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La nozione di società

Il contratto di società Ogni tipo di norma ha la sua regola e la sua eccezione; in quest'ottica è molto evidente. L'articolo 2247 è la norma fondamentale per il diritto societario, cioè tratta del contratto di società. La prima cosa che dice è che la società è un contratto, la fonte giuridica dell'ente collettivo imprenditore è una fonte contrattuale: da qui deriva automaticamente che a questi accordi tra i soci per far nascere la società si applicano tutte le regole sui contratti; le obbligazioni che si assumono i soci tra loro sono di natura contrattuale, e questo è già un dato fondamentale da tenere presente. La società è un contratto, ma un po' particolare: vengono indicati le parti del contratto, le modalità di costituzione, la finalità, lo strumento della finalità e lo scopo finale. Questo concetto disocietà è più articolato dal punto di vista giuridico rispetto alla concezione comune. I soci devono tener conto di tutti questi aspetti. Si parla di due o più persone, dunque è un contratto plurilaterale; tra le varie eccezioni, solo in ambito capitalistico c'è la possibilità di costituire una società unipersonale, cioè con un solo socio. Questa contraddizione ha specifiche motivazioni. Il legislatore, come sempre, sapendo che esistono queste tipologie di società, fa anche una distinzione. Prima l'articolo era chiamato nozione, che vorrebbe dire che riguarda tutte le società, e quindi considerava anche quella specifica società eccezionale; per questo il legislatore ha cambiato la rubrica della norma generale, che è diventata la norma per il contratto di società. In sede capitalistica si trovano delle deroghe a quella norma: il legislatore dice che quel tipo di società.

può essere costituito anche per atto unilaterale, e quindi rimane perfettamente valido anche se estraneo alla pluralità classica degli enti collettivi; a tal proposito viene anche creata una serie di cautele per evitare che ci sia abuso dell'opportunità di facilitazione.

Il contratto in realtà in generale è caratterizzato dal contenuto economico: in diritto privato si dice che il contratto di prestazione e controprestazione dà vita al rapporto sinallagmatico. Esso indica una caratteristica propria di tutti i contratti per cui ci sono due persone che compongono il contratto, uno che svolge la prestazione e l'altro che fa la controprestazione.

In questo caso non c'è rapporto sinallagmatico, perché i soci si impegnano insieme per una finalità comune, per questo per differenziarlo dalle caratteristiche comuni dei contratti sinallagmatici, viene definito contratto plurilaterale con scopo comune; altro elemento dunque.

è la comunione di intenti. Viene anche indicata la modalità di costituzione, cioè l’attività economica. Il fine ultimo dell’imprenditore collettivo è realizzare utilità, creazione di ricchezza; essendo l’ente collettivo l’imprenditore, il beneficiario finale diventano i soci che si dividono le utilità proporzionalmente alle quote di patrimonio apportato. Essi diventando i beneficiari finali pur non essendo loro gli imprenditori ma l’ente collettivo. Il contratto di società prevede l’apporto di patrimonio che tutti i soci si devono impegnare ad eseguire, per far sì che la società abbia un suo patrimonio iniziale; non esiste nessun soggetto che non abbia un patrimonio, esso è il fulcro sul quale si basa la soggettività giuridica. 51Noemi Ammirati Questo termine usato dal legislatore individua lo specifico rapporto patrimoniale che si crea tra socio e società, che fasì che il socio destini una parte del suo patrimonio personale per comporre il patrimonio della società. Questo vincolo che si crea dà al socio la proprietà della partecipazione sociale, in base alla quale poi si realizzeranno tutti i rapporti che costituiscono la partecipazione sociale, che saranno disciplinati in funzione della tipologia di società. Ogni socio, a seconda del tipo sociale prescelto, ha un certo fascio di diritti e doveri nei confronti della società che costituisce l'entità della partecipazione sociale, fondata sull'esecuzione del conferimento, e la quantificazione del conferimento, cioè dà anche la misura dell'entità della partecipazione di ciascuno. Non ci sono limiti al tipo di suddivisione, perché è deciso nel contratto autonomamente dai soci, l'autonomia contrattuale è la più alta. I conferimenti Il conferimento è l'accordo; esso in

realtà ha caratteristiche similari alla compravendita, perché il bene apportato passa di proprietà dal socio alla società. Dunque il bene passa dal patrimonio del socio a quello della società, diventa di proprietà della società, e il socio rimane titolare di una partecipazione che non è quel bene ma è una parte del patrimonio sociale: conferisce il bene, ne perde la proprietà ma acquisisce la titolarità del patrimonio sociale.

L’entità patrimoniale più utile nel momento in cui si costituisce un soggetto giuridico e va dotato di un patrimonio è il denaro; il denaro è un bene, il socio può conferire qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica, beni di qualsiasi genere.

Si possono conferire anche i servizi, quindi il socio può anche ipotizzare di conferire l’attività lavorativa, cioè impegnandosi a svolgere per la società una

attività lavorativa quantificata che ha valutazione economica; questo tipo di conferimento è vietato nelle S.p.A.

Il socio può decidere che non vuole perdere la proprietà del bene che mette a disposizione, quindi conferisce non la proprietà, ma solo la possibilità di utilizzarlo, cioè il godimento di quel bene; il conferimento di un bene può essere fatto in proprietà o in altro titolo. Se il contratto ha una sua durata, il corrispettivo periodo di conferimento del bene è per la durata del contratto.

Il legislatore lascia varie possibilità per individuare un valore economico da poter usare per il conferimento, proprio perché ogni soggetto può essere portato a sfruttare una opportunità di partecipazione e deve poterlo fare con qualsiasi disponibilità economica; c'è la più ampia libertà dal punto di vista contrattuale nell'individuare l'adempimento.

Quando tutti i soci hanno individuato il conferimento nasce la società. L'esercizio in comune di attività economica c'è una separazione tra finalità e scopi già direttamente nella regolamentazione del contratto. Si individua uno scopo mezzo e uno scopo fine: il primo è l'esercizio comune dell'attività economica, il secondo è la creazione di un utile. Si utilizza qualsiasi attività, gestita in comune dai soci, i quali partecipano, e la gestione viene decisa dall'ente: la società come ente collettivo ha un modo regolamentato dalla legge di giungere alle proprie decisioni. La collettività partecipa alla formazione della volontà ultima dell'ente collettivo, la quale è quella che diventa volontà imprenditoriale, in questo senso è esercizio in comune; i soci partecipano alla volontà dell'ente collettivo, che poi adotterà le decisioni per lo.svolgimento dell'attività economica. Noemi Ammirati Il fondamento dell'economicità in linea teorica è lo scopo di lucro; tutte le volte che un soggetto vuole guadagnare ha uno scopo di lucro, poi ci sono tante altre imprese che non lo perseguono. Il termine economico è collegato a un dato defettibile: si può rinunciare al lucro ma non all'economicità; sotto questo profilo, quando non si parla di scopo di lucro, l'economicità è collegata alla copertura di costi con i ricavi. La modalità di svolgimento dell'attività economica ha come scopo obbligatorio la certezza di coprire costi con ricavi; non esistono società in perdita, e se ciò avviene l'imprenditore deve attivarsi per aggiustare la situazione, perché significherebbe che mette in gioco anche i suoi conferimenti, che sono la base sostanziale dell'ente collettivo, non possono mai essere persi, se ciò

avviene vanno ricostituiti.

La distinzione fatta in ambito societario tra destinazione dei beni al mercato o meno viene fatta con la comunione allo scopo di godimento: non si può usare la struttura societaria, cioè conferire bene o servizi, se il tipo di attività è semplicemente il godimento del bene; questo perché esso è già regolamentato dalla comunione, che si verifica quando più soggetti esercitano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso bene.

L'attività imprenditoriale è un'attività economica destinata al mercato; l'alternativa è la comunione a scopo di godimento. Non si possono sfruttare le opportunità, tanto che la società può anche essere cancellata autoritativamente dal registro delle imprese, se non risponde a quel requisito.

Sono le società di comodo, costituite dai soci non per finalità di svolgere attività economica destinata al mercato,

ma per il semplice godimento. Una società di comodo viene costituita solo per un tema di natura fiscale: nella sfera personale il sistema fiscale non prevede la riduzione delle spese, cioè non c'è un regime di detrazione fiscale, come accade invece per le imprese, per le quali le tasse sono calcolate sulla differenza tra spese e ricavi. Lo scopo delle società di comodo è svolgere attività economica per il proprio godimento, in modo da poter dire che siccome è attività di impresa tutte le spese sostenute sono detraibili dal reddito; il legislatore però non lo permette, per questo pone l'obbligo che per poter esserci agevolazioni la finalità deve essere destinata al mercato. Le prerogative dell'attività imprenditoriale rimangono solo destinate se si fa attività economica vera e propria, cioè solo se si fanno beni e servizi destinati al mercato. Decidendo di fare attività imprenditoriale societaria,

essa va fatta nei limiti del Codice Civile, cioè non si possono inventare delle società atipiche; ci sono comunque molte deroghe lasciate dal legislatore.

Lo scopo-fine della società

Lo scopo fine in realtà è la divisione

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Publisher
A.A. 2021-2022
86 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ammiratinoemi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gennari Francesco.