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L'INFORMAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO, L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La politica attiva del lavoro dedica grande cura sia ad un'informazione tempestiva e significativa sulla domanda e l'offerta, sia all'orientamento e alla formazione professionale.

Per l'informazione: c'è coesistenza di una serie di strutture pubbliche che controllano i flussi di lavoratori in entrata e uscita dal mercato del lavoro e li studiano: CNEL, Istat, Ministero del lavoro, osservatori regionali e provinciali.

Tra gli strumenti per realizzare la trasparenza nel mercato e migliore circolazione delle informazioni, prima il decreto 469/97 poi il 276/03 si occupano di istituire una rete informatica (network): all'inizio era il SIL (Sistema Informativo Lavoro), in origine chiuso, poi si rinnova nella "Borsa continua nazionale del lavoro" basata su una serie di nodi regionali facilmente consultabile (da internet per esempio) dai lavoratori e dalle imprese. Severi limiti all'acquisizione.

Al trattamento e divulgazione di dati personali dei lavoratori. La conduzione della borsa resta nelle mani dello Stato, mentre la sua gestione è demandata alle Regioni. È stata poi istituita una banca dati informatizzata dei lavoratori in cerca d'impiego chiamata "elenco anagrafico" e una "scheda professionale" in cui inserire le informazioni su esperienze formative e professionali del lavoratore e i dati sulla certificazione delle sue competenze: entrambi vanno a sostituire rispettivamente liste di collocamento e libretto del lavoro. Scopo: favorire l'assunzione e l'accesso ai servizi per l'impiego da parte di datori e lavoratori e controllare la professionalità più richiesta sul mercato. Per ammodernare il sistema di incontro tra domanda e offerta e permettere allo stato di mantenere la vigilanza.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - MARTINA PISANO -

Per orientamento professionale si intende attività svolta ad informare e indirizzare il

sue dipendenze e per poi metterli a disposizione di terzi. La legge n. 1369/60 ha introdotto il divieto di interposizione di manodopera, al fine di contrastare il fenomeno dell'abuso e della sfruttamento dei lavoratori. Tuttavia, con la legge n. 183/2014, è stata introdotta la possibilità di somministrazione di lavoro, disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81/2015. La somministrazione di lavoro è consentita solo in determinati casi e con specifiche modalità, al fine di garantire la tutela dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti. La somministrazione di lavoro può avvenire attraverso agenzie di somministrazione autorizzate, che svolgono un ruolo di intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori. Le agenzie di somministrazione devono rispettare determinati requisiti e obblighi, al fine di garantire la qualità dei servizi offerti e la tutela dei lavoratori. La somministrazione di lavoro può essere utilizzata dalle imprese per far fronte a esigenze temporanee e specifiche, come ad esempio picchi di lavoro o sostituzioni temporanee. Tuttavia, è importante sottolineare che la somministrazione di lavoro non può essere utilizzata come forma di elusione delle norme sul lavoro subordinato. In conclusione, la somministrazione di lavoro è una forma di collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, che può essere utilizzata in determinati casi e con specifiche modalità, al fine di garantire la flessibilità e l'adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro. Tuttavia, è fondamentale che questa forma di collaborazione avvenga nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme vigenti.dipendenze altrui. Era un'antica prassi datoriale per liberare i datori dalla propria responsabilità giuridica ed economica nei confronti dei lavoratori, scaricandola su altri soggetti intermediari. Definita in francese "marchandage du travail" e definita come interposizione, appalto di mere prestazioni di lavoro o intermediazione. La legge vietava, per diffidenza e timore di compromettere la tutela dei lavoratori, una fattispecie complessa: committente che si rivolge ad un altro soggetto, interposto, per chiedere la fornitura di tot lavoratori, assunti e retribuiti direttamente da questo: fornitura di manodopera. Il divieto aveva una sanzione civile, per cui i lavoratori erano considerati alle dipendenze dirette del committente e una sanzione penale, di natura contravvenzionale. La legge 1369/60 esprime la più ampia strategia di contenere il fenomeno del decentramento (scorporazione o commissionamento a terzi pezzi del processo produttivo verso l'esterno col ricorso ad altre dipendenze altrui).corsivo e grassetto.

flessibilità normata, si richiede la sussistenza di tutta una serie di requisiti..

Per il legislatore italiano del ’97 e ’03 il fenomeno interpositorio esplica una funzione positiva se l’attività di somministrazione di manodopera viene esercitata professionalmente, sottoposta a controlli e limiti, circondata da garanzie a tutela dei lavoratori.

La deroga della somministrazione ’03 è più ampia di quella del lavoro temporaneo del ’97.

3. FENOMENI INTERPOSITORI E FATTISPECIE A CONFINE

Il fenomeno represso dalla legge del ’60 era la triangolarizzazione, vedi tabella 11.

Il problema all’entrata in vigore della legge del ’60 era distinguere le forme vietate di fornitura di manodopera dal contratto d’appalto, in particolare di servizi disciplinato dagli art. 1655 ss., lecito.

Per la legge a differenza era che: la fornitura di manodopera consisteva in un obbligazione di dare (fornire lavoro) - mentre l’appalto,

Un'obbligazione di fare cioè realizzare un'opera o servizio. - Il contratto di appalto (anche quello caratterizzato da alta intensità di lavoro - labour intensive-) si realizza quando l'appaltante chiede all'appaltatore il "compimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio". È indispensabile che l'appaltatore sia un imprenditore genuino che dia vita a un'organizzazione lavorativa autonoma e assuma rischio d'impresa. Per un orientamento dottrinale, accolto dai giudici spesso, per la configurazione di un appalto lecito bastava la mera direzione e coordinamento della forza lavoro da parte dell'appaltatore purché fosse ravvisabile un valore aggiunto rispetto al conferimento di nude prestazioni. Il legislatore del '60 cmq voleva disincentivare anche il decentramento produttivo, introducendo alcune garanzie a favore dei dipendenti dell'appaltatore nel caso di appalto.

interno (con inerenza al ciclo produttivodell'attività del committente- facchinaggio, pulizia.).Il legislatore del 2003 per rimarcare la linea di confine tra somministrazione e l'appalto di servizi (in cui il fattore lavoro è prevalente rispetto al capitale), accanto ai tradizionali indici di distinzione quali "organizzazione di mezzi" e "rischio d'impresa", per qualificare un appaltatore genuino introduce:esercizio da parte di questo " del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lav".E' recepito l'orientamento giurisprudenziale.L'appalto non genuino è punito con la stessa sanzione della somministrazione non autorizzata:imputazione del rapporto in capo all'effettivo utilizzatore.RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - MARTINA PISANO -Il legislatore del 2003 rende economicamente più conveniente il contratto di appalto rispetto alla stessasomministrazione.Un altro strumento

Il distacco o comando è una pratica flessibile della forza lavoro, in cui un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori per soddisfare un proprio interesse specifico. Questa pratica è definita dalla legge come una forma legittima di fornitura di manodopera non professionalmente esercitata (a differenza della somministrazione). Pertanto, si tratta di una somministrazione temporanea effettuata da qualsiasi datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse. Se non rispetta i requisiti legali, è soggetta alle stesse sanzioni.

La somministrazione di lavoro disciplinata dal D.Lgs N.276/03 conferma che l'interposizione è vietata, tranne che per le deroghe ammesse. La somministrazione è legittima se effettuata da un soggetto autorizzato e se la triangolazione avviene nei limiti stabiliti dagli articoli 20-21 della legge. I lavoratori sono assunti e retribuiti dall'agenzia di somministrazione, ma svolgono il lavoro presso l'azienda utilizzatrice.

perl'utilizzatore che può essere anche una p.a.La deroga della somministrazione è più ampia di quella del lavoro temporaneo del '97: può essere tempodeterminato ma anche a tempo indeterminato.La tecnica è quella della casistica tassativa , estensibile dalla contrattazione collettiva, per la s a tempoindeterminato e quella delle ragioni giustificative con la riproposizione della clausola già sperimentataper il contratto a termine, per quella a termine.Per garantire trasparenza, per il contratto di somministrazione sono previsti requisiti:

  • di forma: atto scritto ad substantiam
  • di contenuto: elementi obbligatori: art.21

Tutte le informazioni inerenti il contratto devono essere fornite dall'agenzia al lavoratore all'atto dellastipulazione. L'utilizzatore deve comunicare ai sindacati (RSA) il numero e i motivi del ricorso allasomministrazione.La somministrazione è vietata in 3 dei 6 casi della lex '97:

  1. ...

1- per la sostituzione dei lavoratori in sciopero

2- per le unità produttive e per le mansioni interessate, nei 6 mesi prima, da licenziamenti collettivi o integrazioni salariali da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

3- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - MARTINA PISANO -

Tra l'agenzia e il lavoratore vi è un contratto di lavoro subordinato che può essere stipulato a tempo pieno o parziale, a tempo determinato, o a tempo indeterminato con diritto del lavoratore ad un'indennità di disponibilità, per i periodi di non lavoro.

Il rapporto tra lavoratore e utilizzatore invece non assume autonoma veste contrattuale: i lavoratori sono alle dirette dipendenze dell'agenzia e svolgono la concreta attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore.

Sull'agenzia gravano gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, ed assistenziali a favore del lavoratore;

L'utilizzatore però ha

un'obbligazione solidale sussidiaria, è tenuto a rimborsare all'agenzia i costi sostenuti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
130 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paoulagyeman di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mainardi Sandro.