Reato omissivo improprio
Articolo 40 comma 2
L'articolo 40 comma 2 permette di punire come autore chi non abbia impedito l’evento diretto che aveva l’obbligo giuridico di impedire. In combinato con l’articolo 110 permette di punire chi non abbia impedito a un terzo di commettere un fatto di reato che il partecipe aveva l’obbligo giuridico di impedire. Tuttavia, questa via non è condivisa da tutti gli autori poiché taluno dice che non c’è alcun accordo tra chi compie il fatto e chi non impedisce, dal momento che se ci fosse questo accordo allora non si parlerebbe di omissione ma di concorso commissivo, sebbene attraverso un concorso solo morale.
Interpretazione e applicazione
Indicare il 110 per far capire quale è la differenza strutturale: un conto è non intervenire in un decorso naturale di avvenimenti (non impedire la morte di un paziente già ammalato), un altro è non impedire un fatto di reato commesso da un'altra persona. L’articolo 40 sembra coprire solo la prima delle ipotesi, ma l’interpretazione pacifica è che si applichi anche a chi non impedisce l’altrui condotta che costituisce il reato e il 110 è invocato solo nell’ipotesi in cui chi compie materialmente il reato non impedito l’ha fatto con dolo, rispettati i principi generali secondo cui si concorre solo in un reato doloso.
Il mancato impedimento di un reato colposo da parte di un altro soggetto non pone un problema di 110, ma è un problema di responsabilità personale ex articolo 40 comma 2. Esempio: medico capo che non interviene sulla condotta del medico subordinato che sta commettendo un errore che ha come conseguenza la morte non risponde ex articolo 110, ma ex articolo 40 comma 2 come autore dell’omicidio colposo.
Presupposti logici
Sia nel caso di mancato impedimento di un evento naturalistico, che nel caso di mancato impedimento di un reato, il presupposto logico è che si escluda un contributo attivo del soggetto rispetto alla verificazione dell’evento. Ipotesi: medico che ha fatto qualcosa rispetto al paziente poiché ha somministrato o prescritto degli esami, la prima cosa da chiedersi è: la morte del paziente deriva causalmente dalla condotta che ha compiuto il medico oppure quello che gli si rimprovera è il non aver fatto nulla per interrompere il decorso causale?
Cambia completamente la modalità di accertamento della causalità: nel primo caso è una condotta commissiva poiché bisognerà trovare quella legge scientifica di copertura ed escludere i decorsi causali alternativi, nel secondo caso è un comportamento omissivo che richiede un giudizio ipotetico e controfattuale.
Esempi di responsabilità
Ipotesi: madre che non impedisce le violenze del marito sulla figlia. Se la condotta della madre ha contribuito al perpetrarsi delle violenze, non c’entra il 40 comma 2 poiché è un contributo causale concorsuale. Se invece la madre non ha fatto nulla, si vaglierà la responsabilità ex articolo 40 comma 2. Se la madre fosse solo in colpa: il delitto di violenza sessuale è previsto solo nella forma dolosa e non colposa, dunque a carico della madre che non impedisce non si muove un rimprovero. L’ordinamento reagirà senza dubbio alla condotta di questa madre, ma per trovare la responsabilità penale occorre il dolo anche nella forma eventuale; se lei avesse saputo e accettato queste violenze in esito a un giudizio di bilanciamento, ci sarebbero gli estremi per fondare una responsabilità.
Diverso è il caso del signore che entrando nel tribunale di Milano armato ha sparato e ucciso un giudice e un avvocato: in questo caso c’è una responsabilità penale a carico della società che aveva in carico la gestione della sicurezza anche con colpa poiché l’omicidio è punito anche a titolo di colpa. Il garante dovrà rispondere dell’omesso impedimento di un reato altrui a titolo di colpa solo quando il reato sia rimproverabile per colpa.
Mancato impedimento dell’evento naturalistico di danno
I reati che possono essere commessi mediante omissione sono solo quelli d’evento e non di mera condotta. Non si può commettere una violenza sessuale in forma omissiva o una diffamazione? E solo reati a forma libera poiché se la norma richiedesse una particolare forma della condotta si rimanderebbe a un necessario compimento dell’azione, ad esempio la truffa non può essere realizzata in forma omissiva dal momento che la norma incriminatrice richiede espressamente gli “artifizi e raggiri”, cioè una condotta commissiva. Ritenere che la truffa possa essere realizzata in forma omissiva significherebbe cancellare questi requisiti.
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