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IV^ LEZIONE

LA DISCIPLINA

FONDAMENTALE

DELL’ I.R.A.P.

La disciplina dell‟ I.R.A.P.

L’ I.R.A.P.: un’imposta…problematica

E’ un “doppione” dell’I.V.A., che viola il diritto comunitario?

 ., 3 ottobre 2006, in causa C-475/03

(cfr. Corte Giustizia U.E

E’ un tributo “proprio” delle Regioni, ex art. 1, comma 43,

 della legge n. 244 del 2007?

(Secondo la sentenza della Corte Cost. n. 357 del 2010, “anche dopo la sua

"regionalizzazione", l'IRAP non è divenuto „tributo proprio‟ regionale -

nell'accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte

delle Regioni (o Province autonome) -, ma resta un tributo disciplinato dalla

legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e, quindi, in questo senso,

erariale“)

Grava sui professionisti – lavoratori autonomi?

La disciplina dell‟ I.R.A.P.

Il presupposto dell‟imposta

è costituito dall‟esercizio

di un‟attività “autonomamente organizzata”

diretta alla produzione o allo scambio di beni

o alla prestazione di servizi

La disciplina dell‟ I.R.A.P.

L‟imponibile è costituito

dal valore netto

della produzione netta,

determinato ai sensi degli artt. da 5 a 10 bis

della l. n. 446 del 1997

La disciplina dell‟ I.R.A.P.

L‟aliquota è pari al 3,9%

(base imponibile estesa, aliquota modesta)

V^ LEZIONE

L’ACCERTAMENTO

(con particolare riferimento

alle II.DD. ed all’I.V.A.)

L‟accertamento

Il vigente sistema impositivo affida al contribuente

il compito di adempiere spontaneamente ai propri

obblighi fiscali, al verificarsi delle condizioni

stabilite dalle norme impositive.

La disciplina della quasi totalità dei tributi (e, in

ogni caso, dei tributi principali: II.DD. ed I.V.A.)

attribuisce al contribuente l‟obbligo di denunciare i

fatti costitutivi dei propri debiti tributari e di

provvedere alla liquidazione ed al versamento dei

relativi tributi.

L‟accertamento

Normalmente,

l‟Amministrazione opera infatti in funzione

di controllo del corretto adempimento del

contribuente ai propri obblighi fiscali.

L‟accertamento

Ai fini delle II.DD. e dell‟I.V.A.,

i contribuenti devono presentare

annualmente apposita dichiarazione,

redatta su modelli approvati.

La dichiarazione può essere presentata

anche per via telematica

e/o mediante gli intermediari

all‟uopo autorizzati (C.A.F.; professionisti)

L‟accertamento

La dichiarazione è una

dichiarazione di scienza,

e non un atto di volontà.

Pertanto, essa può essere sempre rettificata,

sia pure nel rispetto i termini di decadenza

stabiliti per legge (artt. 8 e 8 bis, d.p.r. 322/98),

onde evitare che il contribuente

possa essere esposto ad oneri fiscali maggiori

di quelli stabiliti per legge.

L‟accertamento

Oltre a presentare la dichiarazione,

i contribuenti devono provvedere anche

(salve apposite eccezioni)

alla autoliquidazione delle imposte dovute

per il periodo di riferimento

e al loro versamento all‟erario.

L‟accertamento

L‟Amministrazione finanziaria esercita un duplice

tipo di controlli sui comportamenti del

contribuente:

Un controllo sulla intrinseca correttezza della

 dichiarazione presentata e sull‟adempimento

degli obblighi di versamento;

Un controllo di carattere sostanziale sulla

avvenuta presentazione di una dichiarazione

fedele, e cioè conforme ai risultati dell‟attività

economica esercitata. (segue)

L‟accertamento

Nel primo caso l‟Amministrazione non modifica i

dati dichiarati dal contribuente, ma si limita a

verificare se essi sono coerenti tra loro, con le

norme di legge, con i documenti giustificativi che il

contribuente è tenuto a conservare, e con gli altri

dati in possesso dell‟Amministrazione.

Il controllo sostanziale tende invece a verificare

l‟effettiva situazione economica del contribuente

ed il fedele assolvimento degli obblighi contributivi.

L‟accertamento

Con riferimento ai controlli sulla dichiarazione,

occorre distinguere:

a) il «controllo automatico»,

che tende a verificare la coerenza «interna» della

dichiarazione e la inesistenza di errori materiali.

I dati risultanti da tale controllo si intendono

dichiarati dello stesso contribuente.

bis

(art. 36 , d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 600) (segue)

L‟accertamento

Il «controllo automatico» consente di:

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella

 determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei

premi, nonché nel riporto delle eccedenze d‟imposta, dei contributi e

dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

ridurre le detrazioni d‟imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti

 d‟imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge

ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle

 imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di

saldo nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto

d‟imposta. L‟accertamento

b) Il «controllo formale»,

mediante il quale l‟Amministrazione verifica

la conformità della dichiarazione

con la documentazione giustificativa

del contribuente

e con gli altri dati in suo possesso

(art. 36 ter, d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 600)

(segue)

L‟accertamento

Il «controllo formale» consente di:

escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;

 escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni

 dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai

contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;

determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti

 dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti

 sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni

o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle

 dichiarazioni dei sostituti d'imposta

L‟accertamento

c) La liquidazione delle imposte

soggette a tassazione separata

(che non sono autoliquidate

dal contribuente al momento

della presentazione della dichiarazione,

per le quali non sono dovuti interessi

e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi

entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell‟Ufficio).

L‟accertamento

L‟esito dei controlli anzidetti

deve essere COMUNICATO al contribuente,

che può presentare osservazioni e rilievi

e può produrre documenti

al fine di conseguire

la correzione dei dati che ritenga errati.

L‟accertamento

Qualora riconosca la correttezza dei controlli

il contribuente può pagare

le maggiori imposte dovute entro 30 gg.,

così ottenendo la riduzione delle sanzioni

applicabili per le violazioni riscontrate:

ad 1/3, nel caso di controllo automatico;

 a 2/3, nel caso di controllo formale.

 L‟accertamento

La COMUNICAZIONE è prescritta

a pena di nullità

dei successivi atti di riscossione

qualora sussistano «rilevanti incertezze»

sul contenuto della dichiarazione

(art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212).

L‟accertamento

Gli accertamenti di tipo sostanziale tendono

invece a verificare se il contribuente abbia

fedelmente dichiarato i fatti che generano

l‟obbligo di versamento delle imposte.

Essi sono preceduti da una attività

istruttoria, ai sensi dell‟art. 32 del d.p.r.

600/73 e dell‟art. 51 del d.p.r. 633/72.

L‟accertamento

Le indagini fiscali possono essere svolte

con l‟ausilio della Guardia di Finanza,

che è organo di polizia tributaria.

L‟accertamento

Le indagini possono consistere in:

Controlli della contabilità;

 Controlli del magazzino;

Controlli «incrociati» con la documentazione in

 possesso di altri soggetti;

Controlli dei conti bancari;

Accessi domiciliari (su autorizzazione del

 Procuratore della Repubblica).

L‟accertamento

L‟art. 12 dello Statuto del Contribuente

disciplina le garanzie del contribuente nel

corso delle verifiche fiscali.

Altre garanzie sono state riconosciute dalla

giurisprudenza per via di interpretazione (ad

es.: inutilizzabilità della documentazione

acquisita nel corso di accessi domiciliari non

debitamente autorizzati).

L‟accertamento

Al termine delle indagini,

e prima della redazione dell‟avviso di accertamento,

viene normalmente redatto un

«processo verbale di constatazione»

che deve essere consegnato in copia al contribuente

(il quale ha normalmente un termine di 60 gg.

per formulare rilievi ed osservazioni:

art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000).

L‟accertamento

Tuttavia, secondo la giurisprudenza,

nel nostro ordinamento non sussiste

un generale obbligo di

instaurazione del contraddittorio

con il contribuente

prima della adozione di

un avviso di accertamento

nei suoi confronti.

L‟accertamento

L‟Amministrazione finanziaria

può adottare atti di:

accertamento d‟ufficio, nel caso in cui la

presentazione della dichiarazione sia stata

omessa;

rettifica, nel caso in cui la dichiarazione sia

 stata presentata con dati inesatti o

incompleti.

L‟accertamento

Il potere di accertamento

deve essere esercitato

entro termini decadenziali

stabiliti per legge.

L‟accertamento

L‟atto di accertamento

deve essere motivato

(art. 42, d.p.r. 600/73,

ed art. 7, l. n. 212 del 2000).

Ad esso devono essere allegati

gli atti richiamati (salvo che essi siano già noti

al contribuente o che l‟atto impositivo

ne riproduca il contenuto essenziale).

L‟accertamento

A differenza di quanto avviene nell‟ambito del diritto

amministrativo (laddove i provvedimenti

dell‟Amministrazione hanno carattere discrezionale, e

non rappresentano atti dovuti), la motivazione degli

atti impositivi non hanno lo scopo di consentire il

controllo dell‟esercizio della libertà dispositiva

dell‟Ufficio,

ma quello di consentire al contribuente di comprendere

le ragioni della pretesa impositiva e di proporre

eventuali eccezioni e difese avverso di essa in sede

conteziosa.

L‟accertamento

Pertanto, gli eventuali vizi

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
212 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ramona18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof De Stefano Alessandro.