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IMPRESE E CONSUMATORI

La protezioni dei consumatori, e il codice del consumo: consumatori e professionisti

Il mercato ha due protagonisti: imprese e consumatori. Il rapporto tra imprese e

consumatori è regolato dal codice del consumo.

Esso definisce il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei

all’attività professionale, commerciale, artigianale eventualmente svolta . non fa parte

dei consumatori l’organizzazione.

Invece, il professionista è quella persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio

della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. È

chiunque operi professionalmente sul mercato.

Le pratiche commerciali scorrette

Una pratica commerciale è scorretta se presenta due caratteristiche:

1. è contraria alla diligenza professionale;

2. risulta idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio a

cui si rivolge.

La legge individua due tipi di pratiche commerciali scorrette:

A. le pratiche commerciali ingannevoli, consistono in informazioni false o

fuorvianti relative ad aspetti commercialmente importanti come il prodotto o il

servizio offerto;

B. le pratiche commerciali aggressive, le quali influenzano le decisioni del

consumatore mediante molestie, coercizioni psichiche o fisiche, ad esempio le

telefonate insistenti.

Contro le pratiche commerciali scorrette è competente a intervenire l’Autorità

garante della concorrenza e del mercato, che ha competenza per l’applicazione

della legge antitrust. L’Autorità prende provvedimenti per inibire la continuazione e

cancellare gli effetti, e inoltre applica una sanzione pecuniaria a carico del

professionista.

I contratti standard (condizioni generali di contratto)

L’impresa che produce beni o servizi in serie, e li offre a una massa indistinta di

consumatori, conclude con costoro un grandissimo numero di contratti, che hanno

tutti un medesimo oggetto, si parla di contratti di massa.

La tecnica di contrattazione presenta una doppia caratteristica:

a) la standardizzazione dei contratti dell’impresa, tutti i contratti conclusi da

questa con migliaia di clienti hanno un contenuto uniforme;

b) la predisposizione unilaterale da parte dell’impresa: il testo del contratto è

formato unilateralmente dall’impresa. Il cliente si limita ad aderire

passivamente al testo contrattuale predisposto da controparte, si parla allora di

contratto di adesione.

Il codice civile disciplina il fenomeno nella parte della sua conclusione del contratto

con le seguenti regole:

 le condizioni generali vincolano l’aderente, solo se risulta che questi avrebbe

dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza

 se fra le condizioni generali sono presenti determinate clausole che la legge

elenca, concepite nell’interesse del predisponente e particolarmente

svantaggiose per l’aderente (clausole onerose), tali clausole vincolano

l’aderente solo se questi le ha specificatamente approvate per iscritto

 se le condizioni generali sono prestampate su moduli o formulari che

l’aderente sottoscrive.

I contratti dei consumatori: informazioni precontrattuali e divieto delle clausole

vessatorie

Nei contratti tra consumatori e professionisti, ci sono due regole che realizzano la

protezione dei consumatori nei contratti con i professionisti: le regole sulle

informazioni precontrattuali e quelle sulle clausole vessatorie.

Le informazioni precontrattuali riguardano gli aspetti essenziali dell’operazione, in

modo da offrire al consumatore un’adeguata conoscenza dei diritti e degli obblighi

che deriveranno dal contratto. Questa disciplina non si applica ai contratti per cui

siano già previste discipline specifiche di protezione del consumatore.

L’altra disciplina generale di protezione dei consumatori è quella che pone il divieto

delle clausole vessatorie. I criteri per individuare quando una clausola è vessatoria

sono articolati in due livelli:

A. definizione generale, che dice che sono vessatorie quelle clausole che

determinano a carico del consumatore un significativo livello di squilibrio dei

diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma con queste precisazioni: 1) la

vessatorietà non può riguardare né la clausola che individua l’oggetto del

contratto né quella che definisce il prezzo, 2) per valutare la vessatorietà delle

clausole deve tenersi conto della natura del bene o del servizio;

B. la legge fa un elenco di clausole che si presumono vessatorie.

Due circostanze possono escludere la vessatorietà:

- quando la clausola riproduce il contenuto di un atto normativo

- quando ha formato oggetto di trattativa individuale fra le parti.

Contro le clausole vessatorie possono scattare due tipi di rimedi:

 rimedio individuale,invocabile dal singolo consumatore in relazione a un

singolo contratto è nullità: la clausola è cancellata e non vincola il consumatore

 rimedio collettivo, si dirige contro le clausole vessatorie contenute in

condizioni generali, predisposte da un’impresa o categoria di imprese per un

impiego uniforme in un numero indefinito di rapporti, e può essere attivato da

associazioni di consumatori o imprenditori e dalle camere di commercio: è

l’inibitoria, con cui il giudice proibisce di inserire quella clausola in tutti i

futuri contratti che saranno conclusi con i consumatori sulla base di quelle

condizioni standard.

Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dei locali commerciali

I contratti a distanza, sono quelli che si concludono senza la compresenza fisica del

consumatore e del professionista, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza

come l’invio di cataloghi per posta, il telefono, la televisione.

I contratti negoziati fuori de locali commerciali, sono quelli che si concludono con

la compresenza fisica del consumatore e del professionista, ma fuori dei locali di

quest’ultimo, per esempio a casa, o nel luogo di vacanza del consumatore.

La protezione del consumatore si realizza con due strumenti:

- l’informazione precontrattuale, prima della conclusione del contratto il

professionista deve fornire al consumatore da lui contattato una serie di

informazioni che gli chiariscano in modo completo e preciso i termini

dell’operazione

- diritto di recesso: fatto il contratto nelle circostanze viste, il consumatore che

poi se ne sia pentito può svincolarsi da esso. Il recesso: a) va comunicato entro

14 giorni dalla conclusione del contratto, b) non è più possibile se il

consumatore ha già consumato o deteriorato il bene.

Nel caso di fornitura non richiesta di beni o servizi, il consumatore non è tenuto a

pagare alcunché.

Rimedi a protezione dei consumatori: azione di classe e inibitoria collettiva

Quando l’interesse colpito da un’attività dannosa è di tipo collettivo o diffuso, gli

ordinari strumenti processuali non sono idonei ad offrire la tutela più efficace degli

interessi lesi. Tipico è quello in cui i comportamenti di un’impresa danneggino una

pluralità indeterminata di consumatori. Per questo ci offrono l’azione di classe, il suo

presupposto è che risultino lesi diritti omogenei di consumatori, da riparare mediante

risarcimento o restituzione. In tal caso ciascun consumatore appartenente alla classe

lesa può agire in giudizio per far accertare la responsabilità dell’impresa; e tutti gli

altri consumatori danneggiati possono, entro un certo termine aderire a tale

operazione.

Contro gli atti lesivi dei diritti collettivi dei consumatori è previsto anche un rimedio

preventivo: l’inibitoria collettiva, per ottenere un provvedimento del giudice che

impedisca tali atti, e ne rimuova gi effetti dannosi. In questo caso a differenza

dell’azione di classe, l’iniziativa dell’inibitoria può essere presa non da singoli, ma

solo da associazioni di consumatori.

I rapporti tra imprese con diverso potere contrattuale: subfornitura e abuso di

dipendenza economica

La regolazione del mercato tradizionalmente si concentra sulla tutela dei consumatori

verso le imprese, cioè sui rapporti che si chiamano “business to consumer” (B2C):

sui presupposti che i rapporti tra un’impresa e un’altra impresa “business to

business” (B2B) non pongono nessuna esigenza di tutela.

Questo presupposto è stato messo in discussione, e si è riconosciuto possa verificarsi

nei casi in cui un’impresa debole entra in rapporto con un’impresa forte (b2B). Si

pensi alla piccola impresa che non fa altro se non produrre componenti per auto, per

poi fornirli alla grossa casa produttrice di automobili, che li assembla.

Essa disciplina i contratti di subfornitura, cioè quelli per cui un’impresa

subfornitrice esegue lavorazioni o fornisce componenti su commessa di un’impresa

committente, che utilizza la propria produzione. La disciplina si basa su questi punti:

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.