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RIMEDI CONTRATTUALI
Ci sono dei vizi che possono colpire il contratto in determinate situazioni, l’art. 1372 prevede che il contratto abbia forza di
legge tra le parti e che non possa essere sciolto se non nei casi ammessi dalla legge. La legge disegna i rimedi secondo un
principio di tipicità, non sono le parti a creare i rimedi contrattuali, ma è il legislatore a classificarli.
I rimedi si dividono in due grandi categorie:
• Rimedi che reagiscono a vizi del contratto in quanto atto giuridico.
• Rimedi che reagiscono a problemi che sorgono duranti il rapporto contrattuale.
I vizi che toccano l’atto sono riconducibili all’invalidità contrattuale, mentre gli altri alle risoluzioni contrattuali. In tutti i
casi il risultato è che il contratto viene cancellato e i suoi effetti vengono meno.
In ordine di gravità partiamo dalla categoria delle nullità.
È la forma più grave di rimedio che può toccare un contratto. Il
contratto viziato da nullità è nullo, come se non fosse mai esistito.
Fin dalla sua origine è nullo.
In generale un contratto è nullo quando il contratto è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
A seconda di cosa viene viziato nel contratto la nullità risulta;
• TOTALE: riguarda tutto il contratto.
• PARZIALE: tocca soltanto alcune clausole del contratto, art. 1419. In questo caso bisogna capire se cade solamente la
parte che contiene la nullità o meno. Talvolta la legge prevede che la clausola nulla sia sostituita automaticamente da
quella prevista dalla legge.
1419. Nullità parziale. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la
nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella
parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite da norme imperative.
La nullità è un rimedio talmente grave che la sua nullità si evidenzia anche nel regime processuale con cui si può far valere.
L’ordinamento cancella il contratto, perché ha violato un valore super individuale che l’autonomia privata non può eludere.
Per tale ragione l’azione di nullità promossa davanti ai giudici, affinché questo faccia venire fuori questa nullità, funziona in
un certo modo.
Problema; chi può far valere la nullità del contratto? Tutti coloro che hanno interesse, possono far valere la nullità che il
giudice può anche rilevare d’ufficio ( art. 1421). Anche se le parti non chiedono che il contratto venga dichiarato nullo, il
giudice lo dichiara tale, perché tutela l’interesse generale dell’ordinamento. Non solo il giudice può rilevare d’ufficio, ma anche
qualunque terzo diverso dalle parti che ha un interesse può fare un’azione volta ad ottenere la nullità del contratto.
L’importante è che ci sia un interesse. Esempio l’ispettorato del lavoro può far azione di nullità del contratto concluso tra
datore di lavoro e lavoratore, che va a ledere le norme previdenziali.
Questa legittimazione allargata non vale per tutte le cause di nullità, alcune cause,infatti, derogano questo principio, sono le
nullità relative. Perché pur essendo una nullità, solamente certe categorie la possono far valere.
Altra caratteristica estremamente importante che caratterizza l’azione di nullità è l’imprescrittibilità ( art. 1422).
Non c’è termine di prescrizione per l’azione di nullità, salvi gli effetti dell’usucapione. Quando il giudice ritiene di far valere
la nullità di un contratto la sentenza che emette è cosiddetta sentenza dichiarativa , ovvero una sentenza che fotografa
un vizio presente nel contratto fin dalla sua conclusione, una nullità che già c’è.
La sentenza dichiarativa ha effetto retroattivo, che comporta che le parti debbono restituire tutte le prestazioni che siano
state eseguite per effetto del contratto nullo. La nullità implica pur sempre che il contratto ci sia e non va confusa con
l’inesistenza del contratto. Il contratto è inesistente quando non c’è nemmeno qualcosa che possa assomigliare ad un
contratto. Il vizio che colpisce il contratto nullo è un vizio molto grave, allora l’ordinamento si è posta il problema se davvero
è grave può essere sanato? L’art. 1423 è abbastanza chiaro su tale argomento, esclude che le parti possano sanare il contratto
perché non sono le parti a tutelare l’interesse generale, però possono (art. 1424) convertirlo in un contratto che produce gli
stessi effetti ma è privo di vizi.
La nullità è spesso sinonimo di invalidità, nel codice del consumo la nullità ha utilizzi completamente diversi, uno risponde a
logiche diverse (se nel codice la nullità protegge tutti in questo caso protegge solo i consumatori), tale differenza genetica
giustifica i diversi mezzi. Ciò nonostante se il consumatore non chiede che una clausola venga dichiarata nulla può farlo il
giudice. La nullità relativa è particolare, assomiglia alla nullità del codice civile, ma anche all’annullabilità. Le fonti della
nullità non sono più solamente le fonti primarie, ma sono anche contenute in fonti secondarie. La nullità moderna sfugge
all’autorità del legislatore.
Settima lezione 11/11/2015
L’annullabilit à nasce dalla necessità di tutelare gli interessi particolare di una parte del contratto. Quello
dell’annullabilità è un sistema tipico e tassativo, in quanto non esiste una ragione generale di annullamento, ma comprende le
diverse ipotesi di:
• Incapacità di agire.
• Vizi della volontà Errore Violenza
Dolo
Protegge gli interessi di una parte, la parte che è caduta in errore, la parte che ha subito un inganno, che ha subito una
minaccia.
Ai sensi dell’art. 1425 c.1 “il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare”. L’incapacità
di contrattare identifica quella che abitualmente si designa come incapacità di agire, ovvero l’incapacità di compiere atti di
autonomia privata. Incapacità legale.
Incapacità naturale.
Le incapacità legali sono facilmente e sicuramente conoscibili dai terzi interessati, per il fatto di risultare da registri
pubblici; di qui la tendenziale irrilevanza dell’affidamento dei terzi che le ignorino, posto che la loro ignoranza si configura
quasi per definizione come ignoranza colpevole. Le incapacità legali si distinguono in;
ASSOLUTE RELATIVE
Sono riferite a soggetti che si suppongono più radicalmente Sono le incapacità di agire di soggetti che si presuppongono
inidonei a curare i propri interessi, cioè a comprendere il non pienamente idonei, ma neppure radicalmente inidonei, a
senso e valutare la convenienza dei propri atti. curare da sé i propri interessi. Sono incapaci relativi:
Conseguentemente, esse precludono al soggetto il
compimento della generalità degli atti. Sono incapaci • I minori emancipati; cioè i minori ultrasedicenni che,
assoluti: essendovi stati giudizialmente autorizzati, abbiano
contratto matrimonio. Il minore emancipato è capace di
• I minori non emancipati; coloro che non hanno compiuto agire personalmente, e da solo, per gli atti di ordinaria
i 18 anni. amministrazione può compierli solo con l’assistenza del
• Gli interdetti per infermità di mente, cioè coloro che, curatore e con l’autorizzazione del giudice.
trovandosi in condizione di abituale infermità di mente • Gli inabilitati, cioè le persone affette da hadicap pisico
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, fisici o patologie comportamentali che, pur
siano sottoposti ad apposito procedimento concluso con pregiudicandone l’idoneità a provvedere ai propri
una sentenza d’interdizione. interessi, non la escludono completamente. Possono
• Gli interdetti legali; sono tali, per effetto di pena concludere atti di ordinaria amministrazione, per gli atti
accessoria, i condannati all’ergastolo o a reclusione non di straordinaria amministrazione è necessario il curatore.
inferiore a 5 anni.
L’incapacità naturale vede come incapace l’autore di atti giuridici che risulti per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace d’intendere e di volere al momento in cui gli atti sono compiuti. L’atto dell’incapace naturale è annullabile solo se
ricorrono due condizioni:
Grave pregiudizio; recato dall’atto dell’incapace. Il pregiudizio può essere:
1. Patrimoniale o non patrimoniale;
a. Attuale o solo potenziale.
b.
Malafede dell’altro contraente, cioè la consapevolezza di contrarre con un incapace naturale.
2. I VIZI DELLA VOLONTA’
I vizi della volontà sono Errore. Violenza.
Dolo.
L’errore sui motivi è quello che cade non su elementi obiettivi del contratto, ma su elementi esterni del contratto, e che al
contratto si collegano in quanto rappresentano le aspettative della parte.
L’ errore sui motivi è irrilevante e non porta all’annullamento del contratto, perché non sarebbe giusto, né razionale, che un
contraente scarichi sull’altro il rischio delle proprie delusioni, in relazione a elementi che appartengono alla sfera soggettiva
del contraente deluso.
L’errore essenziale, art. 1429 cade:
• Sull’oggetto del contratto ; si tratta dell’errore sull’insieme delle prestazioni dedotte in contratto, o sulle più
qualificanti fra esse.
• Sull’ oggetto della prestazione ; cade sopra una qualità dello stesso, che secondo il comune apprezzamento o in
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso. L’identità e la qualità dell’oggetto alludono
all’oggetto inteso come un bene su cui incidono gli effetti prodotti dal contratto. Mentre l’errore sull’identità dell’oggetto
è essenziale se, quello su una qualità è essenziale solo quando riguardi una qualità che, secondo il comune apprezzamento
o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante. Questi due requisiti sono alternativi tra loro.
• Sull’ identità del contraente o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state
determinate dal consenso. Il carattere personale del contratto può discendere dalla r