- a 309.874,17 euro se esercenti attività di servizi
- a 516.456,90 euro se esercenti altre attività
si determina sottraendo dall'ammontare dei ricavi e dagli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta, l'ammontare delle spese documentate sostenute nello stesso periodo. A questa differenza si deve aumentare o diminuire delle:
- + rimanenze finali
- + plusvalenze
- + sopravvenienze attive
- - esistenze iniziali
- - minusvalenze e sopravvenienze passive
- - quote di ammortamento
per quanto riguarda i contribuenti che esercitano prestazione di servizi ed altre attività, ai fini dell'individuazione del limite massimo raggiungibile dai ricavi, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente e si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.
I soggetti che iniziano la propria attività, per il primo anno possono tenere la contabilità semplificata se prevedono di conseguire nello stesso anno ricavi che non superano i limiti indicati.
Vi sono ulteriori regimi, automaticamente applicabili salvo un espressa rinuncia tramite opzione.
La legge 622/1996 introduce il regime supersemplificato secondo il quale, le imprese minori individuali hanno la semplificazione di poter registrare mensilmente il totale delle operazioni attive fatturate nel registro delle fatture emesse o in apposito prospetto e di annotare entro il termine per le liquidazioni trimestrali Iva, l'importo complessivo degli acquisti nel registro Iva acquisti o in apposito prospetto.
Viene introdotto anche il regime forfettario di determinazione del reddito di impresa per le persone fisiche con volume d'affari inferiori a 10.329,14 euro con il rispetto di alcune limitazioni previste:
- reddito di impresa
- Iva da versare
viene previsto un regime sostitutivo irpef per le imprese individuali che costituiscono nuove iniziative imprenditoriali. Possono beneficiare, per un triennio, di un regime di sostitutivo di tassazione con applicazione di aliquota pari al 10% sul reddito di impresa se non superano un volume d'affari di 30.987,41 euro per le imprese di servizi o di 61.874,83 per le imprese commerciali.
L'art 66 stabilisce alcune deduzioni forfettarie per particolari attività. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio il reddito di impresa è ridotto a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dell'art 66 è ridotto a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.
PARTE SECONDA
IVA
introduzione
l'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nell'esercizio della delega al governo con il DPR 63/1972. tale imposta sostituiva l'IGE un'imposta a cascata, che colpiva qualsiasi entrata di denaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del denaro. (era dovuta per ogni
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a 309.874,17 euro se esercenti attività di servizi
a 516.456,90 euro se esercenti altre attività
si determina sottraendo dall'ammontare dei ricavi e dagli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta, l'ammontare delle spese documentate sostenute nello stesso periodo.
A questa differenza si deve aumentare o diminuire delle:
- rimanenze finali
- + plusvalenze
- + sopravvenienze attive
- - esistenze iniziali
- - minusvalenze e sopravvenienze passive
- - quote di ammortamento
per quanto riguarda i contribuenti che esercitano prestazione di servizi ed altre attività, ai fini dell'individuazione del limite massimo raggiungibile dai ricavi, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente e si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.
I soggetti che iniziano la propria attività, per il primo anno possono tenere la contabilità semplificata se prevedono di conseguire nello stesso anno ricavi che non superano i limiti indicati.
Vi sono ulteriori regimi, automaticamente applicabili salvo un espressa rinuncia tramite opzione.
La legge 622/1996 introduce il regime supersemplificato secondo il quale, le imprese minori individuali hanno la semplificazione di poter registrare mensilmente il totale delle operazioni attive fatturate nel registro delle fatture emesse o in apposito prospetto e di annotare entro il termine per le liquidazioni trimestrali Iva, l'importo complessivo degli acquisti nel registro Iva acquisti o in apposito prospetto.
Viene introdotto anche il regime forfettario di determinazione del reddito di impresa per le persone fisiche con volume d'affari inferiori a 10.329,14 euro con il rispetto di alcune limitazioni previste:
- reddito di impresa
- Iva da versare
viene previsto un regime sostitutivo irpef per le imprese individuali che costituiscono nuove iniziative imprenditoriali. Possono beneficiare, per un triennio, di un regime di sostitutivo di tassazione con applicazione di aliquota pari al 10% sul reddito di impresa se non superano un volume d'affari di 30.987,41 euro per le imprese di servizi o di 61.874,83 per le imprese commerciali.
L'art 66 stabilisce alcune deduzioni forfettarie per particolari attività. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio il reddito di impresa è ridotto a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dell'art 66 è ridotto a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.
PARTE SECONDA
IVA
introduzione
l'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nell'esercizio della delega al governo con il DPR 63/1972. tale imposta sostituiva l'IGE un'imposta a cascata, che colpiva qualsiasi entrata di denaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del denaro. (era dovuta per ogni
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singolo atto economico che produceva l'entrata). Le aliquote applicate erano basse ma l'incidenza fiscale non era prevedibile e dipendeva dal numero di passaggi effettuati. L'ammontare della nuova imposta andava calcolato sul prezzo di un prodotto o di un servizio; da questo andava poi dedotto l'ammontare di imposta sul valore aggiunto che aveva gravato sui diversi elementi correnti alla formazione del prezzo. Si stabiliva poi, che l'imposta fosse applicata in ogni stadio del processo produttivo e distributivo comprendendo anche la distribuzione a dettaglio.
L'11 aprile 1967, il consiglio dei ministri europeo approvava le direttive n 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari in G.U. Delle comunità europee, e la n 67/228/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari — strutture e modalità di applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in G.U. Delle comunità europee-. Alcuni paesi davano rapida attuazione alle richiamate normative CEE. Il nostro paese introduceva l'imposta con il DPR 633/1972.
variazioni sostanziali si sono avute con la l 427/1993 che ha introdotto una disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto caratterizzata dal superamento delle nozioni di importazioni e di esportazione che valgono solo per gli scambi con i paesi extra CE. Per gli scambi intracomunitari resta l'imposizione nello stato di destinazione e si introduce un nuovo presupposto di imposta: l'acquisto intracomunitario. Quando questo si verifica, il soggetto passivo acquirente del bene versa l'imposta relativa con esclusivo riferimento alle aliquote vigenti nel proprio paese. Le cessioni di beni spedite in altro stato della CE sono considerate non imponibili e non subiscono imposizione ai fini IVA.
I passaggi intracomunitari all'interno di un mercato unico tra paesi membri della comunità dovrà portare all'imposizione delle operazioni poste in essere tra operatori di diversi stati della comunità europea nel paese di origine.
I SOGGETTI E IL PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
I soggetti IVAil meccanismo di funzionamento dell'imposta, rende necessario l'individuazione di due tipologie di soggetti che partecipano al meccanismo di imposta: il soggetto passivo sostanziale è il consumatore finale che, nel momento dell'acquisto del bene, vede gravare l'imposta internamente sulla propria posizione il soggetto passivo in senso tecnico sono gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che sono gli unici giuridicamente obbligati a verso lo Stato ma che per il meccanismo rivalsa detrazione non sopportano l'onere impositivo. Il DPR 633/1972 individua le operazioni imponibili nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni.
Soggetti passivi sono quindi coloro che tali operazioni pongono in essere. I soggetti passivi in senso tecnico sono coloro i quali son tenuti al versamento dell'imposta. Costoro dovranno versare l'imposta all'erario cumulativamente, non con riferimento alle singole operazioni, ma per masse di atti temporalmente individuate, sulla base delle scritture contabili previste dal legislatore. I soggetti non residenti o senza stabile organizzazione in Italia i quali effettuano operazioni nel territorio dello stato, sono tenuti a nominare un rappresentante nel territorio dello stato che adempia o eserciti obblighi e diritti che derivano dalle disposizioni in materia di IVA.
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Può essere nominato rappresentante fiscale tanto una persona fisica che giuridica.
Le sedi secondarie di società estere operanti di Italia, assumono agli effetti dell'IVA,
autonoma soggettività passiva di imposta, ricorrendo i requisiti sia oggettivi che territoriali
in presenza dei quali sorge l'imponibilità al tributo delle prestazioni in cui si estrinseca la
sua attività. Quando non sia stato nominato il rappresentante, gli obblighi debbono essere
adempiuti dai cessionari o dai committenti soggetti passivi IVA che acquistano beni o
utilizzano i servizi nello svolgimento di tale attività. Queste incombenze non sono dovute
nel caso in cui si tratti di operazioni effettuate nei confronti di non residenti i quali operino
attraverso stabili organizzazioni in Italia o quando si tratti di acquisti o cessioni
intracomunitarie.
2.il presupposto del tributo
per presupposto si intende quel fatto o complesso di fatti al cui verificarsi si rende dovuto il
tributo.
Il termine aggiunto indica la differenza tra il valore della produzione lorda e i costi
necessari per realizzarla. Il meccanismo applicativo IVA, si basa sull'esigibilità dell'imposta
applicabile al bene o servizio ceduto previa detrazione dell'imposta che aveva onerato il
costo degli elementi costitutivi del prezzo,, con riferimento agli affari realizzati in un
determinato periodo di tempo, pertanto per masse di operazioni e versamenti periodici,
allontanando le singole situazioni imponibili dal momento della riscossione del tributo a
titolo definitivo da parte dell'ente impositore.
La stessa normativa comunitaria generatrice di imposta chiarisce che il fatto generatore
dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettuata la cessione o il servizio, il fatto
generatore dell'imposta si verifica all'atto di tale introduzione.
Il particolare meccanismo applicativo dell'IVA, basato su di un sistema di rivalsa,
compensazioni o versamenti, comporta per l'Erario una definitiva acquisizione dell'imposta
in relazione al valore pieno del bene o del servizio, al momento in cui l'operazione si
compie rispetto al consumatore finale.
LE OPERAZIONI RILEVANTI IVA
1.manca il primo paragrafo, dovrebbero essere due paginette (di cui non m'hanno fatto le
fotocopie)
1.2 le operazioni non considerate cessioni di beni
la deroga al principio generale che stabilisce i criteri per individuare le cessioni di beni
rilevanti ai fini IVA, risponde a specifiche ragioni.
In applicazione del principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto ed imposta di
registro, poiché le cessioni o i conferimenti di azienda o di complessi aziendali non sono
considerati dalla normativa IVA cessioni di beni, che essi saranno soggetti alla sola
imposta di registro.
prestazioni di servizi
2.1 le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA
costituiscono prestazioni di servizi, le prestazioni, verso corrispettivo, dipendenti da una
serie di contratti; il legislatore ne considera taluni : contratti di opera, appalto, di trasporto,
di mandato, di spedizione, di agenzia, di mediazione e di deposito. Vi rientrano le
prestazioni di servizi anche tutte le obbligazioni di fare, non fare e di permettere.
Le prestazioni debbono essere caratterizzate dalla corrispettività, elemento essenziale ai
fini dell'imponibilità IVA. Tra queste il mandato, presuntivamente oneroso, salvo la prova
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IVA - imposta sul valore aggiunto
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IVA - Imposta sul valore aggiunto
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Determinazione imposta
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Profili di imposta