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Il concetto di immissioni
Il concetto di immissioni ha subito nel tempo interpretazioni differenti strettamente dipendenti dalla connotazione del diritto di proprietà nei vari sistemi giuridici e nelle varie fasi della storia. Nell'ordinamento italiano l'interpretazione sistematica dell'art. 42 con gli artt. 2 e 32 della Costituzione impone di analizzare la disciplina in materia di immissioni in una prospettiva che trascende l'ambito dominicale della proprietà per conciliarsi con l'esigenza di tutela dei diritti individuali riconosciuti nel nostro sistema giuridico.
La disciplina in materia di immissioni è contenuta all'articolo 844 c.c. ai sensi del quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le "esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa
norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso". La regolamentazione in materia di immissioni prende atto della circostanza che nella vita e nelle attività quotidiane di ogni individuo e dell'intera società le immissioni costituiscono un fenomeno inevitabile ed, anzi, per taluni aspetti, naturale. Rilevanza e limiti di tollerabilità delle immissioni, quindi, devono misurarsi con le specifiche esigenze connesse allo svolgimento di altri diritti anch'essi dotati di copertura costituzionale, al fine di realizzare un equo contemperamento degli interessi in gioco. Il Legislatore ha introdotto una norma volta a comporre i conflitti che sarebbero potuti insorgere tra proprietari di fondi contigui cercando contestualmente di predisporre un meccanismo di risoluzione dei conflitti che tra le parti contrapposte favorisse
Il soggetto capace di contribuire maggiormente allo sviluppo economico della nazione. L'art. 844 c.c. è una norma privatistica di portata patrimoniale caratterizzata da una struttura tendenzialmente aperta che contempera le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, rinviando, di volta in volta, verifica della "normale tollerabilità delle immissioni", anche in relazione alla tutela del diritto alla salute, all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.
L'art. 844 c.c., infatti, contiene un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, e dopo l'espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole "e simili propagazioni". L'elenco delle immissioni indicato dall'art. 844 c.c. deve ritenersi esemplificativo e può essere interpretato estensivamente comprendendo anche altre entità idonee a recare molestia.
L'evoluzione delle tecnologie e
regolari, di immissioni nocive o fastidiose. La trasformazione dell'economia hanno, infatti, influenzato l'applicazione concreta della norma, includendovi anche fattispecie prima estranee, anche concettualmente, alla originaria stesura della norma. Pertanto, la norma è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, a ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti: 1) materialità dell'immissione, cioè che essa cada sotto i sensi dell'uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche); 2) carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga; 3) attualità di una situazione di intollerabilità, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, di immissioni nocive o fastidiose.regolari,dell'immissioneLe immissioni non consistono dunque in un fare, ma in ripercussioni dell'attività svolta sul fondo del vicino. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di vicinanza del fondo non più in termini di prossimità del fondo ma come mera indicazione spaziale sufficiente per l'assoggettabilità delle immissioni provenienti da un fondo su un altro fondo senza necessità di verificare la necessaria contiguità fisica tra i fondi... Nella disciplina del cc in materia di immissioni sono tradizionalmente individuati 3 fondamentali criteri di valutazione corrispondenti alla normale tollerabilità, contemperamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà e priorità d'uso. La normale tollerabilità deve essere intesa come sopportabilità valutata alla luce della coscienza sociale da valutare secondo parametri obiettivi che trascendono le singole situazioni soggettive. Ilcriterio della normale tollerabilità non è assoluto, fissato in parametri predeterminati, ma va contemperato con la condizione dei luoghi in cui si produce l'immissione. La Cassazione ha sul punto precisato che le disposizioni di cui all'art. 844 cod. civ. trovino applicazione avendo riguardo alla situazione del fondo che le riceve, con la conseguenza che se questo è sito in zona residenziale, la normaletollerabilità deve essere valutata in base ai criteri vigenti in tale zona, in cui le immissioni stesse si propagano, a nulla rilevando la loro normalità riferita al luogo di provenienza. Le immissioni al di sotto della normale tollerabilità sono consentite e elcite. Ne discende che Il proprietario ha il diritto di opporsi alle immissioni provenienti dalla proprietà limitrofa solamente quando queste siano intollerabili, mentre è costretto a tollerarle negli altri casi, secondo il principio del contemperamento tra gli interessi.della proprietà e quelli dell'industria. In base a tale esigenza di equilibrio l'autorità giudiziaria ha ampi poteri discrezionali nell'valutazione del limite della normale tollerabilità delle immissioni, dovendosi contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, tenendo anche conto, se del caso, della priorità dell'uso, non vuol dire che quel limite possa essere superato, ma soltanto che esso debba essere valutato più o meno rigorosamente, in relazione alle indicazioni date dalla norma, e che è conferito all'autorità giudiziaria il potere di dare quelle disposizioni che valgono a ricondurre, quando sia possibile, all'imite di tollerabilità le immissioni, nonché di determinare un equo indennizzo quando quelle, benché tollerabili, producano un certo danno. Il calcolo dell'indennità deve tener conto della diminuizione di valore dell'immobile in relazione dellasia del proprietario dell'immobile sia dell'autore materiale delle stesse.anche nei confronti del locatario dell'immobile dal quale provengano le immissioni, allorquando solo allo stesso debba essere imposto un facere od un non facere, suscettibile in caso di diniego di esecuzione forzata. Particolare interesse riveste la tutela della persona da immissioni provenienti da campi elettromagnetici, fenomeno costantemente in aumento, conseguente al diffondersi, nella società contemporanea, di tecnologie che ne prevedono l'utilizzo sempre più frequente ed intenso. Vertendosi in tema di tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito come diritto fondamentale che prevale, quindi, su diritti di natura economica, pur costituzionalmente tutelati, viene attenuata, se non eliminata, l'esigenza, pur prevista dal secondo comma dell'art. 844 c.c., di contemperare ragioni della produzioni con ragioni della proprietà che ha consentito di elevare, per la particolare tutela accordata alle prime, la soglia di tollerabilità delle immissioni. Occorre,Tuttavia, distinguere l'illiceità del fatto per violazione del limite dell'art. 844 c.c., dalla illiceità generale derivante dalla generica violazione del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c., svincolato dal limite della "normale tollerabilità" delle immissioni tra fondi limitrofi, conseguente all'evidenziarsi di un fatto ingiusto generatore di danno.
Nel caso, invece, di danni subiti da soggetti che, accidentalmente e casualmente, si siano trovati nella zona delle immissioni il parametro di illiceità va ricercato direttamente nell'art. 2043 c.c. e non nell'art. 844 c.c..
Le immissioni provenienti da onde elettromagnetiche, quando superano il criterio della normale tollerabilità che costituisce anche il limite di non pericolosità per la salute dei soggetti passivi, non possono essere considerate comunque lecite e, se non possono essere ridotte con misure tecniche e riportate nell'ambito
della nondannosità per la salute, criterio che coincide con la "tollerabilità" delle stesse, vanno vietate.