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IMPOSTE INDIRETTE

è un’imposta generale di consumo plurifase

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA):

sul valore aggiunto, che grava sul consumatore finale in proporzione del prezzo finale del

1

bene ed è neutrale rispetto al numero di passaggi.

STRUTTURA

1. ORIGINE

introdotta da due direttive gli anni ’70.

1.1. UE: Ad oggi regolata dalla direttiva 2006/112/CE

del consiglio (c.d. direttiva rifusione); seguita dalla direttiva 2008/8/CE (introduce criterio

sede del committente per l’applicazione dell’Imposta tra i soggetti IVA), direttiva

2008/9/CE (introduce una procedura informatizzata di gestione delle domande di rimborso)

1.2. ITALIA: istituita e disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633. (c.d. DPR n.633).

OGGETTO: può essere oggetto di falcidia nel concordati preventivo e nell’accordo di

2. se un esperto attesti che l’Erario non otterrebbe un pagamento

ristrutturazione dei debiti, solo

maggiore in caso di fallimento.

2.1. NON può essere oggetto di condono.

3. IMPOSTE SUI CONSUMI

3.1. CONSUMO (DEF): è definito come il fatto espressivo di capacità contributiva.

3.2. TIPOLOGIE

3.2.1. MONOFASE: vengono applicate solo una volta.

3.2.2. PLURIFASE: vengono applicate nelle varie fasi del processo produttivo-distributivo.

3.2.2.1. CUMULATIVE (O A CASCATA): il tributo dovuto in ciascuna fase si

somma agli altri.

3.2.2.1.1. Conseguenze:

3.2.2.1.1.1. I prodotti che pervengono al consumatore sono tassati di più (a

causa più passaggi) →

3.2.2.1.1.2. Influisce su organizzazione produttiva favorite aziende

integrate.

3.2.2.2. SUL VALORE AGGIUNTO: tributo colpisce il valore maggiore che

ciascuna fase aggiunge al bene.

4. CARATTERISTICHE

4.1. Applicata in modo generale ad operazioni aventi ad oggetto beni o servizi

“colui che commissiona un lavoro”. (persona fisica o giuridica).

1 COMMITTENTE:

“colui che acquisisce il diritto ceduto”.

O CESSIONARIO

“colui che compie il lavoro a favore del committente”

PRESTATORE

“colui che vende o cede un diritto in presenza di un contratto”

O CEDENTE: IMPOSTE INDIRETTE

4.2. Proporzionale al corrispettivo beni/servizi forniti

4.3. Grava solo sul consumatore finale

4.4. Riscossa in ciascuna fase del procedimento di distribuzione e produzione →

Importi pagati nelle precedenti fasi del processo sono detratti dall’imposta dovuta

4.4.1.

viene applicato solo sul valore aggiunto.

5. SOGGETTI PASSIVI (punto di vista giuridico-formale): imprenditori, lavoratori autonomi,

importatori (beni/servizi).

5.1. Caratteristiche

Sono debitori verso lo stato dell’Iva commisurata ai corrispettivi

5.1.1. Hanno il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti

5.1.2. ↓

→ in quanto essi sono debitori verso lo stato dell’Iva

IVA NEUTRALE (per i soggetti passivi)

commisurata ai corrispettivi e contemporaneamente sono creditori di rivalsa verso cessionari o

committenti.

Imprenditore ai fini IVA: “colui che svolge attività commerciale, anche se non organizzata

5.2. forma d’impresa; le prestazioni di servizi terzi sono attività commerciali se organizzate

in

in forma d’impresa” →

5.2.1. Attività di Società e Enti commerciali sono attività imprenditoriali (soggette a

IVA)

5.2.1.1. Attività imprenditoriali (def.): operazioni che hanno per oggetto principale o

esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole.

5.2.1.1.1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di società e enti

commerciali.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di imprese

5.2.1.1.2.

agricole o commerciali, da parte di enti non commerciali (pubblici e privati).

5.2.1.1.3. Attività economiche rese a titolo oneroso

→ differenza tra attività d’impresa (soggette a IVA) e

5.2.2. Attività Enti non commerciali

attività non imprenditoriali.

Esercenti di arti e professioni: “per esercizio di arte e professione si intende l’esercizio

5.3. professionale abituale, sebbene non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo.”

5.3.1. Persone fisiche, società semplici, associazioni professionali.

Attività svolta in modo autonomo, senza i connotati dell’imprenditorialità.

5.3.2.

6. CONSUMATORE FINALE (punto di vista economico): su di lui grava il tributo!!!

6.1. Caratteristiche IMPOSTE INDIRETTE

6.1.1. Il consumatore finale effettua operazioni di acquisto.

6.1.2. È debitore per rivalsa verso colui che li cede il bene.

NON può detrarre l’imposta.

6.1.3. L’onere dell’Iva che paga è proporzionale al prezzo del bene acquistato.

6.1.4.

OPERAZIONE ECONOMICAMENTE RILEVANTE AI FINI D’IVA:

7. →

OPERAZIONI ORDINARIE IVA

OPERAZIONI STRAORDINARIE IMPOSTA DI REGISTRO

7.1. PRESUPPOSTI operazione rientra nel campo d’applicazione IVA

7.1.1. PRESUPPOSTO OGGETTIVO:

7.1.2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: operazione posta in essere da un imprenditore o da

un lavoratore autonomo. se l’operazione è effettuata nel territorio

7.1.3. PRESUPPOSTO TERRITORIALE: dello

stato. operazioni che vi rientrano ↓

7.2. CAMPO DI APPLICAZIONE (IVA): sorgere il debito d’imposta + non limitano diritto

7.2.1. OPERAZIONI IMPONIBILI:

detrazione.

Cessioni di beni (dentro stato): “sono

7.2.1.1. gli atti a titolo oneroso che generano

trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.

7.2.1.1.1. Contratti

7.2.1.1.2. Tutti gli atti giuridici che determinano effetti traslativi o costitutivi di

diritti reali

7.2.1.1.3. Cessioni gratuite di beni/merci (beni che impresa produce o

commercia)

7.2.1.1.4. ASSIMILATE alle cessioni di beni → –

7.2.1.1.4.1. Vendita con riserva di proprietà prezzo rateizzato effetto

traslativo si ha con pagamento ultima rata imposta dovuta subito.

7.2.1.1.4.2. Locazione con clausola di trasferimento della proprietà

vincolante per ambedue le parti.

7.2.1.1.4.3. Contratti di commissione: il commissionario vende o acquista

beni per conto del committente ma in nome proprio. Caso vendita

tramite commissionario doppia fatturazione dal committente al

commissionario e dal commissionario all’acquirente finale.

7.2.1.1.4.4. Cessioni beni gratuiti la cui produzione e commercio rientra

nell’attività d’impresa.

IMPOSTE INDIRETTE

7.2.1.1.4.5. AUTOCONSUMO (ovvero la destinazione di beni al

consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità

estranee all’esercizio dell’impresa).

7.2.1.1.4.6. Assegnazioni delle società ai soci e operazioni analoghe fatte

da enti privati o pubblico. “consistono in prestazioni che danno

7.2.1.2. Prestazioni di servizi (dentro stato):

esecuzioni ad obbligazioni fare, non fare o permettere, dietro corrispettivo”.

7.2.1.2.1. Appalto, mandato, trasporto, spedizione, agenzia, mediazione,

deposito, contratti d’opera.

7.2.1.2.2. ASSIMILATE alla prestazione di servizi

7.2.1.2.2.1. Concessione di beni in locazione, affitto, noleggio e simili

7.2.1.2.2.2. Cessione di diritti su beni immateriali

7.2.1.2.2.3. Prestiti di denaro e titoli non rappresentativi di merci

7.2.1.3. Acquisti intra-UE

7.2.1.4. Importazioni da paesi extra-UE debito d’imposta + non limitano

7.2.2. OPERAZIONI NON IMPONIBILI: non sorgere il

diritto detrazione. non sorgere il debito d’imposta + limitano diritto

7.2.3. OPERAZIONI ESENTI:

detrazione (solo le operazioni che costituiscono attività proprie!!).

7.2.3.1. Soggetto passivo: NON BENEFICI Non può detrarre Iva su acquisti

7.2.3.2. Consumatore finale: BENEFICI Acquista bene ad un costo non

maggiorato dall’Iva.

7.2.3.3. ELENCO

7.2.3.3.1. Operazioni di carattere finanziario quali operazioni creditizie,

assicurative, valutarie, relative a valori mobiliari

7.2.3.3.2. Operazioni relative alla riscossione di tributi

7.2.3.3.3. Esercizio di giochi e scommesse

7.2.3.3.4. Prestazioni di mandato e mediazione

7.2.3.3.5. Operazioni in oro

7.2.3.3.6. Operazioni immobiliari

7.2.3.3.7. Cessione di beni acquistati senza detrazione IVA

7.2.3.3.8. Operazioni socialmente rilevanti quali prestazioni sanitarie, attività

educative e culturali, alcuni servizi di pubblica utilità.

IMPOSTE INDIRETTE

7.3. FUORI CAMPO (IVA): sono ESCLUSE non alcuno alcun rilievo ai fini

dell’applicazione del tributo.

7.3.1. Cessioni riferite ad operazioni straordinarie

7.3.1.1. cessioni e conferimenti di azienda

7.3.1.2. passaggi di beni a seguito di fusioni, scissioni o trasformazioni di società

7.3.1.3. cessioni di terreni non edificabili

7.3.1.4. cessioni gratuite di campioni di modico valore

7.3.2. Prestazione di servizi escluse

7.3.2.1. Prestiti obbligazionari

Cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori

7.3.2.2.

7.3.2.3. Cessione di contratti che hanno come oggetto beni, la cui cessione è esclusa

da imposta

MOMENTO IMPOSITIVO: “è quello in cui un’operazione si considera EFFETTUATA e

8. l’imposta diviene ESIGIBILE”.

8.1. ESIGIBILITÀ

8.1.1. Diritto interno: esigibilità coincide con il momento impositivo.

Diritto UE: il diritto che l’Erario può far valere nei confronti del debitore per il

8.1.2.

pagamento dell’imposta”.

8.2. EFFETTUATA OPERAZIONE →

8.2.1. Cessione di beni immobili effettuate nel momento della stipula. Nel caso di effetti

differiti, si considerano effettuate quando vengono prodotti gli effetti traslativi.

8.2.2. Cessione di beni mobili effettuate nel momento della consegna o spedizione. Vale

lo stesso caso sopra per gli effetti differiti, ma con la differenza che si considerano in

ogni caso dopo un anno dalla spedizione o consegna.

8.2.3. Prestazioni di servizi effettuate nel momento in cui è pagato il corrispettivo.

Cessione beni effettuata a seguito fattura e pagamento corrispettivo.

Prestazioni di servizi effettuata a seguito pagamento corrispettivo.

BASE IMPONIBILE: “ è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o

9. →

al prestatore secondo le condizioni contrattuali”. ha rilievo il corrispettivo pattuito.

ASSENZA CORRISPETTIVO: viene considerato il valore normale (def.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterinabecatti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Marinello Antonio.
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