Il procedimento tributario
Il procedimento tributario è costituito da una serie di atti e attività volte a realizzare la pretesa del tributo. Tutto il procedimento inizia dal presupposto, ovvero un fatto economicamente rilevante. Poi si confluisce alla riscossione in due modalità differenti: o attraverso la dichiarazione, qualora i versamenti d’acconto esauriscano il prelievo (viene pagato tutto il tributo), o attraverso le ritenute.
Articolazione del procedimento tributario
Di solito, il procedimento tributario è così articolato: il contribuente fa una descrizione al fisco della sua ricchezza attraverso la dichiarazione. Poi il fisco controlla cioè verifica se è stata fatta correttamente la dichiarazione e solo se emergono irregolarità emette un atto di pagamento. Il procedimento comincia sempre d’ufficio, dato che la dichiarazione non può essere considerata un atto che dà avvio al procedimento tributario, ma è solo una modalità per assolvere un obbligo.
Partecipazione del contribuente
Secondo l’ordinamento italiano, non vi è obbligo al contraddittorio, ovvero alla partecipazione del privato nel procedimento, quindi non vi è l'obbligo di avvertire il contribuente dell’inizio di un'indagine a suo carico. Tuttavia, ciò si scontra con quanto previsto dalla disciplina europea e dalla nostra carta costituzionale, che prevede l’obbligatorietà del contraddittorio per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.
Tuttavia, l’ufficio deve comunicare al contribuente l’esito del controllo automatico o formale della dichiarazione qualora sia diverso da quanto dichiarato, per permettergli di fornire chiarimenti. Deve chiedere chiarimenti al contribuente quando considera una pratica elusiva. Al termine delle verifiche fiscali, il contribuente ha 60 giorni per far pervenire le sue osservazioni e richieste all’ufficio.
Principi di collaborazione e buona fede
Nello statuto si afferma che i rapporti tra amministrazione e contribuente devono essere improntati al principio di collaborazione e buona fede. L’amministrazione deve garantire al contribuente proporzionalità e limitazione dei mezzi con i quali la sua sfera giuridica è attinta dai provvedimenti giuridici. L’amministrazione deve correggere gli errori macroscopici in cui sia incorso il contribuente in buona fede, ritirare gli atti impositivi illegittimi, garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, non richiedere al contribuente informazioni già in suo possesso, motivare i propri atti. Non si comporta in buona fede il contribuente che si rifiuta di esibire i documenti richiesti.
Tutela del legittimo affidamento
Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 dello statuto, vi è la tutela del legittimo affidamento: non possono essere irrogate sanzioni, interessi e neppure pretendere il tributo le amministrazioni qualora il contribuente abbia fatto affidamento in buona fede sulle informazioni avute dall’amministrazione.
Dichiarazione, rimborso e compensazione
La dichiarazione può essere titolo per il rimborso o per la compensazione. La compensazione è una modalità estintiva dell’obbligazione che si pone in essere contrapponendo un debito a un credito d’imposta. Può essere orizzontale (compensazione con altri tributi che si riferiscono allo stesso periodo di imposta, riguarda anche i debiti per contributi previdenziali) o verticale (interessa un singolo tributo con essa è compensato il debito relativo a una data imposta con i crediti relativi alla stessa imposta sorti in periodi precedenti e non chiesti a rimborso).
Se sono utilizzati in compensazione crediti inesistenti, l’amministrazione finanziaria emana atti di recupero che sono atti impositivi con i quali accerta l’inesistenza del credito e dispone che siano versate le somme che non sono state versate per effetto dell’indebita compensazione. La compensazione di crediti inesistenti è punita con sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei crediti o con sanzione penale.
Problemi nella compensazione orizzontale
Nella compensazione orizzontale può sorgere un problema in merito all’esistenza di un credito nei confronti dell’amministrazione: se il contribuente ritiene di vantare tale credito, ma ci si rende conto che tale credito non esiste, l’imposta che si vuol compensare risulta non pagata, e quindi vi sarà un tributo maggiorato delle sanzioni e degli interessi. Per effetto del collegamento in sede di riscossione del tributo, si ha accessorietà dell’obbligazione a valle che dà il diritto di utilizzo del tributo (debito d’imposta) con l’obbligazione a monte che individua la sussistenza del credito (credito d’imposta).
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