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Parte seconda

LA DISCIPLINA DELLE

IMPOSTE NELL’ORDINAMENTO

VIGENTE

I^ LEZIONE

IL SISTEMA DELLA

TASSAZIONE ANALITICO-

AZIENDALE

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

§ 1. Considerazioni introduttive.

Qualsiasi sistema di tassazione costituisce

espressione delle relazioni economiche che

distinguono il sistema sociale.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

In un sistema economico come quello

contemporaneo, fondato sui principi del

libero mercato e dell‟iniziativa privata,

il sistema di tassazione si collega

intimamente all‟organizzazione

dell‟impresa.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Le imposte principali del sistema tributario

vigente (e cioè le imposte sul reddito e

sugli affari) tendono ad individuare la

ricchezza nello stesso momento e nello

stesso luogo in cui essa si produce, al fine

di sottoporla al prelievo fiscale.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Il fisco si inserisce dunque nei meccanismi

dell‟impresa ed utilizza gli strumenti tipici

della contabilità di impresa, al fine di

individuare i fatti generatori degli obblighi

contributivi.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Il principale strumento di determinazione

dell‟imposta è costituito dalle scritture e

dai documenti contabili utilizzati

dall‟imprenditore per la gestione della

propria impresa (libro-giornale, libro degli

inventari, fatture, ricevute, scontrini,

etc…).

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Per tali ragioni, il vigente sistema di

tassazione può essere definito come

“sistema di tassazione analitico-aziendale”

(R. Lupi).

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Al sistema di tassazione delle imprese si

affianca il sistema di tassazione delle

attività di lavoro autonomo, che

costituiscono – insieme con le attività di

impresa – l‟altra fondamentale fonte di

produzione di beni e di servizi nella società

contemporanea.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Anche le attività di lavoro autonomo

rappresentano perciò fonte privilegiata del

prelievo fiscale.

Anche in questo caso l‟accertamento della

produzione di ricchezza si basa su un

analogo sistema di contabilità.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

La contabilità analitico-aziendale dell‟impresa (e

delle attività libero-professionali) costituisce il

nucleo essenziale dei due sistemi impositivi,

apparentemente assai diversi su cui si fonda il

vigente ordinamento tributario:

quello delle imposte sul reddito (I.R.P.E.F. ed

 I.R.E.S.)…

…e quelle delle imposte sui consumi (I.V.A.)

 Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

I ricavi dell‟impresa e del lavoratore

autonomo (ovvero i corrispettivi delle

operazioni effettuate nell‟esercizio

dell‟impresa e dell‟attività di lavoro

autonomo), costituiscono il fondamentale

elemento per la determinazione sia delle

imposte sul reddito che dell‟I.V.A..

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Al fine di determinare l‟imposta dovuta, l‟impresa

ed il lavoratore autonomo hanno interesse a far

emergere i costi sostenuti nel processo

produttivo, così da diminuire il loro carico fiscale:

Nell‟ambito delle II.DD., perché il reddito

imponibile è rappresentato dalla differenza tra i

ricavi ed i costi;

Nell‟ambito dell‟I.V.A., perché l‟imposta dovuta è

 rappresentata dalla differenza tra quella

gravante sulle vendite (da versare) e quella

corrisposta sugli acquisti (da detrarre).

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

I costi dell‟imprenditore

e del lavoratore autonomo

costituiscono ricavi o corrispettivi

degli altri soggetti che,

fornendo beni e servizi,

concorrono al processo produttivo.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Dai costi dell‟impresa (e del lavoratore

autonomo) si sviluppa la trama giuridica

del reddito, che conduce all‟accertamento

ed alla tassazione dei ricavi (o dei

corrispettivi) percepiti dai contribuenti

che forniscono beni e servizi all‟impresa

ed al lavoratore autonomo

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Il reddito nazionale, che rappresenta

l‟imponibile complessivo delle imposte sui

redditi e sui consumi, è costituito dalla

sommatoria dei redditi delle singole

imprese (e lavoratori autonomi) e dei

redditi percepiti dai soggetti che hanno

fornito beni e servizi alle imprese (al netto

dei costi delle importazioni)

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

La funzione essenziale del fisco è quella di

intercettare la ricchezza prodotta ed

accertare il suo regolare assoggettamento

alle imposte sui redditi e sui consumi.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

§ 2. I denominatori comuni della tassazione

dei redditi di impresa e di lavoro

autonomo ai fini delle II.DD. e dell‟I.V.A.

nel vigente ordinamento tributario.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Come si è già accennato, la tassazione dei

redditi e dei corrispettivi dell‟ impresa e

dei lavoratori autonomi ai fini delle II.DD.

e dell‟I.V.A. presenta elementi comuni.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

La comunanza dei sistemi di determinazione

e di riscossione dei due tributi è

determinata dalla circostanza che l‟I.V.A.,

pur gravando economicamente sul

consumatore finale, è dovuta dal soggetto

che cede il bene o fornisce il servizio

nell‟esercizio dell‟impresa o dell‟attività

professionale.

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

Sotto il profilo giuridico, dunque, il soggetto

passivo del tributo è il cedente del bene o

il fornitore del servizio (anche se l‟onere

economico grava sul consumatore finale,

per effetto della rivalsa che il soggetto

passivo è obbligato ad effettuare).

Il sistema della tassazione

analitico-aziendale

I principali elementi comuni sono:

Documentazione e libri contabili comuni;

1. Ripartizione degli obblighi fiscali per esercizi (con conseguenti

2. problemi di competenza);

Dichiarazione unica;

3. Imponibili (quasi) coincidenti;

4. Determinazione del tributo in base a calcoli differenziali

5. (deduzione costi e detrazione I.V.A. a monte);

Limitazione delle deduzioni e delle detrazioni ai costi relativi alle

6. operazioni inerenti;

Correlazione costi/ricavi;

7. Accertamento unico;

8. Presenza di regimi speciali per l‟agricoltura

9. II^ LEZIONE

LA DISCIPLINA GENERALE

DELL’ I.V.A.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

L‟ imposta sul valore aggiunto è un‟imposta

armonizzata, disciplinata dal d.p.r. 26

ottobre 1972, n. 633, nel rispetto delle

direttive comunitarie emanate in materia.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Essa costituisce un prelievo generale sui

consumi mediante un sistema di

tassazione operato, con aliquota

proporzionale:

Sulle cessioni di beni e le prestazioni di

 servizio effettuate nel territorio dello Stato

nell‟esercizio di imprese, arti e professioni;

Sulle importazioni.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

L‟ I.V.A. sulle importazioni ha un regime speciale.

Essa è dovuta sulla introduzione di beni nel territorio dello Stato, con

provenienza da Paesi non appartenenti all‟Unione Europea.

E‟ determinata, con le aliquote stabilite dall‟art. 16 del d.p.r., sul valore dei beni

determinato ai sensi delle leggi doganali, aumentato dell‟ammontare dei

diritti doganali.

Sono soggetti passivi gli importatori, che sono tenuti a presentare la

dichiarazione doganale.

Sono accertate, liquidate e riscosse in dogana per ciascuna operazione

.

Il pagamento è attestato dalla bolletta doganale.

Per le controversie e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalle leggi

doganali. (cfr. artt. 67 e ss., d.p.r.)

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Il regime ordinario si applica:

Alle cessioni di beni (art. 2)

a)

Alle prestazioni di servizio (art. 3)

b)

effettuate nel territorio dello Stato (art. 17)

nell‟esercizio di:

Imprese (art. 4)

a)

Arti e professioni (art. 5)

b)

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Sono soggette ad imposta

le operazioni che sono effettuate

NEL territorio dello Stato,

individuate in base ai criteri

stabiliti dall‟art. 7 del d.p.r. 633/72.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

In generale, si intendono compiute nel territorio dello

Stato:

Le cessioni relative:

a) a) ad immobili ubicati nel territorio dello Stato

b) a beni mobili esistenti nel territorio dello Stato (o

spediti da altro Stato membro e quivi installati,

montati o assiemati);

Le prestazioni di servizi rese:

b) a) a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) a committenti non soggetti passivi da soggetti

passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

L‟art. 6 disciplina il “momento” in cui l‟operazione

viene assoggettata ad imposta, mediante

l‟attività di “fatturazione”.

In via generale, questo momento è individuato:

A) Per le cessioni di beni…

a) …immobili, nel momento della stipula;

b) …mobili, nel momento della consegna o spedizione;

B) Per le prestazioni di servizio:

nel momento del pagamento.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Sono soggetti passivi

(in senso giuridico, ma non economico):

Gli esercenti dell‟attività di impresa;

a)

Gli esercenti di arti e professioni (art. 17).

b) Tali soggetti

(che sono obbligati a dichiarare

l‟inizio della loro attività: art. 35)

devono esercitare la rivalsa

nei confronti dei cessionari o dei committenti della

prestazione (art. 18), che sono dunque i soggetti sui

quali ricade l‟onere economico dell‟imposta..

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

L’imponibile è costituito dall‟ammontare

dei corrispettivi dovuti al cedente del bene

o al prestatore del servizio (art. 13).

L’aliquota è determinata dalla tariffa (art. 16).

L‟aliquota ordinaria è pari al 22%.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

L‟onere economico dell‟imposta

deve essere riversato

sul cessionario

o sul committente del servizio,

ai sensi dell‟art. 18 del d.p.r. 633/72

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Il soggetto che acquista un bene

o che acquisisce un servizio

nell‟esercizio della propria impresa

ha diritto di portare in detrazione

l‟imposta corrisposta

al cedente o al fornitore del servizio

(art. 19 d.p.r. 633/72)

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

I meccanismi della rivalsa e della detrazione

rendono «neutrale» l‟imposta per i soggetti

che operano gli acquisti dei beni o che

ricevono servizi nell‟esercizio dell‟impresa.

In tal modo, l‟intero onere economico

dell‟imposta si riversa sul consumatore

finale, che non può operare detrazioni.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Il principio di «neutralità»

è esemplificato dal prospetto che segue,

che fa riferimento

all‟ipotetico processo produttivo

di un bene prodotto e ceduto sul mercato:

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Soggetto Prezzo di I.V.A . Prezzo di vendita I.V.A. Valore aggiunto Liquidazione

acquisto a debito nel processo I.V.A.

(da versare) produttivo

I° fornitore 1.000 220

materie prime

II° fornitore 2.000 440

materie prime

Produttore 5.000 1.100

semilavorati

Consulenze 10.000 2.200

e servizi vari 1.000 + 220 +

Produttore 2.000 + 440 + 30.000 – 6.600 –

prodotto finito 5.000 + 1.100 + 30.000 6.600 18.000 = 3.960 =

10.000 = 2.200 = 12.000 2.640

18.000 3.960 50.000 – 11.000 –

Rivenditore 30.000 6.600 50.000 11.000 30.000 = 6.600 =

20.000 4.400

Consumatore 50.000 11.000

finale

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Le operazioni specificate nell‟art. 10 sono

esenti da imposta.

L‟esenzione si distingue dall‟esclusione

(che ricorre allorché l‟operazione è

considerata del tutto estranea alle sfere di

applicazione dell‟imposta).

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

La differenza tra esclusione e esenzione è

rilevante ai fini:

Dell‟applicabilità dell‟imposta alternativa

del registro nel caso di operazioni escluse

(art. 40, d.p.r. 131/86);

Nel calcolo della percentuale di detrazione,

 nel caso di operazioni esenti (art. 19 bis).

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Non costituiscono operazioni imponibili

le cessioni all‟esportazione (art. 8 e ss.),

che riguardano beni prodotti

(e non pure consumati)

nel territorio dello Stato.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

La mancata applicazione dell‟I.V.A.

sulle operazioni di esportazione

comporta l‟applicazione

di un regime speciale

per gli esportatori abituali,

che possono detrarre l‟I.V.A. sugli acquisti

senza compensarla con l‟I.V.A. sulle cessioni

e si trovano quindi

in una costante situazione creditoria verso il fisco.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

In considerazione della loro particolare

condizione creditoria, gli esportatori

abituali possono:

Effettuare acquisti senza applicazione di

a) imposta, ai sensi dell‟art. 8 del d.p.r.

633/72;

Ottenere il rimborso dell‟I.V.A. ai sensi

b) dell‟art. 28 del d.p.r. 633/72.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Non costituiscono esportazioni

(ma sono soggette

ad un regime particolare)

le operazioni infracomunitarie,

disciplinate in via transitoria

dalla direttiva comunitaria n. 91/680/CEE,

recepita nel nostro ordinamento

con gli artt. 37 e ss. del d.l. 331/93,

conv. dalla l. 427/93.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

In base agli artt. 37 e ss. del d.l. 331/93

sono tassabili:

Nel Paese della fonte le cessioni verso i

a) consumatori finali, non soggetti passivi di

imposta;

Nel Paese di destinazione gli acquisti effettuati

b) da soggetti passivi di imposta (e cioè da

esercenti attività di impresa o di arti e

professioni), nell‟esercizio della propria attività

di impresa o della loro attività professionale.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Pertanto l‟imposta sarà applicata in Italia:

Dai cedenti, per le operazioni effettuate verso

a) consumatori finali residenti in un Paese

comunitario;

Dai cessionari, per le operazioni effettuate da

b) soggetti passivi di imposta nell‟esercizio di

imprese, arti o professioni, presso soggetti

residenti in altri Paesi comunitari.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Nel caso di acquisti infracomunitari, i soggetti

passivi di imposta:

Dovranno corrispondere l‟IVA gravante sui beni

a) acquistati;

Potranno detrarre la stessa IVA.

b)

Pertanto, la fattura di acquisto (opportunamente

integrata) dovrà essere registrata sia nel

registro degli acquisti che in quello delle

(«reverse charge»).

vendite

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

La liquidazione dell‟imposta:

Detrazione dell‟I.V.A. corrisposta in rivalsa

sugli acquisti (art. 19)

Principio di inerenza e…

…regola del “pro-rata”.

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

I meccanismi di applicazione dell‟imposta:

Gli obblighi di fatturazione (art. 21 e 22);

a) La registrazione delle operazioni attive

b) (art. 23 e 24);

La registrazione delle operazioni passive

c) (art. 25)

Gli obblighi di versamento (art. 27 e 38);

d) Gli obblighi di dichiarazione.

e)

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Le dichiarazioni a credito bis

ed i rimborsi di imposta (art. 30 e 38 )

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

I regimi speciali.

In particolare, nel regime speciale per l‟agricoltura

è previsto che il soggetto passivo operi la

detrazione non dell‟IVA corrisposta sugli acquisti,

ma di una somma determinata in base a

particolari “percentuali di compensazione”

determinate con dd.mm. (generalmente pari

all‟imposta da versare).

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Altri regimi speciali sono previsti

dall‟art. 74 per:

Il commercio di sali e tabacchi;

a)

Il commercio di giornali, periodici e libri;

b) Per i servizi di telefonia…

c)

La disciplina generale dell‟ I.V.A.

Un altro regime particolare (detto “regime del

margine”) è previsto dalla settima direttiva CE

del 14 febbraio 1994 n. 94/5/CE, e riguarda la

vendita di beni usati, che abbiano già scontato

l‟I.V.A. in via definitiva al momento dell‟acquisto

del precedente proprietario.

Per evitare una doppia imposizione, l‟imposta si

determina non sull‟intero valore del bene

rivenduto, ma solo sul margine di profitto (e cioè<

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ramona18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof De Stefano Alessandro.
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