Gli Stati e il ricorso alla forza armata
Abolizione della libertà di ricorso alla forza armata
Sul tema occorre riferirsi a 3 tappe fondamentali:
1. Patto (Convenant) della Società delle Nazioni
2. Patto Kellogg – Briand
3. Sentenza del Tribunale di Norimberga
Situazione precedente: prima del Patto della Società delle Nazioni gli Stati
godevano di un’ampia libertà di ricorso alla guerra (ius ad bellum). La guerra costituiva
il mezzo di risoluzione della controversie internazionali ed era disciplinata nelle
modalità dal cd. ius in bello. Per ricorrere alla guerra lo Stato non doveva
necessariamente essere assistito da un titolo giuridico, mentre per esercitare mezzi
diversi dalla guerra (rappresaglia, blocco pacifico, intervento) occorreva la
Si aveva per tanto:
dimostrazione di un titolo giuridico.
- illimitato ricorso alla guerra
- limitato ricorso a misure coercitive diverse
Patto (Convenant) della Società delle Nazioni: al riguardo si rilevano i seguenti
articoli:
Art. 10 in base al quale gli Stati si obbligavano a rispettare e a proteggere contro ogni
aggressioni esterna l’integrità territoriale e l’attuale indipendenza poltica. Gli Stati si
impegnavano in dati casi a non ricorrere alle armi.
Art. 12 sanciva una moratoria e due divieti assoluti:
1. moratoria: gli Stati che potevano in una data situazione arrivare alla guerra
erano tenuti a rispettare 3 mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale della Corte
Permanente di Giustizia Internazionale o dalla relazione del Consiglio della
Società delle Nazioni.
2. divieti assoluti: (a.) concerneva il divieto di muovere guerra allo Stato che si
fosse conformato alla lodo o alla sentenza della Corte Permanente di Giustizia
Internazionale; (b.) concerneva il divieto di muovere guerra allo Stato che si
fosse conformato alla relazione del Consiglio della Società delle Nazioni presa
all’unanimità.
Per tanto la guerra era possibile tutte le volte in cui lo Stato non si fosse conformato alle
decisioni (a.) o (b.).
In oltre il Patto considerava solo la guerra tralasciando di disciplinare il ricorso a mezzi
di autotutela diversi dalla guerra.
Patto Kellogg – Briand: denominato anche Patto di Parigi consta di due soli articoli
in cui si stabilisce:
1. la rinuncia e la condanna alla guerra come strumento di risoluzione delle
controversie internazionali
2. il proposito di risoluzione pacifica delle controversie
Il Patto tuttavia non prendeva posizione sulle cd. measures short of war.
Sentenza del Tribunale di Norimberga: il tribunale venne istituito nel 1945 con il
Patto di Londra. In esso:
1. la guerra di aggressione è condannata come crimine internazionale
2. la norma che la vieta ha carattere imperativo
Statuto delle Nazioni Unite: il punto centrale è rappresentato dalla definizione di
forza che vuole ricomprendere anche le misure di autotutela diverse alla guerra.
Fonti rilevanti: sono costituite da
- disposizioni sull’uso della forza rivolte agli Stati: in particolare gli artt. 2, par. 4
(divieto); 51 (eccezioni per legittima difesa individuale e collettiva); 107
(eccezioni per azioni contro gli Stati ex nemici)
- disposizioni sul sistema di sicurezza collettiva: in particolare ci si riferisce a
quanto contenuto nel Capitolo VII
- disposizioni sull’uso della forza riferite alle Organizzazioni Regionali: in
particolare ci si riferisce a quanto contenuto nel Capitolo VIII e che possono
ricondursi all’ampio schema del sistema di sicurezza collettiva
- dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale ONU: tali sono espresso in
forma di raccomandazioni (carattere non vincolante). Tra esse rilevano: (a.)
risoluzione sulle relazioni amichevoli; (b.) risoluzione sulla definizione di
aggressione; (c.) risoluzione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del
non ricorso alla forza nelle relazioni internazionali
- disposizioni dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in
Europa): costituite in particolare da (a.) Atto Finale di Helsinki; (b.)
dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma; (c.) Carta di Parigi per
una Nuova Europa; (d.) Documento di Budapest.
Divieto di ricorso alla forza (art. 2, par. 4)
Secondo la lettera di tale disposizione:
“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso
della forza sia contro l’integirtà territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato
sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”
Sulla definizione di forza:
Oggetto del divieto: è costituito tanto dall’uso quanto dalla minaccia. In tale concetto
secondo un’interpretazione sistematica
sembra escludersi la cd. coercizione economica
della Carta ONU.
Si noti come il Brasile propose di qualificare il termine di forza comprensivo anche
della nozione di coercizione economica.
Nella Risoluzione sulle Relazioni Amichevoli la coercizione economica non è
considerata nell’ambito del divieto ex art. 2, par. 4, ma nell’ambito del principio di non
intervento.
Nella Risoluzione sul Rafforzamento dell’Efficacia del Principio del Non Ricorso alla
Forza la coercizione economica è distinta dalla forza armata ancorché sia proibita.
Circa il concetto di minaccia di uso della forza occorre individuare l’estensione dello
stesso: mentre l’ultimatum configura una minaccia, così un notevole armamento bellico
è escluso dalla ICJ che possa costituirla salvo avere rilevanza sul piano patrizio.
Discorso a parte meritano le armi nucleari in quanto occorre distinguere tra mero
possesso che non costituisce minaccia e dissuasione nucleare che la costituisce. In
particolare l’ICJ ha precisato che la dissuasione intanto è lecita nella misura dell’uso
della forza programmata. Si esclude possa costituire minaccia o uso della forza
l’esercizio di un diritto: ad esempio l’attraversamento di una stretto internazionale da
parte di navi da guerra.
Ambito: non tutte le minacce o gli usi della forza sono illeciti, ma solo quelli che
sono esercitate in ambito delle relazioni internazionali. Sarà così vietata la minaccia o
l’uso della forza in territorio soggetto ala sovranità di altro Stato e in territorio non
soggetto ad alcuna sovranità (alto mare e spazio aereo sovrastante).
● Quid sulla minaccia o uso della forza su beni di uno Stato estero in territorio proprio?
Al riguardo occorre considerare la Risoluzione sulla Definizione di Aggressione che
considera minaccia o uso della forza quando abbia ad oggetto corpi di truppa
lecitamente stanziati nel proprio territorio. In caso di aggressione di diplomatici non si
incorrerà nel divieto ex art. 2, par. 4, ma in altra violazione.
● Quid sulla minaccia o uso della forza per reprimere un’insurrezione? Al riguardo
sebbene non costituisca illecito, occorre però considerare l’ipotesi in cui venga in rilievo
il diritto all’autodeterminazione dei popoli che siano soggetti a dominazione coloniale o
razzista. In tal caso però la violazione non andrà riferita all’art. 2, par. 4 ma ad una
norma ad hoc. La ICJ nella controversia USA – Nicaragua ha ritenuto che la forza usata
per privare un popolo del diritto all’autodeterminazione sia da ricollegarsi al principio
del non uso della forza nelle relazioni internazionali.
Oggetto della forza: occorre che la forza sia rivolta contro
1. l’integrità territoriale
2. l’indipendenza politica
3. fini delle Nazioni Unite: tale precisazione consente di ampliare notevolmente
l’oggetto anche quando la forza non interessi l’integrità territoriale o
A. si è cercato di interpretare la congenza dell’art. 2,
l’indipendenza politica.
par. 4 in senso restrittivo affermando la legittimità della forza quando non
interessi l’integrità territoriale o l’indipendenza politica. Tuttavia nella
l’integrità territoriale e
Risoluzione sulla Definizione di Aggressione
l’indipendenza politica costituiscono un’endiadi che significa sovranità
territoriale. Anche a voler supporre una loro mancata violazione si avrebbe
comunque contrasto con i fini delle Nazioni Unite. B. altra opinione ricollega
la cogenza dell’art. 2, par. 4 alla funzione del sistema di sicurezza collettiva, nel
senso che gli Stati sarebbero liberi di ricorrere a forme di autotutela tutte le volte
in cui manchi il sistema di sicurezza.
Il divieto al ricorso della forza risulta acquisito al diritto internazionale
consuetudinario. Tuttavia solo una parte del suo contenuto risulta essere ius
La precisazione è
cogens: in particolare ci si riferisce al divieto di aggressione.
importante in quanto per tale nucleo non operano le eccezioni al divieto (cd. cause
di esclusione del fatto illecito).
Eccezioni al divieto ex art. 2, par. 4 dello Statuto ONU:
1. Legittima difesa: è prevista dall’art. 51, tuttavia risulta essa è norma di diritto
internazionale generale. Secondo tale articolo nessuna disposizione dello Statuto ONU
pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia
luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il
Consiglio di Sicurezza non abba preso le misure necessarie per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale.
Interpretazioni: occorre rilevare come sulla prima parte dell’articolo insistano due
diverse interpretazioni:
(a.) Legittima difesa preventiva: si fonda sull’aggettivo naturale in quanto essendo
tale diritto preesistente allo Statuto, quest’ultimo con la sua entrata in vigore
l’ha lasciato impregiudicato.
(b.) Legittima difesa successiva: si fonda sull’esistenza di un attacco armato che
rappresenterebbe la condizione per l’esercizio del diritto. L’aggettivo naturale
sarebbe solo una formula enfatica per indicare che tale diritto è connaturato
all0esistenza dello Stato.
Occorre osservare che il diiritto di legittima difesa preventiva era ammesso prima dello
Statuto ONU e il suo contenuto era illimitato, a tutt’oggi esso risulta ristretto alla sola
Derivandosi così che non già tutte le ipotesi di violazione ex
ipotesi di attacco armato.
art. 2, par. 4 implicano l’applicazione dell’art. 51.
Nozione di attacco armato: esso è individuabile in base ai beni che esso colpisce:
1. territorio
2. beni che sono manifestazione di sovranità: sono ad esempio i corpi di truppa
all’estero, le navi e gli aeromobili militari…
3. flotta mercantile o aerea civile: ciò in base a quanto è sancito dalla risoluzione
sulla definizione di aggressione
Non costituiscono beni verso i quali la forza esercitata configuri attacco armato:
1. cittadini all’estero
2. organi dello Stato
3. agenti diplomatici
Carattere e modalità dell’attacco armato: l’attacco armato può essere condotto in
forma diretta che indiretta. In quest’ultimo caso sarà condotto tramite gruppi armati che
non sono rientrano nell’organizzazione politico – militare, ma che seguono le direttive
dello Stato. La nozione di attacco armato indiretto è espressamente prevista nella
risoluzione sulla definizione di aggressione. Non costituiscono tuttavia aggressione
indiretta (a titolo esemplificativo): 1. gli incidenti di frontiera; 2. la fornitura d’armi e 3.
l’assistenza logistica (NB che 2.; 3. costituiscono sempre violazione dell’art. 2, par. 4).
Limiti della legittima difesa: sono costituiti da
1. necessità: sul punto si veda il caso Caroline per cui la forza è esercitabile
quando sussista la necessità di legittima difesa urgente e irressistibile tale da
non lasciare scelta sui mezzi e sul tempo per deliberare
2. proporzionalità: da apprezzarsi in termini non quantitativi, ma qualitativi, ossia
non si richiede la perfetta simmetria tra azione e reazione. Fondamentalmente lo
Stato che agisce in legittima difesa può agire al fine di indurre l’aggressore a
cessare l’offesa.
3. immediatezza: tale concetto va inteso in senso elastico. Così, se uno Stato che
sia sta occupato attacchi l’aggressore che nel frattempo si è ritirato eserciterà una
rappresaglia. Quid in caso di Stato che reagisca contro l’occupante dopo che sia
trascorso un abbondante lasso di tempo dall’occupazione? In tal caso occorre
tenere in considerazione l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie.
Per tanto lo Stato che abbia inutilmente tantato di risolvere pacificamente
l’occupazione potrà agire in legittima difesa, e ciò anche per l’ovvia ragione che
non si può premiare l’aggressore. Quando l’occupazione però si è consolidata
nel tempo la reazione sarà carente dell’immediatezza. Al fine di stabilire il
consolidamento si pensi al periodo in cui si è verificata l’occpuazione (potendosi
questa essersi verificata quando la forza era ammessa) e alla posizione della
comunità internazionale.
Termine finale: la legittima difesa può esercitarsi fintantoché il Consiglio di Sicurezza
non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, così come recita l’art. 51. Il semplice “cessate il fuoco” non integra però
una misura per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Lo Stato che agisce in legittima difesa, prosegue l’articolo, è tenuto a informare il
Consiglio di Sicurezza al fine di permettere un controllo da parte di questo della
legittimità dell’azione. Si vuole in sostanza evitare aggressioni mascherate o di cd.
secret wars.
2. Misure contro gli Stati ex nemici: è un’eccezione riservata in via individuale (art.
107) o collettiva (alle Organizzazioni Regionali art. 53). Quando è svolta dalle
non è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.
Organizzazioni Regionali
Soggetti contro i quali tali misure possono essere intraprese sono gli Stati che furono
nemici durante la II Guerra Mondiale dei firmatari dello Satuto ONU al fine di tutelarsi
contro il ritorno di una politica aggressiva delle Potenze del
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