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PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL S.S.N

Le ASL acquistano personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e tecnica con la scelta di un solo organo di gestione del governo regionale: direttore generale.

Gli ospedali di rilievo si trasformano in Aziende Ospedaliere.

Introduzione di un vincolo di bilancio che deve essere chiuso in pareggio.

Attribuzione alle Regioni di maggiore autonomia programmatoria e organizzativa e la loro responsabilizzazione riguardo i livelli di spesa.

Introduzione di strumenti di regolazione economica.

Adozione dell'accreditamento come requisito per l'esercizio dell'attività sanitaria.

Adozione del metodo di verifica della qualità delle prestazioni.

Rapporti tra SSN e Università.

Vengono introdotti i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) ossia le prestazioni minime necessarie che il territorio deve offrire al cittadino. Ogni singola Regione poi potrà con.

sua potestà legislativa assicurare sempre più prestazioneal fine di una migliore assistenza. In questo panorama si sviluppano duescenari:- Il Sindaco, eletto dai cittadini, non può intervenire assolutamente inquella che è la gestione sanitaria del suo territorio- L’autonomia regionale non è infinita perché limitata da Leggi Statali, sineocentralismo stataleosserva quindi un legato a esigenze di finanzapubblica.È stato una conseguenza degli esiti di bilanci negativi di molteregioni; lo Stato è dovuto intervenire nella gestione sanitariaregionale con i piani di rientro ossia accordi tra Stato eRegione che vedono l’impegno della regione a seguire con lostato un percorso di riduzione della spesa sanitaria. Se la regionenon dovesse rispettare l’accordo, sarà soggetto acommissariamento da parte dello stato nella gestione sanitaria.I principi da rispettare per l’erogazione delle prestazioni:

Ispiratori del d.lgs. 502/92
  • Principio di efficacia (c'è efficacia scientifica?)
  • Principio di appropriatezza (c'è un reale bisogno di salute)
  • Principio di economicità (è una prestazione efficace ed appropriata ma è talmente costosa che distoglierebbe risorse ad altri settori)
Ad oggi il Management Sanitario è quella disciplina che si occupa di tutte le questioni gestionali relative alle aziende sanitarie. Con la nuova normativa quindi si hanno le seguenti funzioni: STATO
  • pianificazione e programmazione nazionale Pag.11
  • determinazione dei LEA
  • determinazione delle quote di finanziamento
  • redigere il PSN a durata triennale
REGIONI
  • pianificazione e programmazione regionale
  • definizione assetto organizzativo del SSR
  • redigere ed attuare il piano sanitario regionale entro 150 gg dall'approvazione del PSN
ASL
  • pianificazione e programmazione locale
  • definizione assetto organizzativo aziendale
  • redigere il piano strategico

aziendale1.3 Decreto Ministeriale n.739/1994 – Individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere

Art.11. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo (ORDINE) Professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria

3. L'infermiere:

  1. Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
  2. Identifica i bisogni di assistenza infermieristica delle persone e della collettività e formula i
  1. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico
  2. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche
  3. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
  4. per l'espletamento delle funzioni si avvale, dove necessarie, dell'opera del personale di supporto
  5. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale
  6. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca
  7. la formazione infermieristica post base per la pratica specialistica intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettono loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle

seguenti aree:

  1. sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica Pag.12
  2. pediatria: infermiere pediatrico
  3. salute mentale o psichiatria: infermiere psichiatrico
  4. geriatria: infermiere geriatrico
  5. area critica: infermiere di area critica

Art.2

Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art.2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione all'albo professionale.

Art.3

Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.2 ai fini dell'esercizio delle relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarlo e di farlo osservare. 1.4 Legge n.42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie Dalla mansione alla Professione Fino a questo periodo storico, le professioni sanitarie erano rilegate al mansionario che ne imprimeva l'autonomia professionale punto solo attraverso la sua abrogazione con la legge 42/99 l'infermiere passa dalla natura tecnica (professionale) ad una intellettuale (professionista) Art.11. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie è sostituita da "professione sanitaria". 2. Il campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea universitario.di assistenza, di educazione sanitaria, di gestione e coordinamento delle risorse umane e materiali nel contesto sanitario. 2. Le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica sono regolate da specifici codici deontologici che definiscono i principi etici e le responsabilità professionali degli operatori. 3. La formazione post base è un percorso di aggiornamento e specializzazione che consente agli operatori di acquisire competenze specifiche e avanzate nel proprio campo di lavoro. 4. Ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, in particolare la Legge n. 251 del 2000, sono riconosciuti come titoli validi. 5. Gli infermieri in possesso di titoli di studio accademici possono accedere alla Laurea di secondo livello in Scienze infermieristiche ed ostetriche, che rappresenta un riconoscimento formale della loro competenza e apre le porte alla carriera dirigenziale nel settore sanitario. In conclusione, le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nel mantenimento della salute, e la formazione post base rappresenta un'opportunità per gli operatori di ampliare le proprie conoscenze e competenze al fine di offrire un servizio sempre più qualificato e professionale.

individuate dalle norme in istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici di ontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza

2. Lo stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative di indirizzo e di programmazione, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristiche ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'unione europea

3. Il Ministero della Salute emana linee guida per:

  1. attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni
  2. la revisione dell'organizzazione del lavoro,

Art.5 ( )

Formazione Universitaria

Il ministero dell'università con il ministro della sanità individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui

Pag.141.6 Legge 24/2017 - Legge Gelli-Bianco

La riforma introdotta dalla Legge Gelli (8 marzo 2017, n 24) si pone in continuità con il decreto Balduzzi riguardo la responsabilità sanitaria, allo scopo di arginare il fenomeno della medicina difensiva. Rispetto all'altra, la nuova Legge ridisegna in modo più organico gli assetti della nuova responsabilità sanitaria predisponendo un modello di gestione del rischio clinico e implementando la sicurezza delle cure, che diventa l'obiettivo fondamentale in quanto parte integrante del diritto alla tutela della salute. Prevede 3 obiettivi:

TUTELA DEGLI ESERCENTI LE

e professionale)Gli esercenti le professioni sanitarie sono responsabili della qualità delle cure erogatee rispondono civilmente, disciplinarmente e penalmente degli atti compiuti nell'eserciziodella professione.Art. 7 (Tutela del danneggiato)Il danneggiato da un evento sanitario ha diritto al risarcimento del danno subito, nelrispetto dei principi di equità e proporzionalità, nonché delle norme vigenti in materia.Art. 8 (Risparmio della spesa pubblica)Gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti a contenere la spesa pubblica, senzache ciò pregiudichi la qualità delle cure erogate.Art. 9 (Medicina difensiva)La medicina difensiva, intesa come l'adozione di comportamenti finalizzati a ridurre ilrischio di responsabilità professionale, non è ammessa. Gli esercenti le professioni sanitariehanno il dovere di adottare le cure necessarie e appropriate, nel rispetto delle buonepratiche clinico-assistenziali, senza alcun timore di responsabilità.
Dettagli
A.A. 2021-2022
17 pagine
SSD Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rossellacovi00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Infermieristica di comunità e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Guglielmi Giuseppe.