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IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Il procedimento è complesso e inderogabile anche quando manchino attività e passività.
Si apre con la NOMINA DEI LIQUIDATORI:
Compete all’assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, senza il
controllo notarile. Non è sempre necessaria una deliberazione ad hoc, infatti le disposizioni in tema di
liquidazione possono già essere contenute nell’atto costitutivo oppure la nomina può avvenire già nelle
deliberazioni che accertano lo scioglimento.
Per la spa la è competenza dell’assemblea straordinaria con relativa verbalizzazione notarile.
La deliberazione, oltre alla nomina dei liquidatori, deve contenere:
1. Indicazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
2. Definizione dei poteri dei liquidatori (in particolare con riguardo alla cessione d’azienda);
3. Individuazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa (compreso il suo esercizio
provvisorio).
L’omissione di queste indicazioni non pregiudica la validità delle deliberazioni di nomina, si ha invece la gestione
della liquidazione governata dai soci.
L’omissione però può porre una serie di problemi per quanto riguarda il funzionamento dell’organo e sui poteri
esercitabili dai liquidatori.
INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL TRIBUNALE:
- inerzia degli amministratori (accertata la causa di scioglimento) nella convocazione dell’assemblea;
- mancata costituzione dell’assemblea;
- mancata deliberazione dell’assemblea.
REVOCA DEI LIQUIDATORI:
- REVOCA ASSEMBLEARE
Spetta all’assemblea. In assenza di giusta causa spetta ai liquidatori il risarcimento del danno. Il potere di revoca
assembleare non incontra nessun limite in quanto può aversi anche se i liquidatori sono stati nominati dall’atto
costitutivo o dal tribunale.
- REVOCA GIUDIZIALE
Solo per giusta causa. Legittimati sono: PM, i sindaci e i soci.
PUBBLICITà DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI:
Si realizza mediante l’iscrizione nel registro delle imprese a cura dei liquidatori stessi.
La legge prevede l’obbligo di aggiungere alla denominazione sociale l’indicazione che si tratta di società in
liquidazione (non si realizza mediante modifica dell’atto costitutivo).
PASSAGGIO DEI POTERI IN CAPO AI LIQUIDATORI:
Gli amministratori consegnano:
1. I libri sociali;
2. Una situazione dei conti alla data dello scioglimento;
3. Un rendiconto sulla loro gestione;
POTERI DEI LIQUIDATORI:
Non hanno il divieto di compiere nuove operazioni come per le società di persone;
Possono “compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società” salvi i limiti dati dall’atto
costitutivo o dalla deliberazione di nomina;
Continuazione dell’attività d’impresa.
OBBLIGHI DEI LIQUIDATORI:
Generale dovere di adempiere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
GESTIONE DELLE RISORSE DELLA SOCIETà:
I liquidatori possono richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti (solo quando i fondi disponibili
risultassero insufficienti).
Non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione (la deroga si può avere ogni qual
volta dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla soddisfazione dei creditori sociali).
È prevista la responsabilità degli amministratori per illecita ripartizione di tali acconti.
RESPONSABILITà:
L’inosservanza dei loro doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.