Diritto amministrativo per il progetto architettonico
Indice
- Introduzione al diritto Pg. 1
- Caratteristiche delle norme giuridiche Pg. 2
- Fonti del diritto Pg. 2-3
- Criteri ordinatori nelle fonti del diritto Pg. 4
- Fonti dello Stato Pg. 4
- Corte costituzionale o consulta Pg. 5
- Alcuni articoli importanti (42,43,127,7,9,2,3) Pg. 7
- Fonti di rango costituzionale Pg. 11
- Fonti primarie Pg. 12
- Fonti secondarie Pg. 13
- Fonti delle autonomie Pg. 15
- Principi di continuità Pg. 17
- Governo del territorio Pg. 17
- Tutela dell’ambiente Pg. 19
- Tutela paesaggistica e valorizzazione paesaggistica Pg. 20
- Opere pubbliche Pg. 21
- Documento unico di progetto (DUP) Pg. 24
- Riparto di competenze Pg. 25
- Partenariato pubblico privato Pg. 28
- Smart cities Pg. 33
- Comunità energetiche Pg. 35
- Fonti degli enti locali Pg. 37
- Diritto amministrativo Pg. 39
- Pianificazione urbanistica Pg. 43
- Paesaggio e beni paesaggistici Pg. 51
- Perequazione urbanistica Pg. 58
- Piani particolareggiati
- Titoli edilizi Pg. 61
- SCIA / CILA Pg. 63
- Abuso edilizio Pg. 65
- Sanatoria e condono Pg. 66
28-Febbr.
Diritto amministrativo del progetto architettonico
Diritto = a cosa serve e a cosa servono i giuristi.
Il diritto serve alla persona, alla società, per risolvere problemi che la convivenza sociale produce. Roberto B. = i giuristi producono razionalità, in un ambiente che è complesso, variegato, conflittuale e che non si presta essere governato con regole esatte. Il giurista cerca di governare la complessità sociale e a livello di meccanismo di funzionamento / modalità di ragionamento il giurista cerca di ricondurre gli infiniti casi della vita in schemi concettuali, ipotesi prefigurate, cerca di razionalizzare la realtà in cui vive, governare la complessità sociale -> il giurista cerca di ricondurre il caos al cosmos (ordine).
Come? Al fronte della molteplicità dei casi prefigura degli schemi (archetipi). ES: comportamenti guardati con sfavore (reati) -> nel diritto l’identificazione di questi comportamenti prevede una sanzione -> modalità attraverso cui si riconduce a uno schema un caso specifico. Inoltre il diritto dá delle regole per individuare quali sono gli interessi prevalenti nel caso in cui ci sono interessi confliggenti/che vanno in contrasto. Ci sono conflittualità tra l’interesse del privato e della p.a. -> il diritto dà le regole per capire quale dei due prevale nel conflitto.
Prima parte: introduzione al diritto e norme giuridiche; parte seconda: le fonti del diritto, le fonti che producono diritto e quindi legge, decreto legge, ecc. con attenzione ai temi dell’urbanistica e dell’edilizia -> lettura delle fonti del diritto che viene calata nelle materie di settore; parte terza: nozioni fondamentali di diritto amministrativo -> andando a vedere le caratteristiche della materia madre; parte quarta: discipline di settore -> urbanistica e edilizia, con parte di contratti pubblici relativa a opere pubbliche. Ci saranno cenni di diritto dell’ambiente.
Diritto: l’insieme delle regole che disciplinano una certa organizzazione. Il concetto di diritto così espresso si collega a quello di ordinamento giuridico (= sinonimo di diritto) = insieme di norme e regole che governano la convivenza sociale. Fonti del diritto: sono i fatti o gli atti che l’ordinamento abilita a produrre norme giuridiche. Diritto amministrativo: branca del diritto che si occupa delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’organizzazione delle p.a., della loro attività e i rapporti che si instaurano con i soggetti privati. Il diritto amministrativo presenta a sua volta degli ambiti specifici -> quelli di cui ci occuperemo sono urbanistica e edilizia, con riferimenti al diritto dell’ambiente.
La prima materia è l’urbanistica l’urbanistica. Cos’è = disciplina che si occupa dell’assetto del territorio, in cui ci sono anche le città che si stanziano su di esso. Non riguarda solo i centri urbani, ma il territorio in primis -> con l’obiettivo di ottimizzarne l’utilizzo. La corte costituzionale parla proprio di funzione ordinatrice degli usi e trasformazioni di esso. Il concetto di urbanistica è andato ampliandosi nel tempo. L’urbanistica è confluita nell’ambito della materia del governo del territorio -> l’urbanistica è una delle sue componenti. La locuzione governo del territorio è quella che nella Costituzione ha sostituito l’urbanistica, sostituzione avvenuta con la riforma del 2001 (titolo V). Riforma che ha modificato la costituzione nel 2001, che fa riferimento al capitolo V della Costituzione, nella II parte.
Questo capitolo riguarda il rapporto tra Stato, Regioni e enti locali (comuni, province, città metropolitane). Questa riforma considerata come punto di svolta rispetto all’assetto costituzionale precedente = ha dato piu poteri alle regioni e agli enti locali -> ha valorizzato il principio di autonomia di Regioni e enti locali. Come? Andato a toccare: il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, ovvero il rapporto tra leggi statali e regionali; la ripartizione delle funzioni amministrative, quindi si è andato a ridisciplinare il rapporto tra le funzioni di Stato, regioni e enti locali dando anche qui piu potere a regioni e enti locali.
In questo ambito il legislatore costituzionale ha introdotto la materia “governo del territorio”, espressione che sostituisce quella precedente di “urbanistica” -> il che esprime anche un cambiamento di visione della materia, la quale si occupa di disciplinare gli ambiti che gravano su un territorio. Altra materia su cui ci concentreremo è l’edilizia che disciplina la realizzazione di manufatti sul territorio, che possono corrispondere a interessi di natura diversa (commerciale, produttiva, ecc). L’edilizia dà le condizioni delle trasformazioni, ammesse da normativa e pianificazione urbanistica, che possono essere realizzate. Anche l’edilizia rientra nella nuova materia del governo del territorio. N.B. la tutela dell’ambiente non rientra nel governo del territorio.
URBArisica ed Edilizit
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Nozioni introduttive sul concetto di diritto e norma giuridica
1 Nozioni introduttive sul concetto di diritto e norma giuridica -> in particolare rapporti tra società e diritto. Le organizzazioni (qualsiasi organizzazione sociale) per essere tali e per configurarsi come tali e per sopravvivere devono darsi delle regole; tra l’altro devono esserci degli apparati che queste regole si incaricano di far rispettare. Queste regole che si danno le organizzazioni sono il diritto di quelle organizzazioni -> questa è la ragione per cui si dice “ubi societas ibi ius” -> dove c’è una società, un’organizzazione sociale, lì c’è il diritto.
Questa formula esprime una relazione biunivoca tra organizzazioni sociali e diritto. Considerate nel loro insieme queste regole formano un ordinamento giuridico. Idea quindi di ordine, e da questo pdv “ordinamento giuridico” sottolinea il disordine in cui la società cadrebbe in mancanza di regole. Norme giuridiche -> la norma giuridica è la regola giuridica che costituisce il diritto di quella determinata società. Le nostre società presentano molteplici regole, alcune giuridiche altre no (morali e religiose = regole che governano la società ma non sono giuridiche -> non comporta una sanzione, sono autonome, mentre le regole giuridiche sono eteronome).
Regole morali/ religiose = autonome -> autos (sè stesso)+ nomos (regola) -> darsi delle regole da solo, quindi in questo caso significa che è una scelta dell’individuo adeguarsi alle regole morali e religiose; regole giuridiche = eteronome -> eteros (altro) + nomos (regola) -> sono regole che hanno una forza vincolante che deriva dal fatto che sono previste da un’autorità, non è una scelta dell’individuo adeguarsi o meno -> a garanzia di questa coattività delle regole giuridiche c’è solitamente una sanzione.
Norma e disposizione
Norma e disposizione -> differenza norma disposizione. La è il contenuto, la è ciò che contiene. La norma è il precetto giuridico, la prescrizione, un nucleo di significato. La disposizione è la formulazione letterale in cui la norma è racchiusa.
Consuetudine -> ciò che viene fatto con una certa ripetitività nel tempo, ci sono dei casi in cui la consuetudine può diventare norma giuridica -> fonte del diritto, quando ha alcune caratteristiche: 1) la ripetizione nel tempo; 2) la convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico. -> es: nel diritto internazionale.
Caratteristiche di una norma giuridica
I generalità; astrattezza; coattività.
Caratteristiche di una norma giuridica: 1) 2) 3)
Generalità: 1. la norma giuridica si rivolge a una generalità di persone, a una pluralità di persone. Può rivolgersi a tutti o si può trattare di un gruppo, una determinata categoria di persone. ES: norma giuridica che si rivolge a tutti -> precetto di non uccidere si rivolge a tutte le persone: norma giuridica che si rivolge a det. categorie -> norme che si rivolgono ai lavoratori (pluralità di persone ma non chiunque), oppure gli obblighi vaccinali per det. categorie. La norma giuridica non è ad personam, non si rivolge al singolo.
Astrattezza: 2. lo schema della norma giuridica contempla una fattispecie astratta quindi è uno schema svincolato da una realtà concreta che si può applicare a tutte le realtà, a tutti gli eventi e casistiche future che ricadono nel suo ambito di applicazione. ES: previsione del reato di omicidio -> chi uccide è punto con .. -> questa non è l’astrattezza. Astrattezza = fattispecie, schema astratto che può essere ripetuto, si può applicare, in concreti riconducibili a questo schema. Non è la disciplina di una cosa concreta.
Queste due caratteristiche permettono di distinguere le norme giuridiche dai provvedimenti amministrativi (provv. delle amministrazioni). ES: l’autorizzazione è un provvedimento non generale, è rilasciato dall’amministrazione all’individuo, questi provvedimenti hanno destinatari specifici. Altra caratteristica della norma giuridica è:
Coattività: 3. le norme hanno forma cogente nei confronti degli individui (obbligatorie, imperative) e il rispetto delle norme giuridiche è assicurato spesso da sanzioni.
L’interpretazione del diritto
L’interpretazione del diritto, come si interpreta? Quali sono le varie tipologie di interpretazioni che possono esserci?
Tre tipologie principali:
1. Interpretazione letterale o testuale: è quella che deriva semplicemente dal significato delle parole, del testo, di quella determinata disposizione. Nel Codice Civile c’è una parte iniziale che è quella delle pre-leggi in cui all’art. 12 si dice che nell’applicare le leggi non si può trovare altro senso che non sia quello proprio delle parole.
12 Preleggi - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato
2. Intepretazione teleologica: fa riferimento al fine di quella determinata norma, si interpreta la norma sulla base della sua finalità. C’è comunque un riferimento anche a questo nell’art. 12 in cui si parla dell’ “intenzione del legislatore”.
3. Intepretazione sistematica: questa guarda alla norma nel contesto delle altre norme, come elemento di un sistema -> cerco di interpretare quella norma dal contesto/sistema giuridico in cui quella norma è inserita. Nell’art 12 del codice civile c’è un accenno quando si parla di “connessione” intesa come connessione tra le norme.
Questa classificazione si riscontra nella lettura stessa della norma giuridica.
A queste si aggiunge anche quella autentica: è un’interpretazione data dallo stesso legislatore, il quale egli stesso può chiarire il significato dell’interpretazione della norma -> per questo autentica.
Integrazione del diritto
Integrazione del diritto Il diritto non può coprire tutto -> lacune normative. Per affrontare questo problema si ricorre allo strumento dell’analogia. 2 tipologie: analogia legis; analogia iuris. Una cosa che si può fare è il ricorso all’analogia legis -> ovvero guardare come sono disciplinati dei casi simili. ES: disciplina del traffico aereo: inizialmente per risolvere alcune questioni ci si riferiva alla disciplina del traffico navale; oppure il caso delle convivenze civili si applicano previsioni che regolamentano il matrimonio, ad esempio nel caso specifico della tutela dei figli.
Altra possibile soluzione è l’analogia iuris: in questo caso si cerca di risolvere la questione attraverso i principi generali dell’ordinamento giuridico, nell’ambito dei quali hanno molta importanza i principi costituzionali. L’analogia non è sempre possibile, ci sono dei casi in cui è vietata: casi di -> leggi penali e leggi speciali. Leggi penali sono quelle che prevedono i reati e le conseguenti sanzioni; leggi speciali perchè sono studiate per determinati settori/ambiti, escludendone l’applicazione analogica. Anche in questo caso si fa riferimento all’artico 12 del Codice Civile.
ico Dirittoy privato
Diritto pubblico / diritto privato
Diritto pubblico / diritto privato Nel primo si fa riferimento a soggetti che non sono in una situazione paritaria -> vi è uno che è in una I-condizione di preminenza rispetto ad un altro -> è un soggetto che ha un potere. Il diritto pubblico si collega al concetto di potere. Il secondo riguarda soggetti che sono in una situazione paritaria, non c’è uno cui è attribuito un potere rispetto ad un altro -> riguarda la gestione dei rapporti reciproci tra privati.
Diritto pubblico (= concetto di potere) : diritto amministrativo (rapporto tra p.a. e privati, le p.a. hanno poteri per il perseguimento di interessi pubblici); diritto costituzionale (fonti del diritto, architettura costituzionale del nostro Stato).
Diritto privato (soggetti paritari): diritto civile; diritto commerciale (delle società, delle imprese). ES: Diritto penale -> diritto pubblico, dimostra il potere dello stato nei confronti di chi attenta alla collettività. Diritto processuale penale: disciplina dei processi penali -> diritto pubblico. Diritto processuale civile: diritto pubblico -> riguarda le controversie civili, ma questo diritto disciplina il processo -> come il potere giudiziario si esercita in materia civile -> come la p.a. agisce. Le p.a. possono agire sia nell’esercizio di poteri, ma possono anche agire utilizzando strumenti privatistici come qualsiasi individuo singolo (es: stipulazione di un contratto di affitto).
Fonti del diritto
Fonti del diritto Sono le fonti che producono diritto -> producono norme giuridiche -> nello specifico le fonti di produzione.
Esiste però anche un’altra tipologia: le fonti di cognizione. Queste sono quelle che consentono di conoscere il diritto, consultare il diritto, ecc. 2 Es: Fonte di produzione -> legge, decreto legge, decreto legislativo -> producono norme giuridiche. Fonte di cognizioni -> la gazzetta ufficiale -> permette di conoscere il diritto.
Fonti di cognizione sono di 2 tipologie: A) fonti ufficiali : Gazzetta ufficiale -> la pubblicazione su di essa ha una valenza precisa ai fini dell’efficacia della pubblicazione della legge. Senza la pubblicazione la legge non hanno effetto. La Gazzetta ufficiale permette di conoscere la legge da parte delle persone -> in questo si vede il significato vero di fonte di cognizione. “Vacatio legis” = periodo che garantisce la conoscenza della legge, tempo dopo cui entra in vigore effettivamente. Tra queste fonti abbiamo anche i “BUR”(=bollettini ufficiali delle regioni): ovvero le gazzette ufficiali delle regioni; B) fonti non ufficiali: queste fonti hanno semplicemente il significato di raccogliere delle normative e farle conoscere/consultare ma non hanno valore ai fini dell’efficacia di queste fonti.
Fonti di produzione: ci sono delle classificazioni. A) fonti atto e fatto; B) fonti scritte e non scritte; C) fonti interne e esterne.
Fonti atto fonti fatto A) = sono atti giuridici (una legge, un decreto legge, legislativo, un regolamento); = sono dei fatti che hanno valore di fonte del diritto. Es: la consuetudine. Il nostro ordinamento è fondato piu su le fonti atto, quelle fatto hanno un valore residuale;
Fonti scritte fonti non scritte B) = consistono in testi giuridici es: la Costituzione, le leggi, ecc; = ad esempio ci sono dei paesi che hanno una Costituzione non scritta (es: UK), oppure le consuetudini sono fonti non scritte;
Fonti interne fonti esterne C) = interne al nostro ordinamento giuridico es: Costituzione, leggi, ecc; = appartengono ad ordinamenti esterni al nostro es: ordinamento europeo (direttive europee, regolamenti europee), ordinamento internazionale (trattati internazionali).
Fonti sulla produzione = sono le fonti che disciplinano le altre fonti del diritto -> la piu importante: la Costituzione. Qui noi troviamo previste alcune delle fonti di produzione piu importante: decreti legge, decreti legislativi, rapporti tra leggi regionali e statali, i regolamenti (es: degli enti locali).
Due caratteristiche rendono una consuetudine un diritto:
- Diuturnitas
- Opinio iuris et necessitatis
Tre tipologie di consuetudini:
- Praeter legem: significa oltre la legge, in un ambito non coperto dalla legge
- Secundum legem: secondo la legge, quindi una consuetudine che viene applicata dove c’è già una disciplina legislativa, quindi si sviluppa secondo i dettami della legge
- Contra legem:
Fonti atto: quando in generale si parla di “fonti del d
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