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ESATTEZZA DI LUOGO- Art. 1182 c.c.

Il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato "Sedalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. L'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza". Questa norma quindi si applica solo se non è

Indicato il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita.

ESATTEZZA DI TEMPO

Art. 1183 c.c.: "Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice". Termine di solito a favore del debitore; finché termine non è scaduto, non può chiedere l'adempimento. Se termine è a favore del creditore (può chiedere l'adempimento prima del termine) deve essere specificato nel contratto.

ESATTEZZA RELATIVA ALLA PERSONA CHE ESEGUE IL PAGAMENTO - LEGITTIMAZIONE AD ADEMPIERE

Art. 1180 c.c.: "L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il

Art. 1190 c.c.: "Il debitore è liberato se la prestazione è eseguita da un terzo, a meno che il creditore non abbia interesse a riceverla dal debitore stesso. In tal caso, il debitore può eseguire personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione".

Es. ho un debito di 10000€: mio fratello si offre di pagare al posto mio, può farlo anche se il creditore non è d'accordo perché a lui non cambia nulla da chi riceve i soldi. Es 2: se il creditore è un teatro e invita un attore, questo non può inviare qualcun altro al posto suo perché il teatro ha un interesse che merita di essere tutelato.

Art. 1191 c.c.: "Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità". Un incapace non può pagare un debito, e se lo fa non può pretendere di riavere i soldi indietro usando la "scusa" di essere incapace perché tanto quel debito doveva comunque pagarlo (=esisteva già prima).

ESATTEZZA

ma questi può ripetere l'indebito nei confronti del vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”. Pertanto, se effettuo il pagamento a un creditore che non è in grado di riceverlo, non sarò liberato dall'obbligazione e dovrò restituire l'importo al vero creditore.

sequesti non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace".

I Modi Di Estinzione Dell'Obbligazione Diversi Dall'Adempimento- Modi satisfattori: soddisfano l'interesse del creditore.

  • Compensazione
  • Confusione

Modi non satisfattori: non soddisfano l'interesse del creditore.

  • Novazione
  • Remissione del debito
  • Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore

COMPENSAZIONE- es: vendo cellulare a 200€ ad un soggetto; contemporaneamente/poco dopo questo mi vende un bene a 180€. In questo caso è più conveniente fare una compensazione dei 2 debiti, e quindi lui mi pagherà 20€.

Legale: debiti omogenei, liquidi ed esigibili.

Art. 1242 c.c.: "La compensazione consiste nel fenomeno per cui, quando 2 soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i 2 debiti si estinguono per la quantità corrispondente".

1243 c.c.: “La compensazione si verifica solo tra 2 debiti che hanno per oggetto una• somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmenteliquidi ed esigibili.- Giudiziale: debiti omogenei ed esigibili, ma non liquidi.Art. 1243 c.c.: “Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta• liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosceesistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamentodel credito opposto in compensazione”.- Volontaria: non sussistono i requisiti per la compensazione legale o giudiziale.Art. 1252 c.c.: “Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non• ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti”.CONFUSIONE- Si verifica quando le qualità di debitore e creditore si riuniscono in

un’unica persona.- es: sono creditore di un soggetto. Questo muore e si scopre dal testamento che mi hanominato come erede universale, e quindi divento titolare di tutti i suoi rapporti giuridici.Art. 1253 c.c.: “Quando creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona,• l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati”.Confusione rispetto ai terzi: Art. 1254: “La confusione non opera in pregiudizio dei terzi• che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito”.

NOVAZIONE- Le parti sostituiscono l’obbligazione originaria con una nuova. Ci deve essere una novitàoggettiva e la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto obbligatorio.- es: voglio comprare un’auto, ma questa non è più disponibile: il concessionario mi informa chenon è più disponibile (ci eravamo già accordati per la compravendita di quel modello),

E mipropone di eliminare questa obbligazione e di costituirne una nuova che ha per oggetto un altro modello: se rifiuto, rimane in vigore l'obbligazione precedente, mentre se accetto si estingue.

Art. 1230 c.c.: "L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco".

- Novazione: prestazione in luogo dell'adempimento: nella prestazione in luogo dell'adempimento debitore e creditore si accordano solamente per consentire al debitore di liberarsi eseguendo una prestazione diversa, ma l'obbligazione originaria non sparisce.

Art. 1197 c.c.: "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando"

la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi". IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - Solo quando è dovuta a causa non imputabile al debitore. - Sopravvenuta originaria: originaria=l'esecuzione della prestazione era impossibile già quando l'obbligazione è sorta: in quel caso il contratto è nullo e l'obbligazione non può nascere. Sopravvenuta=si verifica successivamente al sorgere dell'obbligazione. - Impossibilità sopravvenuta può essere temporanea o definitiva: Es. temporanea: un sarto prepara un abito da sposa e lo deve consegnare, ma mentre

è in• auto il ponte davanti a lui crolla: è costretto a lasciare l’auto con l’abito e andare via. Non potrà riavere l’auto con l’abito finché non migliorerà la situazione. La sposa però, dato che leserviva in un certo giorno, non è più interessata, e quindi l’obbligazione si è estinta.

Es. definitiva: un auto unica nel suo modello viene distrutta da un’alluvione, e quindi il• debitore è libero dall’obbligazione.

Art. 1256 c.c.: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore,• la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell’oggetto,

Il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Inadempimento - Art. 1218 c.c.: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento/ritardo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

- Se l'inadempimento è per una causa a me non rimproverabile → IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE. Collegamento 1218-1256.

- Art. 1229 c.c.: "È nullo qualsiasi patto che esclude/limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo/colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine."

pubblico”.- Il debitore, nell’eseguire la prestazione dovuta, può
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mancuu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.