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Requisiti e limiti dell'analogia nel diritto
Il nostro ordinamento si basa su un approccio linguistico pragmatico, che cerca di adattare le lacune del legislatore interpretando il significato dei termini in base alla logica del tempo in cui sono stati pronunciati. Questo permette di mettere in relazione il "mondo" e la "parola".
Per applicare una disposizione in via analogica, devono essere presenti i seguenti elementi:
- La lacuna del diritto scritto, ovvero la mancanza di una disposizione precisa che regoli il caso in esame.
- La somiglianza del caso esaminato con un caso già regolato dall'ordinamento.
- La non eccezionalità del caso, cioè il caso non deve essere considerato eccezionale rispetto agli altri casi regolati.
Disposizione che regola il caso simile (quindi non deve trattarsi di una norma eccezionale).
Per quanto riguarda il punto primo (la lacuna del diritto scritto), il silenzio del legislatore non ha sempre un significato univoco, ma potrebbe o comunicare tacitamente una regola, oppure testimoniare un’assenza di disciplina. Ci troviamo in una ipotesi di mancanza di disciplina con significato univoco nel caso di lacuna sopravvenuta, ossia quando la questione appare taciuta dal legislatore perché non conosciuta al tempo dell’emanazione del codice (ad es. la non previsione della forma scritta del contratto di leasing è determinata dal fatto che il contratto di leasing non esisteva al tempo dell’emanazione del codice civile), mentre in altre ipotesi si può avere un'incertezza del reale significato del silenzio del legislatore, tale da richiedere un accurato impegno circa la ricostruzione del contesto storico del fatto, e la ricerca delle soluzioni in astratto.
Possibili. Ad esempio prendiamo in riferimento l'art. 2049 c.c. il quale parla della responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti per il danno causato dai loro sottoposti nell'esercizio delle loro incombenze: la norma non fa menzione degli ausiliari, mentre l'art. 1228 parla di responsabilità del debitore per dolo o colpa degli ausiliari. Come si deve intendere ciò? In questo caso bisognerà quindi attenzionare la storia della norma, avendo cura del tempo in cui questa si è sviluppata, valutare quale sia la ratio dei due enunciati e capire se sia razionale o no una scelta interpretativa che delimiti l'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2049. A volte però, il legislatore da al silenzio un preciso significato, quando stabilisce che al silenzio va attribuita una specifica tecnica di disciplina e quindi non rappresenta una lacuna scritta dell'ordinamento. Quindi ad es. se un determinato contratto non
rientra nei contratti che, ex art.1350, devono necessariamente stipularsi per iscritto, ciò significa che per tale contratto va bene anche la forma orale, e non che la mancata previsione sia sinonimo di lacuna scritta alla quale è auspicabile una interpretazione analogica. Per quanto riguarda il punto secondo (somiglianza), bisogna dire che il diritto civile disciplina i conflitti di interessi, e non già i fatti naturali, sicché per somiglianza è da intendersi i relativi conflitti di interessi in gioco del caso, e non il fatto inteso in senso naturalistico. Da ciò si può comprendere il significato dell'interpretazione evolutiva; questa è una tipologia di interpretazione che riguarda un fatto già regolato dal legislatore, ma al quale si vuole dare un significato diverso. Ciò sarebbe contrario al principio per cui il giudice non crea il diritto, bensì lo applica, ma è una interpretazione ammissibile proprio.Perché si parla di prendere in riferimento non già il fatto inteso in senso naturalistico, ma gli interessi in gioco, che possono subire delle variazioni in seguito all'evoluzione socio-economica. È quindi corretto dire che comunque si tratta di un fatto non regolato e quindi suscettibile di interpretazione analogica. È quello che è successo per l'art. 2059, che disciplina l'evoluzione del danno non patrimoniale da danno morale subiettivo come conseguenza di un illecito assunto a reato, fino a comprendere oggi il danno che derivi dalla lesione di un interesse tutelato dagli art. 2 e ss. costituzione.