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IMPRESE E CONSUMATORI
La protezioni dei consumatori, e il codice del consumo: consumatori e professionisti
Il mercato ha due protagonisti: imprese e consumatori. Il rapporto tra imprese e
consumatori è regolato dal codice del consumo.
Esso definisce il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività professionale, commerciale, artigianale eventualmente svolta . non fa parte
dei consumatori l’organizzazione.
Invece, il professionista è quella persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. È
chiunque operi professionalmente sul mercato.
Le pratiche commerciali scorrette
Una pratica commerciale è scorretta se presenta due caratteristiche:
1. è contraria alla diligenza professionale;
2. risulta idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio a
cui si rivolge.
La legge individua due tipi di pratiche commerciali scorrette:
A. le pratiche commerciali ingannevoli, consistono in informazioni false o
fuorvianti relative ad aspetti commercialmente importanti come il prodotto o il
servizio offerto;
B. le pratiche commerciali aggressive, le quali influenzano le decisioni del
consumatore mediante molestie, coercizioni psichiche o fisiche, ad esempio le
telefonate insistenti.
Contro le pratiche commerciali scorrette è competente a intervenire l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che ha competenza per l’applicazione
della legge antitrust. L’Autorità prende provvedimenti per inibire la continuazione e
cancellare gli effetti, e inoltre applica una sanzione pecuniaria a carico del
professionista.
I contratti standard (condizioni generali di contratto)
L’impresa che produce beni o servizi in serie, e li offre a una massa indistinta di
consumatori, conclude con costoro un grandissimo numero di contratti, che hanno
tutti un medesimo oggetto, si parla di contratti di massa.
La tecnica di contrattazione presenta una doppia caratteristica:
a) la standardizzazione dei contratti dell’impresa, tutti i contratti conclusi da
questa con migliaia di clienti hanno un contenuto uniforme;
b) la predisposizione unilaterale da parte dell’impresa: il testo del contratto è
formato unilateralmente dall’impresa. Il cliente si limita ad aderire
passivamente al testo contrattuale predisposto da controparte, si parla allora di
contratto di adesione.
Il codice civile disciplina il fenomeno nella parte della sua conclusione del contratto
con le seguenti regole:
le condizioni generali vincolano l’aderente, solo se risulta che questi avrebbe
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza
se fra le condizioni generali sono presenti determinate clausole che la legge
elenca, concepite nell’interesse del predisponente e particolarmente
svantaggiose per l’aderente (clausole onerose), tali clausole vincolano
l’aderente solo se questi le ha specificatamente approvate per iscritto
se le condizioni generali sono prestampate su moduli o formulari che
l’aderente sottoscrive.
I contratti dei consumatori: informazioni precontrattuali e divieto delle clausole
vessatorie
Nei contratti tra consumatori e professionisti, ci sono due regole che realizzano la
protezione dei consumatori nei contratti con i professionisti: le regole sulle
informazioni precontrattuali e quelle sulle clausole vessatorie.
Le informazioni precontrattuali riguardano gli aspetti essenziali dell’operazione, in
modo da offrire al consumatore un’adeguata conoscenza dei diritti e degli obblighi
che deriveranno dal contratto. Questa disciplina non si applica ai contratti per cui
siano già previste discipline specifiche di protezione del consumatore.
L’altra disciplina generale di protezione dei consumatori è quella che pone il divieto
delle clausole vessatorie. I criteri per individuare quando una clausola è vessatoria
sono articolati in due livelli:
A. definizione generale, che dice che sono vessatorie quelle clausole che
determinano a carico del consumatore un significativo livello di squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma con queste precisazioni: 1) la
vessatorietà non può riguardare né la clausola che individua l’oggetto del
contratto né quella che definisce il prezzo, 2) per valutare la vessatorietà delle
clausole deve tenersi conto della natura del bene o del servizio;
B. la legge fa un elenco di clausole che si presumono vessatorie.
Due circostanze possono escludere la vessatorietà:
- quando la clausola riproduce il contenuto di un atto normativo
- quando ha formato oggetto di trattativa individuale fra le parti.
Contro le clausole vessatorie possono scattare due tipi di rimedi:
rimedio individuale,invocabile dal singolo consumatore in relazione a un
singolo contratto è nullità: la clausola è cancellata e non vincola il consumatore
rimedio collettivo, si dirige contro le clausole vessatorie contenute in
condizioni generali, predisposte da un’impresa o categoria di imprese per un
impiego uniforme in un numero indefinito di rapporti, e può essere attivato da
associazioni di consumatori o imprenditori e dalle camere di commercio: è
l’inibitoria, con cui il giudice proibisce di inserire quella clausola in tutti i
futuri contratti che saranno conclusi con i consumatori sulla base di quelle
condizioni standard.
Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali
I contratti a distanza, sono quelli che si concludono senza la compresenza fisica del
consumatore e del professionista, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza
come l’invio di cataloghi per posta, il telefono, la televisione.
I contratti negoziati fuori de locali commerciali, sono quelli che si concludono con
la compresenza fisica del consumatore e del professionista, ma fuori dei locali di
quest’ultimo, per esempio a casa, o nel luogo di vacanza del consumatore.
La protezione del consumatore si realizza con due strumenti:
- l’informazione precontrattuale, prima della conclusione del contratto il
professionista deve fornire al consumatore da lui contattato una serie di
informazioni che gli chiariscano in modo completo e preciso i termini
dell’operazione
- diritto di recesso: fatto il contratto nelle circostanze viste, il consumatore che
poi se ne sia pentito può svincolarsi da esso. Il recesso: a) va comunicato entro
14 giorni dalla conclusione del contratto, b) non è più possibile se il
consumatore ha già consumato o deteriorato il bene.
Nel caso di fornitura non richiesta di beni o servizi, il consumatore non è tenuto a
pagare alcunché.
Rimedi a protezione dei consumatori: azione di classe e inibitoria collettiva
Quando l’interesse colpito da un’attività dannosa è di tipo collettivo o diffuso, gli
ordinari strumenti processuali non sono idonei ad offrire la tutela più efficace degli
interessi lesi. Tipico è quello in cui i comportamenti di un’impresa danneggino una
pluralità indeterminata di consumatori. Per questo ci offrono l’azione di classe, il suo
presupposto è che risultino lesi diritti omogenei di consumatori, da riparare mediante
risarcimento o restituzione. In tal caso ciascun consumatore appartenente alla classe
lesa può agire in giudizio per far accertare la responsabilità dell’impresa; e tutti gli
altri consumatori danneggiati possono, entro un certo termine aderire a tale
operazione.
Contro gli atti lesivi dei diritti collettivi dei consumatori è previsto anche un rimedio
preventivo: l’inibitoria collettiva, per ottenere un provvedimento del giudice che
impedisca tali atti, e ne rimuova gi effetti dannosi. In questo caso a differenza
dell’azione di classe, l’iniziativa dell’inibitoria può essere presa non da singoli, ma
solo da associazioni di consumatori.
I rapporti tra imprese con diverso potere contrattuale: subfornitura e abuso di
dipendenza economica
La regolazione del mercato tradizionalmente si concentra sulla tutela dei consumatori
verso le imprese, cioè sui rapporti che si chiamano “business to consumer” (B2C):
sui presupposti che i rapporti tra un’impresa e un’altra impresa “business to
business” (B2B) non pongono nessuna esigenza di tutela.
Questo presupposto è stato messo in discussione, e si è riconosciuto possa verificarsi
nei casi in cui un’impresa debole entra in rapporto con un’impresa forte (b2B). Si
pensi alla piccola impresa che non fa altro se non produrre componenti per auto, per
poi fornirli alla grossa casa produttrice di automobili, che li assembla.
Essa disciplina i contratti di subfornitura, cioè quelli per cui un’impresa
subfornitrice esegue lavorazioni o fornisce componenti su commessa di un’impresa
committente, che utilizza la propria produzione. La disciplina si basa su questi punti: