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I DIRITTI SINDACALI

Associazione e attività sindacale in azienda

Art. 14 legge n. 300/1970 sancisce il diritto per tutti i lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro. Tale articolo costituisce la concretizzazione a livello aziendale del principio di libertà di organizzazione sindacale.

L'attività sindacale dell'art. 14 incontra il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale: limite che è ritenuto generalizzabile ad altri diritti di natura sindacale.

L'art. 14 si caratterizza innanzitutto quale espressione di una linea garantistica, tendente a affermare il diritto dei lavoratori, usi singoli, ad associarsi sindacalmente nei luoghi di lavoro. Esso garantisce pure il diritto di costituire e far operare in azienda organizzazioni e organismi sindacali al di fuori di quelli dell'art. 19 statuto dei lavoratori. A detti organismi va

Infatti, riconosciuta tutta la serie di prerogative e libertà implicite nella garanzia costituzionale di libertà sindacale. L'art 14 tutela, in particolare, lo stesso pluralismo sindacale: assicura la protezione legislativa a forme di dissenso sia stabilizzate in forme alternative all'associazione sindacale tradizionale, sia espresse in momenti di organizzazione collettiva spontanea di carattere transitorio o occasionale. Unico limite all'operatività di questi gruppi rimane quello dell'art 18 Cost., regola generale per tutti i fenomeni di carattere associativo (liceità dei fini e non segretezza).

Principio di non discriminazione. L'art 15 costituisce la prima ampia consacrazione legislativa del principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro. Esso si riferisce alle discriminazioni per motivi sindacali. A queste sono state però assimilate le discriminazioni per motivi politici e religiosi. Più tardi, si sono aggiunti i ff fi ff

ff fi fidivieti di discriminazione per motivi di sesso, razza, e lingua, poi quelli per handicap, età, orientamento sessuale, convinzioni personali.

Il principio di non discriminazione resta sempre distinto dal principio di eguaglianza, in quanto mira a reprimere ipotesi di disparità legate a speci ci motivi vietati.

La fattispecie oggetto del divieto dell’art 15 è strutturalmente aperta e solo teologicamentedeterminata. Essa comprende, oltre ad alcuni atti tipici speci camente indicati, quelli diretti a:

  1. subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale, oppure cessi di farne parte.
  2. licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di quali che o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua a liazione o attività sindacale oppure una sua partecipazione a uno sciopero.

L’articolo 16 vieta la

concessione da parte del datore di lavoro di trattamenti economici collettivi a carattere discriminatorio, di quei trattamenti, cioè, più favorevoli corrisposti a gruppi di lavoratori in ragione del loro comportamento sindacale. Sono così vietati i premi corrisposti a lavoratori che non abbiano scioperato o la maggiore retribuzione a coloro che non abbiano partecipato a una assemblea. Nel divieto degli artt. 15 e 16 devono ritenersi compresi anche gli atti c.d. omissivi del datore di lavoro; ad esempio il rifiuto di assumere, promuovere, di concedere trattamenti economici. Gli artt. 15 e 16 hanno avuto pochissime applicazioni giudiziarie, in quanto gli atti discriminatori del datore di lavoro per ragioni sindacali sono stati contrastati di solito con l’art 28, più efficace sia per procedura, sia per sanzione. Sindacati di comodo L’art 17 vieta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, nonché alle loro associazioni, “di costituire o sostenere, con

mezzi nanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”. Si ècosi inteso colpire il fenomeno dei sindacati di comodo; organizzazioni, promosse o sostenute daidatori di lavoro, per avere un interlocutore all’apparenza antagonistico, ma in realtàaddomesticato, con conseguente alterazione della dinamica sindacale.

La condotta datoriale vietata si compone in una serie di comportamenti di cilmente tipizzatili: attidi favoritismo, di collusione, di corruzione..SI è posto il problema della sanzionabilità del comportamento antisindacale del datore di lavoroconcretatosi nella creazione o promozione una organizzazione sindacale non genuina. Scontata lapossibilità di ricorrere all’art 28 statuto dei lavoratori, è dubbio se il giudice possa spingersi sinoad una radicale eliminazione del gruppo costituitosi in violazione dell’art 17.

Il diritto d’assembleaFunzione dell’assemblea è di permettere ai lavoratori,

anche non appartenenti al sindacato, dipartecipare alla elaborazione e decisione delle politiche contrattuali e sindacali. La titolarità del diritto di riunione spetta dunque ai singoli prestatori di lavoro, ciascuno dei quali può parteciparvi nei limiti delle 10 ore annue, mentre il potere di convocare l'assemblea è riservato a ciascuna RSA, che così può filtrare le domande provenienti dalla base, valutando quali di queste appaiono meritevoli di considerazione. Hanno altresì pieno diritto di convocare l'assemblea le RSU. Una sentenza delle sezioni unite della cassazione ha riconosciuto in capo a ciascun componente sindacale presente nella RSU il diritto di indire autonomamente l'assemblea. La dottrina e la giurisprudenza sono per lo più concordi nel ritenere che essendo l'assemblea l'riunione delle persone quali cate dalla omogeneità e dalla convergenza dei rispettivi interessi, ma si concili con la sua natura la.

pretesa del datore di lavoro a partecipare ad essa. L'illegittimità di tale pretesa viene sancita solitamente mediante accertamento dell'antisindacalità della condotta datoriale ai sensi dell'art 28 St. lavoratori.

Problema ancora più delicato è se all'assemblea abbiano diritto di partecipare i dirigenti dell'impresa. La risposta è negativa. L'assemblea deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La prova del carattere sindacale di una tematica è fornita dalla sola circostanza che il sindacato ne faccia oggetto del proprio interesse.

L'assemblea può svolgersi durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per ciascun lavoratore. Le ore possono essere consumate a scelta del singoli e sono regolarmente retribuite.

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Il referendum

Il diritto di referendum, finalizzato a far emergere l'opinione dei lavoratori su determinate tematiche, è

regolato dall'art 21 St. Lav. La facoltà di convocazione del referendum è assegnata alle RSA, che possono però esercitarlo solo congiuntamente, o alla RSU unitariamente intesa. La disciplina particolarmente restrittiva del potere di indizione del referendum appare ispirata ad un duplice obiettivo: garantire una qualche stabilità alle strategie e opinioni del sindacato e impedire nell'interesse della parte datoriale, una eccessiva proliferazione di consultazioni nei luoghi di lavoro. Sotto il profilo dell'oggetto, il referendum deve riguardare materie inerenti all'attività sindacale. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, l'art 21 dispone che il referendum debba tenersi entro l'orario di lavoro, salvo ulteriori modalità previste dai contratti collettivi. Il problema più delicato riguarda l'ambito di efficacia del referendum. Il referendum, per la cui validità è richiesta la

partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto, diviene un elemento decisivo del procedimento negoziale.

Diritto d’a ssioneL’art 25 St. lav. mira ad assicurare il collegamento tra il personale dell’unità produttiva ed il sindacato. In questo caso il collegamento non implica una partecipazione dei lavoratori. Il diritto di a ssione compete alle RSA, alle RSU, alle organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL. Il diritto si esercita all’interno dell’unità produttiva dove il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre appositi spazi che rendano esercitabile il diritto.

La attività di a ssione può avere ad oggetto pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

L’attività di a ssione può avere ad oggetto pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Proselitismo e collette sindacali

Nei luoghi di lavoro. Art 26. L'articolo 26 riconosce ai singoli lavoratori il diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. L'attività di proselitismo non coincide esattamente con una forma qualitativa di propaganda. All'attività di proselitismo l'art 26 accomuna quella di raccolta dei contributi per le organizzazioni sindacali. Si tratta di quote che ciascun lavoratore iscritto è tenuto a versare al proprio sindacato, in esecuzione delle previsioni statutarie, per garantire un gettito finanziario idoneo alla costituzione del fondo comune. L'art 26 non è ispirato al criterio selettivo dell'art 19 St. Lv. Bene chiaro dell'attività di raccolta dei contributi e dell'opera di proselitismo sono, infatti, tutte le associazioni sindacali dei lavoratori.

Si tratta di un tipico diritto a titolarità individuale per la soddisfazione di interessi collettivi; ma, a differenza dei diritti d'assemblea o di referendum, la situazione attiva conferita al singolo lavoratore non è subordinata all'esercizio di un potere da parte dell'organizzazione sindacale. Il proselitismo e la raccolta di contributi sindacali ad opera dei prestatori di lavoro in favore delle proprie organizzazioni incontrano il limite espresso del rispetto del normale svolgimento dell'attività aziendale. Locali per le RSA. Art 27. Le rappresentanze sindacali hanno diritto ad utilizzare appositi spazi e locali per l'esercizio dell'attività sindacale, messi a disposizione dall'azienda. L'art 27 infatti tiene distinte due diverse ipotesi: la prima concerne le unità produttive con almeno 200 dipendenti; in esse è fatto obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione delle RSA permanentemente unl testo fornito può essere formattato utilizzando i seguenti tag HTML:

locale comune idoneo all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle u

Dettagli
A.A. 2022-2023
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edoardoselogni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pizzoferrato Alberto.