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Il ricorso per cassazione

Generalità

Il giudizio di cassazione è disciplinato dagli artt. 323 – 338 c.p.c., sulle impugnazioni in generale, e dagli artt. 360 – 394 c.p.c., specificamente sul ricorso per cassazione. Il grado di giudizio in oggetto è finalizzato all’eliminazione del provvedimento impugnato, ovvero di parte di esso (c.d. giudizio rescindente), ed alla emanazione di un nuovo provvedimento in conformità al principio di diritto enunciato in sede di giudizio rescindente (c.d. giudizio rescissorio).

La cassazione di un provvedimento può essere richiesta solo ove si ravvisino vizi di carattere procedurale (errores in procedendo) ovvero vizi di giudizio (errores in iudicando). Nel primo caso si tratta di errori riguardanti l’osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo; nel secondo, si tratta di errori compiuti dal giudicante nell’individuazione ed applicazione delle norme giuridiche che regolano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Il legislatore, peraltro, al fine di limitare il numero di ricorsi in cassazione, ha espressamente individuato cinque motivi di ricorso, aventi carattere tassativo (art. 360 c.p.c.):

  • Motivi attinenti alla giurisdizione;
  • Violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • Violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, ovvero di contratti e accordi collettivi;
  • Nullità della sentenza o del procedimento;
  • Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Modifica al quinto motivo

Di particolare importanza risulta la modifica al motivo di cui al n. 5, apportata con l’art. 54 del d.l. 83/12, conv. in l. 134/12. Il testo previgente così riportava: “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. La modifica si applica ai provvedimenti pubblicati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè ai provvedimenti pubblicati dal 12.11.2012.

Si noti, quindi, che i provvedimenti pubblicati prima di tale data possono ancora essere impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, purché il ricorrente abbia illustrato nel motivo la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. Civ., SS. UU., sent. dell’01.10.2007 n. 20603).

Peraltro, il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito (Cass. Civ., sent. del 28.03.2012 n. 5024). Pertanto, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. Civ., sent. del 20.10.2005 n. 20322).

Oggetto dell’impugnazione in questione possono essere le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, le sentenze appellabili ma per le quali le parti abbiano dec

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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