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Nozioni generali

Il diritto penale dell'omissione

Il diritto penale dell’omissione, costituito da comandi di agire in un determinato modo, tenderebbe a promuovere il progresso e il benessere collettivo. I reati omissivi si suddividono in:

  • Reati omissivi propri: consistono nel mancato compimento di un’azione che la legge penale comanda di realizzare.
  • Reati omissivi impropri: consistono nella violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva-base.

Tipicità

La figura di illecito in esame è costituita dalla situazione tipica: cioè dall’insieme dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivarsi. La norma incriminatrice indica anche il fine cui deve tendere il compimento dell’azione comandata; la descrizione legislativa della situazione tipica può far uso di elementi descrittivi ovvero di elementi normativi giuridici.

Altra componente fondamentale è la condotta omissiva: l’omissione è il “non compimento di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma”. Condotta omissiva tipica è quella che consiste nel mancato compimento dell’azione richiesta in presenza della situazione conforme alla fattispecie incriminatrice.

Il reato viene meno se il soggetto ha compiuto un serio sforzo di adempiere all’obbligo di agire e l’insuccesso è dovuto a circostanze esterne. Ove si tratti di doveri di agire che incombono su più soggetti, e che non presuppongono necessariamente un adempimento di tipo personale, l’attivarsi da parte di uno dei co-obbligati può far venir meno i presupposti della situazione tipica e può rendere penalmente irrilevante l’omissione di coloro i quali rimangono successivamente inattivi.

Il reato omissivo improprio contravviene all’obbligo di impedire il verificarsi di un evento lesivo; l’evento è quello tipico ai sensi di una fattispecie “commissiva”, cioè di una fattispecie sorta in origine per incriminare un fatto incentrato su di un comportamento positivo. I reati omissivi impropri violerebbero il divieto di cagionare l’evento che dà vita alla fattispecie commisiva.

L’art. 40 cpv prevede una clausola di equivalenza del seguente contenuto: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”. Questo articolo dà luogo ad un fenomeno di estensione della punibilità e ha una sfera di operatività limitata perché non si riferisce ai:

  • Reati di mano propria: sono quei delitti la cui fattispecie presuppone uno atto positivo di carattere personale.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ramacci Fabrizio.
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