Il Rapporto Obbligatorio
- IV libro c.c. - Art. 1173-2059 c.c.. Composto di 9 Titoli (parti):
Titolo I: Art. 1173-1320 c.c.: “Dell’obbligazione in generale”: norme generali sul diritto
• dell’obbligazione.
Titolo II: Art. 1321-1469 c.c: “Del contratto in generale”: (es. annullabilità, scioglimento…).
• Titolo III: Art. 1470-1986 c.c.: “Dei singoli contratti”: (es. contratto di compravendita,
• locazione, mandato…).
Titolo IV-VIII: Art. 1987-2042 c.c.: “Atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità
• dell’ordinamento giuridico”.
Titolo IX: Art. 2043-2059 c.c.: “Fatti illeciti extracontrattuali”.
•
- Ci riferiamo ai diritti relativi: diritti che legano creditore a uno o più debitori.
Fonti 1173 c.c.):
Le fonti dei diritti di obbligazione sono (Art.
- Contratto (Art. 1321 c.c.): “Il contratto è l’accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
- Fatto illecito extracontrattuale (Art. 2043 c.c.): “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
- Ogni altro atto/fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento
giuridico (Art. 1987 c.c.): “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti
obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”.
Promessa al pubblico (≠offerta al pubblico) (Art. 1987-1991 c.c.): es. prometto che chi
• ritrova il mio gatto avrà 1000€, se qualcuno lo trova sono obbligato a darglieli.
Art. 1989 c.c.: “Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di
• chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato
dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Se alla promessa non è apposto un
termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del
promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato
l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa”.
Art. 1990 c.c.: “La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine
• indicato dall’art. 1989 solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente. In nessun caso la revoca può avere
effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata
compiuta”.
Art. 1991 c.c.: “Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la
• situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a
colui che per primo ne ha dato notizia al promittente”.
Gestione di affari altrui (Art. 2028-2032 c.c.): es. dall’appartamento sopra il mio mi entra
• acqua in casa ma il proprietario della casa sopra non c’è per un periodo di tempo:
nonostante il diritto di proprietà, posso incaricare un idraulico per sistemare le sue tubature.
Io ho pagato i lavoratori, ma al ritorno del proprietario di casa ho diritto ad essere rimborsato
sebbene lui non ne fosse al corrente. Se invece la perdita d’acqua non reca danno ad altri,
se lui non vuole che siano svolti dei lavori non potremo agire.
Art. 2028 c.c.: “Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un
• affare altrui, è tenuto a continuarla e condurla a termine finché l’interessato non sia in
grado di provvedervi da se stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se
l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere
direttamente”.
Art. 2030 c.c.: “Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un
• mandato. Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il
gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi
sarebbe tenuto per effetto della sua colpa”.
Art. 2031 c.c.: “Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato (=proprietario
• deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve
immobile)
tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli
tutte le spese necessarie/utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state
fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto
dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume”. (in questo caso non potrebbe opporsi perché mi entra acqua in casa).
Pagamento dell’indebito (Art. 2033-2040 c.c.): la prestazione eseguita non è dovuta. es:
• pago per errore a Giovanni 200€ che però non aveva diritto di ricevere: avrò il diritto di averli
indietro. Es 2: ordino farmaci ma vengono ritirati dal mercato prima di spedirmeli, allora ho
diritto ad avere il rimborso (entro 10 anni dal pagamento).
Indebito può essere oggettivo o soggettivo: indebito oggettivo si verifica ogni volta che
• eseguo una prestazione a favore di un soggetto, ma questo non è legittimato a riceverla,
e quindi deve restituire ciò che ha ricevuto; indebito soggettivo si verifica quando chi
riceve la prestazione è legittimato a riceverla, ed è quindi creditore, ma crede
erroneamente di essere debitore.
Art. 2033 c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che
• ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha
ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della
domanda”. (collega con Art. 1189 c.c.)
Art. 2036 c.c.: “Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
• scusabile, può ripetere ciò che ha pagato. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a
restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno
della domanda, se era in buona fede”.
Collegamento art. 1180 e 2036: se il soggetto terzo che vuole eseguire la prestazione
• al posto dell’altro, si reca dal creditore consapevole della sua estraneità rispetto al
rapporto obbligatorio, il suo adempimento può sciogliere il rapporto obbligatorio (art.
1180); se invece paga erroneamente il creditore, credendosi debitore, ha diritto al
rimborso (art. 2036), e il vero debitore deve ancora la sua prestazione al creditore.
Indebito ricevuto da un incapace: Art. 2039 c.c.: “L’incapace che ha ricevuto
• l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è
stato rivolto a suo vantaggio”.
Arricchimento senza causa (Art. 2041-2042 c.c.):
•
Adempimento
- L’adempimento è l’esatta esecuzione di ciò che è dovuto in forza del rapporto
obbligatorio.
- Art. 1174 c.c.: “La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore”.
- Art. 1175 c.c.: “Debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.
- Art. 2740 c.c.: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti
dalla legge”.
ESATTEZZA QUALITATIVA
- Art. 1176 c.c.: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre
di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale,
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
- Art. 1178 c.c.: “Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate
soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media”.
ESATTEZZA QUANTITATIVA
- Adempimento parziale: Art. 1181 c.c.: “Il creditore può rifiutare un adempimento parziale
anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”. es.
se devo consegnare 100 merci entro un gg, il creditore può decidere di volerle tutte quel gg
piuttosto che 50 un gg e 50 un altro gg.
ESATTEZZA DI LUOGO
- Art. 1182 c.c.: il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato
“Se
dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre
circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e
determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione
è sorta. L’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al
tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando
è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al
creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione
deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. Questa norma
quindi si applica solo se non è indicato il lu
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Il rapporto obbligatorio
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Diritto privato - il rapporto obbligatorio
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Riassunti Diritto Civile II - il rapporto obbligatorio
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Il rapporto giuridico