INTERPELLO
L'interpello (nel diritto anglosassone denominato ruling) è un'istanza che il contribuente rivolge
all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad
un'operazione economica ancora in fieri.
L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli.
1) Il diritto di interpello cosiddetto ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del
contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione
regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa
fiscale relativamente a casi concreti e personali. L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare
risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria
prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, in virtù del silenzio assenso), e a condizione
che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in
modo chiaro e univoco. L’eventuale accertamento è ritenuto nullo.
2) L'interpello cosiddetto speciale (antielusiva) è stato istituito dall'art. 21, L. 413/1991. È un interpello
che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate
potenzialmente elusive. L’istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione centrale
con il tramite della direzione regionale che ha 15 giorni dalla ricevuta dell’istanza per notificarla alla
Direzione centrale. Entro 120 giorni la direzione centrale deve notificare una risposta, ma al termine
di questi 120 giorni in caso di NON risposta non si considera silenzio assenso. Il contribuente deve
sollecitare la direzione centrale che ha altri 60 giorni per rispondere, e in quel caso se non risponde
si parla di silenzio assenso. In caso di accertamento, quest’ultimo non è ritenuto immediatamente
nullo come nella legge 212/2000, ma nella fase contenziosa l’onere della prova ricade su chi si è
discostato dalla risposta. Nel caso in cui l’avviso d’accertamento fosse stato impugnato, l'onere
probatorio in ordine alla fondatezza della pretesa sarebbe gravato sulla parte resistente. In questa
ottica interpretativa, si è rilevata l'eccezionalità delle ipotesi in cui la preventiva pronuncia di un
parere favorevole al contribuente avrebbe determinato l'inversione dell'onere probatorio. Difatti,per
costante indirizzo giurisprudenziale,incombe sull'Amministrazione finanziaria, “attore in senso
sostanziale” l'onere di fornire “la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa all'imposizione”
3) L'interpello cosiddetto disapplicavo è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale
interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.
L'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio,
trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono
realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr
600/1973). L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che
accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello. L'interpello è presentato al Direttore
regionale per il tramite della Direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale
dell'istante, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. La Direzione provinciale
trasmette al Direttore regionale l'istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla sua ricezione. Nel
caso in cui l'istanza risulti carente degli elementi necessari, l'Agenzia potrà richiedere ulteriore
documentazione ai fini istruttori. Questa richiesta sospende il termine per l'emanazione del
provvedimento del Direttore regionale. Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al
contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte della Direzione provinciale,
tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di società non operative è consentito
l'invio della risposta anche in via telematica. La mancata risposta entro i termini di 90 giorni vale
come silenzio assenso.
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Diritto Tributario - Parte speciale