IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI
Esercizio di imprese
Il legislatore ha definito imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni. (dpr 633/1972).
per "l'art. 4 è esercizio di impresa l'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art 2195 cod civ. Il primo requisito è quello dell'abitualità, cioè della ripetitività del comportamento, a questo si deve aggiungere lo svolgimento della attività commerciali o agricole individuate dagli art 2135 e 2195. l'esercizio per professione abituale, rileva ai fini IVA senza che sia necessario lo svolgimento delle stesse in forma di impresa. L'esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell'art 2195 rileva ai fini IVA ma presupposto necessario per tale inclusione è la organizzazione in forma di impresa delle stesse. Come l'esercizio di impresa delineato dell'art 4 si differenzia dalla nozione di imprenditore della disciplina civilistica; è imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio o di servizi.
Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le attività poste in essere attività commerciali ma anche enti pubblici e privati nonché le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali o agricole.
Vi rientrano le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari quantificati in ragione delle più gruppo o diverse prestazioni fruite. Si tratta di un'agevolazione stabilito in ragione delle particolari finalità perseguite da tali enti. L'art 5 prevede che vengano considerate in ogni caso come commerciali, una serie di attività indicate, anche se posti in essere da tali enti pubblici. (es cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, con esclusione delle pubblicazione delle associazioni politiche ecc). Una serie di attività non rientrano nel campo IVA in quanto vengono considerate non commerciali, essenzialmente per il particolare valore sociale delle stesse quali ad es le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazioni alla spesa sanitaria erogate dalle unita sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Si fa poi eccezione alla presunzione assoluta di commercialità per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici ove sil tratti di associazioni di promozione sociale.
Esercizio di arti e professioni
rappresenta l'altro requisito soggettivo rilevante ai fini IVA. Possono porre in essere prestazioni di servizi nell'esercizio di arti e professioni, solo le persone fisiche, le società semplici e le associazioni professionali. Elemento caratterizzante il lavoro autonomo è il principio della personalità, secondo il quale il prestatore d'opera deve eseguire l'incarico assunto, pur potendosi avvalere di sostituti ed ausiliari, e di tale incarico sarà responsabile svolgendolo senza vincolo di subordinazione.
PROFILI TEMPORALI E TERRITORIALI DELL'IMPOSTA
L'effettuazione delle operazioni
IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI
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Esercizio di imprese
il legislatore ha definito imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni.(dpr 633/1972). per l'art. 4 è esercizio di impresa l'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art 2195 cod civ.
Il primo requisito è quello dell'abitualità, cioè della ripetitività del comportamento, a questo si deve aggiungere lo svolgimento della attività commerciali o agricole individuate dagli art 2135 e 2195. l'esercizio per professione abituale, rileva ai fini IVA senza che sia necessario lo svolgimento delle stesse in forma di impresa. L'esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell'art 2195 rileva ai fini Iva ma presupposto necessario per tale inclusione è la organizzazione in forma di impresa delle stesse.
Come l'esercizio di impresa delineato dell'art 4 si differenzi dalla nozione di imprenditore della disciplina civilistica; è imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio o di servizi.
Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le attività poste in essere attività commerciali ma anche enti pubblici e privati nonché le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali o agricole.
Vi rientrano le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari quantificati in ragione della maggiore o diverse prestazioni fruite.
Si tratta di un'agevolazione stabilito in ragione delle particolari finalità perseguite da tali enti. L'art 5 prevede che vengano considerate in ogni caso come commerciali, una serie di attività indicate, anche se posti in essere da tali enti pubblici. (es cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, con esclusione delle pubblicazione delle associazioni politiche ecc).
Una serie di attività non rientrano nel campo IVA in quanto vengono considerate non commerciali, essenzialmente per il particolare valore sociale delle stesse quali ad es le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazioni alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Si fa poi eccezione alla presunzione assoluta di commercialità per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici ove si tratti di associazioni di promozione sociale.
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Esercizio di arti e professioni
rappresenta l'altro requisito soggettivo rilevante ai fini IVA.
Possono porre in essere prestazioni di servizi nell'esercizio di arti e professioni, solo le persone fisiche, le società semplici e le associazioni professionali.
Elemento caratterizzante il lavoro autonomo è il principio della personalità, secondo il quale il prestatore d'opera deve eseguire l'incarico assunto, pur potendosi avvalere di sostituti ed ausiliari , e di tale incarico sarà responsabile svolgendolo senza vincolo di subordinazione.
PROFILI TEMPORALI E TERRITORIALI DELL'IMPOSTA
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L'effettuazione delle operazioni
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ai sensi del DPR 633/1972, l'imposta si applica quando le operazioni siano state effettuate; in quel momento sorge l'obbligazione tributaria in materia IVA.
Cessione dei beni
trova una distinzione in:
beni immobili: la regola generale è che si considerano effettuate le cessioni al momento della stipula dell'atto. In particolare si tratterà del momento della sottoscrizione dell'atto di cessione, non rivelerà il momento temporale della trascrizione dell'atto, poiché la ratio di tale trascrizione è quella di garantire, con la conoscibilità l'opponibilità ai terzi.
Beni mobili: per essi si considerano effettuate le cessioni al momento della loro consegna o spedizione. Non rivela la stipula eventuale di un contratto, bensì l'immissione in possesso del bene mobile ceduto. Fanno eccezione le cessioni in cui effetti traslativi o costitutivi si producano posteriormente alla stipula dell'atto o alla consegna o spedizione. Solo per i beni mobili si è ritenuto di stabilire un limite temporale massimo entro il quale le operazioni si considerano effettuate comunque; ciò al fine di dare certezza giuridica a situazioni che, potrebbero altrimenti prolungarsi illimitatamente, prolungando fino al momento in cui è dovuto il tributo.
Deroghe alla regola generale sulle cessioni di beni
si considerano effettuate all'atto del pagamento, le cessioni di beni per atto di pubblica autorità, nonché le cessioni periodiche o cumulative di beni in esecuzione di contratti di commissione, all'atto del prelievi dei beni per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore; all'atto della rivendita a terzi; o alla scadenza del termine convenuto tra le parti o comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione per i beni non restituiti.
Le prestazioni di servizi
si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
I casi di deroga ai principi generali: l'anticipazione del momento impositivo
sia nel caso di cessione dei beni che di prestazioni di servizi, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato equiparandolo all'effettuazione dell'operazione, sia pure limitatamente all'importo per cui viene emesso il documento o all'effettività dell'importo pagato anticipatamente, naturalmente al momento in cui l'operazione dovrà ritenersi effettuata, occorrerà emettere una nuova fattura per l'importo residuale. L'emissione del documento o l'effettuazione del pagamento rendono dovuta l'IVA relativa, indipendentemente dal fatto che si verifichi la cessioni di beni o la prestazione di servizi.
I casi di deroga ai principi generali: il differimento del momento impositivo
viene introdotto il concetto di esigibilità, cioè il momento in cui l'Erario diviene creditore dell'imposta. Si è provveduto alla separazione del momento di esigibilità e nascita del debito tributario rispetto a quella di assolvimento dello stesso attraverso i tempi e i modi normativamente previsti. Il rilevante lasso di tempo intercorrente tra l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa, si sostanzierebbe in un onere finanziario a carico del contribuente. La deroga in oggetto non ha carattere cogente perché è fatta salva la possibilità di applicare la regola generale che collega l'esigibilità alla effettuazione dell'operazione.
la territorialità dell'imposta
sono imponibili le operazioni effettuate nel territorio dello stato. È territorio dello stato il territorio della repubblica italiana, con esclusione dei comuni di livigno e di campione d'italia e delle acque del lago di lugano. È territorio della comunità il territorio corrispondente ai paesi membri della comunità europea. Per le cessioni di beni, queste si considerano effettuate nel territorio dello stato in ragione della materiale allocazione del bene stesso nel territorio dello stato.
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Qualora manchi una delle condizioni richiamate, la cessione dei beni dovrà intendersi quale operazione fuori campo IVA. Il legislatore ha considerato effettuate nel territorio dello stato, le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello stato.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello stato:
- quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso;
- quando sono rese da soggetti che siano ivi residenti e che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
- quando siano resi da organizzazioni in Italia.
Non si considerano effettuate nel territorio dello stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti pur residenti o domiciliati in Italia.
Le nozioni di domicilio, residenza e stabile organizzazione debbono essere tratte dal codice civile: il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la residenza è il luogo dove ha dimora abituale; per le persone giuridiche si parla di sede.
Le deroghe alla regola generalele prestazioni di servizi relative a beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello stato quando l'immobile è situato nel territorio dello stesso. Tali prestazioni non sono imponibili IVA per il solo fatto dell'allocazione dell'immobile indipendentemente dai profili di residenza o di domicilio di chi le prestazioni effettua.Le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, Sportivi, ricreativi e simili, le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello stesso solo se eseguite nel territorio stesso.Le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello stato in proporzione alle distanze ivi percorse. Non sono considerate effettuate nel territorio dello stato le cessioni all'esportazione,le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione di servizi internazionali e connessi.
LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI, LE OPERAZIONI ESENTI E LE IMPORTAZIONI
operazioni non imponibili
caratteri generalisono operazioni non imponibili le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate e le operazioni internazionali o connesse agli scambi internazionali. (DPR 633/1972).tali operazioni non si considerano effettuate nel territorio dello stato; viene a mancare, uno degli elementi essenziali per l'applicabilità dell'imposta.Occorre distinguere tra le operazioni con l'estero che avvengono in campo intracomunitario e operazioni con l'estero che avvengono con paesi extracomunitari.Con la h l 427/1993 si è predisposta una particolare disciplina per le cessioni e gli acquisti in ambito intracomunitario che prevede, l'applicazione del tributo nel paese di destinazione.Nel caso di operazioni non imponibili:
- non si applica il tributo
- le operazioni sono tuttavia soggette a fatturazione e registrazione sui libri IVA
- concorrono a formare il volume di affari IVA
- vanno inserite nella dichiarazione annuale
- consentono la detraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti.
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