Interpretazione della legge e analogia
Interpretazione della legge
L'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile nell'ordinamento giuridico italiano detta delle norme disciplinanti l'interpretazione dei testi di legge e le tecniche di disciplina dei casi non espressamente regolati dalla legge, tramite gli art. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Per quanto riguarda l'interpretazione della legge, l'art. 12 stabilisce che nell'interpretare la legge si deve tenere conto sia del tenore letterale dei vocaboli espressi in questa (interpretazione letterale), sia dell'intenzione del legislatore (interpretazione logica).
Da tale procedimento ermeneutico si può arrivare a una interpretazione sia restrittiva della norma (la norma dice più di quello che realmente si voleva disciplinare) che estensiva (si allarga l'ambito di applicazione della norma). È importante distinguere l'interpretazione estensiva dall'interpretazione analogica, in quanto ne potrebbe derivare che una norma eccezionale possa essere interpretata in maniera estensiva, non essendo esplicitamente imposto un divieto di estensione della norma eccezionale, mentre è espressamente vietata l'estensione analogica delle norme penali ed eccezionali.
Quindi l'interpretazione estensiva rimane nell'ambito della norma, ed evidenzia solo una lacuna della formula, mentre con l'interpretazione analogica si esce dall'ambito della norma, in quanto si cambia fattispecie e quindi si ha una lacuna dell'insieme di precetti dati.
L'analogia
Qualora al giudice si prospettasse un caso lacunoso di tutela, questo non potrebbe rifiutarsi di decidere, e nemmeno rimettere il tutto al parlamento, ma deve provvedere applicando al caso concreto la norma che più si avvicina al caso in esame. Nel compiere questa operazione (disciplinata dall'art. 12 comma 2) deve innanzitutto avere riguardo delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis, basata su tre elementi fondamentali quali: la mancanza di regolamentazione per il caso in esame, somiglianze tra la fattispecie concreta e quella astrattamente proposta dalla norma, somiglianza che si estrinseca negli elementi della fattispecie normativa), e in ultima istanza, ossia se il caso rimane ancora dubbio, uniformarsi ai principi generali dell'ordinamento (analogia iuris, ma escludendo il diritto naturale).
In definitiva, con l'analogia il giudice costruisce un nuovo enunciato normativo sulla sponda di valori già presenti nell'ordinamento, e quindi non istituzionalizza un nuovo valore, dato che sulla base proprio dei valori va ad applicare in via analogica una norma ad una fattispecie sprovvista di enunciazione normativa esplicita.
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