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Importante è anche il question time, in cui l’opposizione può criticare l’operato del Governo e il dibattito televisivo

cui partecipa il primo Ministro due volte a settimana.

Quanto alla relazione fiduciaria, la House of Commnons ha la possibilità di costringere il Governo a dimettersi

attraverso l’approvazione di una mozione di sfiducia a maggioranza semplice, come previsto dalla riforma del 2011.

Allo stesso modo, il Governo è politicamente tenuto a dimettersi qualora la Camera dei Comuni non approvi la legge

di bilancio o respinga una proposta ritenuta qualificante del proprio programma-

La tradizionale disciplina dei partiti inglese rende questi casi molto infrequenti. Dal 1885, solo tre volte un Governo si

è dimesso in seguito ad un voto di sfiducia dei Comuni.

C) Parlamento e sistema dei partiti

L’assenza di una costituzione formale e lo strapotere della maggioranza governativa (solo in parte ridimensionato

negli ultimi anni) nel determinare l’ordine del giorno potrebbero far dubitare dell’esistenza nel sistema inglese di una

effettiva tutela per le minoranze parlamentari.

Tuttavia la realtà mostra come il partito al governo non abbia mai effettivamente abusato della propria vasta libertà

d’azione per ridurre le garanzie godute dall’opposizione; la consapevolezza di una possibile inversione dei ruoli, le

regole di fair play proprie della vita parlamentare, il riconoscimento formale del ruolo dell’opposizione, il contributo

economico riconosciuto al suo leader e l’imparzialità dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare della BBC, il

servizio pubblico radiotelevisivo, hanno nel complesso assicurato una competizione politica civile pur in assenza di

quei correttivi per salvaguardare i diritti delle minoranze propri delle forme di governo parlamentari “razionalizzate”.

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8. La Corona

La lunga storia costituzionale inglese è caratterizzata dall’affermazione della forma monarchica.

Solo nel breve periodo tra il 1649 e il 1660 l’Inghilterra è stata una repubblica. Proprio la presenza da così lungo

tempo di un Sovrano spiega perché il Regno Unito non conosca il concetto di Stato come persona giuridica, ma

consideri tutti gli atti pubblici riconducibili alla Corona.

Formalmente, la Regina è il capo dello Stato, il simbolo dell’unità della nazione ed è inoltre capo dell’esecutivo e del

giudiziario, parte integrante del legislativo, comandante in capo delle forze armate e supremo governatore della

Chiesa anglicana di cui nomina, su proposta del Premier, l’arcivescovo di Canterbury, che ne è il primate.

Per tali ragioni, l’Act of Settlement del 1701 prevede espressamente che il Sovrano non debba appartenere alla

Chiesa cattolica; nel 2013, con l’entrata in vigore del Succession to the Crown Act 2013, è stato invece abrogato il

divieto per i sovrani inglesi di sposare un cattolico, così come è stata sancita la parità tra uomo e donna nella

successione al trono.

Sostanzialmente la Regina ha un ruolo imparziale, agisce su proposta dei ministri ed è completamente irresponsabile

dei suoi atti. Tale responsabilità, difatti, cade sui ministri. Essa non può da sola assumere nessun atto giuridico;

pertanto è necessario il consenso di un ministro.

Ciò non significa che il ruolo del Sovrano sia del tutto irrilevante, secondario: ha comunque il diritto di essere

consultata, di incoraggiare o di ammonire gli organi dello Stato. Inoltre, in presenza di condizioni politiche peculiari, il

Sovrano potrebbe esercitare con una certa discrezionalità una delle sue prerogative più rilevanti, ovvero la nomina

del Premier.

Invece, il Fixed-term Parliaments Act 2011 ha fatto venire meno una secolare convenzione costituzionale, che

poteva porre il Sovrano di fronte a scelte discrezionali particolarmente delicate.

Infatti, prima di detta legge, il Parlamento non aveva una durata fissa, ma solo una massima di cinque anni.

Il potere di scioglimento dei Comuni era formalmente attribuito al Sovrano, ma di fatto al Primo Ministro, che spesso

tendeva ad anticipare la scadenza naturale della legislatura, per andare alle elezioni in un momento propizio per la

propria parte politica. Tuttavia, si potevano immaginare casi critici, come ad esempio la perdita della maggioranza in

seguito a elezioni suppletive o ad una scissione, nei quali appariva legittimo un rifiuto del Sovrano alla richiesta del

Primo Ministro.

Dopo l’entrata in vigore della nuova legge, la prerogativa regia dello scioglimento delle Camere è venuta meno e la

decisione in merito è stata attribuita ai Comuni, assicurando così la neutralità della Corona.

9. Il Governo

Il Governo determina l’indirizzo politico del regno ed è formato dal Primo Ministro, nominato dalla regina, e dagli

altri ministri, anch’essi nominati dal Sovrano su proposta del Primo Ministro.

Infatti il Primo Ministro detiene una posizione centrale nell’esecutivo (non in virtù di una legge, ma della

legittimazione elettorale quasi diretta e del controllo sul partito di appartenenza): può chiedere al Sovrano di

nominare o revocare i ministri; raccomanda alla Regina la nomina di numerose cariche, tra cui le alte cariche

ecclesiastiche e i giudici più importanti; sino al 2011, a lui spettava, la decisione di sciogliere anticipatamente la

Camera dei Comuni e dunque deteneva un controllo assoluto sui destini della legislatura.

Il Primo Ministro presiede il Cabinet e deve essere un membro della Camera dei Comuni. Invece, i Ministri devono

appartenere ad una delle due Camere e si distinguono in departmental ministers (a capo di un ramo

dell’amministrazione), non departmental ministers (ministri senza portafoglio) e junior minister (sottosegretari).

Essi sono responsabili di fronte alla magistratura ordinaria sia degli atti compiuti al di fuori dell’esercizio che di quelli

connessi alla loro attività di governo, salvo i casi nei quali è prevista l’immunità per i funzionari pubblici.

Non tutti i membri dell’esecutivo fanno parte del Cabinet, l’organo che assume le decisioni politicamente più

rilevanti. Ad esso partecipano il Primo Ministro, che lo presiede e decide l’ordine del giorno, e una ventina di ministri

scelti dallo stesso Premier, solitamene quelli a capo dei ministeri più importanti.

Sei si aggiunge che, a differenza degli Stati Uniti, il Premier ha normalmente l’appoggio di una maggioranza compatta

e fedele ai Comuni e non esistono analoghi checks and bilance (insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati

a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri all'interno di uno Stato), appare appropriato definire la forma di governo

inglese un “governo del Primo Ministro”. Tuttavia, il Governo centrale tende a delegare l’amministrazione ad altri

soggetti, quali enti locali elettivi, organi pubblici non elettivi, soggetti privati e organizzazioni volontaristiche.

Il ruolo dell’amministrazione centrale è soprattutto di regolazione, allocazione di risorse e controllo.

In questo senso si può affermare che il modello amministrativo britannico è pluralista e decentrato. 6

10. Il potere giudiziario

Per quanto riguarda il potere giudiziario, i giudici delle Corti superiori sono nominati dalla Corona su proposta del

primo Ministro e quelli dei Tribunali inferiori dal Lord Cancelliere. Tuttavia il Costitutional Reform Act 2005 ha

instituito in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda commissioni con il compito di esaminare i curriculum, sottoporre a

colloqui, selezionare e proporre al Lord Cancelliere i nuovi giudici da nominare.

Infine, non esiste un organo di autogoverno paragonabile all’italiano C.S.M., ma l’amministrazione della giustizia ed il

controllo sull’ordine giudiziario sono di competenza dello stesso Lord Cancelliere, membro del Governo con una

funzione sovrapponibile a quella del Ministro della giustizia.

Ciò nonostante, con un esame più analitico, emerge come l’indipendenza del potere giudiziario in Inghilterra sia

forte ed effettiva, in quanto i giudici sono inamovibili (non possono essere spostati finché godono di buona salute e

mantengono una buona condotta); sono sottoposti solo alla rule of law (ovvero il principio di legalità); sono scelti tra

i giuristi più autorevoli; non esiste una vera e propria carriera all’interno della magistratura e, dato più rilevante, la

tradizione giuridica inglese considera il principio di autonomia dei giudici dal potere politico un fondamento della

British Constitution, da rispettare rigorosamente.

Infine, è da osservare che i giudici godono di un’ampia irresponsabilità giuridica per quanto concerne il loro operato

ed una convenzione impedisce ai membri del Parlamento di criticare le decisioni dei giudici ed ai giudici di

intromettersi nel dibattito politico.

Inghilterra e Scozia hanno sistemi legali che rappresentano significative differenze, per quanto riguarda sia le norme

sostanziali (in particolare, quelle di diritto civile) sia le procedure e gli organi giurisdizionali.

In particolare, l’organizzazione giudiziaria in Inghilterra si distingue in giudici civili e penali.

Al vertice del potere giudiziario c’è la Corte Suprema, seguita dalla Corte d’Appello.

La Corte Suprema è composta da 12 giudici, nominati tra quelli delle giurisdizioni superiori e tra gli avvocati più

prestigiosi del foro. La modalità di selezione dei giudici è particolarmente attenta a limitare le ingerenze

dell’esecutivo: essi sono individuati da una commissione indipendente ad hoc, composta da due giudici della stessa

Corte Suprema e da tre componenti delle commissioni per le nomine degli altri giudici.

Tale organo propone al Governo i candidati che dovranno essere poi nominati dal Sovrano che solo in casi

eccezionali si discorderà dei suggerimenti della commissione.

Tra le funzioni della Corte Suprema occorre menzionare, in particolare, il potere di giudicare le “devolution issues”,

ovvero le questioni relative ai poteri delle istituzioni della Scozia, del Galles e dell’Irland del Nord ed alle leggi dalle

stesse approvate. La Corte Suprema viene così ad assumere la funzione di giudice del rispetto del riparto di

competenze tra i vari livelli di governo, tipica delle corti costituzionali.

Il grado immediatamente inferiore è costituito dalla Corte d’Appello, civile e penale, con esclusiva funzione

d’appello. Le corti superiori che giudicano soprattutto in primo grado sono la High Court of justice, con giurisdizione

civile, e la Crown Court con giurisdizione penale, che prevede la presenza di una giuria. Le cause di minor rilievo sono

invece di spettanza delle Magistrate’s Courts (penale) e delle Country Courts (civile).

Quanto ai Tribunals, questi organi giudicanti minori operano in diversi settori: dalla assistenza e prev

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A.A. 2014-2015
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoladigrazia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Bifulco Daniela.