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Diritto Penitenziario

Occorre sempre tener presente il e la (il cd. ordinamento penitenziario). Spesso negli istituti carcerari ci sono delle carenze e il ciò viene giustificato con la mancanza delle risorse economiche. In realtà, le risorse economiche ci sono e sono allocate altrove. Semmai, bisognerà ragionare sulle forme di criminalità in tempo di crisi economica.

Risorse economiche e diritti fondamentali

Sempre a proposito di risorse non si può dare una risposta come: “non si può fare perché mancano i soldi”. Se andiamo a controllare i primi articoli delle cd. regole penitenziarie europee, in particolare la raccomandazione del Consiglio d’Europa (2006) n. 2, la quale fornisce le regole penitenziarie per tutti i paesi del consiglio d’Europa (quella che va dall’Inghilterra alla Turchia). Tra i primi articoli di questa raccomandazione ce n’è uno fondamentale per dare una risposta a quello che stiamo dicendo. L’articolo sottolinea che la carenza di risorse finanziarie non dovrebbe mai giustificare una lesione ed una riduzione dei diritti fondamentali. Non si può mai giustificare una lesione dei diritti ricorrendo alle esigue finanze.

L'opinione pubblica e i diritti

Non bisogna pensare che l’opinione pubblica possa decidere sui diritti e sulle garanzie in questo settore. Anche questa è una questione rilevante e bisogna tenere come punto di riferimento una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. È la corte che opera all’interno degli stati membri del Consiglio d’Europa, la cd. guardiana della convenzione europea dei diritti dell’uomo e di tutti i suoi diritti. Ognuno si può rivolgere a questa corte quando reputa leso un diritto garantito dalla convenzione.

La sentenza CEDU 2007

Facciamo riferimento alla sentenza in cui la corte risolveva un problema del tutto specifico come quello del diritto di voto delle persone detenute. Anche nel nostro sistema il diritto di voto può essere escluso a determinate condizioni quando una persona subisce una certa condanna. Nel sistema anglosassone l’esclusione del diritto di voto è molto diversa perché è indistinta per le persone detenute e quindi c’è un sistema più rigido. La CEDU in quel caso era stata chiamata a valutare questa situazione, se lesiva o meno dei diritti convenzionali. Nel condannare il Regno Unito, ad un certo punto, ha utilizzato una frase molto importante che può servirci molto. La corte dice che l’opinione pubblica conta ma questa non può decidere dei diritti e delle garanzie. Non si possono limitare diritti e garanzie solo perché lo vuole la gente. L’opinione pubblica conta ma i diritti e le garanzie convenzionalmente stabiliti e previsti anche nei sistemi legislativi e costituzionali interni sono altro.

Il metodo della neutralità del ricercatore

Quindi, se dobbiamo buttar via i pregiudizi e i luoghi comuni, come dobbiamo procedere? C’è un metodo che spesso viene definito come la neutralità del ricercatore. È il metodo che dovrebbe seguire anche un buon giudice o un buon PM. È quello che deve anche seguire un buono studioso di storia. È il metodo che forse possiamo adottare anche noi. Neutralità non significa lavarsi le mani ed essere equidistanti da tutti; non significa sospendere il giudizio; non significa non arrivare ad una decisione. Significa prendere posizione, scegliere e optare per un sì o per un no a seconda dei casi. Significa arrivare ad una decisione e quindi effettuare una scelta nel rispetto di un determinato metodo. La neutralità in questo caso significa scartare i pregiudizi, i luoghi comuni.

Il sistema inquisitorio e i pregiudizi

Se prendiamo in considerazione il sistema inquisitorio storicamente datato (roghi, caccia alle streghe, tortura ecc…) ci accorgeremo che il modello inquisitoriale è caratterizzato proprio dal pregiudizio ed infatti, fin da subito, c’è un reo e non un accusato. Non si va ad un confronto, non si opera con il dubbio. Il pregiudizio offre immediatamente certezze. C’è una verità, basta spremerla torturando il reo. Il metodo che si basa sui pregiudizi è sicuramente molto facile però è il metodo inquisitoriale. Si ha in testa qualcosa (pregiudizio) e si va solo alla ricerca di quello, senza verifiche e senza controlli. C’è una certezza che è appunto la certezza inquisitoriale.

Argomentazione e verifica

È il metodo opposto a quello della neutralità del ricercatore, caratterizzato dall’affermare e contemporaneamente argomentare sempre ogni affermazione. Non posso affermare determinate cose senza poi richiamare le regole penitenziarie o le sentenze della corte. Si può affermare tutto ma poi bisogna saperlo argomentare e quindi verificare le affermazioni. Questo metodo significa appunto l’assenza più totale del dogma. Questo metodo della neutralità del ricercatore è quello che dovrebbe caratterizzare le autorità giudiziarie, gli organi d’accusa, il PM ecc… Il nostro metodo, che inchioda ognuno alle sue responsabilità, è appunto quello della neutralità del ricercatore. Si va avanti con delle affermazioni e poi di volta in volta si cerca di verificare queste affermazioni.

Normale e normalità

Se questo è il nostro metodo, capiamo anche che niente è scontato. Anche questa affermazione va precisata. Vuol dire che niente è mai dato per certo. Ed anche, niente è normale. Normale/Normalità Sulla parola occorre soffermarsi un attimo. Può sembrare una parola abbastanza banale ma in realtà ha un doppio significato. Cos’è la normalità? Cos’è normale? Ad esempio, bere un bicchiere d’acqua fredda in estate è normale; fare una doccia è normale e magari quando è il caso fare più docce. Facciamo questi esempi perché per noi queste cose sono normali, forse anche in termini quantitativi. Per noi una cosa è normale perché il 90% delle persone si comporta così. Negli esempi fatti il normale assume un valore di quantità. Però c’è anche un altro modo di intendere il normale. La normalità può essere collegata non solo ai numeri ma anche alla qualità, all’etica.

Gli antichi intendevano il normale non come "id quod plerumque accidit", ossia ciò che capita più di frequente, ma come ciò che bisogna fare in termini morali. Es: è normale che una madre ami un figlio. Poi sappiamo che non sempre è così ma da un punto di vista etico e morale dovrebbe essere così. Bisogna tener presente che anche una semplice parola può avere un doppio significato e questa differenza è rilevante quando esaminiamo le questioni legate al mondo penitenziario e alla libertà personale perché se per noi è normale in termini quantitativi bere un bicchiere d’acqua fredda, non è normale bere un bicchiere d’acqua fredda in un carcere perché non esiste un frigorifero. Non è normale fare una doccia o comunque questa è collegata ad un programma settimanale, a delle richieste e al regime penitenziario nel quale si trova la persona.

Sovraffollamento e normalità

Un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Roma si è occupato di una persona che si trovava in un regime particolarmente duro e riconducibile all’art. 41bis dell’O.P. e del fatto che questa persona non avrebbe dovuto indossare un certo paio di jeans di una marca molto famosa e costosa. Mentre può essere normale per noi mettere i jeans che più ci piacciono, così non è all’interno di un penitenziario. Un’altra questione in cui il problema del normale torna è quella del sovraffollamento. L’Italia nel gennaio 2013 è stata condannata dalla CEDU nel caso Torreggiani per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea “divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti” ed è stata condannata per il sovraffollamento delle sue carceri perché le persone che si erano rivolte alla corte erano stipate in celle in cui non venivano garantiti almeno 3m2 a testa.

L’Italia è stata condannata nel 2013 per il sovraffollamento penitenziario e magari verrà condannata nuovamente perché, secondo le statistiche mensili ministeriali, il sovraffollamento sta aumentando. In termini quantitativi il sovraffollamento è normale in questo momento in Italia perché la maggior parte delle persone detenute vive in condizioni di sovraffollamento. Al tempo stesso non dovrebbe essere normale in termini qualitativi, tant’è che la CEDU ha condannato l’Italia. Il concetto di sovraffollamento, abbinato alle due idee di normalità, ci fa capire l’enorme differenza che può intercorrere tra questi due concetti.

La giustizia nelle carceri

Come dovrebbe essere normale che la giustizia possa entrare nelle carceri. Con ciò facciamo riferimento ad un’altra sentenza della CEDU. Si tratta di una sentenza del 1984 contro il Regno Unito. In questa sentenza in cui il Regno Unito viene condannato per questioni legate alla corrispondenza personale e al diritto di difesa del detenuto (violazione artt. 6 e 8 della Convenzione). Ad un certo punto la corte scrive una frase semplicissima che ci lascia stupiti perché la corte scrive: “la giustizia non si deve arrestare davanti alle porte delle prigioni”. In un caso recente la corte riprende questa affermazione e scrive che sulle porte delle prigioni non ci deve essere la frase dell’inferno di Dante “lasciate ogni speranza o voi che entrate”.

Si tratta di frasi che ci possono lasciare stupiti perché magari non sono tecniche, sono molto generali, eppure le possiamo leggere in provvedimenti dei giudici di Strasburgo. Cosa vuol dire: “la giustizia non si deve arrestare alle porte delle prigioni”? La Corte Europea sembra dire che è quantitativamente normale che la giustizia di solito si fermi davanti alla porta delle prigioni. Se questa è la normalità è però una normalità abbastanza preoccupante perché nella nostra idea di partenza siamo disposti a pensare alla detenzione o comunque al carcere come al luogo più legale. I giudici europei smontano questa nostra idea e ci dicono che il carcere, il più delle volte, è un carcere fuori legge. Questo vale non solo per l’Italia ma per tanti paesi europei. Questa è la normalità in termini quantitativi. La normalità in termini qualitativi, invece, ci dovrebbe portare ad un’idea ben diversa.

Discorsi legati al penitenziario

Questi pochi esempi fatti servono appunto a farci capire che quando si iniziano i discorsi collegati al penitenziario e agli istituti carcerari, i nostri pilastri un po’ vacillano perché si rimette tutto in discussione. Si rimette in discussione l’idea di normalità, di giustizia ecc… Ci sono anche altre parole fondamentali che vanno individuate subito. Una prima parola è emergenza (es: emergenza carceri, emergenza sovraffollamento, emergenza suicidi ecc...). Di nuovo, c’è qualcosa che non va perché tecnicamente l’emergenza ha un significato ben preciso. L’emergenza indica una situazione che va risolta subito ma è una situazione anche limitata nel tempo. Es: c’è un’emergenza perché in quella zona c’è stato un terremoto. L’emergenza ha un significato ben preciso e lo avrà all’interno dei discorsi che faremo perché l’art. 41 bis è legato a situazioni emergenziali. L’emergenza è prevista dal sistema della convenzione europea ed in maniera specifica all’art. 15. Quindi non vuol dire che questo termine non serve ma dobbiamo imparare a ridurne la portata. La grande caratteristica dell’emergenza è quella di avere una delimitazione cronologica. Ritroveremo questo termine ma fin d’ora cerchiamo di restringerlo. È previsto dall’O.P. perché davvero esistono situazioni emergenziali ma non si può fare un abuso perché altrimenti l’emergenza perde il significato specifico che ha, ossia chiedere degli interventi urgenti e delimitati nel tempo e soprattutto del tutto eccezionali.

Spazio, tempo e corpo

Ci sono poi tre parole che servono ancora di più rispetto a quelle già citate e sono quelle indispensabili che non possiamo assolutamente cancellare. Sono parole che magari non troviamo immediatamente nella legge e nell’O.P. ma servono per costruire tutto il discorso. Queste sono:

  • Spazio
  • Tempo
  • Corpo

Con queste tre parole riusciamo a costruire qualsiasi discorso che riguardi il sistema penitenziario o la libertà personale. In fondo, l’idea del sovraffollamento è collegata già di per sé a questi tre termini. La si comprende pensando a dei corpi ridotti in uno spazio. L’idea dell’emergenza, invece, è legata al tempo.

Il concetto di spazio

Spazio? Cosa vuol dire? I significati possono essere molti. Possiamo utilizzare il termine spazio pensando allo spazio nella cella o camera di pernottamento, possiamo pensare alle varie forme che può assumere un luogo di detenzione, ad esempio la cella liscia, ossia la cella in cui non c’è nulla (un letto, forse un armadietto ed una specie di tavolo). Quindi torna di nuovo il discorso dello spazio. Ci sono poi anche le celle zero (vedi carcere di Poggioreale, uno dei più grandi d’Italia). La cella zero era quella in cui tutto può avvenire. Sono in corso delle indagini anche in relazione a celle zero molto più vicine a noi (es: penitenziario di Monza). Lo spazio è soprattutto la cella con queste idee collegate. L’idea dello spazio è collegata anche al luogo, ma non sono la stessa cosa. Se parlo di spazio posso fare un discorso generico e valido ovunque. Se parlo di un luogo faccio riferimento ad un punto ben dislocato.

Es: San Vittore è il carcere che si trova al centro di Milano. San Vittore è un luogo e all’interno ci saranno delle celle con degli spazi. Il luogo è irripetibile. Ogni luogo ha delle sue peculiarità. Per scegliere l’idea stessa di carcere è fondamentale osservare se la nostra costruzione si trova in un luogo piuttosto che in un altro. San Vittore, ad esempio, è al centro di Milano ed è raggiungibile con i mezzi pubblici. Opera o Bollate, invece, sono molto più esterni. Quasi sempre i penitenziari Nord Americani sono costruiti in posti molto lontani dalle città.

La scelta del luogo del carcere

Cosa si nasconde dietro la scelta di costruire dentro o fuori una città? Collegato a questa scelta c’è un principio che si ritrova nell’O.P. e nelle regole penitenziarie. Quale potrebbe essere il senso? Uno fra tutti potrebbe essere quello di dare l’idea del carcere come un luogo esterno. Poi però ci sono anche i problemi pratici. La difficoltà di raggiungere un luogo implica anche una difficoltà per chi lavora in un penitenziario e quindi per gli operatori di quel luogo. Inoltre, implica una difficoltà per effettuare i colloqui. Vedremo che poi c’è tutto un sistema e dei diritti collegati ai colloqui con il difensore e con i famigliari. Un conto è raggiungere un luogo con il treno o la metropolitana e un conto è magari dover attraversare con un traghetto il mare per raggiungere un detenuto in un penitenziario sardo. Questi aspetti sono essenziali perché portano a creare anche degli ostacoli a dei diritti (es: diritto ai colloqui, art. 18 O.P.).

Il principio della territorialità della pena

Collegato a questo discorso c’è anche un altro principio, ossia il principio della territorialità della pena. Se prendiamo l’O.P. o le regole europee ci imbatteremo sempre in questo principio. Il principio è quello che la detenzione dovrebbe avvenire in luogo vicino a quelli che sono gli interessi e gli affetti famigliari. Es: se un’intera famiglia abita a Milano e la persona è detenuta ad Agrigento ci saranno ovviamente difficoltà di colloqui e azzeramento del principio di territorialità. Dietro questa idea spazio-luogo si nascondono dei principi fondamentali per il sistema penitenziario. Non conta solo dove viene costruito un istituto penitenziario ma conta soprattutto come viene costruito. Non per niente c’è un’architettura penitenziaria legata a scelte ben precise di costruire un carcere.

L'architettura penitenziaria

Es: se guardiamo dall’alto San Vittore ci accorgeremo che ha la forma del carcere a stella, ha la struttura panottica. Si tratta di una parola che deriva dal greco e significa “vedere tutto”. È una struttura tipica delle carceri e di tutti i luoghi in cui vi erano delle forme di vita in comune e di controllo del 700/800. La struttura a stella permetteva al controllore che si trovava al centro di poter vedere quello che capitava nei singoli raggi. Ogni scelta architettonica è collegata, o dovrebbe essere collegata, ad una scelta di politica criminale. Quindi non è una questione di poco conto. L’architettura dovrebbe esprimere anche la scelta del legislatore perché è difficile creare dei momenti di socialità se la struttura lo impedisce.

Le prigioni di tipo F

Perché la Corte Europea si è preoccupata delle prigioni di tipo F e ha condannato per queste prigioni la Turchia per violazione dell’art. 3 della Convenzione? Perché sono prigioni in cui l’isolamento è totale, le celle sono tutte singole quindi problemi di sovraffollamento non ce ne sono ma ci sono problemi di altro tipo. Spesso in alcuni sistemi può essere gradita una cella singola, ma dipende da quello che capita in quella struttura. La cella di tipo F è stata più volte oggetto dell’attenzione da parte della corte europea perché se ho una cella singola probabilmente...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzelli Silvia.
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