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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E ANALOGIA

Interpretazione della legge:art.12 disp.prel. l’ordinamento giuridico italiano detta delle norme

disciplinanti l’interpretazione dei testi di legge e le tecniche di disciplina dei casi non espressamente

regolati dalla legge, tramite gli art. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Per quanto riguarda l’interpretazione della legge, l’art. 12 stabilisce che nell’interpretare la legge si

deve tenere conto sia del tenore letterale dei vocaboli espressi in questa (interpretazione letterale),

sia dell’intenzione del legislatore (interpretazione logica). Da tale procedimento ermeneutico si può

arrivare a una interpretazione sia restrittiva della norma (la norma dice più di quello che realmente

si voleva disciplinare) che estensiva (si allarga l’ambito di applicazione della norma). È importante

distinguere l’interpretazione estensiva dall’interpretazione analogica, in quanto ne potrebbe derivare

che una norma eccezionale possa essere interpretata in maniera estensiva, non essendo

esplicitamente imposto un divieto di estensione della norma eccezionale, mentre è espressamente

vietata l’estensione analogica delle norme penali ed eccezionali. Quindi l’interpretazione estensiva

rimane nell’ambito della norma, ed evidenzia solo una lacuna della formula, con l’interpretazione

analogica invece si esce dall’ambito della norma, in quanto si cambia fattispecie e quindi si ha una

lacuna dell’insieme di precetti dati.

L’analogia. Qualora al giudice si prospettasse un caso lacunoso di tutela, questo non potrebbe

rifiutarsi di decidere, e nemmeno rimettere il tutto al parlamento, ma deve provvedere applicando al

caso concreto la norma che più si avvicina al caso in esame. Nel compiere questa operazione

(disciplinata dall’art. 12 comma 2) deve innanzitutto avere riguardo delle disposizioni che regolano

casi simili o materie analoghe (analogia legis, basata su 3 elementi fondamentali quali: la mancanza

di regolamentazione per il caso in esame, somiglianze tra la fattispecie concreta e quella

astrattamente proposta dalla norma, somiglianza che si estrinseca negli elementi della fattispecie

normativa), e in ultima istanza, ossia se il caso rimane ancora dubbio, uniformarsi ai principi

generali dell’ordinamento (analogia iuris, ma escludendo il diritto naturale).

In definitiva, con l’analogia il giudice costruisce un nuovo enunciato normativo sulla sponda di

valori già presenti nell’ordinamento, e quindi non istituzionalizza un nuovo valore, dato che sulla

base proprio dei valori va ad applicare in via analogica una norma ad una fattispecie sprovvista di

enunciazione normativa esplicita.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Belfiore Angelo.
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