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Scuola per le professioni legali

Area di diritto civile (10 – 12 giugno 2010)

Prof. di Majo - giudice dr. Giovanni Armone

Le tutele contrattuali

Per tutele contrattuali si intendono le tutele derivanti dal contratto o che comunque ad esso si ricollegano. Esse hanno diversa collocazione, a seconda della loro funzione e direzione. In primo luogo, tendono a garantire che il contratto, quale manifestazione di volontà, sia l’espressione della volontà regolarmente formatasi dal soggetto e cioè a riparo da eventi che possono averne alterato il contenuto. In tal caso la tutela a favore del contraente il cui consenso risulti viziato si rivolge contro il contratto ed ha forma di impugnativa (attraverso l’azione di annullamento, art. 1425 segg. c.c.). Il contraente è tutelato nella misura in cui è consentito ad esso di liberarsi da un contratto che non risponde per qualche verso al suo libero volere.

Ad un diverso livello si pongono quelle tutele che sono l’effetto diretto del contratto e quindi da esso derivano e che hanno come scopo od obiettivo di garantire l’attuazione del contratto, non solo, come si dice, in forma specifica, e cioè assicurando al contraente (non inadempiente) il bene e/o utilità specifica, quale oggetto della promessa contrattuale quanto la attuazione di esso (anche) per equivalente (e cioè con somma di danaro), così garantendo al contraente (non inadempiente) che egli, anche nel caso in cui il contratto non sia eseguito, abbia a trovarsi nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse ottenuto la prestazione promessa e cioè se il contratto fosse stato regolarmente eseguito.

Ma le tutele contrattuali non si arrestano a questa soglia. Esse hanno anche la funzione di garantire al contraente, ove esso dovesse agire per lo scioglimento del contratto, di essere risarcito del danno da esso subito a seguito dello scioglimento del contratto e cioè della privazione della prestazione promessa (danno da risoluzione).

Regole di validità e di responsabilità nei contratti

Può domandarsi se tra la tutela che si esprime nella impugnativa di contratti (invalidi) o per la loro nullità e quella che invece deriva dal contratto, mirando a garantirne l’esecuzione e/o, in caso l’equivalente pecuniario sub specie di risarcimento possano esservi interferenze o contatti. La distinzione tra le due forme di tutela riproduce quella di cui già si è parlato tra regole di validità e regole di comportamento e/o di responsabilità. Le prime impongono requisiti od elementi, la cui mancanza determina invalidità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., le seconde impongono comportamenti in attuazione di obblighi o comunque virtuosi (come di buona fede). La loro inosservanza produce responsabilità, le due regole hanno dunque natura diversa e non sono, almeno tendenzialmente, destinate ad incontrarsi.

Non è escluso tuttavia che, là dove l’un tipo di tutela non possa operare, intervenga l’altra a sostituire la prima. Possono valere i seguenti esempi. Si è già discusso di quella forma di tutela che precede il contratto e mira a proteggere il contraente per il caso in cui, nella formazione del contratto, si siano introdotte condizioni sfavorevoli all’un contraente a causa di comportamenti non conformi a buona fede dell’altro contraente (artt. 1337 – 1338) (culpa in contrahendo).

La fattispecie codificata è quella dei contratti con i consumatori con riguardo all’inserimento di clausole c.d. vessatorie (art. 33 cod. consumo). Ma secondo taluni indirizzi la regola può essere generalizzata al di là dei contratti con i consumatori. E così si sostiene che, ove il contratto a seguito della incompletezza del vizio che lo affligge, tale tuttavia da non consentire l’impugnativa del contratto (per via di annullamento), può ammettersi nondimeno una tutela risarcitoria.

Siffatto indirizzo prende spunto dalla regola codificata in tema di dolo incidente (art. 1440). Ove il dolo non sia stato tale da determinare la conclusione del contratto, ma sufficiente a tal punto da consentire l’inserimento di condizioni sfavorevoli all’un contraente, il contraente in mala fede risponde dei danni. Nel dolo incidente una regola di responsabilità viene in soccorso di quella di validità che non può operare non avendo il vizio carattere di essenzialità.

In ogni caso, è da tenere conto del fatto che i confini tra le due tutele sono pur sempre mobili e non rigidi, onde non può essere escluso che quanto dovrebbe essere oggetto dell’una forma di tutela trascorra nel campo dell’altra. Se ne è avuto la prova nel campo degli obblighi informativi, spesso pre-contrattuali, i quali, a seguito della maggiore incidenza su interessi, più generali (ad es. integrità del mercato), possono trascorrere nel campo delle regole di validità, così che il difetto di informazione diventa causa di invalidità del contratto o del singolo atto.

Nel settore delle intermediazioni mobiliari e del mercato finanziario la linea difensiva degli investitori danneggiati è stata quella di sostenere che l’omissione e/o la scarsa fornitura di adeguate informazioni sull’investimento da eseguire ha comportato la nullità del contratto di investimento e/o dell’ordine di investire perché l’obbligo di informazione, derivante da norma imperativa, sarebbe un requisito del contratto a pena di nullità. Ma la Cassazione (con sent. n. 26724/2007) è stata di avviso contrario. Essa ha ritenuto che gli obblighi informativi recanti doveri di comportamento (e non di prestazione), incidono nella fase formativa del contratto (culpa in contrahendo) o anche in quella successiva, quali veri e propri inadempimenti ma non incidono comunque sulla validità del contratto.

Il rimedio dell'adempimento

Nel diritto italiano la possibilità di agire per l’adempimento in via coattiva è riconosciuta dall’art. 1453 c.c., che pone in alternativa i due rimedi dell’adempimento e della risoluzione. Nei contratti a prestazioni corrispettive, così recita tale articolo, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione. Agire per ottenere l’adempimento in via coattiva, a seguito del rifiuto di parte contraente di adempiere agli obblighi posti dal contratto, significa ottenere una pronuncia di condanna all’adempimento, la quale varrà quale titolo esecutivo per iniziare il processo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Si parla, a tal riguardo, di coazione all’adempimento.

Ma a prescindere dalla norma che si è richiamata (art. 1453 c.c.) il codice civile, a differenza del codice tedesco e di altre fonti di diritto europeo (v. Principi Unidroit, art. 7.2.1/2, Principi Lando, art. 9.102 [vendita internazionale di cose mobili, art. 46 segg.]) non menziona, quale rimedio, il diritto all’adempimento, che è da intendere quale diritto all’

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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