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10. LE IMPRESE BANCARIE
10.1 L’ ATTIVITA’ E LE OPERAZIONI BANCARIE
La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria, il cui esercizio è riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi o banche. Esse oltre a svolgere le principali attività di intermediazioni possono esercitare anche altre attività ammesse a livello comunitario al beneficio del mutuo riconoscimento.
La Direttiva n.89/646 CEE recita che:
In base al beneficio del riconoscimento reciproco, l’autorizzazione a operare rilasciata dalle autorità componenti di un paese CE è valida anche negli altri paesi della comunità se riguarda le seguenti attività:
- raccolta di depositi e di altri fondi rimborsabili;
- operazioni di prestito;
- leasing finanziario;
- servizi di pagamento;
- emissione e gestione di mezzi di pagamento;
- rilascio di garanzia e rilascio di firma,
- operazione per conto proprio o per conto di terzi;