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INTERPELLO

L'interpello (nel diritto anglosassone denominato ruling) è un'istanza che il contribuente rivolge

all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad

un'operazione economica ancora in fieri.

L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli.

1) Il diritto di interpello cosiddetto ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del

contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione

regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa

fiscale relativamente a casi concreti e personali. L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare

risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria

prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, in virtù del silenzio assenso), e a condizione

che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in

modo chiaro e univoco. L’eventuale accertamento è ritenuto nullo.

2) L'interpello cosiddetto speciale (antielusiva) è stato istituito dall'art. 21, L. 413/1991. È un interpello

che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate

potenzialmente elusive. L’istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione centrale

con il tramite della direzione regionale che ha 15 giorni dalla ricevuta dell’istanza per notificarla alla

Direzione centrale. Entro 120 giorni la direzione centrale deve notificare una risposta, ma al termine

di questi 120 giorni in caso di NON risposta non si considera silenzio assenso. Il contribuente deve

sollecitare la direzione centrale che ha altri 60 giorni per rispondere, e in quel caso se non risponde

si parla di silenzio assenso. In caso di accertamento, quest’ultimo non è ritenuto immediatamente

nullo come nella legge 212/2000, ma nella fase contenziosa l’onere della prova ricade su chi si è

discostato dalla risposta. Nel caso in cui l’avviso d’accertamento fosse stato impugnato, l'onere

probatorio in ordine alla fondatezza della pretesa sarebbe gravato sulla parte resistente. In questa

ottica interpretativa, si è rilevata l'eccezionalità delle ipotesi in cui la preventiva pronuncia di un

parere favorevole al contribuente avrebbe determinato l'inversione dell'onere probatorio. Difatti,per

costante indirizzo giurisprudenziale,incombe sull'Amministrazione finanziaria, “attore in senso

sostanziale” l'onere di fornire “la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa all'imposizione”

3) L'interpello cosiddetto disapplicavo è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale

interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.

L'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio,

trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti

d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono

realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr

600/1973). L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che

accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello. L'interpello è presentato al Direttore

regionale per il tramite della Direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale

dell'istante, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. La Direzione provinciale

trasmette al Direttore regionale l'istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla sua ricezione. Nel

caso in cui l'istanza risulti carente degli elementi necessari, l'Agenzia potrà richiedere ulteriore

documentazione ai fini istruttori. Questa richiesta sospende il termine per l'emanazione del

provvedimento del Direttore regionale. Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al

contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte della Direzione provinciale,

tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di società non operative è consentito

l'invio della risposta anche in via telematica. La mancata risposta entro i termini di 90 giorni vale

come silenzio assenso.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zaba91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Giovanardi Andrea.
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