INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E ANALOGIA
Interpretazione della legge:art.12 disp.prel. l’ordinamento giuridico italiano detta delle norme
disciplinanti l’interpretazione dei testi di legge e le tecniche di disciplina dei casi non espressamente
regolati dalla legge, tramite gli art. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Per quanto riguarda l’interpretazione della legge, l’art. 12 stabilisce che nell’interpretare la legge si
deve tenere conto sia del tenore letterale dei vocaboli espressi in questa (interpretazione letterale),
sia dell’intenzione del legislatore (interpretazione logica). Da tale procedimento ermeneutico si può
arrivare a una interpretazione sia restrittiva della norma (la norma dice più di quello che realmente
si voleva disciplinare) che estensiva (si allarga l’ambito di applicazione della norma). È importante
distinguere l’interpretazione estensiva dall’interpretazione analogica, in quanto ne potrebbe derivare
che una norma eccezionale possa essere interpretata in maniera estensiva, non essendo
esplicitamente imposto un divieto di estensione della norma eccezionale, mentre è espressamente
vietata l’estensione analogica delle norme penali ed eccezionali. Quindi l’interpretazione estensiva
rimane nell’ambito della norma, ed evidenzia solo una lacuna della formula, con l’interpretazione
analogica invece si esce dall’ambito della norma, in quanto si cambia fattispecie e quindi si ha una
lacuna dell’insieme di precetti dati.
L’analogia. Qualora al giudice si prospettasse un caso lacunoso di tutela, questo non potrebbe
rifiutarsi di decidere, e nemmeno rimettere il tutto al parlamento, ma deve provvedere applicando al
caso concreto la norma che più si avvicina al caso in esame. Nel compiere questa operazione
(disciplinata dall’art. 12 comma 2) deve innanzitutto avere riguardo delle disposizioni che regolano
casi simili o materie analoghe (analogia legis, basata su 3 elementi fondamentali quali: la mancanza
di regolamentazione per il caso in esame, somiglianze tra la fattispecie concreta e quella
astrattamente proposta dalla norma, somiglianza che si estrinseca negli elementi della fattispecie
normativa), e in ultima istanza, ossia se il caso rimane ancora dubbio, uniformarsi ai principi
generali dell’ordinamento (analogia iuris, ma escludendo il diritto naturale).
In definitiva, con l’analogia il giudice costruisce un nuovo enunciato normativo sulla sponda di
valori già presenti nell’ordinamento, e quindi non istituzionalizza un nuovo valore, dato che sulla
base proprio dei valori va ad applicare in via analogica una norma ad una fattispecie sprovvista di
enunciazione normativa esplicita.
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