Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 42
Imposte Pag. 1 Imposte Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Imposte Pag. 41
1 su 42
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PARTE SPECIALE

PARTE PRIMA

LE IMPOSTE SUI REDDITI

1. La classificazione delle imposte.

  • Le imposte, sono distinte in:
    • imposte dirette: colpiscono una manifestazione immediata (o diretta) della capacità contributiva, come il patrimonio (terreni o fabbricati) ed il possesso del reddito. In mancanza di imposte erariali sul patrimonio, la categoria delle imposte dirette statali viene a coincidere con quella delle imposte sui redditi (IRE, l'imposta sul reddito e IRES, imposta sul reddito delle società). Si distinguono in:
      • imposte personali: nella loro determinazione si tiene conto di elementi che riguardano le condizioni delle persone, l'imposta personale per eccellenza è l'imposta sulle persone fisiche (IRPEF), in via di sostituzione con l'imposta sul reddito (IRE). L'IRES (imposta sul reddito della società, che sostituisce l'IRPEG), si ipotizza possa far parte delle imposte personali in quanto la tassabilità di una società o un ente nel territorio di uno Stato si basa sul criterio di residenza, con tassazione dei redditi prodotti.
      • imposte reale: si tiene conto di elementi che riguardano la produzione del reddito, come l'IRAP (imposta sulle attività produttive).
    • imposte indirette riguardano manifestazioni mediate della ricchezza, colpiscono una manifestazione indiretta della ricchezza come il trasferimento ed il consumo. Si distinguono in:
      • imposte sui trasferimenti (es imposta di registro, successione e donazione);
      • imposte sugli affari (es imposta di bollo, tassa di concessione governativa);
      • imposte sui consumi (es dazi doganali, imposta di fabbricazione).
  • imposte erariali: il soggetto attivo del tributo è lo Stato.
  • imposte locali: il soggetto attivo del tributo è un ente locale, come regione (IRAP), provincia (addizionale IRPEF) e comune (ICI).
  • imposta fissa: determinata dalla legge nel suo preciso ammontare
  • imposta proporzionale: si applica in misura percentuale che non cambia col variare della base imponibile
  • imposta progressiva: varia in maniera crescente con l'aumentare della base imponibile. La progressività del prelievo è determinata con la previsione di aliquote crescenti con l'aumentare della base imponibile. (es IRPEF).

2. Nozione di reddito.

La scienza economica ha elaborato tre nozioni di reddito:

  1. reddito come prodotto: deriva da una fonte produttiva (entrate patrimoniali e dell'attività della persona)
  2. reddito entrata: consiste in un ampliamento del primo in quanto abbraccia qualsiasi forma di incremento patrimoniale (entrate a titolo gratuito e guadagno occasionale)
  3. reddito come consumo: riguarda solo il reddito consumato, con esclusione quindi di quello risparmiato e di quello di capitale.

Il nostro sistema è fondato sul reddito prodotto senza escludere talune forme di reddito in entrata.

Il sistema delle imposte sui redditi sembra accogliere il concetto di reddito prodotto con taluni casi nei quali è adottato quello di reddito entrata. Oltre ai redditi provenienti dall'attività (ricavi), sono previsti redditi che tali non appaiono in senso stretto come gli incrementi patrimoniali (plusvalenze e sopravvenienze attive), concorrono alla tassazione proventi a titolo gratuito per i quali più che reddito prodotto sembra di reddito entrata.

Anche per i redditi di lavoro dipendente sono previste ipotesi di tassazione che non sono tipiche di reddito prodotto, se non inteso in senso molto lato.

3. La riforma tributaria: principi ispiratori.

La riforma del sistema fiscale statale viene delineata dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale statale legge 7 aprile 2003. Il governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema sarà suddiviso in una parte generale - che dovrà delineare i principi che caratterizzeranno il nuovo sistema fiscale, richiamando i fondamentali principi costituzionali, e dello statuto dei diritti del contribuente - e di una parte speciale. La parte speciale sarà articolata su cinque imposte: IRE, imposta sul reddito; IRES imposta sul reddito della società; IVA imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui servizi e accise.

L'IRE delle persone fisiche e degli enti non commerciali, dovrà avere le due sole aliquote del 23% e del 33% ed un sistema di deduzioni discendenti al crescere del reddito per assicurare la progressività del prelievo ed un'aliquota unica per la tassazione dei proventi finanziari.

L'IRES è caratterizzata dall'applicazione di un'aliquota unica del 33%; è introdotta la possibilità per i gruppi societari di una forma di imposizione basata su un regime di consolidamento fiscale nazionale e internazionale.

L'IVA dovrà essere razionalizzata particolarmente in ordine alla progressiva eliminazione delle ipotesi di indetraibilità, ai regimi speciali e alla semplificazione degli adempimenti. L'imposta sui servizi andrà a sostituire le varie forme minori di prelievo oggi esistenti (imposta di bollo, imposta di registro ecc.). Le accise dovranno essere riformulate per una migliore armonizzazione delle tariffe con le direttive in materia di imposte di fabbricazione e con l'IVA.

Per elementi essenziali, la riforma dovrà:

  • disciplinare gli elementi essenziali dell'imposizione secondo principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
  • adeguare le norme fiscali ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario;
  • essere informata ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
  • vietare l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
  • garantire la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
  • introdurre una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo.

La disciplina dell'obbligazione fiscale dovrà prevedere principi e regole, comuni a tutte le imposte, in ordine a dichiarazione, accertamento e riscossione; dovranno essere minimizzati i sacrifici del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali; la sanzione fiscale amministrativa dovrà trovare applicazione sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.

Le novità: nuovo regime dei dividendi.

Per quanto riguarda i dividendi si passa dal criterio di imputazione e riconoscimento di un credito di imposta al socio percettore, ad un sistema di tassazione definitivo in capo al soggetto produttore del reddito (società partecipata) con parziale esenzione dello stesso all'atto della percezione da parte del socio.

Per i soci persone fisiche non in regime di impresa la tassazione differisce a secondo che le partecipazioni siano qualificate o non. Per quelle qualificate è previsto il concorso alla formazione del reddito complessivo IRPEF limitatamente al 40% dell'ammontare degli utili,

La tassatività delle ipotesi è tale che ogni categoria reca inevitabilmente in sé una latitudine interpretativa. Sono esclusi dalla base imponibile taluni redditi e taluni particolari assegni mentre sono attratti all'imposta i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e i redditi dei cespiti ereditari.

3. Soggetti passivi.

Il carattere personale e progressivo dell'imposta determina i soggetti passivi del tributo che sono soltanto le persone fisiche residenti (per l'insieme dei redditi prodotti nello stato e nell'estero) e non residenti (limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello stato).

Atteso che l'imposta colpisce soltanto le persone fisiche, rimangono escluse le persone giuridiche e i soggetti ad esse assimilati che scontano l'IRES, le società di persone residenti e soggetti ad esse assimilati che costituiscono soltanto un centro di imputazione di effetti giuridici per l'accertamento e la determinazione del reddito che viene imputato ai soci.

Importante è la residenza che attiene al profilo dell'obbligazione tributaria e si differenzia dal domicilio fiscale la cui rilevanza attiene alla competenza degli uffici fiscali e delle commissioni tributarie.

Attualmente l'IRPEF è applicata nei confronti di ciascun componente ed è data facoltà ai coniugi (non separati), di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi.

Con riguardo ai redditi dei componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito complessivo e della tassazione separata:

  • i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale;
  • i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;
  • i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore.

Queste disposizioni non configurano una previsione di cumulo ma costituiscono una semplice proiezione della comunicazione legale tra i coniugi del fondo patrimoniale e dell'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori. La legge tributaria stabilisce che i redditi suindicati sono imputabili ai singoli coniugi e genitori ai quali tali norme appartengono.

Si sottolinea il fatto che la donna non lavoratrice e gli altri familiari sprovvisti di reddito sono soggetti inseriti nella famiglia in cui vivono e nell'ambito della quale, partecipano al possesso dei redditi che alla stessa afferiscono pur non concorrendo alla loro produzione.

Consegue che il reddito posseduto dal marito, è al pari posseduto a pieno diritto da tutti i congiunti per cui la relativa imposta non dovrebbe gravare solo sul capo famiglia ma essere ripartita fra tutti i congiunti dopo aver suddiviso il reddito nelle singole quote spettanti a ciascuno di essi.

Al momento il governo, ha ritenuto agevolare le famiglie monoreddito attraverso incrementi delle detrazioni per il coniuge a carico e degli assegni familiari.

Nel caso di assenza presunta del soggetto passivo, il soggetto dell'imposta è sempre l'assente nei cui confronti continuano a prodursi le rendite; in ipotesi di assenza dichiarata, soggetti dell'imposta sono gli immessi per la totalità dei redditi se ascendenti, discendenti o coniuge e per la parte di reddito indicata nell'art 53 cod civ. Nel caso di morte presunta, l'immissione nel possesso dei beni diviene definitiva con la conseguenza che i relativi redditi concorrono a formare il reddito complessivo.

Sono soggetti d'imposta:

  • l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario (accettando tutti i diritti divenire soggetto passivo delle relative obbligazioni);
  • il fallito posto che il curatore o il commissario liquidatore agisce come organo di gestione liquidatoria del patrimonio del fallito;
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.