizione esprimesse 3 possibili significati, cioè norme,
che indiciamo con A,B,C.
Passano due anni, e alcuni la interpretano in un modo A altri in modo B e altri in
modo C. Interviene il legislatore: se egli dice va bene l'interpretazione B opererà
automaticamente in modo retroattivo. Se invece il legislatore aggiungesse qualcosa
di nuovo rispetto a ciò che poteva già trarsi dalla disposizione originaria, questa
interpretazione non opererà in modo retroattivo a meno che non sia la legge stessa
successiva a derogare al principio di retroattività della legge.