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IL RICORSO PER CASSAZIONE

Generalità. Il giudizio di cassazione è disciplinato dagli artt. 323 – 338 c.p.c., sulle impugnazioni in generale, e dagli artt. 360 – 394 c.p.c., specificamente sul ricorso per cassazione.

Il grado di giudizio in oggetto è finalizzato all’eliminazione del provvedimento impugnato, ovvero di parte di esso (c.d. giudizio rescindente), ed alla emanazione di un nuovo provvedimento in conformità al principio di diritto enunciato in sede di giudizio rescindente (c.d. giudizio rescissorio).

La cassazione di un provvedimento può essere richiesta solo ove si ravvisino vizi di carattere procedurale (errores in procedendo) ovvero vizi di giudizio (errores in iudicando).

Nel primo caso si tratta di errori riguardanti l’osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo; nel secondo, si tratta di errori compiuti dal giudicante nell’individuazione ed applicazione delle norme giuridiche che regolano il

  1. Motivi attinenti alla giurisdizione;
  2. Violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  3. Violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, ovvero di contratti e accordi collettivi;
  4. Nullità della sentenza o del procedimento;
  5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Di particolare importanza risulta la modifica al motivo di cui al n. 5, apportata con l'art. 54 del d.l. 83/12, conv. in l. 134/12.

Il testo previgente così riportava: "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

La modifica si applica ai provvedimenti pubblicati dal trentesimo.

giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè ai provvedimenti pubblicati dal 12.11.2012. Si noti, quindi, che i provvedimenti pubblicati prima di tale data possono ancora essere impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, purché il ricorrente abbia illustrato nel motivo la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. Civ., SS. UU., sent. dell'01.10.2007 n. 20603). Peraltro, il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito (Cass. Civ., sent. del 28.03.2012 n. 5024). Pertanto, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal

giudice del merito, quale risulta dallasentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del meritoabbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalleaspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. Civ., sent. del 20.10.2005 n. 20322).

Oggetto dell’impugnazione in questione possono essere le sentenze pronunciate in grado diappello o in unico grado, le sentenze appellabili ma per le quali le parti abbiano deciso di saltarel’appello (limitatamente al motivo sub. 3), le sentenze e i provvedimenti diversi dalle sentenzecontro i quali è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, c. 7,Cost.

Con d.l. 83/12, conv. in l. 143/12, che ha introdotto il giudizio prognostico di ammissibilitàdell’appello, sono impugnabili in cassazione i provvedimenti di primo grado contro i quali è statoproposto appello dichiarato inammissibile ex artt.

348 bis e 348 ter c.p.c.

Procedimento.

Atto introduttivo del ricorso in Cassazione è il ricorso, il quale, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo dei difensori presso la Corte di Cassazione e deve indicare: le parti, il provvedimento impugnato, l'esposizione sommaria dei fatti di cui è causa, i motivi di cassazione con l'indicazione delle norme di diritto sulle quali si fondano, la procura speciale (se conferita con atto separato), gli atti processuali ovvero i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (termine breve) ovvero, nel caso in cui non si sia provveduto alla notifica oppure questa sia irregolare o nulla, entro sei mesi dalla pubblicazione (termine lungo).

Il termine lungo è stato abbreviato dalla riforma del 2009, tuttavia, il precedente termine di un anno

continua ad applicarsi a tutti i giudizi instaurati in primo grado prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto (art. 58, c.1, l. 69/2009). Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione entro 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la procura speciale (se conferita con atto separato), gli atti processuali ovvero i documenti, i contratti e gli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c.). Il ricorrente deve, altresì, fare richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, tuttavia, su istanza di parte rivolta al giudice che ha emanato il provvedimento e con la sussistenza del fumus boni iuris edel periculum in mora, può essere disposta con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione ovvero la prestazione di cauzione (art. 373 c.p.c.). Le parti contro le quali è proposto il ricorso, che abbiano intenzione di contraddire, hanno termine fino a 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, per la notifica presso il domicilio eletto del ricorrente del controricorso, ed ulteriori 20 giorni dalla data della notifica per il deposito in cancelleria del controricorso, della procura e degli atti e documenti. Il mancato rispetto del primo termine rende inammissibile il controricorso e preclude al resistente la presentazione di memorie scritte, ma non la facoltà di partecipare alla discussione orale (da ultimo Cass. Civ., sent. del 20.05.2012 n. 6222); il mancato rispetto del secondo termine rende improcedibile il controricorso. Si noti, tuttavia, che la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del

controricorso per decorrenza dei termini citati non comporta l'invalidità della procura speciale rilasciata a margineo in calce all'atto e, pertanto, il difensore sarà legittimamente autorizzato a partecipare alladiscussione orale (Cass. Civ., sent. del 27.05.2005 n. 11275).

Attraverso il controricorso il resistente può esclusivamente esporre le ragioni giuridiche volte adimostrare l'infondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato (Cass. Civ., sent. del20.10.2005 n. 20322 già citata).

Qualora il resistente volesse impugnare a sua volta il provvedimento già oggetto di ricorso in cassazione deve proporre ricorso incidentale, con il medesimo atto contenente il controricorso,nei medesimi termini del controricorso, ma nel rispetto dei contenuti stabiliti a pena diinammissibilità per il ricorso introduttivo.

Nel giudizio di legittimità, sia il ricorrente che il resistente sono vincolati al thema decidendum dei gradi precedenti.

non è consentito in Cassazione proporre motivi, siano essi di fatto ovvero di diritto, che comportino un allargamento della materia del contendere. Possono, d’altra parte, essere sempre proposti nuovi profili o nuove argomentazioni di diritto a sostegno delle azioni od eccezioni già dedotte in causa, purché non comportino da parte del giudicante l’accertamento di nuovi elementi di fatto, essendo tale accertamento proibito alla Corte (da ultimo Cass. Civ., sent. del 26.03.2012 n. 4787). La già citata riforma del 2009 ha introdotto con l’art. 47 l’art. 360 bis al c.p.c., il quale predispone uno strumento deflattivo del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione, prevedendo una sorta di preventivo giudizio di astratta ammissibilità sul ricorso proposto da parte di una sezione ad hoc della Corte. L’articolo in oggetto, invero, sancisce l’inammissibilità del ricorso in due ipotesi: quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorrente non abbia offerto elementi per indurre ad un mutamento dell'orientamento, ovvero quando appare manifestamente infondato il richiamo ai principi regolatori del giusto processo. Si noti che nel primo caso è onere del ricorrente offrire gli elementi rivolti a provocare un superamento dell'orientamento contrastato attraverso valutazioni critiche del precedente, non essendo sufficiente il riferimento ad altri orientamenti non uniformi della Corte (Cass. Civ., SS.UU, sent. del 16.04.2012 n. 5941 e sent. del 19.04.2011 n. 8923). Detto "filtro" è applicabile ai ricorsi che abbiano ad oggetto un provvedimento pubblicato ovvero depositato, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, successivamente alla data di entrata in vigore della l. 69, cioè successivamente al 04.07.2009. Quando la sezione filtro non ritenga di dover pronunciare.

L'inammissibilità del ricorso, lo stesso viene rimesso al Primo Presidente, il quale fissa l'udienza e assegna la causa alle sezioni semplici, ove non ricorrano i casi di cui all'art. 374 per la decisione a sezioni unite, per la prosecuzione del giudizio di cassazione (art. 376 c.p.c.).

Della data di udienza è data comunicazione agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima. Gli stessi hanno termini fino a 5 giorni prima dell'udienza per depositare memorie.

Dette memorie sono atti volti a specificare i motivi già introdotti con ricorso o con controricorso, ma non ad integrare gli stessi o a sanare irregolarità degli atti stessi; invero, il resistente che non abbia depositato controricorso ovvero lo abbia depositato tardivamente non può presentare memorie.

Peraltro, il loro deposito tardivo proibisce alla Corte di conoscerne il contenuto. Ancora, non sono ammissibili scritti difensivi depositati il giorno d'udienza.

denominati in varimodi, come ad esempio "note d'udienza", essendo rigidamente vincolante nel giudizio dicassazione il t
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A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ssdatt di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Sandulli Piero.