Impresa e forme giuridiche
Il nostro ordinamento giuridico non definisce il concetto di “impresa” bensì quello di “imprenditore”: chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni o servizi. L’impresa è l’attività esercitata dall’imprenditore. Nella costituzione: l’attività imprenditoriale è libera, ciò significa che chiunque può essere imprenditore, indipendentemente dalla formazione, ma non può contrastare con l’utilità sociale o recare danno a sicurezza, libertà e dignità umana.
Elementi distintivi dell'attività economica
- Attività economica: Serie di atti finalizzati alla creazione di nuove utilità attraverso produzione o scambio di beni o servizi, con l’obiettivo di creare nuova ricchezza (utile = ricavi - costi).
- Organizzata: Impiego combinato di mezzi patrimoniali e lavoro umano, i “fattori della produzione”, cioè il capitale proprio od altrui e il lavoro.
- Professionalmente: Esercita abitualmente, stabilmente e sistematicamente.
L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (capannoni, personale…), non chiamare fabbrica o ditta. È caratterizzata da unitarietà di indirizzo, provenienza a qualsiasi titolo degli elementi, natura materiale e immateriale dei beni organizzati. Nonostante siano giuridicamente distinti, i termini “azienda” e “impresa” nella pratica sono usati come sinonimi.
L’utile è un valore di sintesi che misura la capacità di un’impresa di generare ricavi superiori ai costi complessivi, può essere reinvestito nell’attività di impresa o trattenuto dall’imprenditore. Infatti il proprietario o proprietari ricevono il dividendo, ovvero quanto guadagnano effettivamente; in Italia c’è la tendenza a non reinvestire, lamentandosi poi della riluttanza delle banche a prestare soldi per gli investimenti.
L'impresa come sistema socio-tecnico aperto
È un complesso sistema di interdipendenze tra parti (persone e beni) che operano interagendo con l’esterno. In particolare, ci sono:
- Shareholders, portatori di azione, cioè imprenditori e proprietari dell’impresa.
- Stakeholders, portatori di interesse nei confronti dell’impresa come: fornitori, concorrenti, università/centri di ricerca, mercato del lavoro, clienti, stato, banche/enti finanziatori, azionisti/soci.
Contratto di società
L’esercizio collettivo (esercitata collegialmente da diversi imprenditori) dell’attività d’impresa porta alla costituzione di un’entità giuridica autonoma: la società.
- Conferimento di beni o servizi: Atto traslativo a titolo oneroso che conferisce beni (soldi, immobili) in proprietà/godimento oppure crediti, oppure la propria opera (brevetto, lavoro – work for equity = è possibile che uno o più soci ottengano quote o azioni “pagandole” con lavoro non retribuito). In questo modo si costituisce il patrimonio sociale (complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, l’insieme di quanto la società ha ottenuto dai soci), si diventa soci con passaggio del rischio. Il capitale sociale è l’entità del valore in denaro dei conferimenti operati secondo i criteri valutativi indicati nell’atto costitutivo della società.
- Esercizio in comune di attività economica: Tutti i soci devono partecipare all’esercizio dell’attività di impresa. Attività produttiva di nuova ricchezza con potere di gestione comune, nel senso che la gestione si può comunque ricondurre alla volontà di tutti i soci. L’attività deve essere lecita, possibile, determinata o determinabile.
- Scopo di dividere gli utili: Procurare ai soci un vantaggio patrimoniale o risparmio di spesa o migliore remunerazione dell’attività svolta. La partecipazione dei soci agli utili (e alle perdite) è requisito essenziale della società, pur se può non essere proporzionale al conferimento di ognuno, salvo il divieto di “patto leonino”: uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili e alle perdite.
Impresa unicorno
Impresa giovane che, anche se non quotata (non si possono comprare azioni), vale almeno 1 miliardo di dollari. Però quando un’impresa inizia ad essere capitalizzata e sottoposta a legislazione, chi compra le quote investe meno. La quotazione avviene attraverso la Borsa. Attualmente la borsa italiana di Milano è stata inglobata da quella di Londra, che sta per essere assorbita da quella di Hong Kong, che essendo extraeuropea potrebbe comportare perdita di chiarezza e controllo.
Crediti inesigibili
Prestito della banca che comunque sa che verosimilmente non saranno restituiti.
Tipi di società
L’ordinamento italiano prevede la distinzione tra due principali tipologie di società, con forme giuridiche diverse:
Società di persone
- Società semplice (S.s.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Società di capitali
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società per azioni (S.p.a.)
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
L’impresa può cambiare forma giuridica, ma è un processo che richiede tempo e denaro, il più frequente è da S.r.l. a S.p.a.
Società di persone
Autonomia patrimoniale imperfetta, per cui il patrimonio sociale e il patrimonio individuale non sono assolutamente separabili, quindi i soci rispondono illimitatamente e solidalmente degli obblighi della società. Questo significa che soci devono pagare debiti della società, e se uno risulta nulla tenente, l’onere grava sugli altri, indipendentemente da quanto investito.
Es: i soci A e B conferiscono 100 € a testa e creano la società A&B. Essa compra beni per 1000 €. Se la A&B non è in grado di pagare, il debito passa ai soci illimitatamente (con i loro beni privati) e solidalmente (se il socio A ha problemi a pagare la sua parte, B deve rispondere per lui). Solitamente di piccole dimensioni. Visto che interviene il patrimonio personale il socio/soci tende a preferire una gestione diretta dell'impresa e non prenderà impegni troppo grandi. È una società snella, semplice e veloce, crearla non costa troppo, la procedura è breve.
Società di capitali
Autonomia patrimoniale perfetta, cioè vera e propria “alterità” soggettiva tra società e soci con assoluta e reciproca indifferenza del patrimonio sociale e dei patrimoni individuali dei soci alle rispettive singole vicende. I soci sono responsabili limitatamente del solo capitale investito.
Es: i soci A e B conferiscono 100 € a testa e creano la società A&B. Essa compra beni per 1000 €. Se la A&B non è in grado di pagare, i soci sono responsabili del solo capitale conferito (limitatamente e non solidalmente) e il debito rimane alla società che verrà dichiarata fallita. Solitamente di grandi dimensioni (maggior facilità nel reperire soci a cui è richiesto di mettere in gioco il solo capitale conferito). La gestione è spesso professionale (manager).
Quando una società fallisce, deve restituire i soldi a molti enti, come le banche, i fornitori, gli azionisti, i lavoratori. Esiste un ordine da seguire in questo processo e il compito di recuperare i soldi spetta al curatore fallimentare. Se non c’è reato, quindi colpa dei soci, anche loro avrebbero diritto al risarcimento ma spesso i soldi bastano a malapena a coprire i debiti. Le banche, per avere più garanzie, pur essendo in una società di capitali, in cui i soci sono responsabili limitatamente del SOLO capitale investito, possono mettere ipoteche sulle loro case o beni privati.
Società semplice (SS)
Forma elementare che non richiede atto dal notaio (solo comunicazione) e il bilancio a fine anno deve solo riportare ingressi e uscite, per questo non c’è completa trasparenza verso l’esterno. Esercizio di attività non commerciali, come agricola e consulenza professionale. La sua disciplina è applicabile anche a S.n.c. e a S.a.s. tranne espressa deroga.
- Diritti dei soci: il socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale, compresa la nomina e la revoca degli amministratori, se è amministratore ha diritto agli utili e ad una quota di liquidazione in caso di scioglimento della società, inoltre deve compiere ogni attività finalizzata a perseguire l’interesse che stia alla base del contratto di società.
- Doveri dei soci: eseguire i conferimenti previsti, rispettare la destinazione dei beni sociali, e non servirsene per fini estranei al contratto sociale.
- Responsabilità dei soci: rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, tranne che sia convenuta l’esclusione (vale solo per i non amministratori che non compaiono nei documenti). Il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, cioè prima di toccare il patrimonio privato si deve estinguere quello sociale. In caso di creditori personali, se il suo patrimonio è insufficiente, il socio rischia che il creditore possa rivalersi sugli utili della società, compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione e chiedere direttamente la liquidazione della medesima a suo favore. Perciò se un socio ha dei debiti, questo grava sulla società e quindi anche sugli altri.
I soci nominano un sottoinsieme di soci detti amministratori, i cui nomi sono riportati nelle carte inviate alla camera del commercio e che possono firmare i contratti e fare atti a nome dell’impresa, secondo una particolare forma di amministrazione. L’amministrazione della società semplice può essere:
- Disgiuntiva: È la condizione standard (per tutte le società di persone) e prevede che ogni amministratore può compiere qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto preventivo per un singolo atto.
- Congiuntiva: È un’eccezione, da prevedersi in sede di statuto, e prevede che per il compimento di ogni atto sia necessario il consenso di tutti gli amministratori salvo, in casi di emergenza, il potere di ogni amministratore. Più tutelante ma rende i processi più lenti e complessi (come firma dei documenti da parte di tutti i soci).
- Affidata a uno o più soci: È un’eccezione, da prevedersi in sede di statuto.
La rappresentanza (ossia il diritto di esprimere all’esterno la volontà sociale e di agire in nome e per conto della società) spetta a ciascun amministratore, salvo sia diversamente previsto. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, ma la responsabilità non si estende agli esenti da colpa.
Società in nome collettivo (SNC)
Società con oggetto avente natura commerciale. Di solito è una S.n.c., le attività commerciali sono per produzione, circolazione e trasporto di beni e servizi (come attività manifatturiera, vendita all’ingrosso), bancaria e assicurativa, o ausiliaria alle precedenti. È quindi il “modello normale”.
La costituzione avviene per iscritto, con atto pubblico/scrittura privata autenticata, l’atto costitutivo deve riportare: Nome società (ragione sociale, fino al 2004 era previsto che la ragione sociale contenesse il nome di un socio e la dicitura S.n.c.) – Nome e domicilio dei soci – Sede della società – Descrizione dell’attività – I soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, i creditori non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo aver escusso il patrimonio sociale (la responsabilità è perciò sussidiaria), il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. L’ingresso di un nuovo socio deve essere approvato da tutti gli altri soci.
L’amministrazione è uguale a quella della società semplice (ciascun socio illimitatamente responsabile ha il potere), con alcuni obblighi in più tra i quali quello di tenere libri e scritture contabili, perciò sapendo che il socio non deve avere una particolare preparazione, spesso risulta necessario rivolgersi a un commercialista. Questo è il motivo per cui queste imprese sono piccole, non avendo personale addetto, per società grandi il servizio di un commercialista esterno risulterebbe costoso. Il socio amministratore può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale ma, a differenza della società semplice, la rappresentanza spetta solo ai soci espressamente indicati nell’atto costitutivo.
Società in accomandita semplice (SAS)
Forma societaria non molto diffusa, che prevede la distinzione tra:
- Soci accomandatari: responsabili solidalmente ed illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali (come se fossero in società di persone), ovvero i gestori.
- Soci accomandanti: obbligati solo al conferimento promesso (come in società di capitale), i finanziatori.
Per esempio, se un inventore o un giovane imprenditore mettono l’idea sono accomandatari e per loro è più facile trovare familiari, amici, piccoli risparmiatori o in generale investitori che comunque non rischiano di mettere in pericolo il proprio patrimonio privato. Esiste un vincolo per cui la quota di capitale controllata dai soci accomandatari deve essere superiore al 50% del capitale sociale totale.
Per la costituzione valgono le regole per le S.n.c. ma nell’atto costitutivo vanno indicati e distinti accomandatari ed accomandanti, inoltre la ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari e non può includere quello degli accomandanti. L’amministrazione spetta esclusivamente agli accomandatari e quindi è disgiuntiva, salvo diversa disposizione del contratto associativo, pertanto un altro accomandatario può esercitare l’opposizione paralizzante e deciderà la maggioranza degli accomandatari, mentre gli accomandanti sono esclusi dalla gestione e possono solo concludere affari con procura speciale, fornire opera materiale o intellettuale, avere comunicazioni sull’andamento della società e a volte dare autorizzazioni e pareri, sorvegliare ed ispezionare.
Società per azioni (SPA)
È una persona giuridica, cioè un soggetto di diritto quale organismo unitario ed autonomo con autonomia patrimoniale perfetta. I soci sono limitatamente responsabili. Nasce già grande, con un capitale sociale minimo di 120.000 €, suddiviso in unità elementari chiamate azioni, che rappresentano una quota unitaria del capitale sociale il cui valore (chiamato valore nominale) è definito come rapporto tra il capitale sociale e il numero totale di azioni emesse. Più aumenta il numero di azioni, più il loro valore diminuisce e si dice che sono più liquide, in quanto è più facile trovare qualcuno disposto a comprarle. Il valore nominale misura quanto vale il diritto di essere azionista (così si definisce il socio dell’spa) di quell’spa, per il valore fisso di una quota del suo capitale sociale. Invece il valore di mercato è il valore a cui riesco a vendere, o qualcuno è disposto a comprare le azioni. Ovviamente, se il valore di mercato è maggiore di quello nominale ho un guadagno dalla vendita delle azioni. Volendo si può alzare il prezzo a cui sono vendute e investire quanto aumenta del guadagno per aumentare il capitale sociale, mentre diventare azionista è interessante perché oltre a poter guadagnare rivendendo le azioni a prezzo più alto, ottengo anche una parte dell’utile se la società è caratterizzata da grandi profitti. Il fatto che un’impresa sia quotata rende più semplice e veloce l’acquisto e la vendita delle sue azioni, che avviene online.
È il prototipo delle società di capitali, perciò alla sua disciplina rimandano le altre società di capitali, ove non espressamente derogato.
Condizioni per la costituzione di una S.p.a.
- Sottoscrizione dell’intero ammontare del capitale sociale.
- Versamento del 25% dei conferimenti all’atto di firma, il restante deve essere versato entro 3 anni.
- Presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale se vi sono conferimenti di beni e crediti.
- Iscrizione nel registro delle imprese ed eventuali autorizzazioni governative o altre condizioni richieste da leggi speciali (es. banche, assicurazioni).
Il contratto associativo è costituito da:
- Atto costitutivo: atto pubblico, i cui elementi sono elencati nel codice civile. Importante è la dichiarazione di voler eseguire i conferimenti promessi.
- Statuto: disposizione su organizzazione e funzionamento della società. Va allegato all’atto costitutivo e dichiara l’attività dell’impresa. Se i soci vogliono cambiare statuto, quelli che non sono d’accordo hanno il diritto di ritirarsi e ottenere un risarcimento del loro investimento.
Quindi l’azione è una frazione di capitale sociale,
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