Anno accademico 2015/2016
Prima lezione 23/09/2015
Diritto civile i
Il contratto
Il contratto è un istituto giuridico civilistico di primaria importanza nel mondo del diritto e dell’economia. Regola la vita di ciascun individuo, ma non tutti gli aspetti della vita, solo gli aspetti economici, patrimoniali. Ciascun individuo può con un contratto, con la manifestazione della propria volontà, disciplinare la propria vita economica accedendo a beni e servizi. Ha una definizione legislativa che ci serve a circoscrivere il fenomeno di cui ci si occupa. La disciplina del contratto si trova nel codice civile nel libro IV dall’articolo 1321 al 1469.
L'accordo
Art. 1321. Nozione. Il contratto è di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È la parola chiave di questa norma poiché è l’elemento essenziale e nello stesso tempo è il contratto stesso, infatti, non esiste contratto senza che le parti volontariamente si siano messe in accordo tra di loro. Il contratto è sempre un accordo, invece non sempre l’accordo è un contratto. Il matrimonio nel nostro ordinamento non è un contratto non rientra nella definizione dell’art. 1321, non è un rapporto giuridico patrimoniale.
Si può attribuire all’accordo un doppio senso;
- Senso negativo: è strumento di libertà, senza accordo nessuno può essere costretto a svolgere prestazioni patrimoniali, con il contratto si creano vincoli, sono vincoli voluti dalle parti.
- Senso positivo: l’accordo è anche strumento di autonomia privata, i singoli sono legislatori di se stessi.
Il rapporto contrattuale definito dall’art. 1321 deve essere giuridico e patrimoniale altrimenti verrebbe a mancare la giuridicità dello stesso. Il contratto realizza uno scambio economico, uno scambio reciproco di prestazioni. L’ordinamento assiste il contratto e la sua realizzazione. Le parti devono aver voluto concludere un rapporto giuridico economico, non adempiendo si ricorre in giudizio per ottenere il risarcimento.
Per esserci un contratto deve dunque essere suscettibile di patrimonialità, che manca solo quando un accordo non ha un cuore patrimoniale. Il requisito della patrimonialità è frutto delle obbligazioni, che si trasferisce, infatti, dall’art. 1174 all’art. 1321. Questo requisito serve per distinguere i contratti da semplici accordi, perché come abbiamo detto tutti i contratti sono accordi ma non viceversa. Attraverso il contratto si racchiude quindi un’operazione economica tradotta in linguaggio giuridico e questo implica che un errore nel contratto vizia l’operazione economica rischiando che le parti non siano soddisfatte dagli effetti giuridici del contratto. Non tutti gli accordi però sono giuridici, si vedano le obbligazioni naturali art. 2034 dove il soggetto s’impegna nei confronti di un altro contratto che lo “imponga” e la differenza si ha nel momento in cui il creditore voglia richiedere coattivamente la prestazione non adempiuta e ne è impossibilitato per via della mancanza del contratto e il soggetto che ha adempiuto non potrà mai richiedere in cambio la prestazione; si vedano i regali che presumono un accordo, uno scambio, una patrimonialità ma non giuridicità.
La volontà è la base del contratto, ma ci sono contratti dove le parti non sono libere, ci devono essere autorità che controllino che le disposizioni non siano troppo vessatorie. L’autonomia privata art. 1322 ha due significati;
- Una parte decide se concludere o meno il contratto con l’altra parte.
- Le parti decidono il contenuto del contratto, è una forma di protezione dalle invasioni di terzi, chi esige una prestazione deve provare la volontà dell’altra parte.
Non è così per tutti i contratti, infatti, quelli tra imprese e dei consumatori sono disciplinati da una disciplina diversa da quella ordinaria.
Art. 1322. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Ogni individuo può liberamente concludere un contratto, tenendo sempre conto dei limiti imposti dalla legge per evitare di ledere il benessere collettivo. Quest’autonomia privata oggi è definita come diritto naturale, protetta anche dall’art. 41 dove però vediamo anche che è fortemente limitata per salvaguardare interessi collettivi, generali. Il contratto è l’atto bilaterale per eccellenza, ma esistono atti unilaterali che si perfezionano con il semplice consenso dell’altra parte. Questi ultimi sono vincolanti, solo quando previsti dalla legge, ma se previsti hanno la stessa forza di legge di un contratto (art. 1342).
Un esempio si ha nell’art. 1989, promessa al pubblico, vincolante con la sola pubblicità dell’atto, o con compimento di un’azione. Attraverso il compimento dell’azione il soggetto effettuando un comportamento concludente, darà il suo consenso. È consentito altresì al promittente di fare una revoca, ma questa deve essere fatta allo stesso modo di com’è avvenuta la promessa.
Connessioni con altri ambiti del diritto
- È la prima fonte di obbligazione.
- È legato alla proprietà, in quanto mezzo di circolazione dei beni.
- È legato all’impresa, poiché fa sì che nasca.
- È legato alla famiglia, la maggior parte della materia, infatti, è regolata direttamente alla legge, ma il contratto in vari casi può avere un ruolo importante, ad esempio quando la famiglia invece di nascere da un matrimonio nasce da una convivenza.
- È legato alle successioni in quanto secondo l’art. 458 (divieto di patti successori), non si può disporre della propria successione e la volontà può solo prendere forma attraverso il testamento e non di contratti predeterminati all’evento morte, di modo che il soggetto sia libero e svincolato, sempre tenendo presente la legge che obbliga a lasciare una determinata parte dell’eredità a soggetti ben definiti (successori necessari).
Ora abbiamo visto tutti i legami che il contratto ha con il diritto privato, ma non ha solo legami con questa branca di diritto, infatti, ne ha anche con il diritto amministrativo, costituzionale, penale, processuale penale, tributari.
La prima fonte importante è il codice civile, il quale dedica ai contratti il libro IV, La disciplina generale del contratto ricompresa tra l’art 1321 e 1469. La caratteristica della disciplina generale ce la dice l’art. 1323, la caratteristica dei contratti è la generalità. I contratti tipici e atipici sono soggetti alla disciplina generale: una disciplina che regola la costituzione del contratto ma anche distinzione del contratto e si applica a tutti i contratti, quale che sia il contenuto, il titolo. Dall’art 1470 e seguenti il codice civile si occupa della disciplina dei contratti tipici. Accanto al codice civile vi sono le leggi speciali nelle quali possono esserci delle discipline contrattuali: ad esempio il contratto di locazione è disciplinato dal codice civile e da leggi speciali. Oltre a questo nel corso degli ultimi anni vi è stata una perdita di generalità del codice civile. Ha importanza il Diritto dei consumatori, il quale non si trova nel codice civile, ma si trova né codice del consumo, nel quale troviamo una serie di regole destinate ai consumatori. Esistono altri codici di settore che possono contenere regole che riguardano i contratti, ad esempio i contratti di appalto. In alcuni settori particolari come il settore bancario, bisogna trovare le regole negli atti di autorità indipendente.
Tra le fonti bisogna andare sopra il codice civile, dove troviamo le fonti europee. È necessario predisporre un tessuto di regole giuridiche uniformi nei paesi europei. Il concetto è uniformare certi settori del diritto civile e per far ciò l’unione utilizza come strumento le direttive, le quali hanno mirato al ravvicinamento di tutti i sistemi che mirano alla protezione dei consumatori. L’Europa è diventata fonte dell’evoluzione del diritto dei contratti solo nei settori che necessitano dell’Europa. Oggi il vero tema è quello di creare il codice civile europeo. In Europa convivono famiglie giuridiche differenti, nel contratto convivono due mondi: il civil law e il common law, si tratta di due mondi che diventa complesso codificare.
Andando sopra l’Europa abbiamo la Costituzione: la nostra non parla del contratto se non con il richiamo all’art. 41. Con riferimento alla costituzione un altro tema è il principio di uguaglianza, esso trova applicazione nel contratto? Il contratto non fa eguaglianza, non è uno strumento di equità, anzi molto spesso è uno strumento di iniquità. Il principio di uguaglianza non si applica al contratto; ai contratti si applica il principio di non discriminazione. Il divieto di non discriminazione sta sopra l’autonomia e sta sopra il contratto.
Atti unilaterali
Il mondo degli atti unilaterali (art. 1324) e il mondo del contratto sono diversi. Gli atti unilaterali hanno effetti solo quando la legge li attribuisce. L’art 1324 ci conferma l’importanza della disciplina generale del contratto, la quale si applica anche agli atti unilaterali patrimoniali tra vivi. Non si applica ai testamenti e agli atti mortis causa. Se il promittente ha emesso per errore la promessa o se nell’emetterla ha commesso un errore, cosa può fare? La può annullare se sussistono i requisiti previsti dalla disciplina generale dei contratti.
Art. 1325. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono:
- L’accordo delle parti;
- La causa;
- L’oggetto;
- La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Cosa s’intende? È vero che molti contratti non si fanno per iscritto; solo alcuni contratti si fanno per iscritto, tutti gli altri si possono concludere verbalmente attraverso dichiarazioni o comportamenti concludenti. Comportamenti che esprimono la volontà. I contratti possono essere stipulati in ogni modo utile a manifestare la volontà delle parti. Per alcuni contratti la legge impone una forma scritta; negli altri casi c’è sempre una forma in senso lato. Se i contratti sono stipulati nelle forme leggere (verbalmente, comportamenti concludenti) essi sono validi e producono effetti giuridici. Il problema è la prova: se io non posso provare, quanto dimostro da un contratto concluso verbalmente o con un comportamento concludente, il giudice respingerà la richiesta; tuttavia questo non impedisce alle parti di dotarsi di un documento scritto.
Formazione del contratto
Come si raggiunge l’accordo?
Le parti possono raggiungere l’accordo istantaneamente parlandosi; ma la complicazione dell’economia permette che le parti concludano i contratti non di persona. Il diritto vuole controllare la fase che precede la conclusione dell’accordo, indicando una serie di procedimenti che si svolgono attraverso tappe che sono funzionali al raggiungimento dell’accordo contrattuale. Bisogna partire da due concetti base che sono;
- La proposta.
- L’accettazione.
Il combinarsi di questi due mattoni, può determinare la costituzione dell’edificio contrattuale.
Proposta: è una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a un’altra parte, detta oblato, nella quale il promittente offre qualcosa e chiede l’accettazione. È un atto recettizio: la proposta deve uscire dalla sfera del proponente per entrare nella sfera dell’oblato. Se la proposta contiene tutti gli elementi del contratto, chi la riceve, con l’accettazione accetta la proposta. Procedimento che confluisce nell’accordo.
L’accettazione è lo specchio della proposta, se il proponente è l’oblato sono l’uno di fronte all’altro, l’oblato accetta la proposta fatta dal proponente; se, invece, il proponente invia la proposta all’oblato, in quale momento l’oblato accetta la proposta? Nel corso dei secoli le tesi sono state diverse. In base all’art. 1326 il contratto è concluso quando l’accettazione da parte dell’oblato è portata a conoscenza del proponente (principio di protezione).
Art. 1326. Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Nel nostro ordinamento si tende a proteggere il proponente, l’art 1326 lascia nell’ombra una questione: la conoscenza è uno stato evanescente; è difficile provare la conoscenza. Per ridurre il rischio di provare la conoscenza, si deve guardare l’art. 1335. Il legislatore utilizza le presunzioni. Sono fatti che l’ordinamento regola fino a prova contraria. In questo caso basta che l’accettazione arrivi all’indirizzo. La prova della conoscenza è assolta. Se la proposta e l’accettazione sono state inviate via e‑mail, come si prova che non se ne ha avuto conoscenza? Se si spedisce in via telematica, la presunzione semplice di cui all’art. 1335 codice civile rischia di trasformarsi in una presunzione assoluta. La legge (art. 1326) assegna al proponente una serie di poteri con il quale questi può incidere nel procedimento di formazione del contratto. Vi è però un problema di tempi: per quanto tempo il proponente deve aspettare l’arrivo dell’accettazione? Le regole sono due:
- In base al 2° comma dell’art. 1326, l’accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente. Il proponente ha poteri di controllo della formazione del contratto. Non è obbligatorio fissare dei termini.
- Se non è presente il termine, l’accettazione deve giungere in un termine oggettivamente determinabile: secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. In questo caso si guarda all’oggetto della proposta. Il termine deve essere valutato dal giudice in base al contenuto della proposta.
Se l’accettazione giunge dopo il termine stabilito dal proponente, l’accettazione è inefficace, non dà luogo all’accordo contrattuale e non dà luogo a contratti. Il proponente può ritenere efficace un’accettazione tardiva purché ne dia avviso all’altra parte (art. 1326. 3): in questo caso deve immediatamente avvisare l’altra parte, il proponente è arbitro dei tempi del procedimento: o li fissa lui oppure i termini devono essere fissati in base a parametri oggettivi.
In generale anche la proposta e l’accettazione devono seguire la forma prevista per il contratto di cui costituiscono gli elementi essenziali, c’è un’eccezione: il proponente può decidere le forme; nella proposta può essere inserita una clausola della forma di accettazione. In questo caso un’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa rispetto a quella decisa dal proponente. Se l’oblato non rispetta le regole formali previste dal proponente, il proponente può ritenere efficace l’accettazione espressa in una forma diversa da quella prevista dal proponente? È presente una lacuna di legge, in questo caso la lacuna può essere colmata per analogia: anche in caso di accettazione difforme dalla clausola prevista nella proposta, il proponente, può comunque ritenerla efficace. I poteri del proponente si estendono anche agli strumenti di trasmissione dell’accettazione. L’oblato è in una posizione passiva, se il procedimento si svolge nel rispetto delle regole di oggetto, di tempo e di forma, la conclusione è l’accordo, darà luogo al contratto. Occorre ancora un requisito sostanziale prima di arrivare all’accordo.
Cosa succede se l’accettazione non è un sì incondizionato, ma è un “sì, ma…)? Il 5° comma dell’art. 1326 prevede che l’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta: si cambiano i ruoli tra le parti: chi era oblato diventa proponente e chi era proponente diventa oblato. Di per sé la norma è chiara; tuttavia vi sono situazioni in cui tale chiarezza non è palese. Secondo la tesi prevalente, se la modifica introdotta è essenziale, essa influisce sulla conclusione del contratto; secondo la tesi minoritaria, alla luce del principio di buona fede, se la modifica introdotta dall’oblato è secondaria, essa non incide sugli elementi essenziali del contratto; la piccola variante non incide sulla conclusione del contratto.
Quando A fa una proposta e B la accetta il contratto è concluso, si è formata quella volontà che unisce le parti. Il procedimento generale della formazione del contratto è dato da:
Art. 1326 + Art 1335 SCHEMA ORDINARIO DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO. Quello appena proposto è il procedimento formativo di base, vi sono altri procedimenti di formazione del...
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