Capitolo 17: Il rapporto obbligatorio
Con il termine obbligazione si intende il rapporto tra due soggetti, il soggetto attivo (creditore) e il soggetto passivo (debitore), in forza del quale il secondo è tenuto, nei confronti del primo, a una determinata prestazione (es. il venditore è tenuto, nei confronti dell'acquirente, alla consegna del bene). Si può affermare che al soggetto attivo spetta il diritto di credito, mentre al soggetto passivo spetta l'obbligazione.
Il creditore, per conseguire la sua finalità, ha necessariamente bisogno della cooperazione del debitore, in quanto il diritto di credito è un diritto relativo e quindi può essere fatto valere solo nei confronti di quest'ultimo.
La responsabilità patrimoniale: “la giuridicità del vincolo del debitore è sanzionato soltanto con una responsabilità patrimoniale”, per cui il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Vale a dire che, se la sua pretesa all'adempimento resta insoddisfatta, il creditore può invocare misure coercitive (solo) sul patrimonio dell'obbligato.
Una di queste misure coercitive che può essere messa in atto dal creditore è l'esecuzione forzata (es. il creditore ha diritto al pagamento di una somma di denaro), tramite quest'ultima potrà conseguire, se il patrimonio del debitore è capiente, l'importo di cui era creditore.
Fonte delle obbligazioni
- Contratto
- Fatto illecito
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico
L'obbligazione naturale
L'obbligazione naturale si ha quando una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti dell'obbligazione, bensì in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma se la esegue, non può più chiederne la restituzione (c.d. soluti retentio).
La “soluti retentio” presuppone il concorso dei seguenti presupposti:
- La spontaneità dell'esecuzione (es. non vale se avviene sotto minaccia)
- La capacità del soggetto che esegue la prestazione (es. se è incapace non può)
- La proporzionalità (tra la prestazione eseguita, e i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare)
Ipotesi di obbligazioni naturali
Legalmente tipizzate (dall'ordinamento): il debito di gioco, l'obbligo di eseguire la c.d. disposizione fiduciaria e il debito prescritto sono espressamente previste dalla legge, quest'ultima (la legge) non concede al creditore di chiederne giudizialmente l'adempimento, ma solo di rifiutare la restituzione di quanto eventualmente percepito.
Giurisprudenzialmente tipizzate: le prestazioni gratuite (es. dazione di somme di denaro), il pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale.
Capitolo 18: Gli elementi del rapporto obbligatorio
I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio, cioè il creditore e il debitore, devono essere determinati o comunque determinabili.
Le obbligazioni propter rem (soggetto determinabile): la titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di un altro diritto reale su un determinato bene (es. le spese condominiali gravano sui proprietari delle abitazioni condominiali, e in questo caso si parla.
L'obbligazione ambulatoria: in questo tipo di obbligazione, la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest'ultimo ignori a chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione.
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Il rapporto obbligatorio
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