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ONU
Cina - Federazione Russa - Francia - Regno Unito - USA
I membri permanenti dispongono in particolare del cd. diritto di veto ossia mediante il loro voto negativo sono in grado di bloccare la delibera del Consiglio di Sicurezza. L'assenza di un membro permanente nel Consiglio comporta l'esercizio del veto, ma non così in caso di astensione.
Le misure che il Consiglio di Sicurezza può adottare sono:
a. Misure coercitive: esse sono prese in conformità dell'art. 39 dello Statuto ONU quando sia accertata l'esistenza di atti di aggressione, una minaccia o una rottura della pace. L'intervento quindi non è ristretto alle sole ipotesi di guerra, ma anche a casi di guerra civile, genocidio o altri conflitti internazionali, situazioni interne che minaccino la pace. L'applicazione delle misure coercitive non è ostacolata dal fatto che una questione ricada nel "dominio riservato" di uno Stato (art. 2, par. 7). All'interno della
Categoria delle misure coercitive si distinguono le misure:
- Comportanti l'uso della forza armata
- Non comportanti l'uso della forza armata: previste dall'art. 41 costituiscono un elenco non tassativo (interruzione parziale o totale della relazioni economiche, delle comunicazioni o delle relazioni diplomatiche). La loro obbligatoria comminazione da parte degli Stati dipenderà se siano o meno state adottate mediante la forma di decisioni ovvero di raccomandazioni.
Misure provvisorie: riguardano misure adottate mediante raccomandazione ai termini dell'art. 40. Un esempio è costituito dal cessate il fuoco.
Operazioni comportanti la dislocazione di truppe in territorio altrui:
- Intervento armato del Consiglio di Sicurezza: sebbene tali misure non abbiano mai trovato attuazione, lo Statuto ONU le prevede all'art. 42 quando ciò si sia richiesto dalla situazione ovvero quando le misure ex art. 41 (non comportanti l'uso della forza armata) siano inadeguate.
Messi a disposizione e secondo l'art. 45 nei casi più urgenti gli Stati membri avrebbero dovuto tenere a disposizione contingenti di forze aeree. Tali accordi non sono mai stati stipulati e le operazioni di polizia internazionale hanno assunto una fisionomia diversa. Neppure l'art. 106 (disposizione transitoria) ha trovato attuazione in quanto prevedeva che i Mambri Permanenti nell'attesa che l'art. 43 ricevesse attuazione si sarebbero consultati tra loro per decidere sulle operazioni da intraprendersi.
Uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza: nel 1950 il Consiglio di Sicurezza riuscì ad adottare una raccomandazione circa l'intervento a favore della Corea del Sud; in seguito fu autorizzato l'uso della bandiera ONU da parte di alcuni Stati che agivano sotto il comando degli USA. Tale delibera però non è inquadrabile sotto il profilo dell'art. 42 che attribuisce al Consiglio di Sicurezza il compito di condurre
operazioni comportanti l'uso della forza armata. Essa è piuttosto inquadrabile nel sistema di legittima difesa collettiva ex art. 51 sebbene la Corea del Sud non fosse all'epoca membro dell'ONU. La mancata attuazione degli artt. 43 e ss. e la fine della guerra fredda ha portato il Consiglio di Sicurezza ad adottare delibere non propriamente conformi al testo dello Statuto ONU in cui si autorizzava l'uso della forza per conto dell'ONU. Il Consiglio di Sicurezza in sostanza delega le funzioni spettanti ex art. 42 agli Stati e questi potranno agire entro e non oltre i limiti della delega o dell'autorizzazione. La liceità di tali deleghe e autorizzazioni è implicitamente stabilita dall'art. 2 della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite. Da queste occorre distinguere la diversa ipotesi in cui il Consiglio di Sicurezza "raccomandi" di intervenire in legittima difesa collettiva: è il caso della
risoluzione adottata per il conflitto del Kuwait occupato e illegittimamente annesso all'Iraq nella quale si autorizzavano gli Stati a usare tutti i mezzi necessari per far rispettare la risoluzione ove si intimava il ritiro della truppe irachene. - Operazioni di mantenimento della pace (cd. peace keeping): tali operazioni hanno assunto particolare importanza al termine della Guerra Fredda e con il processo di decolonizzazione. Tali operazioni sono collocate dalla dottrina nella zona grigia tra il Capitolo VI (soluzione pacifica delle controversie) e il Capitolo VII (mantenimento della pace e della sicurezza internazionale). Si distinguono dalle misure coercitive per il fatto di essere attuate con il consenso dello Stato territoriale. Esse trovano che in un conflitto interno. In queste attuazione sia in un conflitto internazionale operazioni l'uso delle armi è limitato solo alla legittima difesa. Dal punto di vista procedurale le operazioni sono effettuate sotto lasupervisione del Segretario generale su delega da parte del Consiglio di Sicurezza. La delega opera a tempo determinato, sebbene sia nella prassi stata prorogata diverse volte. Compito del Segretario generale è quello di costituire la forza individuando gli Stati membri che dovrebbero fornire i contingenti. Al fine di razionalizzare le operazioni il Segretario generale ha prodotto due documenti: (1.) Agenda per la pace; (2.) Supplemento. In tali documenti il Segretario ha stabilito che le operazioni di peacekeeping devono svolgersi con:- il consenso delle parti interessate
- imparzialità
- il non uso della forza salvo la legittima difesa
di consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza per ciò che riguarda le questioni militari, l'impiego e il comando dei contingenti messi a disposizione. Art. 47, par. 3 stabilisce che il Comitato di Stato Maggiore ha la responsabilità della direzione strategica delle forze a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Stando ad una successiva precisazione del Comitato di Stato Maggiore il comando dei contingenti nazionali è esercitato dagli stessi Stati fornitori mantenendo così il proprio carattere nazionale e rimanendo soggetti ai regolamenti dello Stato d'origine.
Art. 46 tratta dei piani per l'impiego delle forze delle Nazioni Unite i quali sono elaborati dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Artt. sul rapporto tra Stati fornitori e contingenti ONU. In particolare sono disposizioni contenute nei diversi articoli che disciplinano le ipotesi di contingenti forniti da Stati che non sono membri permanenti. Art.
44 consente allo Stato fornitore di partecipare alle sedute del Consiglio di Sicurezza in cui si decide l'impiego dei mezzi a disposizione in base agli accordi ex art. 43 (mai stipulati). Art. 47, par. 2 consente allo Stato fornitore di partecipare alle sedute del Comitato di Stato Maggiore, ovvero non. In tal caso a parteciparvi potrà essere lo Stato fornitore che non sia membro permanente. ● Art. 47, par. 4 consente di decentralizzare il Comitato di Stato Maggiore mediante l'istituzione di sottocomitati regionali. Occorre osservare come il Comitato di Stato Maggiore non abbia mai funzionato neppure successivamente alla fine della Guerra Fredda. Piuttosto è da rilevarsi un altro fenomeno: la concertazione dei 5 Membri Permanenti circa le operazioni di mantenimento della pace. Inoltre, in mancanza della stipulazione degli accordi previsti dall'art. 43, la prassi si è sviluppata nel senso di affidare i contingenti nazionali al Segretario generale delle Nazioni Unite.Nazioni Unite. Tuttavia valgono le considerazioni svolte intema di rapporto tra Stati fornitori e Consiglio di Sicurezza e Comitato di StatoMaggiore: gli Stati fornitori mantengono sempre il diritto di partecipare alle decisionisull'impiego della proprie forze.Il Segretario generale nel Supplemento all'Agenda per la Pace ha sempre sostenuto die della direzione strategica delle forze poste sotto ilessere titolare del controllo politico. In realtà deve osservarsi chesuo comando senza interferenza degli Stati nazionali.l'azione del Segretario generale deve essere pur sempre conforme alle disposizioni dellaCarta (artt. 44, 46 e 47).Quid sulla liceità delle operazioni per il mantenimento della pace intraprese al di fuoridelle Nazioni Unite? Si pensi al caso della MFO (Forza Multinazionale e Osservatoridel Sinai) costituita per la supervisione e la garanzia del Trattato tra Egitto e