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IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

La fonte autonoma: il principio di libertà contrattuale

Determinare il regolamento contrattuale spetta alle parti, titolari degli interessi che il

contratto serve a regolare: spetta alla loro volontà. Il regolamento della

compravendita fra A e B per cui la cosa di A passa a B che in cambio è obbligato a

pagare un prezzo ad A, deriva dalla loro comune volontà di vendere e rispettivamente

quella cosa per quel prezzo. Non ne deriva una volontà esterna. Vale il principio della

libertà contrattuale, che applica nel campo dei contratti il principio generale

dell’autonomia privata: gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono ai privati il

potere di conformare i propri rapporti patrimoniali secondo le inclinazioni e i propri

interessi, dunque secondo la propria volontà senza subire imposizioni da autorità

esterne. La libertà contrattuale è perciò il riflesso della libertà di iniziativa economica

privata. La libertà contrattuale è:

- libertà do decidere se fare o non fare un contratto;

- libertà di scegliere la controparte contrattuale;

- libertà di determinare il contenuto del contratto;

- libertà di scegliere il tipo di contratto, o anche la libertà di fare contratti

atipici, cioè contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina

particolare, come ad esempio il leasing.

Tipi contrattuali e contratti atipici: la qualificazione del contratto

La legge disciplina molti tipi di contratti che corrispondono alle operazioni

economiche più collaudate e più diffuse, e sono riconoscibili e distinguibili tra loro

proprio perché ciascuno riflette un particolare schema di operazione. Si parla di tipi

legali, per dire che sono schemi previsti e regolati dalla legge. Mentre i contratti

tipici, sono quelli che corrispondono a un qualche tipo legale. Essi si chiamano anche

contratti nominati, perché è possibile individuarli con il nome del tipo, previsto

dalla legge.

Di solito quando due parti devono regolare fra loro interessi patrimoniali, ricorrono a

un contratto tipico.

Qualche volta, però, la legge gli consente di fare un contratto che non corrisponde a

nessuno degli schemi tipici previsti e regolati dalla legge. I contratti di questo genere

si chiamano contratti atipici. La libertà di fare contratti atipici è subordinato dalla

legge a un limite, cioè devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela

secondo l’ordinamento giuridico ( Art.1322 c.2). Ciò significa che non devono avere

una causa illecita, né oggetto illecito.. in Italia esistono contratti atipici come il

leasing o il franchising.

Al concetto di tipo contrattuale si lega il concetto di qualificazione del contratto:

operazione logica mediante cui, di fronte a una concreta fattispecie di contratto si

stabilisce che essa corrisponde a uno piuttosto che a un altro tipo legale, oppure che è

un contratto atipico perché non corrisponde a nessun tipo legale.

La determinazione volontaria: elementi essenziali, elementi non essenziali, clausole

del contratto

Le parti in un contratto determinano gli elementi essenziali del contratto, cioè quegli

aspetti del regolamento contrattuale che definiscono i punti chiave dell’operazione

(cause ed oggetto). Ad esempio le parti determinano che il loro contratto è una

compravendita, fatta per trasferire quella certa cosa per quel certo prezzo. Di regola è

necessario che le parti provvedono a determinare con la loro volontà gli elementi

essenziali, in modo da esprimere il senso del loro programma: in caso contrario, si

dovrebbe concludere che non c’è un accordo tra le parti sul contratto, e quindi non

c’è nessun contratto.

Le parti provvedono a determinare anche gli aspetti marginali o accessori del

contratto, concordano i così detti elementi non essenziali del regolamento

contrattuale: in una vendita possono essere le modalità e i termini per la consegna

della cosa, per il pagamento del prezzo, le garanzie di integrità della cosa ecc.

Queste previsioni con cui le parti definiscono i vari elementi ( essenziali e non

essenziali) del regolamento contrattuale, si chiamano clausole del contratto: il

regolamento contrattuale è formato principalmente dalle clausole concordate fra le

parti.

Qualche volta nel regolamento compaiono clausole con le quali le parti non danno

una’autonoma regola al loro rapporto, ma si limitano a richiamare la disciplina legale

che si applicherebbe comunque, anche in assenza di quel richiamo, ad esempio la

clausola che dice che in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del

compratore, il venditore potrà chiedere la risoluzione del contratto. Queste si

chiamano clausole di stile.

L’interpretazione del contratto

Il testo del contratto così come le parti lo hanno formulato, può essere di significato

incerto, in quanto oscuro; o ambiguo, in quanto si percepiscono due o più significati

diversi e incompatibili. In questa situazione ciascuna parte sosterrà il significato più

funzionale al proprio interesse, e respingerà il significato sostenuto dall’altra. Da tutto

ciò ne può nascere un conflitto. Lo strumento per potere risolvere questo conflitto è

l’interpretazione del contratto, operazione logica diretta ad attribuire alle clausole

del contratto il giusto significato. Essa è affidata al giudice, che deve attenersi a una

serie di criteri legali di interpretazione, questi criteri sono di due tipi:

 criteri di interpretazione soggettiva, puntano ad accertare quella che la legge

chiama la “comune intenzione delle parti”. Attribuire al testo un significato che

non risulta dalle parole che lo compongono, si può arrivare con due criteri:

1)criterio del comportamento complessivo delle parti, se le parti si sono sempre

comportate come se il contratto avesse un certo significato, è difficile sostenere

che ha un significato diverso; 2) interpretazione contestuale, ciascuna clausola

va interpretata alla luce di tutte le altre clausole che compongono il

regolamento contrattuale. Se i criteri di interpretazione soggettiva consentono

di accertare la comune intenzione delle parti, quello è il significato del

contratto;

 criteri di interpretazione oggettiva, attribuisce al contratto il senso più

rispondente a valori di ragionevolezza, funzionalità ed equità. Fra questi criteri

ricordiamo: il criterio di interpretazione secondo buona fede, il criterio della

conservazione, da cui dobbiamo scartare il significato quello che priverebbe di

effetti, criterio degli usi interpretativi, criterio dell’interpretazione contra

stipulatorem, per cui il testo predisposto unilateralmente da una parte va inteso

nel senso più favorevole all’altra; regole finali, per cui il contratto gratuito va

inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, e quello oneroso nel senso di

bilanciare equamente gli interessi delle parti.

L’integrazione del contratto

L’integrazione del contratto è il fenomeno per cui il regolamento contrattuale può

essere determinato anche da fonti esterne alla volontà delle parti. La norma che

disciplina questa materia è l’articolo 1374, ci dice che le parti non sono solo obbligate

a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano

secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.

Dal punto di vista della logica che la ispira possiamo distinguere:

- interpretazione suppletiva, la cui logica è rispettare e favorire le scelte

dell’autonomia privata, agevola l’attuazione degli interessi programmati dalle

parti;

- interpretazione cogente, la cui logica è contrastare le scelte dell’autonomia

privata: qui l’integrazione punta a impedire la realizzazione dell’assetto di

interessi perseguito dalle parti, perché disapprovato dall’interesse generale.

Dal punto di vista degli agenti che operano come fonti di integrazione, possiamo

distinguere:  integrazione legale, si realizza mediante norme giuridiche i cui

contenuti entrano nel regolamento contrattuale

 integrazione giudiziale, il regolamento è integrato tramite

valutazione e decisioni del giudice.

L’integrazione suppletiva di fonte legale: norme dispositivi ed usi

È impossibile che le parti, formando il contratto, riescono a prevedere e regolare tutti

i punti che possono venire in gioco nello svolgimento del rapporto, è inevitabile che

su alcuni punti le parti non dicano niente. Ad esempio in una vendita le parti

determinano il prezzo, e il termine di pagamento, ma non prevedono le modalità di

consegna della cosa.

Una volta fatto il contratto, e venuto il momento di eseguirlo, ciascuno dei due

contraenti sostiene la tesi più favorevole per sé, e ne nasce inevitabilmente un

conflitto. Conflitto che viene risolto dalla legge, con la norma in cui in mancanza di

patto , contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si

trovava al tempo della vendita, ovvero nel luogo in cui il venditore aveva il suo

domicilio o la sede dell’impresa (Art.1510 c.1). Questa norma entra nel regolamento

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Publisher
A.A. 2017-2018
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.