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IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO
Esso è costituito da una serie di atti e attività volte a realizzare la pretesa del tributo.
Tutto il procedimento inizia dal presupposto ovvero un fatto economicamente rilevante.
- Poi si confluisce alla riscossione in due modalita differenti: o attraverso la dichiarazione
- qualora i versamenti d’acconto esauriscano il prelievo ( viene pagatao tutto il tributo) o
attraverso le ritenute. Di solito quindi il procedimento tributario è cosi articolato: il
contribuente fa una descrizione al fisco della sua ricchezza attraverso la dichiarazione
poi il fisco controlla cioe verifica se è stata fatta correttamente la dichiarazione e solo se
emergono irregolarità emette un atto di pagamento. Il procedimento comincia sempre
d’ufficio dato che la dichiarazione non può esser considerata un atto che dà avvio al
procedimento tributario ma è solo una modalità per assolvere un obbligo. Secondo
l’ordinamento italiano non vi è obbligo al contraddittorio ovvero alla partecipazione del
privato nel procedimento, quindi non vi è l obbligo di avvertire il contribuente dell’inizio di
un indagine a suo carico,; tuttavia cio si scontra con quanto previsto dalla disciplina europea
e dalla nostra carta costituzionale che prevede l’obbligatorietà del contradditorio per il
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento. Tuttavia l’ufficio deve comunicare al
contribuente l’esito del controllo automatico o formale della dichiarazione qualora sia
diverso da quanto dichiarato per permettergli di fornire chiarimenti, deve chiedere
chiarimenti al contribuente quando considera una pratica elusiva, al termine elle verifiche
fiscali il contribuente ha 60 giorni per far pervenire le sue osservazioni e richieste all’ufficio.
Nello statuto si afferma che i rapporti tra amministrazione e contribuente devono esser
improntati al principio di collaborazione e buona fede, per cui l’amministrazione deve
garantire al contribuente proporzionalità e limitazione dei mezzi con i quali la sua sfera
giuridica è attinta dai provvedimenti giuridici. L’amministrazione deve correggere gli errori
macroscopici in cui sia incorso il contribuente in buona fede, ritirare gli atti impositivi
illegittimi, garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, non
richiedere al contribuente informazioni gia in suo possesso, motivare i propri atti. Non si
comporta in buona fede il contribuente che si rifiuta di esibire i documenti richiesti.
Inoltre secondo quanto stabilito dall art 10 statuto vi è la tutela del legittimo affidamento
ovvero non possono esser irrogate sanzioni, interessi e neppure pretendere il tributo le
amministrazioni qualora il contribuente abbia fatto affidamento in buona fede sulle
informazioni avute dall’amministrazione.
La dichiarazione può essere titolo per il rimborso o per la compensazione .
La compensazione è una modalità estintiva dell’obbligazione che si pone in essere
contrapponendo un debito ad un credito d’imposta.
Puo esser orizzontale ( compensazione con altri tributi che si riferiscono allo stesso periodo
di imposta, riguarda anche i debiti per contributi previdenziali) o verticale ( interessa un
singolo tributo con essa è compensato il debito relativo ad una data imposta con i crediti
relativi alla stessa imposta sorti in periodi precedenti e non chiesti a rimborso).
Se sono utilizzati in compensazione crediti inesistenti l’amministrazione finanziaria emana
atti di recupero che sono atti impositivi con i quali accerta l’inesistenza del credito e dispone
che siano versate le somme che non sono state versate per effetto dell’indebita
compensazione. La compensazione di crediti inesistenti è punita con sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dei crediti o con sanzione penale.
Nella compensazione orizzontale puo sorgere un problema in merito all’esistenza di un
credito nei confronti dell’amministrazione: se il contribuente ritiene di vantare tale credito,
ma ci si rende conto che tale credito non esiste l’imposta che si vuol compensare risulta non
pagata, e quindi vi sarà un tributo maggiorato delle sanzioni e degli interessi. Per effetto del
collegamento in sede di riscossione del tributo si ha accessorietà dell’obbligazione a valle
che dà il diritto di utlizzo del tributo ( debito d’imposta) con l’obbligazione a monte che
individua la sussistenza del credito ( credito d’imposta). Una volta affermata la sussistenza
del credito non è possibile piu sindacarla e il debito si riterrà estinto per compensazione.
Nell’obbligazione tributaria vi sono limiti temporali dell’azione amministrativa: la
decadenza riguarda l’attività dell’amministrazione finanziaria mentre la prescrizione
riguarda un diritto. Per la compensazione l’azione amministrativa puo esser esercitata per
l’obbligazione a valle e vedere cosa accade a monte: c’è pregiudizialità dll’azione
amministrativa che puo far venir meno il credito e nascere il debito.
Nella compensazione verticale l’obbligazione a monte che riguarda la sussistenza del credito
si ha l anno 1 quella a valle per l’utilizzo del credito l’anno 2.
Non si puo metter in discussione il credito quando l’amministrazione finanziaria è decaduta
dalla possibilità di agire nell’anno 1, tuttavia si può agire per evitare l’utilizzo del credito.
ESEMPIO nell anno 1 matura un credito di 100 ma l anno 2 il contribuente sbaglia a
riportare e riporta un credito di 1000. Se l’amministrazione finanziaria non agisce l’anno 1
per segnalare l’inesistenza del credito lo stesso sarà riportato e utilizzato l’anno 2. Tuttavia
l’anno 2 l amministrazione puo evitare che i 900 di errore siano utilizzati in compensazione.
ESEMPIO nell’anno 1 l’amministrazione finanziaria emana un atto mettendo in discussione
il credito di 100 affermando che in realtà il credito è di 80.
CONTROLLO
E’la fase istruttoria in cui si verifica l’assenza di errori in fasi di liquidazione del tributo, si
verifica la sussistenza del tributo e il diritto a fa valere una deduzione o la sussistenza di
errori materiali. ce ne sono di tre tipi:
sostanziale: è svolto dagli uffici delle agenzie delle entrate o dalla guardia di finanza per
controllare la posizione fiscale del contribuente. Essi possono invitarlo a comparire di
persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, possono invitarlo a
fornire atti o documenti o a compilare un questionario circa notizie di carattere specifico ai
fini dell’accertamento. Inoltre ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili puo
essere richiesta l’esibizione dei bilanci o delle scritture.
automatizzato: 36 bis : sulla base di dati e elementi desumibili dalla dichiarazione e
dall’anagrafe tributaria l’amministrazione corregge gli errori di calcolo o materiali posti in
esser dal contribuente. La prova quindi è solo documentale. Puo avvenire entro 2 anni.
formale: 36 ter del dpr 600 gli uffici delle agenzie delle entrate vi provvedono entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione sulla scorta di criteri
selettivi. Il criterio formale non è automatico ma selettivo e riguarda solo alcune voci della
dichiarazione. Il contribuente è invitato a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni elementi
della dichiarazione e a trasmettere documenti che li giustificano o a esibire le ricevute dei
pagamenti. Il controllo formale quindi differisce dalla liquidazione perché non riguarda solo
la dichiarazione ma anche i documenti che devono corredarla. L’esito del controllo formale
è inviato al contribuente con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica
degli imponibili o altro. In pratica si determina il debito d’imposta derivante dal reddito
dichiarato e se ad esse non segue l’esatto adempimenti da parte del contribuente l’amm
iscrive a ruolo le somme dovute.
ESEMPIO se la rettifica da parte dell’aministrazione di un credito dell’anno 1 avviene dopo
che il contribuente ritiene di poter utilizzare tale credito nell’anno dato che l’amm finanz
puo porre il controllo automatizzato fino al 31 dicembre dell’anno 3 cosa accade??
se la rettifica avviene in un momento dell’anno 3 antecedente la dichiarazione dell’anno 2 il
- contribuente puo impugnare la cartella di pagamento, se la cartella non viene impugnata
diviene definitiva e si preclude il diritto al credito.
Se per mezzo di un processo la sussistenza del credito viene messa in discussione troppo
- tardi l’amministrazione potrebbe non rettificare piu l’utilizzo del credito dell’anno 2 e non
può pretendere un tributo maggiorato per l’anno 2 anche se si è ottenuto il disconoscimento
del credito dell’anno 1.
L’attività di accertamento può esser o meno preceduta dall’attività di controllo.
INTERPELLO
L’interpello presuppone l’assenza di un atto amministrativo.
Interpello ordinario l’art 11 statuto prevede la possibilità di presentare all’agenzia delle entrate
circostanziate e specifiche istanze in cui viene richiesto un parere circa l’interpretazione di una
disposizione tributaria con riguardo ad un caso personale o concreto.
L’amministrazione deve rispondere per iscritto entro 120 giorni, il silenzio vale assenso. L’istanza
può esser presentata solo se si tratta di una disposizione obiettivamente di incerta interpretazione. Il
parere dell’agenzia vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di
interpello; il parere vincola l’agenzia non il contribuente; il contribuente può discostarsi dalla
risposta dell’agenzia presenta la dichiarazione discostandosi dal parere e impugnando l’eventuale
avviso di rettifica insieme al parere o presentare una dichiarazione conforme al parere versare
l’imposta e poi agire per il rimborso.
Interpello speciale disapplicativo: la legge prevede che sia portata a conoscenza
dell’amministrazione una determinata situazione per evitare norme a sfavore del contribuente. Le
norme antielusive negano un determinato beneficio ma il legislatore prevede tale correttivo che
consiste nella facoltà del contribuente di richiedere e nel potere dell’amministrazione di disporre la
disapplicazione di una norma antielusiva. Il dpr 600 prevede che possono esser disapplicate le
norme tributarie che prevedono di contrastare comportamenti elusivi limitando deduzioni,
detrazioni, crediti ecc. il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale dell’agenzia
delle entrate in cui deve descrivere l’operazione, dimostr