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Gli Stati e il ricorso alla forza armata

Abolizione della libertà di ricorso alla forza armata

Sul tema occorre riferirsi a 3 tappe fondamentali:

1. Patto (Convenant) della Società delle Nazioni

2. Patto Kellogg – Briand

3. Sentenza del Tribunale di Norimberga

Situazione precedente: prima del Patto della Società delle Nazioni gli Stati

godevano di un’ampia libertà di ricorso alla guerra (ius ad bellum). La guerra costituiva

il mezzo di risoluzione della controversie internazionali ed era disciplinata nelle

modalità dal cd. ius in bello. Per ricorrere alla guerra lo Stato non doveva

necessariamente essere assistito da un titolo giuridico, mentre per esercitare mezzi

diversi dalla guerra (rappresaglia, blocco pacifico, intervento) occorreva la

Si aveva per tanto:

dimostrazione di un titolo giuridico.

- illimitato ricorso alla guerra

- limitato ricorso a misure coercitive diverse

Patto (Convenant) della Società delle Nazioni: al riguardo si rilevano i seguenti

articoli:

Art. 10 in base al quale gli Stati si obbligavano a rispettare e a proteggere contro ogni

aggressioni esterna l’integrità territoriale e l’attuale indipendenza poltica. Gli Stati si

impegnavano in dati casi a non ricorrere alle armi.

Art. 12 sanciva una moratoria e due divieti assoluti:

1. moratoria: gli Stati che potevano in una data situazione arrivare alla guerra

erano tenuti a rispettare 3 mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale della Corte

Permanente di Giustizia Internazionale o dalla relazione del Consiglio della

Società delle Nazioni.

2. divieti assoluti: (a.) concerneva il divieto di muovere guerra allo Stato che si

fosse conformato alla lodo o alla sentenza della Corte Permanente di Giustizia

Internazionale; (b.) concerneva il divieto di muovere guerra allo Stato che si

fosse conformato alla relazione del Consiglio della Società delle Nazioni presa

all’unanimità.

Per tanto la guerra era possibile tutte le volte in cui lo Stato non si fosse conformato alle

decisioni (a.) o (b.).

In oltre il Patto considerava solo la guerra tralasciando di disciplinare il ricorso a mezzi

di autotutela diversi dalla guerra.

Patto Kellogg – Briand: denominato anche Patto di Parigi consta di due soli articoli

in cui si stabilisce:

1. la rinuncia e la condanna alla guerra come strumento di risoluzione delle

controversie internazionali

2. il proposito di risoluzione pacifica delle controversie

Il Patto tuttavia non prendeva posizione sulle cd. measures short of war.

Sentenza del Tribunale di Norimberga: il tribunale venne istituito nel 1945 con il

Patto di Londra. In esso:

1. la guerra di aggressione è condannata come crimine internazionale

2. la norma che la vieta ha carattere imperativo

Statuto delle Nazioni Unite: il punto centrale è rappresentato dalla definizione di

forza che vuole ricomprendere anche le misure di autotutela diverse alla guerra.

Fonti rilevanti: sono costituite da

- disposizioni sull’uso della forza rivolte agli Stati: in particolare gli artt. 2, par. 4

(divieto); 51 (eccezioni per legittima difesa individuale e collettiva); 107

(eccezioni per azioni contro gli Stati ex nemici)

- disposizioni sul sistema di sicurezza collettiva: in particolare ci si riferisce a

quanto contenuto nel Capitolo VII

- disposizioni sull’uso della forza riferite alle Organizzazioni Regionali: in

particolare ci si riferisce a quanto contenuto nel Capitolo VIII e che possono

ricondursi all’ampio schema del sistema di sicurezza collettiva

- dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale ONU: tali sono espresso in

forma di raccomandazioni (carattere non vincolante). Tra esse rilevano: (a.)

risoluzione sulle relazioni amichevoli; (b.) risoluzione sulla definizione di

aggressione; (c.) risoluzione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del

non ricorso alla forza nelle relazioni internazionali

- disposizioni dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in

Europa): costituite in particolare da (a.) Atto Finale di Helsinki; (b.)

dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma; (c.) Carta di Parigi per

una Nuova Europa; (d.) Documento di Budapest.

Divieto di ricorso alla forza (art. 2, par. 4)

Secondo la lettera di tale disposizione:

“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso

della forza sia contro l’integirtà territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato

sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”

Sulla definizione di forza:

Oggetto del divieto: è costituito tanto dall’uso quanto dalla minaccia. In tale concetto

secondo un’interpretazione sistematica

sembra escludersi la cd. coercizione economica

della Carta ONU.

Si noti come il Brasile propose di qualificare il termine di forza comprensivo anche

della nozione di coercizione economica.

Nella Risoluzione sulle Relazioni Amichevoli la coercizione economica non è

considerata nell’ambito del divieto ex art. 2, par. 4, ma nell’ambito del principio di non

intervento.

Nella Risoluzione sul Rafforzamento dell’Efficacia del Principio del Non Ricorso alla

Forza la coercizione economica è distinta dalla forza armata ancorché sia proibita.

Circa il concetto di minaccia di uso della forza occorre individuare l’estensione dello

stesso: mentre l’ultimatum configura una minaccia, così un notevole armamento bellico

è escluso dalla ICJ che possa costituirla salvo avere rilevanza sul piano patrizio.

Discorso a parte meritano le armi nucleari in quanto occorre distinguere tra mero

possesso che non costituisce minaccia e dissuasione nucleare che la costituisce. In

particolare l’ICJ ha precisato che la dissuasione intanto è lecita nella misura dell’uso

della forza programmata. Si esclude possa costituire minaccia o uso della forza

l’esercizio di un diritto: ad esempio l’attraversamento di una stretto internazionale da

parte di navi da guerra.

Ambito: non tutte le minacce o gli usi della forza sono illeciti, ma solo quelli che

sono esercitate in ambito delle relazioni internazionali. Sarà così vietata la minaccia o

l’uso della forza in territorio soggetto ala sovranità di altro Stato e in territorio non

soggetto ad alcuna sovranità (alto mare e spazio aereo sovrastante).

● Quid sulla minaccia o uso della forza su beni di uno Stato estero in territorio proprio?

Al riguardo occorre considerare la Risoluzione sulla Definizione di Aggressione che

considera minaccia o uso della forza quando abbia ad oggetto corpi di truppa

lecitamente stanziati nel proprio territorio. In caso di aggressione di diplomatici non si

incorrerà nel divieto ex art. 2, par. 4, ma in altra violazione.

● Quid sulla minaccia o uso della forza per reprimere un’insurrezione? Al riguardo

sebbene non costituisca illecito, occorre però considerare l’ipotesi in cui venga in rilievo

il diritto all’autodeterminazione dei popoli che siano soggetti a dominazione coloniale o

razzista. In tal caso però la violazione non andrà riferita all’art. 2, par. 4 ma ad una

norma ad hoc. La ICJ nella controversia USA – Nicaragua ha ritenuto che la forza usata

per privare un popolo del diritto all’autodeterminazione sia da ricollegarsi al principio

del non uso della forza nelle relazioni internazionali.

Oggetto della forza: occorre che la forza sia rivolta contro

1. l’integrità territoriale

2. l’indipendenza politica

3. fini delle Nazioni Unite: tale precisazione consente di ampliare notevolmente

l’oggetto anche quando la forza non interessi l’integrità territoriale o

A. si è cercato di interpretare la congenza dell’art. 2,

l’indipendenza politica.

par. 4 in senso restrittivo affermando la legittimità della forza quando non

interessi l’integrità territoriale o l’indipendenza politica. Tuttavia nella

l’integrità territoriale e

Risoluzione sulla Definizione di Aggressione

l’indipendenza politica costituiscono un’endiadi che significa sovranità

territoriale. Anche a voler supporre una loro mancata violazione si avrebbe

comunque contrasto con i fini delle Nazioni Unite. B. altra opinione ricollega

la cogenza dell’art. 2, par. 4 alla funzione del sistema di sicurezza collettiva, nel

senso che gli Stati sarebbero liberi di ricorrere a forme di autotutela tutte le volte

in cui manchi il sistema di sicurezza.

Il divieto al ricorso della forza risulta acquisito al diritto internazionale

consuetudinario. Tuttavia solo una parte del suo contenuto risulta essere ius

La precisazione è

cogens: in particolare ci si riferisce al divieto di aggressione.

importante in quanto per tale nucleo non operano le eccezioni al divieto (cd. cause

di esclusione del fatto illecito).

Eccezioni al divieto ex art. 2, par. 4 dello Statuto ONU:

1. Legittima difesa: è prevista dall’art. 51, tuttavia risulta essa è norma di diritto

internazionale generale. Secondo tale articolo nessuna disposizione dello Statuto ONU

pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia

luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il

Consiglio di Sicurezza non abba preso le misure necessarie per mantenere la pace e la

sicurezza internazionale.

Interpretazioni: occorre rilevare come sulla prima parte dell’articolo insistano due

diverse interpretazioni:

(a.) Legittima difesa preventiva: si fonda sull’aggettivo naturale in quanto essendo

tale diritto preesistente allo Statuto, quest’ultimo con la sua entrata in vigore

l’ha lasciato impregiudicato.

(b.) Legittima difesa successiva: si fonda sull’esistenza di un attacco armato che

rappresenterebbe la condizione per l’esercizio del diritto. L’aggettivo naturale

sarebbe solo una formula enfatica per indicare che tale diritto è connaturato

all0esistenza dello Stato.

Occorre osservare che il diiritto di legittima difesa preventiva era ammesso prima dello

Statuto ONU e il suo contenuto era illimitato, a tutt’oggi esso risulta ristretto alla sola

Derivandosi così che non già tutte le ipotesi di violazione ex

ipotesi di attacco armato.

art. 2, par. 4 implicano l’applicazione dell’art. 51.

Nozione di attacco armato: esso è individuabile in base ai beni che esso colpisce:

1. territorio

2. beni che sono manifestazione di sovranità: sono ad esempio i corpi di truppa

all’estero, le navi e gli aeromobili militari…

3. flotta mercantile o aerea civile: ciò in base a quanto è sancito dalla risoluzione

sulla definizione di aggressione

Non costituiscono beni verso i quali la forza esercitata configuri attacco armato:

1. cittadini all’estero

2. organi dello Stato

3. agenti diplomatici

Carattere e modalità dell’attacco armato: l’attacco armato può essere condotto in

forma diretta che indiretta. In quest’ultimo caso sarà condotto tramite gruppi armati che

non sono rientrano nell’organizzazione politico – militare, ma che seguono le direttive

dello Stato. La nozione di attacco armato indiretto è espressamente prevista nella

risoluzione sulla definizione di aggressione. Non costituiscono tuttavia aggressione

indiretta (a titolo esemplificativo): 1. gli incidenti di frontiera; 2. la fornitura d’armi e 3.

l’assistenza logistica (NB che 2.; 3. costituiscono sempre violazione dell’art. 2, par. 4).

Limiti della legittima difesa: sono costituiti da

1. necessità: sul punto si veda il caso Caroline per cui la forza è esercitabile

quando sussista la necessità di legittima difesa urgente e irressistibile tale da

non lasciare scelta sui mezzi e sul tempo per deliberare

2. proporzionalità: da apprezzarsi in termini non quantitativi, ma qualitativi, ossia

non si richiede la perfetta simmetria tra azione e reazione. Fondamentalmente lo

Stato che agisce in legittima difesa può agire al fine di indurre l’aggressore a

cessare l’offesa.

3. immediatezza: tale concetto va inteso in senso elastico. Così, se uno Stato che

sia sta occupato attacchi l’aggressore che nel frattempo si è ritirato eserciterà una

rappresaglia. Quid in caso di Stato che reagisca contro l’occupante dopo che sia

trascorso un abbondante lasso di tempo dall’occupazione? In tal caso occorre

tenere in considerazione l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie.

Per tanto lo Stato che abbia inutilmente tantato di risolvere pacificamente

l’occupazione potrà agire in legittima difesa, e ciò anche per l’ovvia ragione che

non si può premiare l’aggressore. Quando l’occupazione però si è consolidata

nel tempo la reazione sarà carente dell’immediatezza. Al fine di stabilire il

consolidamento si pensi al periodo in cui si è verificata l’occpuazione (potendosi

questa essersi verificata quando la forza era ammessa) e alla posizione della

comunità internazionale.

Termine finale: la legittima difesa può esercitarsi fintantoché il Consiglio di Sicurezza

non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza

internazionale, così come recita l’art. 51. Il semplice “cessate il fuoco” non integra però

una misura per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Lo Stato che agisce in legittima difesa, prosegue l’articolo, è tenuto a informare il

Consiglio di Sicurezza al fine di permettere un controllo da parte di questo della

legittimità dell’azione. Si vuole in sostanza evitare aggressioni mascherate o di cd.

secret wars.

2. Misure contro gli Stati ex nemici: è un’eccezione riservata in via individuale (art.

107) o collettiva (alle Organizzazioni Regionali art. 53). Quando è svolta dalle

non è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

Organizzazioni Regionali

Soggetti contro i quali tali misure possono essere intraprese sono gli Stati che furono

nemici durante la II Guerra Mondiale dei firmatari dello Satuto ONU al fine di tutelarsi

contro il ritorno di una politica aggressiva delle Potenze del

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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