DIRITTO PENITENZIARIO
Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà personale. Ci concentreremo soprattutto
sull’esecuzione delle pene privative e limitative della libertà personale, e quindi ci
collocheremo dopo la formazione del giudicato.
LA PENA
Le vicende dei vari sistemi sanzionatori (compreso il nostro) ruotano attorno a 3 idee guida
fondamentali sulla funzione delle sanzioni penali:
funzione retributiva;
funzione preventiva, generale e speciale.
Non sono fra loro necessariamente alternative, cioè non si escludono a vicenda, e a
seconda del modo in cui si vanno a combinare retribuzione e prevenzione avremmo dei
sistemi sanzionatori orientati diversamente, un orientamento che dipenderà dal quadro
Costituzionale e dal contesto politico e socioculturale del momento.
FUNZIONE RETRIBUTIVA
La sanzione penale deve servire a compensare (retribuire) il male provocato con la
commissione del reato.
Per fissare in modo efficace l’idea della retribuzione come funzione della sanzione penale,
Kant:
possiamo fare ricorso ad una celebre frase di “anche se la società civile si sciogliesse con
l’accordo di tutti i membri (per esempio il popolo che abita un’isola decidesse di spargersi per
tutto il mondo) l’ultimo assassino che si trova in prigione dovrebbe prima venire giustiziato in
modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano” (nella parte finale sta la
descrizione della funzione retributiva della sanzione penale).
Come si traduce nel momento della previsione astratta delle sanzioni penali?
Innanzitutto, ispirarsi all’idea retributiva della sanzione penale ha delle ricadute nel
momento della previsione astratta delle sanzioni penali, e cioè nel momento in cui il
legislatore va a decidere il tipo e l’identità che devono avere le sanzioni
collegate ad ogni singolo reato. L’idea della retribuzione in questo momento (quello
della previsione astratta delle sanzioni penali), tende a guidare il legislatore verso la
previsione di sanzioni che abbiamo un’intensità corrispondente alla gravità che
viene attribuita ai singoli reati ai quali la sanzione si riferisce: ai fatti più gravi
verranno collegate sanzioni più pesanti e ai fatti reputati meno gravi verranno connesse
sanzioni meno pesanti (ognuno deve ricevere ciò che i suoi atti meritano appunto).
Come la funzione retributiva incide sul momento dell’inflizione della sanzione al
singolo autore di reato? L’idea retributiva porta a delineare un sistema sanzionatorio
nel quale, commesso un reato, la sanzione intanto viene sempre applicata. Il
giudice deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del singolo fatto
(ad esempio
concreto che possono renderlo più o meno grave in quest’ottica si può
prevedere che un omicidio commesso con modalità particolarmente crudeli, debba
essere sanzionato in concreto più pesantemente di un omicidio commesso senza far
soffrire la vittima).
Come si riflette l’idea retributiva nel momento esecutivo (la sanzione penale è stata
in concreto applicata dal giudice e poi viene eseguita)? Un’impostazione retributiva
presuppone un sistema nella quale la sanzione applicata venga sempre e
comunque totalmente eseguita, poiché solo quando la sanzione è stata applicata ed
eseguita totalmente si potrà dire raggiunto l’obiettivo della compensazione del male
provocato con la commissione del reato.
FUNZIONE PREVENTIVA
Se ci poniamo in un’ottica preventiva, la sanzione penale deve servire ad impedire che
vengano commessi reati in futuro (non si guarda tanto al passato come nella funzione
Protagora
retributiva). Per una descrizione efficace di un’idea preventiva della sanzione penale
(parole che Platone fa dire a Protagora) dice:
“chi voglia saggiamente punire non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto
(non bisogna guardare al passato con la sanzione penale poiché non si può annullare ciò che
è stato fatto) ma punisce pensando all’avvenire” “Punisce pensando all’avvenire”
significa:
punire perché la stessa persona non commetta di nuovo un’ingiustizia;
punisce perché non lo facciano altri dopo aver visto che l’autore del reato è stato
punito. 1
Prevenzione speciale. La sanzione penale serve ad evitare che l’autore del reato
torni a delinquere in futuro.
Momento della previsione astratta delle sanzioni penali, in cui il legislatore deve
fissare quali sono le sanzioni penali connesse ai singoli reati in un dato ordinamento. Il
legislatore dovrà fare particolare attenzione alla tipologia delle sanzioni da introdurre
nell’ordinamento, questo perché le sanzioni dovranno essere adeguate rispetto
allo scopo di andare a contrastare il pericolo che l’autore di reato torni a
delinquere in futuro. Si può pensare alle pene di natura interdittiva, che si trovano fra
le pene accessorie, e sono pene che mirano a impedire che il reo torni a operare nel
contesto nel quale ha maturato il precedente reato in modo che non incorra in un nuovo
reato.
Momento dell’inflizione della sanzione al singolo autore di reato, in cui il giudice
deve applicare la pena al singolo autore di reato e determinarne tipologia ed entità. In
questo caso l’idea special-preventiva porta a costruire un sistema nel quale il giudice
debba tenere conto della pericolosità della persona sotto il profilo della
possibilità, più o meno elevata, che questa commetta ulteriori reati. L’idea
della prevenzione speciale non esclude che, in certi casi, si possa preferire astenersi
dall’infliggere la sanzione poiché ci possono essere casi nei quali l’inflizione della
sanzione sarebbe inutile, se non addirittura controproducente, rispetto all’obiettivo di
eliminare (o magari ridurre) il rischio di commissione di nuovi reati.
Momento dell’esecuzione della pena. Si tratta del momento in cui l’idea special-
preventiva ha modo di svilupparsi ed esplicarsi nella sua massima misura, questo
perché sono soprattutto le modalità nelle quali la sanzione viene eseguita che
possono incidere sull’autore del reato, abbattendone il rischio di recidiva.
Possiamo intendere la prevenzione speciale in termini di mera neutralizzazione fisica
del soggetto, ciò significa che la vita della collettività viene tutelata mettendo la
persona nell’impossibilità materiale di commettere ulteriori reati e per
raggiungere questo obiettivo le tecniche possono essere: l’allontanamento,
l’isolamento, la segregazione del soggetto che viene separato dal resto della comunità.
Diversa è l’idea della prevenzione speciale in termini di condizionamento della personalità
dell’autore di reato. In quest’ottica la neutralizzazione del pericolo di commissione di
ulteriori reati non è affidata alla semplice coercizione fisica, ma ci si affida ad un trattamento
sanzionatorio che possa condizionare la persona in modo che il suo ritorno in libertà
non rappresenti un pericolo per la collettività. A sua volta, la prevenzione speciale intesa
come condizionamento della personalità dell’autore di reato, ha tre declinazioni, che
possiamo pensare incidano sulla persona autrice di reato in vari modi.
Idea della prevenzione speciale come ricerca/correzione dell’emenda
o individuale del reo sotto un profilo strettamente etico. Entro questa
prospettiva, attraverso la sanzione penale si pretende di ottenere il pentimento
interiore del reo (idea che si riconduce ad una concezione religiosa
dell’esistenza). Per quanto riguarda le tecniche per raggiungere tale obiettivo, e
dunque per correggere moralmente il reo, tradizionalmente l’idea è stata quella
di affidarsi alla componente afflittiva della sanzione (tramite il patimento si
ottiene il pentimento).
Diversamente e di ascendenza positivistico-criminologica è la tendenza a
o identificare l’obiettivo della prevenzione speciale con l’obiettivo di ottenere la
normalità del reo in senso fisico e/o psicologico. Tra gli strumenti e le
tecniche per ottenere la normalizzazione del reo, ci sono i sostenitori della cura
del reo attraverso una terapia della personalità condotta da esperti in
psicologia attraverso criteri scientifici, oppure c’è chi invece sostiene la via delle
terapie farmacologiche.
Un ulteriore modo di intendere la prevenzione speciale è quello di intenderla
o come socializzazione o risocializzazione del reo. Ciò significa che ci
allontaniamo molto dall’idea di matrice religiosa di utilizzare la sanzione penale
per ottenere emenda morale e pentimento interiore del reo, per declinare la
prevenzione speciale in senso laico. L’obiettivo diventa quello di portare
l’autore di reato ad appropriarsi o a riappropriarsi, dei valori
fondamentali base della convivenza civile in modo che possa inserirsi, o
re-inserirsi, nel tessuto sociale. Per portare una persona a reinserirsi nel
tessuto sociale dovremmo innanzitutto agire sulle cause della sua
Ad esempio
emarginazione per rimuoverle. se un autore di reato è un 2
appartenente alla categoria dei “colletti bianchi” c’è chi dice che in tal caso, per
portare questa persona a reinserirsi nel tessuto sociale, dato che non si tratta di
una persona che proviene da un contesto di emarginazione e di difficoltà,
bisognerebbe fare affidamento sulla componente afflittiva della sanzione per
riappropriarsi dei valori di base della convivenza civile.
In linea di massima, se ci collocassimo nel momento dell’esecuzione nella sanzione penale,
l’obiettivo di andare ad incidere sulla personalità del soggetto per ridurre il rischio che
torni a delinquere, ci porta:
a prevedere forme di trattamento individualizzate, adatte alle caratteristiche
o specifiche del soggetto;
a creare un sistema di esecuzione della sanzione penale che prevede il costante
o adeguamento nel trattamento della persona ai progressi man mano raggiunti.
L’idea di un adeguamento costante del trattamento ai progressi del singolo
significa che le modalità esecutive della sanzione rispetto ad un obiettivo di
prevenzione speciale (che non sia una prevenzione speciale limitata alla
neutralizzazione fisica del soggetto) debbano modificarsi nel tempo. In
quest’ottica, l’esecuzione totale della sanzione inflitta non è
imprescindibile (obbligatoria), se ne può fare a meno, poiché dal momento in
cui risulta raggiunto l’obiettivo di una diminuzione del rischio di recidiva, diventa
priva di senso continuare l’esecuzione dell’azione penale.
Prevenzione generale/sociale. La sanzione penale serve a distogliere la generalità
delle persone dal compiere reati, così che chi ha già commesso un reato non torni a
commetterlo, e che non lo commettano nemmeno altri.
Momento della previsione astratta delle sanzioni penali, in cui il legislatore deve
o fissare quali sono le sanzioni penali applicabili in un dato ordinamento e andrà a stabilire
delle sanzioni tendenzialmente severe per fare paura affinché le persone si
astengano dal commettere reati.
Momento dell’inflizione della sanzione all’autore di reato. In un’ottica di
o prevenzione generale, il legislatore assicura una sanzione certa e pronta in ogni
singolo caso concreto. L’accentuazione del ruolo della prevenzione generale nel
momento della determinazione della pena in concreto applicabile al singolo reo, può
Protagora
aprire la strada al pericolo delle condanne esemplari. conclude infatti: “la
persona viene punita per servire da esempio e da ammonimento”, ma una deriva di
questo tipo è incompatibile con il nostro quadro Costituzionale poiché la condanna
esemplare è un’idea che fa dell’uomo uno strumento (serve da esempio e ad
ammonimento).
Momento esecutivo della sanzione penale. Se l’obiettivo è quello di scoraggiare le
o persone dal commettere reati, allora li si pone davanti ad un’esecuzione della
sanzione penale sgradevole che porta sofferenza, e che si compia nella sua
totalità.
RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE E PREVENZIONE
C’è la tendenza a concepire la retribuzione non tanto come finalità, funzione della sanzione
penale, quanto più come caratteristica della sanzione penale e ciò implica che se ci
ponessimo in quest’ottica, andremmo ad affrontare il discorso sulla natura retributiva della
sanzione penale una volta risolto il problema del perché si punisca, ed è già risolto in senso
preventivo (“il saggio punisce pensando al futuro”). Se il diritto penale è uno strumento che
serve per tutelare i beni di primaria importanza per la convivenza civile, allora la sanzione
penale si legittima perché è uno strumento per prevenire la commissione di quei fatti
che vanno a minare quelle condizioni fondamentali della convivenza civile. Riconosciuta alla
sanzione penale una funzione essenzialmente di natura preventiva, recuperiamo l’idea
retributiva come antidoto contro gli eccessi punitivi ai quali può portare la sanzione
penale preventiva: la retribuzione si identifica con la proporzione tra fatto e sanzione,
per cui la sanzione deve essere proporzionato al fatto. La retribuzione, intesa come necessaria
proporzione della sanzione penale rispetto al fatto sanzionato, agisce come limite e
garanzia per il singolo di fronte alla finalità di prevenzione sia generale che speciale.
Oggi si riconosce che il principio di proporzione tra la sanzione e il fatto sanzionato non
è soltanto una tutela del singolo contro gli eccessi ai quali può portare la finalità preventiva, ma
è anche utile alla funzione preventiva perché: 3
sul piano della prevenzione generale: una sanzione eccessivamente severa e
o sproporzionata suscita sentimenti di insofferenza nei confronti di un’ingiustizia, la quale
non genera ubbidienza;
sul piano della prevenzione speciale: la natura proporzionata della sanzione induce il
o reo ad avvertirla come giusta.
SISTEMA SANZIONATORIO
Il nostro sistema sanzionatorio, istituito dal codice Rocco nel 1930 (epoca fascista), si
articola in due categorie di sanzione penale: da un lato le pene e dall’altro le misure di
sicurezza, definite dal codice Rocco misure amministrative.
Nell’ottica del codice Rocco, l’idea era quella di attribuire alle pene la funzione della
prevenzione generale e la funzione retributiva, anche se la funzione retributiva non
aveva un ruolo autonomo, ma anche la compensazione del male arrecato
(compensazione realizzata attraverso la punizione del reo) veniva intesa in chiave di
prevenzione generale (si andavano ad evitare ulteriori reati). Le pene vengono inflitte
sul presupposto della rimproverabilità della persona per il reato commesso: ciò
significa che le pene non possono essere applicate a soggetti non imputabili, mentre il
soggetto non imputabile, in quanto tale, è persona non rimproverabile per il reato
commesso. Dal punto di vista processuale, si arriva ad una sentenza di assoluzione
perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile (art. 530 c.p.p.).
Le pene sono applicabili sia alle persone imputabili che alle persone semi-imputabili.
Alle misure di sicurezza, invece l’idea era quella di attribuire la funzione della
prevenzione speciale per evitare che l’autore di reato torni a delinquere. Il
presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza è la pericolosità sociale di
colui che ha commesso il reato, con cui si intende la probabilità di commissione di nuovi
reati (art.203 c.p.). Le misure di sicurezza sono applicabili a persone imputabili, semi-
imputabili e non imputabili se ritenute socialmente pericolose. Le misure di sicurezza
possono essere applicate dal giudice sia in una sentenza di condanna che di
proscioglimento (caso di un soggetto non imputabile ma ritenuto socialmente
pericoloso). L’idea alla base è che le persone non imputabili effettivamente non siano
rimproverabili per il reato commesso e quindi non meritino di essere punite: il fatto è
che queste persone, pur non imputabili per aver commesso un reato, autorizzino
comunque l’applicazione di misure di sicurezza volte a garantire alla collettività da loro
ulteriori comportamenti criminosi laddove se ne verifichi la pericolosità sociale.
Nel sistema sanzionatorio delineato al codice Rocco, ancora oggi vigente, se una persona è
nello stesso tempo imputabile o semi-imputabile (quindi rimproverabile per il fatto commesso)
ed è anche socialmente pericolosa, a suo carico si cumuleranno pena (sulla base della sua
rimproverabilità) e misura di sicurezza (sulla base della sua ritenuta pericolosità sociale). Nel
nostro sistema sanzionatorio, a tal proposito, si parla di sistema del doppio binario e quindi
della possibilità che a capo alla medesima persona si cumulino pena e misura di
sicurezza.
Quando si parla di sistema di doppio binario si fa riferimento:
sia al fatto che il nostro sistema sanzionatorio penale conosce due tipologie di sanzioni
penali;
sia al fatto che le due tipologie sanzionatorie possano cumularsi in capo alla stessa
persona laddove si tratti di persona imputabile o semi-imputabile e socialmente
pericolosa.
COSTITUZIONE: la Costituzione repubblicana in materia di sanzione penale
La Costituzione repubblicana (1948) è cronologicamente successiva al Codice Rocco
(1930), ma gerarchicamente sovra ordinata rispetto al c.p. Ciò implica che tutte le
disposizioni del c.p. devono essere lette e interpretate alla luce dei principi costituzionali. Le
disposizioni del c.p. che dovessero risultare in contrasto con i principi costituzionali dovrebbe
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