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MEZZI ISTRUTTORI
Richiesta di chiarimenti
Richiesta di informazioni all’amministrazione su fatti rilevanti per il giudizio.
Richiesta di documenti
Ha ad oggetto qualsiasi documento inerente alla materia del contendere. La
richiesta può essere indirizzata anche a terze parti
Verificazioni
Riguarda l’accertamento di fatti e di situazione complesse, il giudice può acquisire
così elementi tecnici e si avvale di funzionari o tecnici incaricati per eseguirla.
Consulenza tecnica
Simile alle verificazioni ma assegnata a un perito che deve essere terzo rispetto alle
parti in giudizio. Questa può essere disposta solo eccezionalmente poiché il giudice
deve privilegiare le verificazioni. Infine la consulenza non è un mezzo di prova, ma è
un mezzo per acquisire gli elementi tecnici necessari per comprendere il significato
del fatto in questione.
Consulenza e verificazioni incontrano il limite dell’insindacabilità degli atti
amministrativi, il giudice può verificarne l’attendibilità o la coerenza ma non può
spingersi a sindacarne l’esattezza o la condivisibilità
Prova testimoniale
È ammessa dal giudice su istanza di parte. È ammessa solo in forma scritta per
salvaguardare la celerità dell’istruttoria ed evitare l’impegno richiesto dall’audizione
del teste.
Ispezione
L’istruttoria svolta nel corso del giudizio è volta ad acquisire tutti gli elementi di fatto utili per
la decisione, e a verificare la completezza e coerenza dell’istruttoria svolta nel
procedimento amministrativo.
SOSPENSIONE = le ragioni sono disciplinate nel codice di procedura e in altre leggi. (a) per
ragioni di pregiudizialità > tutte le volte in cui la questione sulla capacità o sullo stato di
persone o sull’incidente di falso è rilevante rispetto al giudizio amministrativo il giudizio è
sospeso, la valutazione è affidata al giudice, nel caso di pendenza di giudizio penale è
necessario invece svolgere una valutazione di opportunità. (b) questione di legittimità
costituzionale (c) interpretazione di una norma comunitaria. La sospensione viene disposta
con ordinanza appellabile e non preclude la possibilità di chiedere pronunce cautelari.
Ipotesi di sospensioni facoltative > presentazione del regolamento di giurisdizione.
INTERRUZIONE = per la disciplina dell’istituto si fa rinvio al codice di procedura civile.
Per la prosecuzione del giudizio quando sia cessata la causa di sospensione o si è prodotta
l’interruzione è necessario un nuovo atto d’impulso > istanza di discussione del ricorso. Solo
nel caso di interruzione è richiesto un atto di riassunzione che deve essere notificato alle
altre parti. 30
LA DECISIONE
Affinché il ricorso sia esaminato è necessario un atto di impulso processuale: istanza di
fissazione dell’udienza che deve essere presentata entro 1 anno dal deposito del ricorso.
In seguito alla presentazione di questa istanza il presidente fissa l’udienza di discussione di
cui deve essere dato un preavviso alle parti di almeno 60 giorni. Ai sensi dell’articolo 73
c.p.a. le parti costituite possono depositare documenti fino a 40 giorni liberi prima, memorie
conclusionali fino a 30 giorni prima, memorie di replica fino a 20 giorni prima. L’udienza è
pubblica e le parti possono intervenire per mezzo del loro difensore. alla conclusione di
questa, se il collegio non ritiene di dover adottare pronunce interlocutorie o istruttorie
procede alla decisione e pronuncia la sentenza. Qualora il giudice ritenesse che per la
decisione fosse rilevante una questione rilevata d’ufficio e non discussa tra le parti, deve
comunque sottoporla a queste per salvaguardare il principio del contraddittorio.
Articolo 74 c.p.a. > sentenza in forma semplificata: motivazione sintetica incentrata sui profili
decisivi della vertenza. È possibile quando il ricorso risulta essere manifestamente fondato o
manifestamente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile o quando l’esito risulta
chiara già nella fase cautelare. La sinteticità non può mai arrecare pregiudizio ai principi
sulla funzione giurisdizionale e non può derogare a canoni sanciti nel codice stesso: articolo
3 necessità della motivazione per ogni provvedimento decisorio.
La decisione deve intervenire comunque con un contraddittorio e un’attività istruttoria
completa e almeno 20 giorni dopo dall’ultima notifica di ricorso. Anche nella fase cautelare
è possibile decidere il ricorso ma solo dopo aver sentito le parti e nei casi in cui queste non
intendano proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. La sentenza deve essere
sottoscritta dal presidente del collegio giudicante e viene depositata insieme al dispositivo,
il deposito comporta la pubblicazione e da questo momento la sentenza produce i suoi
effetti e decorre il termine di 6 mesi per l’eventuale impugnazione. Del deposito è
necessario dare comunicazione alle parti.
IL RITO CAMERALE
Il codice prevede uno svolgimento più celere che viene designato come rito camerale > è
previsto per alcune controversie: (a) giudizio di ottemperanza (b) giudizio in materia di
accesso (c) opposizione ai decreti presidenziali di estinzione o improcedibilità del giudizio.
La caratteristica è che sono dimezzati tutti i termini processuali salvo quelli per la notifica
del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti. Non è necessaria l’istanza
di fissazione dell’udienza, ma è fissata d’ufficio. Il ricorso è trattato nella prima camera di
consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione. Non è
necessaria un’udienza pubblica ma il giudice decide in camera di consiglio. La celerità
non compromette comunque i diritti di azione e difesa delle parti. 31
XII
LA TUTELA CAUTELARE
Anche nel processo amministrativo questa ha carattere di strumentalità dal momento che
permette di evitare che la durata del giudizio possa rendere inutile per il ricorrente la
decisione finale. L’impugnazione del provvedimento non determina la sospensione di
questo, che continua a spiegare i suoi effetti pertanto è necessaria una tutela cautelare
che intervenga a prevenire e limitare i danni che possono intervenire dall’esecuzione del
provvedimento. È la parte interessata a richiedere una misura cautelare al giudice
amministrativo e la sua concessione presuppone l’accertamento:
Fumus boni iuris (articolo 55 comma 9 c.p.a.)
Valutazione sommaria sul merito della pretesa fatta valere dal cittadino con
l’impugnazione. la concessione della misura è subordinata alla valutazione “sulla
ragionevole previsione sull’esito del ricorso” infatti ogni volta in cui questo sembri
manifestamente infondato o inammissibile, la misura cautelare non viene concessa
Periculum in mora (articolo 55 comma 1 c.p.a.)
È la possibilità di “subire un pregiudizio grave e irreparabile” dal provvedimento
impugnato “durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso”. Il
pregiudizio che il giudice deve accertare non è quello ordinario che ha fatto sorgere
l’interesse al ricorso, ma deve essere un pregiudizio arrecato dal provvedimento a
un interesse materiale rilevante del ricorrente qualificato dalla gravità e
irreparabilità.
Nel concedere la misura il giudice deve anche considerare il pregiudizio che la misura
cautelare potrebbe arrecare all’amministrazione e ai controinteressati, tutte queste
valutazioni comparative devono essere condotte secondo il suo prudente apprezzamento.
L’articolo 55 comma 2 c.p.a. prevede che la concessione o il diniego di una misura
cautelare può essere subordinata a una cauzione a garanzia del pregiudizio subito dalla
parte su cui grava la pronuncia del giudice. Essa non è ammessa quando siano in gioco
interesse essenziali della persona.
MISURE CAUTELARI
La misura cautelare tipica e generale nel processo amministrativo è quella della
sospensione del provvedimento > preclude la produzione di effetti del provvedimento o
inibisce all’amministrazione di attuarne l’esecuzione materiale. Solo nelle controversie
patrimoniale e nella tutela del pubblico impiego erano ammesse misure cautelari con un
contenuto atipico, come quelle dell’articolo 700 c.p.c. Tuttavia questa unica misura era
inadeguata nei giudizi promossi contro provvedimenti negativi o contro il silenzio
dell’amministrazione, allora il codice, confermando innovazioni già accolte nella L.
205/2000, prevede che la tutela cautelare non si risolva più solo in una misura tipica come
32
quella della sospensione, ma si attui attraverso misure di contenuto atipico > misure più
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Così prevedendo
è ora possibile che il giudice in via cautelare obblighi l’amministrazione ad assumere
determinati atti oppure a svolgere l’attività richiesta dal ricorrente. Rimane comunque
ferma l’esigenza di considerare i limiti generali dei poteri cautelari del giudice
amministrativo, pertanto è escluso che una misura cautelare possa determinare la
definizione del giudizio.
PROCEDURA ORDINARIA
La domanda di misura cautelare deve essere presentata per iscritto al giudice adito per il
ricorso principale e notificata all’amministrazione resistente e ai controinteressati. Sulla
domanda decide definitivamente il giudice dopo che il contraddittorio sia stato integrato,
ma nei casi di particolare urgenza il giudice può assumere misure cautelari interinali,
soggette necessariamente ad essere riesaminate una volta che tutte le parti saranno
evocate in giudizio. Sulla domanda provvede il giudice in camera di consiglio, decorsi
almeno 20 giorni dalla notifica dell’istanza e 10 dalla sua notifica. La richiesta di una misura
cautelare non può essere trattata fino a quando non sia stata depositata l’istanza di
fissazione dell’udienza di discussione, altrimenti la parte potrebbe perdere interesse a
coltivare il giudizio prolungando invece gli effetti della misura cautelare così ottenuta. Il
collegio chiamato a pronunciarsi deve verificare la propria competenza > impossibile per il
TAR incompetente pronunciarsi sulle misure cautelari. Sulla richiesta il collegio provvede con
un’ordinanza motivata efficace fin dal momento del suo deposito. La motivazione deve
estendersi alla valutazione del pregiudizio allegato e deve indicare i profili che inducono
ad una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso. È possibile che in questa fase