Immissioni
Il concetto di immissioni ha subito nel tempo interpretazioni differenti strettamente dipendenti dalla connotazione del diritto di proprietà nei vari sistemi giuridici e nelle varie fasi della storia. Nell’ordinamento italiano, l’interpretazione sistematica dell’articolo 42 con gli articoli 2 e 32 della Costituzione impone di analizzare la disciplina in materia di immissioni in una prospettiva che trascende l’ambito dominicale della proprietà per conciliarsi con l’esigenza di tutela dei diritti individuali riconosciuti nel nostro sistema giuridico.
Normativa sulle immissioni
La disciplina in materia di immissioni è contenuta all’articolo 844 c.c. ai sensi del quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le “esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi”. Nell’applicare questa norma, l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
La regolamentazione in materia di immissioni prende atto della circostanza che nella vita e nelle attività quotidiane di ogni individuo e dell'intera società le immissioni costituiscono un fenomeno inevitabile ed, anzi, per taluni aspetti, naturale. Rilevanza e limiti di tollerabilità delle immissioni, quindi, devono misurarsi con le specifiche esigenze connesse allo svolgimento di altri diritti anch’essi dotati di copertura costituzionale, al fine di realizzare un equo contemperamento degli interessi in gioco.
Il Legislatore ha introdotto una norma volta a comporre i conflitti che sarebbero potuti insorgere tra proprietari di fondi contigui cercando contestualmente di predisporre un meccanismo di risoluzione dei conflitti che tra le parti contrapposte favorisse il soggetto capace di contribuire maggiormente allo sviluppo economico della nazione. L'art. 844 c.c. è una norma privatistica di portata patrimoniale caratterizzata da una struttura tendenzialmente aperta che contempera le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, rinviando, di volta in volta, la verifica della «normale tollerabilità» delle immissioni, anche in relazione alla tutela del diritto alla salute, all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.
L'art. 844 c.c., infatti, contiene un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, e dopo l'espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole "e simili propagazioni". L'elenco delle immissioni indicato dall'art. 844 c.c. deve ritenersi esemplificativo e può essere interpretato estensivamente comprendendo vi anche altre entità idonee a recare molestia.
Evoluzione delle tecnologie e applicazione della norma
L’evoluzione delle tecnologie e la trasformazione dell’economia hanno, infatti, influenzato l’applicazione concreta della norma, includendovi anche fattispecie prima estranee, anche concettualmente, alla originaria stesura della norma. Pertanto, la norma è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, a ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti:
- Materialità dell’immissione, cioè che essa cada sotto i sensi dell’uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche).