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Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge, (20%; 10%;4%), i beni e i servizi destinati al consumo attraverso l'imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive. Cioè colpisce solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intera imposta.

Possiamo distinguere il contribuente di diritto (sul quale incombono gli obblighi tributari) e il contribuente di fatto (che pur non essendo obbligato pagherà l'imposta). È un'imposta indiretta e proporzionale.

Le operazioni in relazione all'IVA possono classificarsi:

  1. incluse che rientrano nell'applicazione dell'IVA
  2. escluse che sono al di fuori della sua applicazione
  3. imponibili

Le operazioni (dom) sono:

  • presupposto oggettivo e sono:
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato Italiano

importazioni da chiunque effettuate.

presupposto soggettivo: nell’esercizio di un’impresa o di arte e professione.

Le importazioni rientrano nel campo di operatività dell’iva perché l’importazione del prodotto estero deve soggiacere allo stesso trattamento che subisce l’acquisto interno dello stesso prodotto.

Sono considerate importazioni solo le introduzioni in Italia di beni provenienti da Paesi fuori dall’unione europea (mentre le importazioni da Paesi comunitari sono quasi equiparate alle operazioni interne.)

L’imposta è dovuta dall’acquirente-importatore indipendentemente da ogni sua qualificazione (da chiunque effettuate).

Irrilevante è poi sia la natura del soggetto che esporta sia la natura del rapporto che sta alla base dell’importazione.

Cessione di beni: sono le “cessioni di beni” a titolo oneroso (onerosità) che trasferiscono la proprietà o che costituiscono diritti reali.

“prestazioni di servizi”, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contrattid’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, eobbligazioni da fare, non fare, permettere.Il legislatore poi assimila alcune ipotesi di cessione di beni che mancano dellecaratteristiche previste dalla legge1 la vendita con riserva di proprietà2 le cessioni gratuite di beni alla cui produzione è diretta l’impresa, salvo la cessionedi campioni gratuiti3 autoconsumo: cioè la destinazione di beni al consumo personale o familiaredell’imprenditore o degli esercenti un’arte o una professione o ad una finalitàestranea all’esercizio dell’attività,esclusi i beni al cui acquisto non è stata operata ladetrazione di cui all’art 19 D.P.R.’72.4 assegnazioni di beni ai soci e associati5 concessioni di beni in locazione- affitto-noleggio6 cessioni di licenze su marchi brevetti modelli

disegni7 somministrazione di alimenti e bevande

Le su dette operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato (territorialità), e si ha riguardo al luogo dove è ubicato il bene.

coloro che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi:

  1. nell'esercizio di un'impresa, o nell'esercizio di arte e professione;
  2. chiunque effettui importazioni extra CE, pur non esercitando un'attività imprenditoriale;

Presupposto soggettivo: occorre che tutte le operazioni sopra indicate siano svolte nell'esercizio di impresa, o di arte e professioni e quindi provengano da un operatore economico.

Sono escluse dal campo di operatività dell'IVA le operazioni occasionali e quelle svolte nel quadro di rapporti di lavoro dipendente.

Artt. 4-5 D.P.R. '72 per esercizio d'impresa in forma abituale, (abitualità) si intende, anche se non esclusiva, delle attività commerciali ed agricole agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non

organizzate in forma di impresa e le attività non indicate nell'art. 2195 c.c., ma organizzate in forma di impresa.

Si considerano sempre effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da:

  • società di capitale
  • società commerciali di persone
  • enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica
  • che abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Se invece gli enti NON hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Esercizio di arte e professioni: esercizio abituale (abitualità) anche se non esclusiva, di un'attività di lavoro autonomo svolta da una persona fisica, una società semplice, o un'associazione tra artisti e

professionisti. Abitualità = nel senso di attività stabile e continua nel tempo. Può riguardare anche un singolo affare di dimensioni temporali e organizzative significative (esempio: realizzazioni e vendita di unità immobiliari)

Soggetti passivi I.V.A.: il consumatore è soggetto passivo solo di fatto, non di diritto, non ha alcun obbligo formale, e sopporta il peso dell'imposta non avendo né il diritto-obbligo di rivalsa, né quello di detrazione.

In definitiva sono soggetti passivi i lavoratori autonomi e gli imprenditori. Tutti i soggetti passivi di diritto, hanno l'obbligo di fatturazione, nei seguenti momenti:

  • cessione di beni mobili - al momento della consegna;
  • cessione di beni immobili - al momento della stipulazione del contratto;
  • prestazione di beni e servizi - al momento del pagamento del corrispettivo.

Oppure in ogni caso l'operazione si ha per effettuata quando è emessa la fattura, perciò va fatturato lo

stesso pagamento di acconti.L'art 36-bis DPR'72 prevede l'obbligo della tenuta delle scritture contabili.

Fattura: qualsiasi documento idoneo ad identificare soggetti, oggetto dell'operazione e corrispettivi ed altri oneri.

Registri: registro vendite, registro acquisti, ... Ove si registrano le fatture entro 15 gg dall'emissione. Questo obbligo spetta al cedente, ma vi sono delle eccezioni per cui competa al cessionario (ad es. se il cedente omette la fattura, o risiede all'estero...).

I soggetti passivi hanno anche l'obbligo di presentare una dichiarazione di inizio attività con assegnazione di un numero di partita iva, ed eventualmente una dichiarazione di cessazione di attività. Hanno poi l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale (tra l'1 feb. ed il 15 marzo), che va sottoscritta.

Operazioni escluse: sono quelle che anche se poste in essere nell'esercizio di imprese arti e professioni, sono del

tutto estranee all'area di operatività dell'IVA. Infatti non sono considerate cessioni di beni le operazioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, rami d'azienda, terreni non edificabili, valori bollati e postali, pasta, pane ecc... Non imponibili: art 8 8bis 9 DPR 633/72 sono quelle operazioni elencate in questi art che non si considerano effettuate nel territorio dello stato anche quando in esso materialmente effettuate. Si tratta delle esportazioni (anche in stati dell'unione europea), delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Queste operazioni sono sottratte all'imposta da un lato in obbedienza al principio dell'applicazione delle imposte sui consumi nel Paese di destinazione (vale soprattutto per le esportazioni) e in parte perché è difficile individuare criteri univoci di territorialità quando l'operazione.interessa diversi Stati (es. traporto cheattraversa più Stati). Queste operazioni sono soggette a fatturazione e a tutti gli obblighi formali (a differenza delle operazioni escluse), ma NON comportano limiti al diritto di detrazione e al rimborso dell’imposta subita sugli acquisti effettuati per l’esecuzione delle operazioni medesime. Pur mancando del requisito della territorialità concorrono alla formazione del volume d’affari ai fini I.V.A. Questa sembrerebbe una disciplina favorevole ai soggetti iva ma non è così perché chi effettua prevalentemente operazioni di questo tipo può recuperare l’imposta subita sugli acquisti solo col rimborso dell’amministrazione, con tutti gli oneri finanziari connessi all’attesa dei relativi controlli. Il regime di “non imponibilità” è esteso anche alle operazioni prodromiche rispetto a quelle tipiche. Inoltre agli esportatori è riconosciuta la

Possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni effettuate nell'anno precedente. Tuttavia, devono comunicare questa opzione all'ufficio finanziario.

Esenti: sono quelle operazioni individuate con elencazione tassativa dall'art. 10 DPR 633/72. Questi esoneri sono giustificati dal fatto che alcuni consumi di ricchezza non vengono considerati manifestazioni di capacità contributiva perché relativi a bisogni essenziali o perché relativi a situazioni di particolare favore dal punto di vista politico-sociale. Ad esempio, le prestazioni sanitarie, educative, didattiche rese dalle scuole o da istituti riconosciuti, trasporto pubblico urbano di persone, servizi delle pompe funebri...

Le operazioni esenti hanno le stesse caratteristiche di quelle non imponibili per quanto riguarda i normali obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, ma ad esse si accompagna,

a differenza delle prime, l'INDETRAIBILITA' dell'imposta subita sugli acquisti dei beni e dei servizi che sono serviti per la loro effettuazione. Il fondamento della in detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi destinati ad operazioni esenti è da ravvisare nell'intento di limitare il beneficio fiscale al solo valore aggiunto dato dall'operazione agevolata. Cioè, l'IVA indetraibile per l'operatore economico viene considerata come un costo dell'attività, come tale deducibile dalle imposte sui redditi. (Esempio del professore: il medico che acquista un macchinario avrà un'iva a credito. Se egli ha svolto solo operazioni esenti non potrà usufruire della detrazione, ma potrà effettuare una detrazione dal volume di affari in rapporto al numero delle operazioni esenti). Volume di affari: complessivo ammontare delle operazioni registrate.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.