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RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO
Risarcimento di coloro che hanno subito un danno ingiusto in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Tale azione risarcitoria deve essere proposta nel termine di 120 giorni, il quale non inizia a decorrere fintanto che perdura l'inadempimento. Esso inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere;
INDENNIZZO PER IL MERITO RITARDO: per ogni giorno di ritardo i cittadini potranno ricevere 30 euro fino ad un massimo di 2.000 euro. Se tale somma non viene liquidata essa potrà essere richiesta al G.A. mediante una procedura semplificata. Restano esclusi da tale disciplina le ipotesi di silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) e dei concorsi pubblici.
ART. 3 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE MOTIVATO INDICANDO I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA. IN OGNI ATTO NOTIFICATO AL DESTINATARIO DEVONO ESSERE INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITÀ CUI È POSSIBILE RICORRERE. TALE OBBLIGO ESISTE PER TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI, CON INCLUSIONE DI QUELLI NORMATIVI E A CONTENUTO GENERALE.
Per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, LE PA HANNO IL DOVERE DELL'USO DELLA TELEMATICA NEI RAPPORTI INTERNI, AGIRE MEDIANTE TRA LE DIVERSE AMMINISTRAZIONI E TRA QUESTE E I PRIVATI (la PA diregola deve scrivere tramite PEC ai privati).
ART. 4 UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ove non sia già direttamente stabilito da legge o regolamento, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di individuare, per ogni procedimento amministrativo, l'unità hanno responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, organizzativo nonché dell'adozione del provvedimento finale.
ART. 5 RESPONSABILE DE
- PROCEDIMENTO
Individuata tale unità, il dirigente della stessa provvede ad inviduare, al suo interno, il soggetto responsabile del procedimento, che può essere il dirigente stesso o altro dipendente.
ART. 6 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- cura l'istruttoria, le comunicazioni, le pubblicazioni,
- Il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, propone o avendone la competenza indice la conferenza di servizi,
- adotta, ove ne abbia a competenza, il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
CAPO III (ART. 7 - ART. 13) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
ART. 7 (COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO)
Ove non sussistano ragioni
di appartenenza; b) l'oggetto del procedimento; c) i destinatari diretti del provvedimento finale; d) i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; e) i terzi che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale; f) la facoltà per la PA di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento può essere effettuata mediante comunicazione personale o, nel caso in cui ciò risulti particolarmente gravoso a causa del numero di destinatari, mediante forme di pubblicità idonee stabilite dalla stessa amministrazione.a) competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso; il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile dell'ufficio, procedimento;
c) la data entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; la data di presentazione dell'istanza nei procedimenti ad istanza di parte;
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge stessa;
e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
ART 9 (INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO)
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento.
ART.
- 10 (DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO)
Il destinatari della comunicazione ex art. 7 e i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto della domanda e siano presentate in tempi ragionevoli.
- ART. 10 BIS (PREAVVISO DI RIGETTO)
Il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi dell'accoglimento della domanda. Gli interessati hanno il diritto di presentare, entro 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione produce l'effetto di sospendere i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione dellosservazioni, o qualora queste non siano presentate, dalla scadenza del termine concesso perla loro presentazione.Il preavviso di rigetto non si applica nei confronti delle procedure concorsuali e deiprocedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte egestiti dagli enti previdenziali.
ART. 11 (ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROCEDIMENTO)
Il legislatore ha previsto due forme di accordi tra PA e privati: accordo integrativo (sidetermina il contenuto discrezionale del provvedimento finale) e accordo sostitutivo(l’accordo sostituisce il provvedimento finale). Gli accordi devono osservare la forma scritta.Nei procedimenti vincolati gli accordi non sono ammessi.
ART. 12 (PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI)
L’art 12 disciplina la concessione di incentivi a persone, enti pubblici o privati stabilendo laper l’attribuzione dei suddetti vantaggipredeterminazione dei criteri e
Le modalità economiche a cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi medesimi.
ART. 13 (AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE)
Le disposizioni che vanno dall'art. all'art. 12 NON SI APPLICANO nei casi di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e ai procedimenti tributari.
LA SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO IV (ART. 14-21):
ART. 14 (CONFERENZA DEI SERVIZI)
La conferenza dei servizi è un istituto fondamentale ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa e viene utilizzato laddove vi siano coinvolti interessi di più amministrazioni le quali sono chiamate ad esprimersi in merito.
Vi sono varie tipologie di conferenze di servizi:
- CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA: che può essere indetta dall'amministrazione procedente
assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie affinché la decisione da assumere possa ottenere l'assenso. L'amministrazione adotta la determinazione entro 5 giorni dalla scadenza dei termini, motivata di conclusione della conferenza, che può essere positiva o negativa
ART. 14-TER (CONFERENZA SIMULTANEA O SINCRONA)
Si verifica in caso di esito infruttuoso della asincrona o in casi di particolare complessità. Il termine di conclusione della conferenza è pari a 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, elevabili a 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. La peculiarità di tal