Le immobilizzazioni immateriali
Definizione
Sono valori comuni a più esercizi relativi a beni privi di consistenza fisica o tangibilità, diritti e costi la cui utilità economica è ritenuta estensibile a più esercizi.
- Beni immateriali in senso stretto: diritti trasferibili:
- Diritti di brevetto industriale
- Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Costi pluriennali: inseparabili dal complesso aziendale:
- Costi di impianto e ampliamento
- Costi di sviluppo
- Avviamento: attitudine dell’impresa a generare utili in misura superiore a quella ordinaria.
No trasferibilità autonoma.
Le immobilizzazioni immateriali possono essere:
- Acquisite da terzi in proprietà
- Acquisite da terzi a titolo di godimento
- Prodotte internamente
Comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, compresi i relativi acconti.
Codice civile
1. Principi di redazione
Art. 2423-bis:
- Valutazione delle voci secondo prudenza e nell’ipotesi di continuazione dell’attività.
- Rilevazione e presentazione delle voci secondo la sostanza dell’operazione o del contratto.
- Tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
2. Classificazione
Art. 2424: Stato patrimoniale
B. Immobilizzazioni
- I. Immobilizzazioni immateriali:
- 1) Costi di impianto e ampliamento Costi pluriennali
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno Beni immateriali
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre (es. costi per migliorie su beni di terzi)
NB: Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani (Art. 2435-bis).
Art. 2425: Conto economico
A) Valore della produzione:
- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) Altri ricavi e proventi (plusvalenze e ripristini di valore)
B) Costi della produzione:
- 10) Ammortamenti e svalutazioni
- 14) Oneri diversi di gestione (Minusvalenze)
NB: Nel conto economico di forma abbreviata, le voci B10, C16, D18 e D19 rispetto alle loro sottoclassi si possono aggregare (Art. 2435-bis). Le stesse semplificazioni valgono nel bilancio delle micro-imprese (Art. 2435-ter).
3. Criteri per l’iscrizione a bilancio
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale solo se riferite a costi:
- Effettivamente sostenuti
- Distintamente identificabili
- Attendibilmente quantificati
- Con utilità pluriennale
Accertata l’utilità pluriennale dei costi relativi a risorse immateriali, la loro iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale rappresenta:
- Un obbligo per i beni immateriali e per l’avviamento
- Una facoltà per i costi pluriennali (la capitalizzazione dei costi avviene solo in presenza di particolari condizioni)
4. Valutazione
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o al costo di produzione. Il criterio di valutazione è il costo storico.
- Costo di acquisto: comprende il prezzo pagato e gli oneri accessori. Può inoltre comprendere gli interessi passivi su finanziamenti specificatamente contratti per la produzione.
- Costo di produzione: comprende tutti i costi direttamente riferibili al bene e può includere costi indiretti e interessi passivi su finanziamenti specificatamente contratti per la sua realizzazione.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato deve essere iscritta a tale minor valore, che non potrà essere mantenuto nei bilanci successivi se vengono meno i motivi della rettifica. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore all’avviamento.
I costi di impianto e ampliamento ed i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti all’attivo con il consenso del collegio sindacale. Costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. I costi di sviluppo ammortizzati secondo la vita utile (in casi eccezionali in cui non è possibile stimarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni).
Il legislatore ha previsto cautele rispetto a queste immobilizzazioni:
- Consenso del collegio: verifica l’esistenza di ragioni economiche che permettono la capitalizzazione
- Limiti alla distribuzione di dividendi tramite costituzione di una riserva vincolata
L’avviamento è iscritto ad attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile e nei casi eccezionali entro un periodo non superiore ai 10 anni. Nella nota integrativa, spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
Cautele:
- Consenso del collegio
- Adeguata informativa nella nota integrativa
5. Informazioni in nota integrativa
- Motivazione modifiche criteri di ammortamento e coefficienti
- Spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento
-
Immobilizzazioni materiali e immateriali
-
Ragioneria - immobilizzazioni immateriali e materiali - Appunti
-
Immobilizzazioni immateriali, OIC e IASB
-
Immobilizzazioni immateriali. domande e risposte aspetti contabili.