Interpello
L'interpello (nel diritto anglosassone denominato ruling) è un'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in fieri. L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli.
Il diritto di interpello ordinario
Il diritto di interpello cosiddetto ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali. L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, in virtù del silenzio assenso, e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco. L’eventuale accertamento è ritenuto nullo.
Interpello speciale (antielusiva)
L'interpello cosiddetto speciale (antielusiva) è stato istituito dall'art. 21, L. 413/1991. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente elusive. L’istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione centrale con il tramite della direzione regionale che ha 15 giorni dalla ricevuta dell’istanza per notificarla alla Direzione centrale. Entro 120 giorni la direzione centrale deve notificare una risposta, ma al termine di questi 120 giorni in caso di NON risposta non si considera silenzio assenso. Il contribuente deve sollecitare la direzione centrale che ha altri 60 giorni per rispondere, e in quel caso se non risponde si parla di silenzio assenso.
In caso di accertamento, quest’ultimo non è ritenuto immediatamente nullo come nella legge 212/2000, ma nella fase contenziosa l’onere della prova ricade su chi si è discostato dalla risposta. Nel caso in cui l’avviso d’accertamento fosse stato impugnato, l'onere probatorio in ordine alla fondatezza della pretesa sarebbe gravato sulla parte resistente. In questa ottica interpretativa, si è rilevata l'eccezionalità delle ipotesi in cui la preventiva pronuncia di un parere favorevole al contribuente avrebbe determinato l'inversione dell'onere probatorio. Difatti, per costante indirizzo giurisprudenziale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, “attore in senso sostanziale” l'onere di fornire “la prova dei fatti”.
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Interpello Riforma Diritto Tributario
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Diritto tributario
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Diritto Tributario - Parte speciale