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Diritto penitenziario

Orario e programma

Orario: 08.30 – 10.00

Programma frequentanti: Appunti lezioni, legge penitenziaria 1975 e regolamento di esecuzione. Postappello estivo. 27/02/2013

Dati storico-informativi e fonti normative

La legge penitenziaria del 1975 è il testo fondamentale, sottolineando il termine legge, poiché in passato non vi era una legge penitenziaria. Prima di questa legge la materia penitenziaria è stata regolata da regolamenti, ossia da fonti infra-legislative. La legge penitenziaria è stata approvata nel 1975, ed è la legge 26 luglio 1975, numero 354. Il corollario, appendice della legge è il Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, ossia c’è una normativa infra-legislativa, il regolamento, che fornisce norme di dettaglio (ma non solo di dettaglio) rispetto alle norme contenute nella legge penitenziaria.

Questo secondo testo non è il Regolamento di esecuzione originario, poiché rispetto alla legge del 1975, il regolamento di esecuzione originario era un regolamento del 1977, che è stato interamente sostituito da un regolamento del 2000 approvato con decreto del presidente della Repubblica il 30 giugno del 2000, n.230. La Legge del ’75 è stata spesso ritoccata dal legislatore, ora in senso liberale, ora restrittivo, per cui il nucleo è la legge stessa del ’75, ma ci sono state numerosissime novelle che l’hanno aggiornata, modificata, integrata.

Il fatto che si abbia a disposizione una Legge, e non un Regolamento come testo base, dato che i regolamenti penitenziari carcerari dopo l’Unità d’Italia sono stati un regolamento del 1891, e uno del 1931, anno successivo a quello di approvazione dei codici penale e di procedura penale fascisti, fa sì che vi fossero molti collegamenti, materializzati nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Nel 1956 ha cominciato a funzionare in Italia la Corte costituzionale, che esercita un sindacato relativamente alle Leggi e agli atti aventi forza di legge. Così la Corte costituzionale, a partire dal 1956, ha potuto colpire determinate norme del codice penale e del codice di procedura penale non conformi a costituzione, ma non ha potuto colpire norme regolamentari, non avendo forza di legge, del regolamento carcerario del 1931, nonostante in questo testo fossero racchiuse le norme che erano maggiormente stridenti con il dettato costituzionale.

Ad esempio, la Costituzione sancisce la libertà religiosa, e sta anche il diritto di non professare nessuna confessione, nessuna fede religiosa. Nel Regolamento del 1931, c’era una norma che stabiliva al momento dell’immatricolazione, ossia il momento che segna l’ingresso nel carcere di una persona, tra le cose che consistono nel togliere i vestiti, i soldi, prendere impronte carcerarie, ecc., veniva chiesto a chi entrava in carcere se apparteneva ad una confessione religiosa diversa dalla cattolica. Se l’interessato rispondeva affermativamente fornendo riscontri, allora veniva registrato come non cattolico. Ma se l’interessato non diceva di appartenere ad una confessione diversa dalla cattolica, veniva automaticamente classificato come cattolico, poiché la religione in quel Regolamento era obbligatoria, quindi anche gli atei erano obbligati a seguire le funzioni di culto, e se qualcuno si sottraeva era passibile di sanzione disciplinare. Non c’era spazio per atei o agnostici.

Questa normativa era in contrasto con la norma costituzionale sulla libertà di religione, e diversi giudici hanno portato la questione in Corte costituzionale, che ha dichiarato la questione inammissibile, in quanto scaturente da un regolamento, fonte infra-legislativa su cui la Corte costituzionale non ha sindacato.

Evoluzione della normativa penitenziaria

Questo è cambiato quando nel 1975 il legislatore decide che la materia penitenziaria è così importante e delicata, in quanto relativa a persone oggettivamente deboli, in balia di un comparto amministrativo, e quindi è intervenuta con legge, e da quel momento le norme della legge sono sottoposte al sindacato della Corte costituzionale. Numerose sentenze infatti hanno dichiarato incostituzionalità, totale o parziale di norme della legge penitenziaria.

Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

Questa Sentenza dell’8 gennaio 2013 condanna l’Italia a causa dell’eccessivo sovraffollamento carcerario. Il caso è il caso Torreggiani e altri contro Italia. Si è concluso con la condanna dell’Italia e non è la prima condanna, poiché ce n’era già stata un’altra per lo stesso motivo, con una sentenza della Corte europea del 16 luglio 2009, nel caso Sulejmanovic.

L’Italia è stata condannata dalla Corte europea anche sotto altri profili che riguardano il sistema penale in senso lato, nel suo complesso, in particolare sull’eccessiva lunghezza dei processi, soprattutto penali. L’eccessiva lunghezza del processo è senza dubbio un elemento negativo, però dal punto di vista dell’immagine dell’Italia a livello europeo, offuscano l’immagine del Paese di più queste due sentenze che condannano l’Italia, poiché la Corte europea condanna uno Stato se questo viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del ’50, ripetutamente aggiornato con protocolli aggiuntivi, e in particolare si fa riferimento all’art. 3 della CEDU, che stabilisce il divieto di tortura, e di trattamenti inumani e degradanti.

L’art. 3 CEDU non si applica esclusivamente alle carceri (centro in cui vengono tenuti stranieri prima di essere rinviati al loro paese, oppure i manicomi, oppure una caserma, che quindi non sono carceri). Tuttavia da noi l’art. trova soprattutto applicazione nel settore carcerario. Quindi la Corte europea ha condannato due volte l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU.

Nella sentenza in questione però stiamo parlando di sovraffollamento carcerario, per cui non viene in gioco la tortura, ma fermo restando che il sovraffollamento si traduce in trattamenti degradanti, si potrebbe tuttavia arrivare a sostenere che il sovraffollamento dà luogo non solo a trattamenti degradanti, ma in determinate circostanze a trattamenti inumani, tenendo presente che fra i due trattamenti c’è un salto qualitativo.

Quale può essere un caso di trattamento degradante all’interno di un carcere anche a prescindere dal sovraffollamento? Un trattamento degradante disconosce l’individuo come tale, trattandolo alla stregua di un oggetto, poiché il soggetto non viene più visto come essere umano. Un esempio che ha a che fare con la legge penitenziaria riguarda l’art. 41-bis, articolo che disciplina il carcere duro, riservato agli appartenenti alla criminalità organizzata, mafiosi, camorristi ecc.

Questo esempio si desume da un ricorso alla Corte europea avente per oggetto l’art. 41-bis, perché realizzando forme radicali di detenzione si pone in linea di collisione, o può porsi in linea di collisione con l’art. 3 della CEDU. Era sottoposto al regime differenziato del 41-bis un portatore di handicap, non in grado di muoversi autonomamente, e quindi qualcuno doveva occuparsi dei suoi spostamenti all’interno del carcere, per i quali le autorità carcerarie usavano una carriola da muratori.

Questo non è tortura, né trattamento inumano, ma è un esempio di trattamento degradante. Infatti la Corte ha stabilito che non è difficile dotarsi di un mezzo adeguato per il trasporto di soggetti del genere.

L’espressione tipica del sovraffollamento carcerario è una cella in cui vi sono tanti detenuti, e la soluzione adottata è quella dei letti a castello. Però a volte la cella è così affollata che i detenuti occupanti, devono mettersi d’accordo fra loro per stabilire i turni di chi sta in piedi nella cella e chi deve stare nel letto.

Un tempo nelle celle non c’erano i servizi, ma c’era il bugliolo, recipiente usato come latrina. Oggi ci sono dei servizi, che spesso però sono mal separati dalla zona giorno della cella, e quindi soprattutto col caldo nella stagione estiva vi sono dei problemi. In un carcere sovraffollato le ore d’aria fuori dalla cella sono minori, poiché il carico di detenuti è troppo grande per le guardie carcerarie, che devono controllare i detenuti.

La Corte europea ha stabilito due gradini di violazione:

  • Il sovraffollamento carcerario viola l’art. 3 se ciascun occupante della cella, ha uno spazio minimo vivibile che risulta inferiore a 3 mq. Se si superano i 3 mq a testa è necessario vedere altri parametri.
  • Quante ore si sta nella cella superato il parametro dei 3 mq? Poiché se si sta all’aria aperta per la maggior parte del tempo la grandezza della cella è un elemento di minor importanza, se invece si sta in cella per 23 ore al giorno, con solo un’ora d’aria la situazione è diversa, è necessario maggiore spazio.

Quindi è peggio esser condannati due volte a breve distanza per violazione dell’art. 3 CEDU, per sovraffollamento delle carceri. Questa sentenza della Corte europea è importante perché dà un colpo più duro all’Italia. La Corte europea quando constata la violazione di un articolo, può condannare lo Stato condannato a sborsare una somma di denaro, una sorta di equo indennizzo.

Nel paragrafo 105 della sentenza la Corte ritiene che i ricorrenti, non solo Torreggiani, abbiano subito un danno morale certo. Decidendo in maniera equitativa come vuole l’art. 41 della CEDU, la Corte ritiene opportuno attribuire a Torreggiani & co una somma per risarcire il danno morale, attribuendo un risarcimento monetario a ciascuno. Le cifre quindi in questo caso sono ragguardevoli, soprattutto se si pensa al fatto che nella Corte europea vi sono moltissimi altri ricorsi dei detenuti per sovraffollamento contro le carceri italiane, dal momento che i detenuti sono stati spinti dai propri avvocati a fare ricorso, visto che il sovraffollamento è un problema diffuso in tutte le carceri.

Hanno iniziato a fioccare ricorsi, tanto che la Corte europea ha optato per la procedura della sentenza pilota. La Corte sostiene che ci siano tutti questi ricorsi che lamentano sovraffollamento carcerario in Italia, e quindi condanna per la violazione di quanto trattato, dando la chance in più di tenere fermi i ricorsi pendenti, dando 1 anno di tempo all’Italia, affinché questa con gli strumenti più adeguati risolva, o attenui il problema. Trascorso l’anno di attesa la Corte riesaminerà i ricorsi, e se non saranno ancora in regola fioccheranno le condanne. Siamo sub iudice. Il termine è irrisorio, è brevissimo per affrontare un problema di queste dimensioni. [Leggi la sentenza in questione].

Dati statistici del ministero della giustizia

Stiamo facendo riferimento al 31 dicembre 2012. Il totale dei detenuti era di 65,701. Gli uomini detenuti 62,897, pari al 95.73%. Le donne detenute sono 2,804 pari al 4,7%.

  • I laureati detenuti sono 604.
  • I diplomati alle superiori 3,883.
  • Diploma di Scuola media 21,236.
  • Scuole elementari 7,822.
  • Privi di titoli studio 1,844.
  • Analfabeti 730.

I posti disponibili sono 47,000 o poco più. La popolazione straniera detenuta è di 23,492, il 30%. In Liguria: uomini 1,753; donne 66. Gli imputati sono 25,696, il 39% della popolazione detenuta. I condannati sono 38,656. Internati in totale 1,268. Gli internati, di cui 1 migliaio stanno negli OPG.

Categorie giuridiche che si riferiscono ai soggetti all'interno di un carcere

Come negli altri settori del diritto, anche il diritto penitenziario ha i suoi tecnicismi, per cui è necessario utilizzare un lessico adeguato. Dentro un istituto carcerario ci possono essere:

  • Condannati, ossia coloro, il cui processo, la cui vicenda processuale si è definitivamente conclusa con una sentenza passata in giudicato, ossia sono i definitivi.
  • Imputati, tutti coloro compresi gli appellanti e i ricorrenti, ossia coloro che hanno proposto appello o ricorso per Cassazione, ossia gli imputati in attesa di giudizio, vengono raggruppati in questa unica categoria.
  • Abbiamo poi una terza categoria: gli internati, ossia tutti coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva, casa di cura, casa di lavoro, colonia agricola e coloro che sono rinchiusi negli ospedali psichiatrici giudiziari.

Se si vogliono designare entrambe le categorie con un unico termine si utilizza il termine detenuto. Questo è importante perché nella normativa penitenziaria, vi sono norme che si riferiscono ai detenuti, ossia a tutti, ma in altre invece si fa riferimento ai condannati, o imputati, e quindi la norma riguarda una sola categoria.

In base ad una legge, al Pacchetto Severino, questi OPG e anche le Case di cura in custodia, avrebbero dovuto chiudere i battenti il 31 marzo 2013. Dove andranno coloro assegnati agli OPG? Ciascuna Regione dovrebbe individuare delle unità, dei piccoli edifici, anche se gli OPG in tutto il territorio italiano sono 6 (ad esempio a Reggio Emilia, ad Aversa, a Napoli, a Barcellona Pozzo di Gotto ecc.).

Quindi ciascuna regione si riprenderà in carico i propri malati, individuando un edificio in cui verranno custoditi costoro che manterranno pur sempre lo stato giuridico di internati, poiché la misura di sicurezza rimane, ma ciò che cambia è l’applicazione della misura di sicurezza. Il malato torna nella sua regione di appartenenza, anche se è vero che la tendenza della società, della famiglia è quella della dimenticanza del malato. Quindi è un vantaggio la regionalizzazione delle strutture. Inoltre saranno strutture piccole. Infine mentre nelle OPG si mescola terapia e custodia del soggetto pericoloso, e la terapia è subordinata alle esigenze di custodia per cui la polizia penitenziaria gira nei reparti, le strutture regionali dovranno esser totalmente sanitarizzate, utilizzando strutture in cui non vi è polizia dentro, ma solo strumenti di cura. La difesa della collettività sarà affidata a forze di polizia che potranno, e non dovranno, costituire un cordone esterno all’edificio su richiesta della regione per soggetti specifici. Non saranno quindi all’interno delle strutture, ma all’esterno. Tuttavia i tempi sono lunghi per l’applicazione della riforma, e gli psichiatri sono contrari ad alcuni aspetti perché hanno paura di esser condannati per danni compiuti dai malati che non si riescono a curare, in quanto responsabili.

28/02/2013

Decreto legge 22/12/2011 n.211 convertito in legge 17 febbraio/2012 n.9 è la norma che prevede la chiusura degli OPG. Hanno avuto molta importanza per questa riforma i lavori della commissione presieduta da Ignazio Marino, la cui commissione ha girato dei filmati all’interno degli OPG (youtube).

In Italia si sta cercando di varare a livello di legislazione ordinaria il reato di tortura, non contemplato dalla nostra legislazione penale, ma c’è sempre qualcosa che impedisce l’approvazione di questa modifica.

Le fonti del diritto penitenziario

Legge 374/1975, e il d.p.r. 3 del 2000. Tuttavia vi sono anche fonti sovraordinate e fonti sottordinate rispetto alla Legge (anche il regolamento di esecuzione è fonte subordinata alla legge). Sotto il Regolamento di esecuzione vi sono altre fonti che hanno notevole importanza:

  • Il Regolamento di istituto, art. 16 Legge penitenziaria. Ogni istituto di pena prevede un regolamento che può variare. Se un istituto accoglie detenuti ad alta pericolosità, il Regolamento interno di quell’istituto sarà in un determinato modo ecc. Art. 16.
  • Regolamento dell'istituto: in ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.
  • Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
  • Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

I detenuti tendono a considerare molte delle regole imposte senza un’effettiva ragione d’essere, come nell’ambito dei generi alimentari ammessi o meno, o i giorni destinati ai colloqui, e vi sono anche i generi alimentari che possono esser spediti in confezioni in cui i parenti mettono abiti, o generi alimentari, ma questi sono sottoposti ad ispezioni da parte del personale della polizia penitenziaria per evitare che vengano introdotte sostanze stupefacenti, cellulari, armi. Devono essere pacchi ispezionabili, quindi non sono ammessi, ravioli, dentifrici. Diamo particolare rilievo alle fonti sovraordinate, come l’art. 27 Cost, e non diamo molto rilievo a regolamenti interni, sotto i quali vi sono circolari del ministero della giustizia, gli oneri di servizio del direttore ecc. Dal punto di vista del soggetto ristretto in istituto la scala viene capovolta, poiché non gli interessa l’art. 27 Cost, ma i generi che può tenere in cella, quante volte i congiunti possono venire a trovarlo ecc. Il diritto penitenziario è caratterizzato da una pluralità di fonti e per chi espia la pena sono importanti le fonti subordinate anche perché vi sono norme sottoordinate in gran quantità.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pinkyale89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Della Casa Franco.
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