L'interpretazione dei testi normativi
Capitolo I: Concetti
Il vocabolo "interpretazione" è usato nei più svariati contesti per riferirsi ad attività che poco o nulla in comune. I significati che di volta in volta il vocabolo "interpretazione" assume dipendono dal tipo di oggetto su cui l'attività interpretativa verte. Si può:
- Interpretare atti, quando si interpreta un atto o un comportamento umano;
- Interpretare eventi;
- Interpretare testi.
Interpretare significa attribuire significato. L'interpretazione giuridica appartiene all'interpretazione testuale, e vi è una grande varietà di testi giuridici soggetti ad interpretazione (leggi, regolamenti, contratti, atti amministrativi ecc.).
Attenzione speciale è dedicata alla "legge", intesa per lo più in senso materiale, intesa cioè a designare le fonti del diritto in genere. In particolare quando si parla della interpretazione di fonti del diritto (testi normativi, formulazioni di norme).
In letteratura si incontrano almeno 6 eccezioni di interpretazione:
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Interpretazione come soluzione di dubbi intorno al significato. Taluni impiegano il vocabolo interpretazione per riferirsi all'attribuzione di significato ad un testo normativo (esclusivamente) in presenza di dubbi o controversie intorno al suo significato o al suo campo di applicazione. Compito dell'interpretazione è chiarire ciò che è oscuro, si dà interpretazione solo quando il significato è dubbio, sicché occorre scegliere tra una pluralità di significati possibili. Sono da farsi 3 osservazioni:
- In primo luogo, la teoria secondo cui l'interpretazione è attività conoscitiva quando si esercita su testi chiari e inequivoci e/o in presenza di fattispecie cui il testo in questione è sicuramente applicabile, mentre è attività volitiva e decisoria quando si esercita su testi oscuri o equivoci e/o in presenza di fattispecie di dubbia qualificazione.
- In secondo luogo, questo concetto di interpretazione si riflette in quella direttiva metodologica che si esprime nelle massime "in claris non fit interpretatio" e "interpretatio cessat in claris", cioè, non si dà e non occorre interpretazione allorché un testo sia chiaro e non dia luogo a dubbi o controversie.
- In terzo luogo, in assenza di dubbi o controversie, la decisione circa il significato del testo normativo di cui trattasi non richiede giustificazione; mentre, in presenza di dubbi o controversie, tale decisione esige di essere argomentata, ossia sostenuta da ragioni.
- Interpretazione come comprensione del significato. Taluni impiegano il vocabolo interpretazione per riferirsi a qualsiasi attribuzione di significato ad una formulazione normativa, indipendentemente da dubbi e controversie. Secondo questo modo di usare il termine, qualunque testo, in qualunque situazione, richiede interpretazione. Interpretare un testo, insomma, è comprenderlo. In questo senso, qualsiasi decisione intorno al significato di un testo, non importa se "chiaro o oscuro", costituisce interpretazione. Anche un significato ovvio è pur sempre un significato, e il significato è una variabile dipendente dell'interpretazione. Qui la direttiva "In claris non fit interpretatio" è priva di senso.
- Interpretazione come conoscenza del significato. Qui l'interpretazione non è vista come attività decisoria e volitiva, ma puramente conoscitiva. Qualora un testo esprima potenzialmente una pluralità di significati, costituisce interpretazione l'attività consistente nel rilevarli tutti, nel censirli imparzialmente. Mentre non costituisce interpretazione, ma decisione e volizione, la scelta di un significato a preferenza di altri. Nell'uso comune il vocabolo interpretazione si applica indifferentemente sia all'attività di rilevamento dei molteplici significati di un testo, sia all'attività consistente nello sceglierne uno scartando i rimanenti, anche se l'interpretazione per antonomasia è piuttosto questa seconda cosa che la prima.
- Interpretazione come soluzione delle controversie. Taluni concepiscono l'interpretazione come attività decisoria e, più precisamente, decisoria di casi o controversie. Nel senso che la mera attribuzione di significato ad un testo senza relazione alcuna con una controversia singolare e concreta non costituisce genuina interpretazione. L'interpretazione è dunque attività non conoscitiva ma decisoria, non irriflessa ma consapevole. Ciò presenta un difetto: riduce l'attività interpretativa all'interpretazione in concreto, attività tipica se non esclusiva del giudice. Mentre l'interpretazione in astratto che è propria dei giuristi è esclusa.
- Interpretazione come sistematizzazione del diritto. Essa è tipica dei giuristi teorici, consiste nell'elaborare deduttivamente le conseguenze logiche delle norme espresse, così da ricavarne norme ulteriori, non espresse, idonee a risolvere anche questioni non previste dal legislatore. Vi sono qui 3 difetti: si usa il termine interpretazione per riferirsi ad un'attività che non consiste affatto nell'attribuzione di significato ai testi normativi, ma al contrario si compie ad interpretazione già avvenuta. In secondo luogo, esso richiama l'attenzione sui procedimenti deduttivi attraverso cui i giuristi costruiscono norme inespresse a partire da quelle espresse, ma così facendo distrae l'attenzione dal fatto che gran parte delle norme inespresse "costruite" dai giuristi è frutto di procedimenti argomentativi per nulla deduttivi. In terzo luogo, esso sottace che nel dedurre le conseguenze logiche delle norme, gli interpreti usano per lo più premesse alcune delle quali non sono affatto norme espresse, ma tesi interpretative e/o dogmatiche.
- Interpretazione come manipolazione del significato. Qui si concepisce l'interpretazione come un trattamento dei testi giuridici scorretto e manipolatorio. Qui interpretazione significa manipolare un testo normativo allo scopo di eludere la norma da esso espressa. È apparentato alla prima eccezione di interpretazione, l'assunzione soggiacente infatti è che un testo chiaro non richieda interpretazione, sicché l'interpretazione costituirebbe una contraffazione del significato proprio delle parole.
Interpretare norme e interpretare fatti
Interpretare norme significa interpretare un testo o un frammento di un testo normativo, non è corretto quando s'intende interpretare non un testo normativo ma il suo significato (che sarebbe già risultato di un'interpretazione). Interpretare fatti (eventi o comportamenti) significa congetturare una spiegazione causale o congetturare una spiegazione gli scopi o intenzioni di un soggetto agente, o assumere il fatto in questione sotto una classe di fatti, o ascrivere un valore al fatto considerato. Interpretare un fatto significa includere quel fatto entro una certa classe di fatti o assumere quel fatto sotto una norma che lo disciplina.
Interpretazione e applicazione
Mentre al verbo interpretare conviene qualsiasi soggetto, al verbo applicare convengono solo quei soggetti che designano organi cosiddetti dell'applicazione (giudici o funzionari amm). In secondo luogo, interpretazione e applicazione sono attività che si esercitano su soggetti differenti, l'interpretazione ha ad oggetto testi normativi, l'applicazione ha ad oggetto norme in senso stretto. L'applicazione esaurisce nell'interpretazione, vi è l'accertamento dei fatti di causa, la qualificazione della fattispecie concreta di cui trattasi e la decisione della controversia.
Interpretazione e dogmatica
La tesi interpretativa è, in ultima istanza, un enunciato della forma "la disposizione D significa S", una tesi interpretativa risponde dunque alla domanda "qual è il significato della disposizione D?" o "quali norme esprime la disposizione D?". Per tesi dogmatiche s'intende le dottrine elaborate dai giuristi. In primo luogo, le tesi dogmatiche non sono tesi interpretative: sono dottrine che i giuristi costruiscono in modo indipendente da, e in un momento logicamente antecedente a, l'interpretazione di qualsivoglia specifica disposizione normativa. In secondo luogo, però, le tesi dogmatiche condizionano l'interpretazione: ora orientandola in un senso a preferenza di altri, ora escludendo certe opzioni interpretative altrimenti possibili. In terzo luogo le tesi dogmatiche costituiscono premesse (talora tacite) di ragionamenti, per lo più logicamente non stringenti, la cui conclusione è la costruzione di una norma inespressa, che si pretende tuttavia implicita nell'ordinamento.
Sull'interpretazione della consuetudine
Si può intendere in due modi distinti:
- Si può parlare di interpretazione della consuetudine metonimicamente, per intendere l'interpretazione non propriamente della consuetudine, ma delle raccolte di usi e consuetudini. L'interpretazione della consuetudine così come intesa non differisce, in linea di principio, dall'interpretazione delle fonti-atto.
- L'interpretazione della consuetudine propriamente intesa, tuttavia, ha ad oggetto appunto la fonte di produzione detta consuetudine, e non le fonti di cognizione che danno formulazione alle norme consuetudinarie. Così intesa l'interpretazione della consuetudine è cosa diversa dall'interpretazione testuale. Interpretare un comportamento sociale è tutt'altra cosa dall'interpreta un enunciato in lingua. L'interpretazione della consuetudine, così intesa, consiste non nell'ascrivere significato a formulazioni normative, ma nell'ascrivere senso ad una prassi sociale, più precisamente, nell'inferire da una prassi sociale (l'esistenza di) norme.
Capitolo II: Congetture e controversie
Congetture psicologiche sull'interpretazione
L'interpretazione costituisce un'attività mentale, un fenomeno psicologico. Vi sono in letteratura congetture sullo svolgimento del processo psicologico in questione. La più fortunata congettura psicologica sul processo interpretativo è forse quella della "teoria ermeneutica dell'interpretazione", che è: il processo interpretativo ha una struttura eminentemente dialettica, un andamento triplicemente ciclico. Un primo circolo si instaura tra le aspettative dell'interprete e il testo; le aspettative in questione costituiscono l'ipotesi interpretativa con cui l'interprete si accosta al testo interpretando. L'ipotesi interpretativa può essere confermata dal testo cui si riferisce, in caso contrario l'interprete dovrà sostituirla ad un'altra, ciò fino a quando questa ipotesi e il testo non si accordino.
Un secondo circolo si instaura tra il testo ed il suo co-testo. Si assume infatti, che la singola disposizione non sia comprensibile se non entro il sistema normativo di cui è parte, e reciprocamente che il sistema normativo non sia conoscibile se non a partire dalle singole disposizioni che lo compongono. Occorre controllare la coerenza e la congruenza dell'ipotesi interpretativa con le altre norme ricavabili dal medesimo testo normativo, nonché con le rimanenti norme del sistema.
Un terzo circolo si instaura tra il fatto e le norme. L'interprete muove da una ipotesi di qualificazione giuridica del fatto, ossia di soluzione della controversia. L'ipotesi qualificatoria deve essere confrontata con il testo normativo, opportunamente interpretato, che può confermarla o smentirla. Qualora l'ipotesi sia smentita, occorre reinterpretare il medesimo testo, o rivolgersi ad altri testi, o formulare una diversa ipotesi che a sua volta dovrà essere sottoposta a controllo.
Una seconda congettura psicologica sul processo interpretativo è quella che si iscrive nella teoria dei giochi interpretativi. Qui si possono distinguere non meno di 2 tipi di "giochi" di interpretazione o pratiche interpretative:
- Giochi senza reinterpretazione dove il processo di interpretazione si esaurisce in un unico atto interpretativo, il cui risultato è accettato e non ulteriormente problematizzato.
- Giochi a reinterpretazione dove il processo di interpretazione si svolge in (almeno) due fasi distinte: una prima interpretazione irriflessa, il cui risultato provvisorio è messo in discussione, ponderato ed eventualmente sostituito mediante una seconda interpretazione.
L'interpretazione giuridica costituisce un gioco non già cognitivo ma pragmatico, in cui la scelta finale del significato è determinata da considerazioni opportunistiche dell'interprete; è orientata dall'esigenza, per l'interprete, di realizzare un certo fine pratico. Nella prima interpretazione viene individuata la struttura enunciativa del messaggio e viene attribuito ad esso un primo provvisorio significato, nella seconda fase l'interprete valuta i risultati della prima interpretazione, decide il significato del testo normativo scegliendo una tra le diverse interpretazioni possibili e precisandone il contenuto.
Controversie epistemologiche sull'interpretazione
In quanto attività mentale essa non è suscettibile di analisi, poiché non si vede come sia possibile penetrare nelle menti degli interpreti. Conviene allora considerare l'interpretazione non come attività mentale ma come attività discorsiva.
Tre principali teorie si contendono il campo nel pensiero giuridico moderno: una teoria cognitiva, una scettica, una mista (o eclettica) che tenta di conciliare le due precedenti. Esse si limitano ad offrire una risposta alla domanda se l'interpretazione sia atto di conoscenza o di volontà.
La teoria cognitiva: qui l'interpretazione è atto di conoscenza. Il significato deve ritenersi incorporato ai testi normativi, ogni testo normativo è suscettibile di una sola interpretazione vera, ed ogni questione di diritto è suscettibile di una sola soluzione corretta.
La teoria scettica: l'interpretazione è atto di scelta, e quindi di volontà. Oggetto di scelta è il significato.
- Vi sono due varianti, la prima è estrema: i testi normativi non hanno altro significato che quello deciso discrezionalmente dagli interpreti, e gli interpreti sono interamente liberi di attribuire qualunque significato a qualunque testo;
- La seconda variante è moderata: ciascun testo esprime potenzialmente non un solo significato, ma una pluralità, l'interpretazione consiste nella scelta di uno di questi significati a preferenza di altri (in modo discrezionale).
La teoria eclettica: l'interpretazione è talora atto conoscitivo altra volte atto di volontà. Vi sono anche qui due versioni:
- La prima sottolinea l'irriducibile trama aperta (open texture) ossia la vaghezza, l'indeterminatezza, l'imprecisione di qualunque disposizione giuridica e distingue, entro il significato di ogni disposizione normativa, accanto ad un nocciolo di significato stabile e accertato, una penombra di incertezza. Quindi vi sono casi che certamente ricadono nel, o altrettanto certamente fuoriescono dal, suo campo di applicazione (casi facili e chiari), come pure controversie marginali per le quali l'applicazione della norma è dubbia, discutibile, controversa. L'interpretazione è atto di conoscenza allorché si tratta di decidere la qualificazione giuridica di un caso chiaro, è atto di volontà quando si tratta di decidere la qualificazione di un caso dubbio.
- La seconda versione della teoria distingue non tra casi facili o difficili, ma tra testi chiari o oscuri. Quando il testo è chiaro non vi sono dubbi circa il significato (atto di conoscenza), quando il testo è oscuro l'interpretazione consiste nella scelta tra più significati in competizione (atto di volontà).
Analisi della teoria cognitiva
Essa suppone e sostiene tre tesi rilevanti:
- Il significato è cosa precostituita all'interpretazione (esiste prima dell'interpretazione e indipendentemente da essa);
- Ogni testo normativo ha un solo significato univoco e preciso;
- Tale significato è suscettibile di conoscenza.
Analisi della teoria scettica
La teoria estrema sostiene e suppone:
- I testi normativi non incorporano alcun significato determinato fino a quando l'interprete non glielo attribuisca;
- Il significato non è cosa precostituita all'interpretazione, ma è il suo prodotto o risultato;
- Prima dell'interpretazione non c'è alcun significato suscettibile di conoscenza.
La teoria moderata sostiene:
- I testi normativi incorporano non un solo significato ma una molteplicità di significati in competizione tra loro;
- Tali significati sono suscettibili di conoscenza;
- Il significato che risulta dall'interpretazione è frutto di una scelta tra i più significati.
Per entrambi i casi gli enunciati interpretativi non sono né veri né falsi, essi non descrivono ma ascrivono (decidono) un significato.
Analisi della teoria eclettica
La prima variante sostiene che:
- Il significato sia parzialmente precostituito all'interpretazione e suscettibile di conoscenza;
- Che ogni testo normativo incorpori un solo significato, univoco, ma fatalmente vago, indeterminato, impreciso.
Gli enunciati interpretativi sono nei casi facili enunciati del linguaggio descrittivo, come tali veri o falsi, nei casi difficili sono enunciati del linguaggio ascrittivo o decisorio, come tali né veri né falsi. Nei casi facili è atto di conoscenza, nei casi difficili è atto di decisione. La seconda variante sostiene:
- Il significato è talvolta precostituito all'interpretazione e suscettibile di conoscenza, talaltra no;
- Alcuni testi normativi incorporano, in virtù della loro formulazione, un significato univoco e preciso, mentre altri no.
Critica sulla teoria cognitiva
È plausibile che il significato sia cosa precostituita all'interpretazione, ma è insostenibile che ogni testo normativo esprima un solo significato univoco e preciso, ciò contrasta in modo stridente con due fondamenti comuni a qualunque esperienza giuridica: i contrasti interpretativi e i mutamenti di interpretazione. In realtà, la teoria cognitiva è oggi ormai screditata.
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