Il ricorso per cassazione
Funzione fondamentale della Cassazione è la nomofilachia -> custodia delle norme, cioè la funzione di unificare e coordinare l'interpretazione ed applicazione delle norme, al fine di garantire un'omogenea evoluzione della giurisprudenza.
Funzione disciplinata all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario.
Art. 360 cpc
Analisi "sentenze impugnabili e motivi di ricorso".
Quali sono le sentenze impugnabili mediante ricorso in cassazione?
- Sentenze emesse in grado di appello.
- Sentenze emesse in un unico grado.
Le sentenze dunque di primo grado, di regola, non sono ricorribili per cassazione.
Ricorso in cassazione -> è un mezzo di impugnazione in senso stretto: "la parte soccombente deve provare ed affermare che nel provvedimento impugnato è presente uno dei vizi tassativamente previsti dal legislatore per quel mezzo di impugnazione, il giudice ha quindi il potere di verificare se quel vizio c'è o non c'è".
Motivi di ricorso
Quali sono quindi i motivi di ricorso? Quelli elencati nell'art. 360 cpc. La corte di cassazione può solamente controllare la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo dell'esistenza o meno di uno di quei 5 motivi di nullità.
- Motivi attinenti alla giurisdizione.
- Per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza.
- Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
- Per nullità della sentenza o del procedimento.
- Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
N. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto
N. 3 -> le regole di cui parla questo motivo di ricorso sono sicuramente le regole di giudizio che attengono al merito della decisione. Si tratta dunque di norme sostanziali perché di solito l'oggetto della controversia sono le regole di condotta. Tali norme di diritto non hanno come diretto destinatario il giudice, bensì il giudice le usa come metro di giudizio per dare contenuto alla sua decisione.
Cosa significa violazione e falsa applicazione?
- Violazione = errore in cui incorre l'interprete quando individua o dà un certo significato ad una disposizione normativa. Errore nell'individuazione o nell'interpretazione.
- Falsa applicazione = errore in cui incorre l'interprete allorché, individuata esattamente la portata precettiva della norma, la applica ad una fattispecie che non è quella dalla norma descritta. La falsa applicazione è un errore di sussunzione.
Si parla di norme di diritto: dobbiamo quindi fare riferimento alle fonti dell'ordinamento statale di cui la corte di cassazione è organo giurisdizionale.
Mediante riforma 2006 è stato aggiunto "contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro". Quindi la violazione o falsa applicazione del diritto comunitario è suscettibile di fondare ricorso in cassazione ex art. 3 dell'art. 360 cpc.
Ed ancora, in aggiunta, sono fonti normative dell'ordinamento statale anche gli atti normativi comunitari che hanno le stesse caratteristiche del diritto interno con alcune particolarità.
In aggiunta ancora, vi è il diritto straniero, la cui violazione o falsa applicazione è ugualmente suscettibile di fondare un ricorso in cassazione ex art. 3 art. 360 cpc.
Rapporto questio iuris e fatti da allegare
Nel processo di cassazione non possono essere presi in considerazione fatti storici diversi da quelli allegati nelle precedenti fasi di merito.
La cassazione non può procedere ad una autonoma ricostruzione dei fatti storici così come allegati e provati: la corte può solo censurare la ricostruzione dei fatti storici così come allegati e provati. La corte può solo censurare la ricostruzione dei fatti storici effettuata dal giudice di merito nei limiti del difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 cpc.
Quindi al di fuori di questo caso, la cassazione deve recepire la questio facti nella ricostruzione che ne ha dato il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Quindi, non sono quindi ammissibili nuove allegazioni nel processo di cassazione.
- I fatti allegati devono intendersi esistenti nella configurazione loro data dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Davanti alla corte di cassazione si discute solamente quindi della norma applicabile, fermi rimanendo i fatti individuati nella sentenza impugnata.
N. 4: nullità della sentenza o del procedimento
N. 4 -> nullità della sentenza o del procedimento.
Stiamo trattando sia di errores in iudicando che di errores in procedendo.
Necessariamente circoscritto ai motivi di ricorso, la corte non può occuparsi di questioni che non siano state sottoposte dalle parti. Se si tratta di errores in procedendo la corte può rilevare di ufficio qualunque tipo di questione, che non sia preclusa.
In relazione al rito la corte è giudice anche del fatto.
La corte di cassazione ha potere sia in riferimento alla questio iuris sia alla questio facti, potendo e dovendo attingere direttamente dagli atti del processo e procedere autonomamente alla cognizione e ricostruzione del fatto storico processualmente rilevante.
In questo caso parliamo di invalidità della sentenza, e quindi di errore di attività.
N. 5: omesso esame circa un fatto decisivo
N. 5 -> "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" è uno dei motivi storicamente più controversi in materia di ricorso per cassazione: il legislatore nel 2012 ha per l'ennesima volta modificato la dizione del numero 5 dell'art. 360 cpc, ritornando, questa volta, a quella originaria del codice del 1942.
La corte diciamo che fa quello che vuole, è libera di decidere l'ampiezza e la profondità del controllo sulla motivazione dei provvedimenti impugnati. Non c'è nessuno che controlla infatti il suo operato.
La corte di cassazione è formata da magistrati che hanno differenti opinioni in ordine al sindacato di motivazione. La riforma del 2012 ha fornito dunque un argomento a favore di chi ritiene che il sindacato sulla motivazione debba avere un ambito più ristretto di quello che la corte le assegnava in precedenza.
Di che tipologia di difetto di motivazione stiamo trattando in riferimento al numero 5 dell'art. 360 cpc? Sicuramente non stiamo trattando di una motivazione di diritto, in quanto il controllo sulla questio iuris è svolto dalla corte di cassazione con poteri pieni uguali a quelli dei giudici delle precedenti fasi.
Non ha quindi senso un controllo sulla motivazione in diritto perché la cassazione, in relazione al punto censurato, ripete il giudizio di diritto come il giudice di un mezzo di gravame.
Quindi l'art. 360 n. 5 cpc farà riferimento a motivazione di fatto.
Il difetto di motivazione riguarda quindi il giudizio di fatto.
La cassazione non può procedere ad un'autonoma ricostruzione dei fatti storici così allegati e provati: la corte può solo censurare la ricostruzione dei fatti storici, effettuata dal giudice di merito nei limiti del difetto di motivazione n. 5 art. 360 cpc.
Il giudice può censurare solamente il modo con cui il giudice ha ricostruito il fatto storico, sostituendosi al giudice del merito, la cassazione in questo senso ha poteri inferiori rispetto al giudice della sentenza impugnata.
È sul difetto di motivazione della ricostruzione dei fatti storici rilevanti ai fini del merito che si coglie il limite dei poteri della cassazione -> non c'è uguaglianza fra i poteri del giudice di merito e i poteri della cassazione, potendo il controllo in cassazione avvenire solo nei limiti dell'
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