Il ricorso
Il ricorso in via incidentale e in via principale
Per sottoporre alla Corte le questioni di legittimità costituzionale vi sono due tipi di ricorso: in via incidentale o in via principale. In caso di ricorso in via incidentale, la Corte giudicherà la legittimità costituzionale di una legge o di un decreto solo se ciò le verrà espressamente richiesto da una delle parti o dallo stesso giudice durante un processo (civile, penale, amministrativo, ecc.).
In tal caso, il giudice che si occupa del processo deve però valutare se la questione di legittimità costituzionale è rilevante, cioè importante ai fini della decisione da prendere durante il processo, e se la richiesta è giuridicamente fondata (devono cioè esistere dubbi effettivi sulla legittimità della legge o del decreto da applicare). In tal caso, il processo viene sospeso e la questione di legittimità viene sottoposta alla Corte costituzionale, la quale emetterà una sentenza.
La sentenza potrà essere di accoglimento (nel caso in cui la questione sia ritenuta fondata dalla Corte e, quindi, la legge o il decreto sia, a giudizio della Corte, in contrasto con la Costituzione) oppure di rigetto (nel caso in cui, invece, la Corte abbia ritenuto infondata la questione). Nel caso di rigetto, la norma presa in esame continuerà ad avere vigore e verrà pertanto applicata nel processo, che potrà essere riavviato. Nel caso invece di accoglimento, essa cesserà di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e il giudice del processo non potrà più applicare la legge, dichiarata incostituzionale.
Se il ricorso è in via principale, la questione di legittimità costituzionale può essere sottoposta alla Corte, in casi molto specifici, direttamente dallo Stato o da una Regione. Lo Stato potrà farlo qualora ritenga che una legge regionale abbia interferito con competenze statali, mentre le Regioni potranno proporre la questione di legittimità costituzionale qualora ritengano che una legge dello Stato abbia interferito con competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni.
Per esempio, se una legge emanata da una Regione introduce una nuova imposta, senza alcuna autorizzazione da parte dello Stato, quest’ultimo può rivolgersi alla Corte affinché la legge sia dichiarata incostituzionale, poiché la Costituzione attribuisce in modo esclusivo questa competenza allo Stato e non alle Regioni.
-
Diritto processuale civile - il ricorso per Cassazione
-
Diritto processuale civile: il ricorso in cassazione
-
Gli Stati e il Ricorso alla Forza Armata 1
-
Diritto processuale civile italiano e comparato - il ricorso per cassazione